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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2927/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2927/2023 promossa da: con l'Avv. Della Berta, OPPONENTI Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro con l'Avv. Sgrò, OPPOSTI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale in data 27.02.2023,
avevano riferito Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- dell'apertura in data 7.10.2021 della successione ereditaria di celibe e senza discendenti, Persona_1 in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021, che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti e che avevano dichiarato di accettare Parte_1 Parte_2 Parte_3 puramente e semplicemente detta eredità, nonché tre legati per €100.000,00 in favore della sorella per €100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della Controparte_1 Controparte_3 sorella Controparte_2
- della mancata esecuzione spontanea da parte degli eredi delle disposizioni testamentarie, nonostante le numerose diffide, i plurimi solleciti inoltrati dalle legatarie, anche tramite invio delle proprie coordinate bancarie, e il procedimento di mediazione instaurato, essendosi gli eredi limitati a fornire solo l'estratto conto bancario ereditario, da cui si evinceva che, alla data del decesso, era presente un saldo di
€45.203,00, che non veniva devoluto alle legatarie, ma trattenuto indebitamente dagli eredi;
e avevano espressamente chiesto che venisse ingiunto a e Parte_1 Parte_2 [...] il pagamento di dette somme in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_3 dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) sino all'effettivo soddisfo. A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice del monitorio, con nota depositata in data 27.04.2023 le ricorrenti in via monitoria avevano riferito che successivamente al deposito del ricorso monitorio i debitori avevano pagato le somme legate a mezzo bonifico bancario senza alcun preavviso e con determinazione unilaterale degli importi versati, e, dunque, avevano limitato la propria istanza monitoria esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. In data 15.05.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto limitatamente agli interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di procedura. pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedevano la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, ed infine avanzavano domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Gli opponenti, dopo aver riferito dei pregressi rapporti con il testatore e con le ricorrenti in via monitoria, deducevano non solo di aver provveduto a sodisfare regolarmente i legati in data 24.03.2023 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento al 24.03.2023, senza riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto non dovuta, ma anche la responsabilità delle controparti ex artt.1175- 1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione, e avanzavano altresì domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è in parte fondata e va accolta;
pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che la presente vicenda giudiziale presenta varie domande ed eccezioni, ne consegue che la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v, Cass.363/19, Cass.11458/18, Cass.12002/14, Cass. S.U. 9936/14), adeguandosi al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa. Tanto premesso, si rileva, per quanto qui di interesse, che e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ricorrenti in via monitoria e odierne opposte ma attrici in senso sostanziale, con la propria CP_3 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nei successivi atti di causa, hanno lamentato il mancato tempestivo adempimento delle disposizioni testamentarie, pubblicate in data 15.11.2021, del congiunto deceduto in data 7.10.2021 celibe e senza Persona_1 discendenti, che aveva nominato quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti Parte_1 Parte_2
e (che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta
[...] Parte_3 eredità), e, al contempo, aveva disposto tre legati in loro favore (per €100.000,00 in favore della sorella per €100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della Controparte_1 Controparte_3 sorella , mentre i loro diritti venivano soddisfatti solo a seguito di numerose diffide, Controparte_2 plurimi solleciti, l'instaurazione del procedimento di mediazione e il successivo deposito dell'istanza monitoria, di tal che, sempre in sede monitoria, avevano limitato la domanda (successivamente accolta) esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. Gli opponenti, dal canto loro, hanno impostato la propria difesa deducendo il proprio corretto e tempestivo adempimento in data 24.3.23 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi solo degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento, non essendo dovuta la rivalutazione monetaria, e, comunque, la responsabilità delle legatarie ex artt.1175-1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. pagina 2 di 5 Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge in modo incontestato e/o documentale
- l'apertura della successione ereditaria di celibe e senza discendenti, in data 7.10.2021 (v. Persona_1 docc.1 e 5 di parte opposta) in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021(v. doc.1 di parte opposta), che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti e Parte_1 Parte_2 che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta eredità (v. Parte_3 doc. 1 di parte opposta), nonché tre legati, per €100.000,00 in favore della sorella per Controparte_1
€100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della sorella Controparte_3 [...]
Controparte_2
- la qualità di eredi degli opponenti e di legatarie delle opposte, visto il tenore del testamento pubblico;
- l'esecuzione in data 24.03.2023 da parte degli eredi di bonifici bancari sui conti indicati dalle legatarie (e a queste accreditati in data 28.03.2023) pari agli importi legati, comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) al 24.03.2023 (v. docc.1 e ss. di parte opponente) per le somme complessive in atti indicate;
- i solleciti, le diffide e le diverse fasi del procedimento di mediazione espletato (v. docc.2 e ss. di parte opposta e docc.7 e ss. di parte opponente); mentre risulta oggetto di contestazione l'entità degli interessi e della rivalutazione monetaria come liquidati nel decreto ingiuntivo a seguito dell'avvenuto adempimento dei legati disposti da da parte Persona_1 degli eredi dello stesso. Premesso che in tema di legato, poiché il legatario, a differenza dell'erede, acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., senza bisogno di accettazione, fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione del bene, in caso di sua ritardata od omessa consegna (cfr. in questo senso Cass. 25155/2010, v. anche Cass.7068/2009). Dipendendo, dunque, il legatario dall'erede per conseguire il possesso del bene legato, ne deriva che i frutti e gli interessi prodotti dopo l'apertura della successione spettano al legatario in quanto la proprietà della cosa si trasmette al momento della morte del testatore, sicché gli eredi, odierni opponenti, erano obbligati all'adempimento dei legati e al versamento dei relativi interessi maturati a decorrere dal termine inziale espressamente richiesto dalle legatarie (15.11.2021) fino al momento dell'effettivo adempimento. Va, poi, precisato che il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro adempiute tramite bonifico bancario si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine (v. in questo senso Cass.8046/2023, Cass.149/2003, Cass.27520/2008). Il pagamento comporta il trasferimento, concretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (cfr. Cass.8046/2023, Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).
pagina 3 di 5 Tale principio ha portata generale e, pertanto, nella fattispecie in esame la semplice disposizione di bonifico impartita dagli eredi non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento, di tal che deve tenersi conto, ai fini del computo del termine finale, della data effettiva in cui la disposizione economica è pervenuta nella disponibilità delle legatarie, cioè il 28 marzo 2023. Pur tuttavia, va precisato che nell'ambito dei debiti pecuniari ai sensi dell'art. 1224 c.c. gli interessi legali sono previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata, con la conseguenza che la richiesta di un maggior danno deve essere oggetto di specifica richiesta e prova. Nella fattispecie esaminata, seppur parte ricorrente in via monitoria abbia fatto richiesta della rivalutazione monetaria, nel corso del processo non ha fornito prova (né avanzato istanza di prova) del maggior danno subito per svalutazione monetaria, dovendo il creditore dimostrare puntualmente di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria. Ed invero, nel caso di specie trattasi di debito di valuta, in quanto prestazione pecuniaria predeterminata nel suo ammontare sin dall'inizio e come tale non soggetta a rivalutazione monetaria (applicabile, invece, ai debiti di valore, cioè quei debiti in cui la prestazione pecuniaria non è liquida né agevolmente liquidabile, in quanto solo questi sono assoggettati alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione sorge al momento in cui la stessa viene monetizzata). Di conseguenza, poiché nella fattispecie concreta esaminata il debito è di valuta e non è stato accertato il maggior danno, andranno liquidati gli interessi semplici al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c.. Gli opponenti hanno, dunque, corrisposto alle legatarie a titolo di interessi legali, calcolati dal 15.11.2021 (data di pubblicazione del testamento, come richiesto dalle legatarie in atti) al 24.03.2023 (data dei bonifici), le somme cadauna di € 2.388,25, su € 100.000,00, sia a sia a Controparte_1 CP_3
, nonché a la somma di € 1.194,12 su € 50.000,00, mentre avrebbero
[...] Controparte_2 dovuto corrispondere alle opposte gli interessi legali sino al saldo effettivo, cioè al 28.03.2023, data di effettivo incameramento delle somme da parte delle legatarie. Applicati, di conseguenza, gli interessi legali sulle somme legate dal 15.11.2021 al 28.03.2023, se ne ricava che gli eredi avrebbero dovuto versare su € 100.000,00 interessi per € 2.443,04 cadauno a favore di e di , Controparte_1 Controparte_3 mentre su € 50.000,00 interessi per € 1.222,27 a favore di : logica conseguenza è Controparte_2 che gli opponenti vanno condannati a versare la somma di € 54,79 cadauno a favore sia di
[...]
sia di nonché la somma di € 27,40 a favore di . Su tali CP_1 Controparte_3 Controparte_2 somme graveranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta esaminata (v. Cass. 26515/2017).
pagina 4 di 5 Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (v. Trib.Napoli 8227/20; Trib.Roma 13553/20). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti, dovendosi ritenere che abbiano semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass. 6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass.1200/1998, Cass.3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. L'esito della causa, con parziale accoglimento dell'opposizione, impone la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente,
3. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, a la somma di € 54,79, a Controparte_1 [...]
la somma di € 54,79, e la somma di € 27,40 a favore di , oltre interessi CP_3 Controparte_2 legali come indicati in parte motiva;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2927/2023 promossa da: con l'Avv. Della Berta, OPPONENTI Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro con l'Avv. Sgrò, OPPOSTI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale in data 27.02.2023,
avevano riferito Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- dell'apertura in data 7.10.2021 della successione ereditaria di celibe e senza discendenti, Persona_1 in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021, che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti e che avevano dichiarato di accettare Parte_1 Parte_2 Parte_3 puramente e semplicemente detta eredità, nonché tre legati per €100.000,00 in favore della sorella per €100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della Controparte_1 Controparte_3 sorella Controparte_2
- della mancata esecuzione spontanea da parte degli eredi delle disposizioni testamentarie, nonostante le numerose diffide, i plurimi solleciti inoltrati dalle legatarie, anche tramite invio delle proprie coordinate bancarie, e il procedimento di mediazione instaurato, essendosi gli eredi limitati a fornire solo l'estratto conto bancario ereditario, da cui si evinceva che, alla data del decesso, era presente un saldo di
€45.203,00, che non veniva devoluto alle legatarie, ma trattenuto indebitamente dagli eredi;
e avevano espressamente chiesto che venisse ingiunto a e Parte_1 Parte_2 [...] il pagamento di dette somme in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_3 dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) sino all'effettivo soddisfo. A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice del monitorio, con nota depositata in data 27.04.2023 le ricorrenti in via monitoria avevano riferito che successivamente al deposito del ricorso monitorio i debitori avevano pagato le somme legate a mezzo bonifico bancario senza alcun preavviso e con determinazione unilaterale degli importi versati, e, dunque, avevano limitato la propria istanza monitoria esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. In data 15.05.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto limitatamente agli interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di procedura. pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedevano la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, ed infine avanzavano domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Gli opponenti, dopo aver riferito dei pregressi rapporti con il testatore e con le ricorrenti in via monitoria, deducevano non solo di aver provveduto a sodisfare regolarmente i legati in data 24.03.2023 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento al 24.03.2023, senza riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto non dovuta, ma anche la responsabilità delle controparti ex artt.1175- 1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione, e avanzavano altresì domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è in parte fondata e va accolta;
pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che la presente vicenda giudiziale presenta varie domande ed eccezioni, ne consegue che la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v, Cass.363/19, Cass.11458/18, Cass.12002/14, Cass. S.U. 9936/14), adeguandosi al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa. Tanto premesso, si rileva, per quanto qui di interesse, che e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ricorrenti in via monitoria e odierne opposte ma attrici in senso sostanziale, con la propria CP_3 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nei successivi atti di causa, hanno lamentato il mancato tempestivo adempimento delle disposizioni testamentarie, pubblicate in data 15.11.2021, del congiunto deceduto in data 7.10.2021 celibe e senza Persona_1 discendenti, che aveva nominato quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti Parte_1 Parte_2
e (che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta
[...] Parte_3 eredità), e, al contempo, aveva disposto tre legati in loro favore (per €100.000,00 in favore della sorella per €100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della Controparte_1 Controparte_3 sorella , mentre i loro diritti venivano soddisfatti solo a seguito di numerose diffide, Controparte_2 plurimi solleciti, l'instaurazione del procedimento di mediazione e il successivo deposito dell'istanza monitoria, di tal che, sempre in sede monitoria, avevano limitato la domanda (successivamente accolta) esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. Gli opponenti, dal canto loro, hanno impostato la propria difesa deducendo il proprio corretto e tempestivo adempimento in data 24.3.23 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi solo degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento, non essendo dovuta la rivalutazione monetaria, e, comunque, la responsabilità delle legatarie ex artt.1175-1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. pagina 2 di 5 Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge in modo incontestato e/o documentale
- l'apertura della successione ereditaria di celibe e senza discendenti, in data 7.10.2021 (v. Persona_1 docc.1 e 5 di parte opposta) in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021(v. doc.1 di parte opposta), che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti e Parte_1 Parte_2 che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta eredità (v. Parte_3 doc. 1 di parte opposta), nonché tre legati, per €100.000,00 in favore della sorella per Controparte_1
€100.000,00 in favore della nipote ed €50.000,00 in favore della sorella Controparte_3 [...]
Controparte_2
- la qualità di eredi degli opponenti e di legatarie delle opposte, visto il tenore del testamento pubblico;
- l'esecuzione in data 24.03.2023 da parte degli eredi di bonifici bancari sui conti indicati dalle legatarie (e a queste accreditati in data 28.03.2023) pari agli importi legati, comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) al 24.03.2023 (v. docc.1 e ss. di parte opponente) per le somme complessive in atti indicate;
- i solleciti, le diffide e le diverse fasi del procedimento di mediazione espletato (v. docc.2 e ss. di parte opposta e docc.7 e ss. di parte opponente); mentre risulta oggetto di contestazione l'entità degli interessi e della rivalutazione monetaria come liquidati nel decreto ingiuntivo a seguito dell'avvenuto adempimento dei legati disposti da da parte Persona_1 degli eredi dello stesso. Premesso che in tema di legato, poiché il legatario, a differenza dell'erede, acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 c.c., senza bisogno di accettazione, fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione del bene, in caso di sua ritardata od omessa consegna (cfr. in questo senso Cass. 25155/2010, v. anche Cass.7068/2009). Dipendendo, dunque, il legatario dall'erede per conseguire il possesso del bene legato, ne deriva che i frutti e gli interessi prodotti dopo l'apertura della successione spettano al legatario in quanto la proprietà della cosa si trasmette al momento della morte del testatore, sicché gli eredi, odierni opponenti, erano obbligati all'adempimento dei legati e al versamento dei relativi interessi maturati a decorrere dal termine inziale espressamente richiesto dalle legatarie (15.11.2021) fino al momento dell'effettivo adempimento. Va, poi, precisato che il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro adempiute tramite bonifico bancario si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine (v. in questo senso Cass.8046/2023, Cass.149/2003, Cass.27520/2008). Il pagamento comporta il trasferimento, concretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e, quindi, il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (cfr. Cass.8046/2023, Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).
pagina 3 di 5 Tale principio ha portata generale e, pertanto, nella fattispecie in esame la semplice disposizione di bonifico impartita dagli eredi non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento, di tal che deve tenersi conto, ai fini del computo del termine finale, della data effettiva in cui la disposizione economica è pervenuta nella disponibilità delle legatarie, cioè il 28 marzo 2023. Pur tuttavia, va precisato che nell'ambito dei debiti pecuniari ai sensi dell'art. 1224 c.c. gli interessi legali sono previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata, con la conseguenza che la richiesta di un maggior danno deve essere oggetto di specifica richiesta e prova. Nella fattispecie esaminata, seppur parte ricorrente in via monitoria abbia fatto richiesta della rivalutazione monetaria, nel corso del processo non ha fornito prova (né avanzato istanza di prova) del maggior danno subito per svalutazione monetaria, dovendo il creditore dimostrare puntualmente di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria. Ed invero, nel caso di specie trattasi di debito di valuta, in quanto prestazione pecuniaria predeterminata nel suo ammontare sin dall'inizio e come tale non soggetta a rivalutazione monetaria (applicabile, invece, ai debiti di valore, cioè quei debiti in cui la prestazione pecuniaria non è liquida né agevolmente liquidabile, in quanto solo questi sono assoggettati alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione sorge al momento in cui la stessa viene monetizzata). Di conseguenza, poiché nella fattispecie concreta esaminata il debito è di valuta e non è stato accertato il maggior danno, andranno liquidati gli interessi semplici al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c.. Gli opponenti hanno, dunque, corrisposto alle legatarie a titolo di interessi legali, calcolati dal 15.11.2021 (data di pubblicazione del testamento, come richiesto dalle legatarie in atti) al 24.03.2023 (data dei bonifici), le somme cadauna di € 2.388,25, su € 100.000,00, sia a sia a Controparte_1 CP_3
, nonché a la somma di € 1.194,12 su € 50.000,00, mentre avrebbero
[...] Controparte_2 dovuto corrispondere alle opposte gli interessi legali sino al saldo effettivo, cioè al 28.03.2023, data di effettivo incameramento delle somme da parte delle legatarie. Applicati, di conseguenza, gli interessi legali sulle somme legate dal 15.11.2021 al 28.03.2023, se ne ricava che gli eredi avrebbero dovuto versare su € 100.000,00 interessi per € 2.443,04 cadauno a favore di e di , Controparte_1 Controparte_3 mentre su € 50.000,00 interessi per € 1.222,27 a favore di : logica conseguenza è Controparte_2 che gli opponenti vanno condannati a versare la somma di € 54,79 cadauno a favore sia di
[...]
sia di nonché la somma di € 27,40 a favore di . Su tali CP_1 Controparte_3 Controparte_2 somme graveranno gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Va, infine, reietta la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): difatti, non è sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta esaminata (v. Cass. 26515/2017).
pagina 4 di 5 Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (v. Trib.Napoli 8227/20; Trib.Roma 13553/20). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti, dovendosi ritenere che abbiano semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass. 6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass.1200/1998, Cass.3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. L'esito della causa, con parziale accoglimento dell'opposizione, impone la compensazione totale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente,
3. condanna gli opponenti a pagare, in solido tra loro, a la somma di € 54,79, a Controparte_1 [...]
la somma di € 54,79, e la somma di € 27,40 a favore di , oltre interessi CP_3 Controparte_2 legali come indicati in parte motiva;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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