Art. 1. Articolo unico
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilita' di cui all' articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attivita' lavorativa, per la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano in virtu' del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .
I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facolta' di opzione entro sei mesi dalla stessa data.
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilita' di cui all' articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attivita' lavorativa, per la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano in virtu' del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .
I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facolta' di opzione entro sei mesi dalla stessa data.