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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO BRIGIDA e dell'avv
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GALLI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
con OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza cartolare del 12/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Pachino (SR) in data
10.8.1998 con la RA , rilevando la nascita dei figli (il CP_1 Per_1 Per_ 31.10.1999) e (il 30.9.2004) e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge con sentenza n. 39/2010 emessa dal Tribunale di Livorno in data 12.1.2010 (R.G. 281/2008), riformata dalla Corte di Appello di Firenze
1 con sentenza n. 609/2011 del 28.4.2011 in ordine alle modalità di affidamento dei minori, con ricorso depositato in data 12/7/2023, poi ritualmente notificato, il signor evocava in causa la RA al fine di Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimodulazione – in ragione del mutamento delle proprie condizioni economiche – del contributo al mantenimento già disposto a suo carico in favore dei figli (divenuti maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti) e con esclusione di assegno divorzile in favore della moglie in assenza dei richiesti presupposti di legge. Il ricorrente concludeva quindi per sentir pronunciare nei termini che seguono “[…] a) Autorizzare i coniugi a permanere a vivere separati;
b) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pachino (SR) tra i coniugi e Parte_1 [...]
in data 10.08.1998, trascritto nei degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Pachino al n. 41 dell'anno 1998, Pt. II, serie A, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Nel caso in cui il procedimento debba proseguire per l'adozione di eventuali determinazioni economiche, emettere ai sensi dell'art.4, comma 12, della legge 1.12.1970, n. 898 sentenza non definitiva;
c) Statuire
a carico del sig. di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 1 0 Parte_1
0,00 mensili per il figli o maggiorenne non autosufficiente e di confermare Per_1 Per_ l'assegno di mantenimento per la figlia in 300,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, nella misura del 50 d) Nulla statuire a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra ”. CP_1
Si costituiva in giudizio la RA , nulla opponendo in merito CP_1 alla richiesta di divorzio e alcuna domanda formulando a titolo di assegno divorzile, ma contestando in toto la richiesta di una riduzione del contributo al mantenimento in favore di entrambi i figli ravvisando invero la necessità di un aumento dell'importo a suo tempo stabilito, mai rivalutato secondo le previsioni di legge. La resistente concludeva per sentir pronunciare come di seguito: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pachino (SR) tra i coniugi signori e in data CP_1 Parte_1
10.08.1998, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Pachino al n. 41 dell'anno 1998, Pt. II, serie A, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Statuire a carico del Sig. un contributo Parte_1 mensile di € 750,00 (per tredici mensilità, così come già stabilito in sede di separazione), somma da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi con le medesime e attuali modalità - ossia di esazione diretta dal
- alla RA e dunque ordinare al Controparte_2 CP_1 [...]
, 62° Reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, CP_2
Via Valdisavoia n. 1 - 95100 - Catania (Pec. Rgtf62postacert.difesa.it), entro il giorno
30 di ciascun mese, di pagare l'importo sopra menzionato per tredici mensilità, a titolo Per_ di mantenimento di ed (detto importo sarà così suddiviso, € 200,00 Per_1
2 mensili per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ed € Per_1 Per_ 500,00 per il mantenimento della figlia , anche ella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
3. Il sig. sarà altresì tenuto al pagamento delle Pt_1 spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dalle linee guida del CNF.
4.Nulla disporre quanto all'assegno divorzile. Con vittoria delle spese”.
Sentite le parti all'udienza del 5 dicembre 2023, non accolta la proposta transattiva del Giudice relatore, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. e, all'esito di rinvio, veniva poi fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza cartolare 12 dicembre 2024.
All'udienza del 12.12.2024, nell'interesse della parte ricorrente, l'avvocato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:“[…] 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […]; 2) Statuire a carico del sig. l'onere Parte_1 di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 100,00 mensili (per dodici mensilità) per il figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_1 preventivamente comunicate e concordate, nella misura del 50% preventivamente comunicate e concordate, secondo le linee guida del protocollo CNF, fintanto che lo stesso trovi un'occupazione stabile o comunque continuativa;
3)Statuire a carico del sig. l'onere di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 Per_
, nella misura di € 300,00 mensili (per dodici mensilità), rivalutabile annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, considerate le attuali condizioni economiche dei genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate, secondo le linee guida del protocollo CNF;
4) Ordinare al Controparte_2
, 62° reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, Via
[...]
Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, di pagare entro il giorno 30 di ciascun mese, direttamente alla sig.ra l'importo di € 400,00 per dodici mensilità a CP_1 titolo di mantenimento per i figli (detto importo sarà così suddiviso, € 100,00 mensili Per_ per il figlio ed € 300,00 per il mantenimento della figlia ). 6) Nulla Per_1 disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della sig.ra per insussistenza CP_1 dei presupposti di legge oltre che per espressa rinuncia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della parte resistente, l'avvocato concludeva come da nota di precisazione depositata in data 11.10.2024 e dunque per sentir “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […];
2. A conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dall'adito Tribunale statuire a carico del
Sig. un contributo mensile di € 550,00, somma da rivalutarsi anno per Parte_1 anno secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi con le medesime e attuali modalità - ossia di esazione diretta dal - alla RA e Controparte_2 CP_1 dunque ordinare al , 62° Reggimento Fanteria Sicilia, sezione Controparte_2
3 coordinamento amministrativo, Via Valdisavoia n. 1 - 95100 - Catania (Pec.
Rgtf62postacert.difesa.it), entro il giorno 30 di ciascun mese, a titolo di mantenimento Per_ di ed (detto importo sarà così suddiviso, € 100,00 mensili per il figlio Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, ed € 450,00 per il Per_1 Per_ mantenimento della figlia , anche ella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), salvo la diversa somma che l'adito Tribunale riterrà congrua tenuto conto di quanto dedotto e allegato agli atti di causa.
3. Il sig. sarà altresì tenuto al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dalle linee guida del CNF.
4.Nulla disporre quanto all'assegno divorzile. Vinte in ogni caso le spese”.
Il Giudice, visti gli scritti conclusionali depositati dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. Allegando sopraggiunte difficoltà economiche rispetto al tempo della separazione, il signor ha richiesto una rimodulazione del contributo al Pt_1 Per_ mantenimento già disposto a suo carico in favore dei figli ed , Per_1 oggi entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha infatti dedotto di versare in una condizione economica precaria, percependo egli uno stipendio netto mensile – in mancanza di altri redditi o introiti – che, detratto il complessivo importo degli assegni di mantenimento Per_ dovuti nell'interesse dei figli ed e nonché della figlia , nata Per_1 Per_3 da altra relazione sentimentale, risulterebbe pari a circa 700,00 euro mensili,
4 con conseguente impossibilità di prendere in locazione autonomo e necessità di vivere in caserma.
2.2. In fatto, appare in via preliminare necessario sottolineare la totale assenza, nel corso degli anni, di un rapporto padre-figli, attestata dallo stesso ricorrente e confermata dalla RA : il signor ha dichiarato di non CP_1 Pt_1 sentire mai, neanche telefonicamente, nessuno dei due figli e di aver appreso qualche notizia sulla loro vita a volte dall'anziana madre o dagli atti del presente giudizio. Tale assenza ha indotto nel tempo la RA a scelte CP_1 Per_ rilevanti, quali la richiesta di affidamento esclusivo di ed , e ha Per_1 determinato l'instaurazione di molteplici azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute nell'interesse dei figli.
Ciò posto, il ricorrente ha richiesto una riduzione del contributo al mantenimento anche in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi figli.
2.2.1. Risulta tuttavia che all'esito della causa entrambe le parti abbiano convenuto nella determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio maggiore, , pari ad euro 100,00 mensili. Ciò Per_1 tenuto sostanzialmente conto dell'avvenuta interruzione degli studi da parte di , delle iniziative tempo per tempo assunte dal figlio per la ricerca di Per_1 un percorso lavorativo anche al fine di contribuire alla precaria economia familiare considerate le vicende intercorse tra i coniugi, e della difficoltà del ragazzo di consolidare una posizione di piena indipendenza economica. Senza potersi dunque in nessun caso riscontrare nella fattispecie una colpevole inerzia del figlio, entrambi i genitori hanno riconosciuto, pur nell'impegno di
, la sussistenza di una difficoltà di conservazione di un'occupazione, Per_1 anche tenuto conto della mancanza di una specifica qualifica professionale, che rendono ancora attuale – nell'applicazione dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in argomento (vedi, tra le altre, da ultimo, sent.
Cass. 09/12/2024, n.31564) – il dovere di supporto, pur ridimensionato nei termini indicati.
Accogliendosi sul punto le conclusioni sostanzialmente conformi delle parti, può dunque esser previsto che il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile Per_1 di euro 100,00 rivalutabile ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Per_
2.2.2. Quanto alla posizione della figlia maggiorenne , osserva il
Collegio che appare anche in questo caso non esservi effettivo contrasto tra le parti circa il riconoscimento della non indipedenza economica della ragazza
(da poco ventiduenne), che ha cambiato scuola iscrivendosi da ultimo ad un
5 istituto scolastico con indirizzo per Servizi Socio Sanitari, con frequenza serale, per il completamento della scuola superiore. Può evincersi dai documenti in atti che tale ritardo nell'esaurimento del percorso scolastico è stato determinato Per_ dalle importanti difficoltà psicologiche affrontate da (vedi anche il PDP per l'anno 20223/2023), che hanno influenzato le sue scelte, anche di autonomia, e la carriera scolastica e che richiedono con continuità lo svolgimento di interventi terapeutici.
Ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla situazione economica complessiva del nucleo familiare e al reddito documentato dal ricorrente, come gravato altresì del mantenimento di figlia nata da altra unione, oltre che, per altro verso, del totale carico familiare sopportato dalla RA in ragione CP_1 della assoluta assenza di rapporti padre/figlia, possa in questa sede confermarsi quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, con Per_ contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per euro 400,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e da individuarsi secondo il protocollo CNF.
2.2.3. Entrambe le parti hanno chiesto ordinarsi il pagamento del dovuto a titolo di mantenimento per i figli direttamente al , 62° Controparte_2 reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, Via
Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, con esazione diretta e trattenuta dallo stipendio del signor . Pt_1
3. Considerato che alcuna richiesta è stata svolta in causa quanto all'assegno divorzile, nulla deve essere deciso in proposito.
4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle reciproche domande, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in Pachino (SR) in data 10.8.1998 e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 – Atto n. 41 Parte 2 Serie A;
6 2) dispone che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 Per_
e nella misura, rispettivamente, di euro 400,00 e 100,000 mensili, Per_1 da corrispondersi in favore della RA , somma annualmente CP_1 rivalutabile secondo ISTAT;
3) pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo le linee guida del protocollo CNF;
4) Ordina al , 62° reggimento Fanteria Sicilia, sezione Controparte_2 coordinamento amministrativo, Via Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, di pagare entro il giorno 30 di ciascun mese, direttamente alla sig.ra , CP_1
l'importo di € 500,00 per dodici mensilità a titolo di mantenimento per i figli, suddiviso per il mantenimento dei due figli come già indicato, con trattenuta dallo stipendio del dipendente signor;
Parte_1
5) spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pachino (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 7.2.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO BRIGIDA e dell'avv
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GALLI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
con OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
All'udienza cartolare del 12/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Pachino (SR) in data
10.8.1998 con la RA , rilevando la nascita dei figli (il CP_1 Per_1 Per_ 31.10.1999) e (il 30.9.2004) e di essere già addivenuto a separazione personale dal coniuge con sentenza n. 39/2010 emessa dal Tribunale di Livorno in data 12.1.2010 (R.G. 281/2008), riformata dalla Corte di Appello di Firenze
1 con sentenza n. 609/2011 del 28.4.2011 in ordine alle modalità di affidamento dei minori, con ricorso depositato in data 12/7/2023, poi ritualmente notificato, il signor evocava in causa la RA al fine di Parte_1 CP_1 sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimodulazione – in ragione del mutamento delle proprie condizioni economiche – del contributo al mantenimento già disposto a suo carico in favore dei figli (divenuti maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti) e con esclusione di assegno divorzile in favore della moglie in assenza dei richiesti presupposti di legge. Il ricorrente concludeva quindi per sentir pronunciare nei termini che seguono “[…] a) Autorizzare i coniugi a permanere a vivere separati;
b) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pachino (SR) tra i coniugi e Parte_1 [...]
in data 10.08.1998, trascritto nei degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Pachino al n. 41 dell'anno 1998, Pt. II, serie A, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Nel caso in cui il procedimento debba proseguire per l'adozione di eventuali determinazioni economiche, emettere ai sensi dell'art.4, comma 12, della legge 1.12.1970, n. 898 sentenza non definitiva;
c) Statuire
a carico del sig. di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 1 0 Parte_1
0,00 mensili per il figli o maggiorenne non autosufficiente e di confermare Per_1 Per_ l'assegno di mantenimento per la figlia in 300,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate, nella misura del 50 d) Nulla statuire a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra ”. CP_1
Si costituiva in giudizio la RA , nulla opponendo in merito CP_1 alla richiesta di divorzio e alcuna domanda formulando a titolo di assegno divorzile, ma contestando in toto la richiesta di una riduzione del contributo al mantenimento in favore di entrambi i figli ravvisando invero la necessità di un aumento dell'importo a suo tempo stabilito, mai rivalutato secondo le previsioni di legge. La resistente concludeva per sentir pronunciare come di seguito: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pachino (SR) tra i coniugi signori e in data CP_1 Parte_1
10.08.1998, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Pachino al n. 41 dell'anno 1998, Pt. II, serie A, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Statuire a carico del Sig. un contributo Parte_1 mensile di € 750,00 (per tredici mensilità, così come già stabilito in sede di separazione), somma da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi con le medesime e attuali modalità - ossia di esazione diretta dal
- alla RA e dunque ordinare al Controparte_2 CP_1 [...]
, 62° Reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, CP_2
Via Valdisavoia n. 1 - 95100 - Catania (Pec. Rgtf62postacert.difesa.it), entro il giorno
30 di ciascun mese, di pagare l'importo sopra menzionato per tredici mensilità, a titolo Per_ di mantenimento di ed (detto importo sarà così suddiviso, € 200,00 Per_1
2 mensili per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ed € Per_1 Per_ 500,00 per il mantenimento della figlia , anche ella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
3. Il sig. sarà altresì tenuto al pagamento delle Pt_1 spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dalle linee guida del CNF.
4.Nulla disporre quanto all'assegno divorzile. Con vittoria delle spese”.
Sentite le parti all'udienza del 5 dicembre 2023, non accolta la proposta transattiva del Giudice relatore, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. e, all'esito di rinvio, veniva poi fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza cartolare 12 dicembre 2024.
All'udienza del 12.12.2024, nell'interesse della parte ricorrente, l'avvocato chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:“[…] 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […]; 2) Statuire a carico del sig. l'onere Parte_1 di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 100,00 mensili (per dodici mensilità) per il figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_1 preventivamente comunicate e concordate, nella misura del 50% preventivamente comunicate e concordate, secondo le linee guida del protocollo CNF, fintanto che lo stesso trovi un'occupazione stabile o comunque continuativa;
3)Statuire a carico del sig. l'onere di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 Per_
, nella misura di € 300,00 mensili (per dodici mensilità), rivalutabile annualmente nella misura del 100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, considerate le attuali condizioni economiche dei genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate, secondo le linee guida del protocollo CNF;
4) Ordinare al Controparte_2
, 62° reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, Via
[...]
Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, di pagare entro il giorno 30 di ciascun mese, direttamente alla sig.ra l'importo di € 400,00 per dodici mensilità a CP_1 titolo di mantenimento per i figli (detto importo sarà così suddiviso, € 100,00 mensili Per_ per il figlio ed € 300,00 per il mantenimento della figlia ). 6) Nulla Per_1 disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della sig.ra per insussistenza CP_1 dei presupposti di legge oltre che per espressa rinuncia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della parte resistente, l'avvocato concludeva come da nota di precisazione depositata in data 11.10.2024 e dunque per sentir “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […];
2. A conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dall'adito Tribunale statuire a carico del
Sig. un contributo mensile di € 550,00, somma da rivalutarsi anno per Parte_1 anno secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi con le medesime e attuali modalità - ossia di esazione diretta dal - alla RA e Controparte_2 CP_1 dunque ordinare al , 62° Reggimento Fanteria Sicilia, sezione Controparte_2
3 coordinamento amministrativo, Via Valdisavoia n. 1 - 95100 - Catania (Pec.
Rgtf62postacert.difesa.it), entro il giorno 30 di ciascun mese, a titolo di mantenimento Per_ di ed (detto importo sarà così suddiviso, € 100,00 mensili per il figlio Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, ed € 450,00 per il Per_1 Per_ mantenimento della figlia , anche ella maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), salvo la diversa somma che l'adito Tribunale riterrà congrua tenuto conto di quanto dedotto e allegato agli atti di causa.
3. Il sig. sarà altresì tenuto al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dalle linee guida del CNF.
4.Nulla disporre quanto all'assegno divorzile. Vinte in ogni caso le spese”.
Il Giudice, visti gli scritti conclusionali depositati dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. Allegando sopraggiunte difficoltà economiche rispetto al tempo della separazione, il signor ha richiesto una rimodulazione del contributo al Pt_1 Per_ mantenimento già disposto a suo carico in favore dei figli ed , Per_1 oggi entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha infatti dedotto di versare in una condizione economica precaria, percependo egli uno stipendio netto mensile – in mancanza di altri redditi o introiti – che, detratto il complessivo importo degli assegni di mantenimento Per_ dovuti nell'interesse dei figli ed e nonché della figlia , nata Per_1 Per_3 da altra relazione sentimentale, risulterebbe pari a circa 700,00 euro mensili,
4 con conseguente impossibilità di prendere in locazione autonomo e necessità di vivere in caserma.
2.2. In fatto, appare in via preliminare necessario sottolineare la totale assenza, nel corso degli anni, di un rapporto padre-figli, attestata dallo stesso ricorrente e confermata dalla RA : il signor ha dichiarato di non CP_1 Pt_1 sentire mai, neanche telefonicamente, nessuno dei due figli e di aver appreso qualche notizia sulla loro vita a volte dall'anziana madre o dagli atti del presente giudizio. Tale assenza ha indotto nel tempo la RA a scelte CP_1 Per_ rilevanti, quali la richiesta di affidamento esclusivo di ed , e ha Per_1 determinato l'instaurazione di molteplici azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute nell'interesse dei figli.
Ciò posto, il ricorrente ha richiesto una riduzione del contributo al mantenimento anche in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi figli.
2.2.1. Risulta tuttavia che all'esito della causa entrambe le parti abbiano convenuto nella determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio maggiore, , pari ad euro 100,00 mensili. Ciò Per_1 tenuto sostanzialmente conto dell'avvenuta interruzione degli studi da parte di , delle iniziative tempo per tempo assunte dal figlio per la ricerca di Per_1 un percorso lavorativo anche al fine di contribuire alla precaria economia familiare considerate le vicende intercorse tra i coniugi, e della difficoltà del ragazzo di consolidare una posizione di piena indipendenza economica. Senza potersi dunque in nessun caso riscontrare nella fattispecie una colpevole inerzia del figlio, entrambi i genitori hanno riconosciuto, pur nell'impegno di
, la sussistenza di una difficoltà di conservazione di un'occupazione, Per_1 anche tenuto conto della mancanza di una specifica qualifica professionale, che rendono ancora attuale – nell'applicazione dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in argomento (vedi, tra le altre, da ultimo, sent.
Cass. 09/12/2024, n.31564) – il dovere di supporto, pur ridimensionato nei termini indicati.
Accogliendosi sul punto le conclusioni sostanzialmente conformi delle parti, può dunque esser previsto che il signor contribuirà al Pt_1 mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile Per_1 di euro 100,00 rivalutabile ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Per_
2.2.2. Quanto alla posizione della figlia maggiorenne , osserva il
Collegio che appare anche in questo caso non esservi effettivo contrasto tra le parti circa il riconoscimento della non indipedenza economica della ragazza
(da poco ventiduenne), che ha cambiato scuola iscrivendosi da ultimo ad un
5 istituto scolastico con indirizzo per Servizi Socio Sanitari, con frequenza serale, per il completamento della scuola superiore. Può evincersi dai documenti in atti che tale ritardo nell'esaurimento del percorso scolastico è stato determinato Per_ dalle importanti difficoltà psicologiche affrontate da (vedi anche il PDP per l'anno 20223/2023), che hanno influenzato le sue scelte, anche di autonomia, e la carriera scolastica e che richiedono con continuità lo svolgimento di interventi terapeutici.
Ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla situazione economica complessiva del nucleo familiare e al reddito documentato dal ricorrente, come gravato altresì del mantenimento di figlia nata da altra unione, oltre che, per altro verso, del totale carico familiare sopportato dalla RA in ragione CP_1 della assoluta assenza di rapporti padre/figlia, possa in questa sede confermarsi quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, con Per_ contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per euro 400,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e da individuarsi secondo il protocollo CNF.
2.2.3. Entrambe le parti hanno chiesto ordinarsi il pagamento del dovuto a titolo di mantenimento per i figli direttamente al , 62° Controparte_2 reggimento Fanteria Sicilia, sezione coordinamento amministrativo, Via
Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, con esazione diretta e trattenuta dallo stipendio del signor . Pt_1
3. Considerato che alcuna richiesta è stata svolta in causa quanto all'assegno divorzile, nulla deve essere deciso in proposito.
4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle reciproche domande, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in Pachino (SR) in data 10.8.1998 e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1998 – Atto n. 41 Parte 2 Serie A;
6 2) dispone che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Parte_1 Per_
e nella misura, rispettivamente, di euro 400,00 e 100,000 mensili, Per_1 da corrispondersi in favore della RA , somma annualmente CP_1 rivalutabile secondo ISTAT;
3) pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo le linee guida del protocollo CNF;
4) Ordina al , 62° reggimento Fanteria Sicilia, sezione Controparte_2 coordinamento amministrativo, Via Valdisavoia n. 1 - 95100 Catania, di pagare entro il giorno 30 di ciascun mese, direttamente alla sig.ra , CP_1
l'importo di € 500,00 per dodici mensilità a titolo di mantenimento per i figli, suddiviso per il mantenimento dei due figli come già indicato, con trattenuta dallo stipendio del dipendente signor;
Parte_1
5) spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pachino (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 7.2.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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