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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/09/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 06/12/2022 al n. 837 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 24/09/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Veggiari Alessio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO on l'avv. Morrico Enzo, l'avv. Riganò Giosafat Controparte_1
e l'avv. Sandri Ugo
RESISTENTE
OGGETTO: “inclusioni voci retributive nel calcolo TFR”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento del T.F.R. del sig. della somma di € 884,14 percepita a titolo di indennità di lavoro Parte_1
domenicale, di turno spezzato e particolare, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 07.02.2022, e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad Controparte_1 includere nell'accantonamento del T.F.R. della somma di € 884,14 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F., da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di Udine, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio stante la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Udine su cui controparte fonda l'odierna azione;
nel merito rigettare la domanda, in quanto inammissibile e, comunque, infondata e carente di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. - In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 06/12/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
per vedere accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente ha richiamato la sentenza n. 152/2022 del
Tribunale di Udine che così aveva deciso in un distinto processo con condanna generica: “1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di indennità di lavoro domenicale, indennità di turno spezzato e indennità particolare, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta in cui tali voci comparivano nelle buste paga;
2) condanna in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo tutte le somme indicate al punto 1);
3) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.”.
Si costituiva in giudizio la società rappresentando di aver Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 152/2022, chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.c. ed insistendo in ogni caso per il rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 24/09/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Nel corso del presente procedimento risulta documentato che la Corte di Appello di
Trieste ha riformato la sentenza n. 152/2022 del Tribunale di Udine, posta a fondamento della pretesa di parte ricorrente e avverso la quale avevano proposto appello entrambe le parti.
Previa riunione dei due appelli, con la sentenza n. 193/2023 di data 21/12/2023 la
Corte di Appello di Trieste ha, quindi, così deciso: “respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 152/2022 di data Parte_1
11/07/2022 e, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 contro la medesima sentenza, che per l'effetto integralmente riforma, respinge tutte le domande proposte dal sig. con il ricorso di primo grado;
compensa Pt_1
interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante sig. dei presupposti di cui all'art.13 Pt_1 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.”.
Ciò posto, deve, allora, essere richiamato l'art. 336 c.p.c. e la relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “…deve … ribadirsi che la riforma in appello della sentenza di primo grado (recante, tra l'altro, … soltanto una condanna generica) produce la definitiva caducazione e perdita di efficacia di essa, ex art. 336 c.p.c., che
è in ogni caso definitivamente sostituita dalla sentenza di appello (v. Cass. n. 29021 del 2018); ne consegue che neppure l'eventuale cassazione della sentenza di appello... produrrebbe una reviviscenza della sentenza di primo grado, ormai definitivamente caducata” (cfr. Cass. n. 27686/2021)”.
Vista la giurisprudenza appena sopra richiamata e considerato che nel corrente processo la sentenza della Corte di Appello è intervenuta solo in corso di causa, ritiene il Giudicante che le domande attoree siano divenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Infine, proprio perché la sentenza della Corte di Appello è intervenuta solo in corso di causa, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara improcedibili le domande attoree per sopravvenuto difetto di interesse;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Udine, 24/09/2024
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 06/12/2022 al n. 837 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 24/09/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Veggiari Alessio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO on l'avv. Morrico Enzo, l'avv. Riganò Giosafat Controparte_1
e l'avv. Sandri Ugo
RESISTENTE
OGGETTO: “inclusioni voci retributive nel calcolo TFR”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento del T.F.R. del sig. della somma di € 884,14 percepita a titolo di indennità di lavoro Parte_1
domenicale, di turno spezzato e particolare, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 07.02.2022, e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad Controparte_1 includere nell'accantonamento del T.F.R. della somma di € 884,14 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia,
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F., da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di Udine, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio stante la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Udine su cui controparte fonda l'odierna azione;
nel merito rigettare la domanda, in quanto inammissibile e, comunque, infondata e carente di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. - In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 06/12/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
per vedere accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente ha richiamato la sentenza n. 152/2022 del
Tribunale di Udine che così aveva deciso in un distinto processo con condanna generica: “1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di indennità di lavoro domenicale, indennità di turno spezzato e indennità particolare, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta in cui tali voci comparivano nelle buste paga;
2) condanna in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo tutte le somme indicate al punto 1);
3) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.”.
Si costituiva in giudizio la società rappresentando di aver Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 152/2022, chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.c. ed insistendo in ogni caso per il rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 24/09/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Nel corso del presente procedimento risulta documentato che la Corte di Appello di
Trieste ha riformato la sentenza n. 152/2022 del Tribunale di Udine, posta a fondamento della pretesa di parte ricorrente e avverso la quale avevano proposto appello entrambe le parti.
Previa riunione dei due appelli, con la sentenza n. 193/2023 di data 21/12/2023 la
Corte di Appello di Trieste ha, quindi, così deciso: “respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Udine n. 152/2022 di data Parte_1
11/07/2022 e, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 contro la medesima sentenza, che per l'effetto integralmente riforma, respinge tutte le domande proposte dal sig. con il ricorso di primo grado;
compensa Pt_1
interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante sig. dei presupposti di cui all'art.13 Pt_1 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.”.
Ciò posto, deve, allora, essere richiamato l'art. 336 c.p.c. e la relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “…deve … ribadirsi che la riforma in appello della sentenza di primo grado (recante, tra l'altro, … soltanto una condanna generica) produce la definitiva caducazione e perdita di efficacia di essa, ex art. 336 c.p.c., che
è in ogni caso definitivamente sostituita dalla sentenza di appello (v. Cass. n. 29021 del 2018); ne consegue che neppure l'eventuale cassazione della sentenza di appello... produrrebbe una reviviscenza della sentenza di primo grado, ormai definitivamente caducata” (cfr. Cass. n. 27686/2021)”.
Vista la giurisprudenza appena sopra richiamata e considerato che nel corrente processo la sentenza della Corte di Appello è intervenuta solo in corso di causa, ritiene il Giudicante che le domande attoree siano divenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Infine, proprio perché la sentenza della Corte di Appello è intervenuta solo in corso di causa, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara improcedibili le domande attoree per sopravvenuto difetto di interesse;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Udine, 24/09/2024
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli