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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/05/2024, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2771/2019 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/08/2019, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 101 giornate annue alle dipendenze della Organizzazione_1
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre risarcimento dei danni, anche morali subiti a causa della ingiusta cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' restava contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi Parte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della Organizzazione_1
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
Va premesso che l'oggetto della contesta non riguarda l'effettivo svolgimento di attività bracciantile ad opera di parte ricorrente, dal momento che l' non ha inteso disconoscere tale fatto CP_1 né coi verbali ispettivi né nel presente giudizio avendo, anzi, dato atto che “l'attività viene svolta, i terreni infatti si trovano in buono stato colturale con erbe infestanti tagliate a livello del terreno e molte ceppaie risultavano pulite dai polloni” (cfr. verbali ispettivi redatti in esito ai sopralluoghi eseguiti il 19.06.2018, il 11.04.2018 ed il 13.04.2018, in atti).
La controversia verte, piuttosto, sulla identità del datore di lavoro che parte ricorrente identifica nella ditta e l' intende invece disconoscere. Org_1 CP_1
Più precisamente, parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della ditta Org_1
e chiede il ripristino della propria iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli quale dipendente a tempo determinato della summenzionata azienda agricola.
L' , dal canto suo, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tuttavia, parte ricorrente ha depositato, in uno alle odierne note scritte, un estratto arla aggiornato dal quale si evince il ripristino delle giornate dapprima cancellate per gli anni oggetto di causa.
Alla luce della suddetta documentazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
(anche sulla domanda risarcitoria, avendo l' impedito il perfezionarsi dei possibili danni a carico CP_1
del lavoratore con la reiscrizione presso gli elenchi).
Le spese del giudizio possono essere compensate stante l'assenza di difese e contestazioni da parte dell' , rimasto contumace. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 07/08/2019 , disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, 02/05/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena