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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. SFE4-2040-2024-1304 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento n. SFE4/2040-2024-1304, notificato il 20 maggio 2024, Resistente_1 intimava ad Ricorrente_1 il pagamento di complessivi Euro 1.481,39. Tale sollecito è relativo ad un avviso TARI del Comune di Mesagne (BR) asseritamente notificato in data 20.12.2022.
Avverso tale atto propone ricorso Ricorrente_1.
Resistente_1, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa era decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce con il primo motivo OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO TARI n. 1356/2017, mai notificato all'odierno ricorrente. Rileva che l'omessa notifica dell'avviso, atto presupposto del sollecito di pagamento impugnato, rende lo stesso illegittimo limitatamente ad esso.
Con il secondo motivo deduce la PRESCRIZIONE DELLE PRETESE IMPOSITIVE, a cui si applica pacificamente il termine di prescrizione quinquennale in quanto afferiscono a tributi comunali (TARI) dell'anno
2017. Il sollecito di pagamento, pertanto, deve ritenersi illegittimamente emesso, in quanto facente riferimento a delle pretese creditorie cadute in prescrizione.
In via preliminare, la Corte osserva come, in tema di accertamento tributario, il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalla Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 19704/2015; in termini sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 491
2025).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
In assenza di produzione ad opera della parte convenuta, rimasta intimata, della documentazione comprovante la notifica dell'atto presupposto, il sollecito di pagamento impugnato deve essere ritenuto il primo atto conosciuto dal contribuente, illegittimo per mancanza dell'atto presupposto, rispetto al quale al momento della notifica del sollecito (20 maggio 2024) deve ritenersi compiuto il termine di prescrizione quinquennale attinente al tributo, relativo all'anno 2017. Il ricorso, pertanto, va accolto con annullamento dell'avviso di accertamento sotteso al sollecito impugnato.
La peculiarità della questione posta dal ricorso, con specifico riferimento alla impugnabilità dell'atto di sollecito, giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese irripetibili.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. SFE4-2040-2024-1304 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento n. SFE4/2040-2024-1304, notificato il 20 maggio 2024, Resistente_1 intimava ad Ricorrente_1 il pagamento di complessivi Euro 1.481,39. Tale sollecito è relativo ad un avviso TARI del Comune di Mesagne (BR) asseritamente notificato in data 20.12.2022.
Avverso tale atto propone ricorso Ricorrente_1.
Resistente_1, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa era decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce con il primo motivo OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO TARI n. 1356/2017, mai notificato all'odierno ricorrente. Rileva che l'omessa notifica dell'avviso, atto presupposto del sollecito di pagamento impugnato, rende lo stesso illegittimo limitatamente ad esso.
Con il secondo motivo deduce la PRESCRIZIONE DELLE PRETESE IMPOSITIVE, a cui si applica pacificamente il termine di prescrizione quinquennale in quanto afferiscono a tributi comunali (TARI) dell'anno
2017. Il sollecito di pagamento, pertanto, deve ritenersi illegittimamente emesso, in quanto facente riferimento a delle pretese creditorie cadute in prescrizione.
In via preliminare, la Corte osserva come, in tema di accertamento tributario, il sollecito di pagamento, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalla Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 19704/2015; in termini sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 491
2025).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
In assenza di produzione ad opera della parte convenuta, rimasta intimata, della documentazione comprovante la notifica dell'atto presupposto, il sollecito di pagamento impugnato deve essere ritenuto il primo atto conosciuto dal contribuente, illegittimo per mancanza dell'atto presupposto, rispetto al quale al momento della notifica del sollecito (20 maggio 2024) deve ritenersi compiuto il termine di prescrizione quinquennale attinente al tributo, relativo all'anno 2017. Il ricorso, pertanto, va accolto con annullamento dell'avviso di accertamento sotteso al sollecito impugnato.
La peculiarità della questione posta dal ricorso, con specifico riferimento alla impugnabilità dell'atto di sollecito, giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese irripetibili.