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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIFFENNI EMILIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/12/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) dare atto che i coniugi e vivono ormai da Pt_1 Parte_2 lunghi anni separati come su esposto e la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma
(Rm), sita in Via Lucietto 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella proprietà assoluta del sig. , in quanto unico proprietario;
3) dare atto che i figli Parte_2 minori continueranno a vivere stabilmente con la propria madre in Terracina nell'abitazione sita in Via Sicilia 33 ove vivono da quando sono piccolissimi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE 4) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5A) a fine settimana alterni dal venerdì mattina dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro l'orario di cena;
ulteriori frequentazioni infrasettimanali saranno concordate di volta in volta dai genitori secondo i turni lavorativi del padre che dovrà recarsi da Roma a Terracina;
5B) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in C/C entro e non oltre il Parte_2 Pt_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 700,00 e così € 350,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7A) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7B) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/05/2009 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
23/12/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 12, Parte II, Serie
A, dell'anno 2009); compensa le spese di causa.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIFFENNI EMILIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/12/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) dare atto che i coniugi e vivono ormai da Pt_1 Parte_2 lunghi anni separati come su esposto e la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma
(Rm), sita in Via Lucietto 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella proprietà assoluta del sig. , in quanto unico proprietario;
3) dare atto che i figli Parte_2 minori continueranno a vivere stabilmente con la propria madre in Terracina nell'abitazione sita in Via Sicilia 33 ove vivono da quando sono piccolissimi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE 4) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5A) a fine settimana alterni dal venerdì mattina dopo la scuola fino alla domenica pomeriggio, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro l'orario di cena;
ulteriori frequentazioni infrasettimanali saranno concordate di volta in volta dai genitori secondo i turni lavorativi del padre che dovrà recarsi da Roma a Terracina;
5B) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in C/C entro e non oltre il Parte_2 Pt_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 700,00 e così € 350,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7A) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7B) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/05/2009 nel Comune di SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
23/12/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 12, Parte II, Serie
A, dell'anno 2009); compensa le spese di causa.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino