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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 04/02/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1703/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8939/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240095643339000 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000060372 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003213 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003214 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1190/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la compensazione.
Resistente: l'ADER insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 8939/2025, depositato in data 08/05/2025, Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9014375363/000 nonché le cartella di pagamento ivi contenute:
la cartella n. 09720240095643339000 –notificata in data 25/03/2024;
- l'avviso di accertamento n. 00000060372 notificato in data 23/12/2022;
- l'avviso di accertamento n. 00000003213 notificato in data 18/03/2021;
- l'avviso di accertamento n. 00000003214 notificato in data 18/03/2021.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullita' e/o illegittimita' dell'intimazione di pagamento;
2. prescrizione del credito asseritamente vantato da agenzia delle entrate-riscossione;
3. illegittima notifica della cartella di pagamento senza la preventiva notifica dell'avviso bonario – riduzione del quantum dovuto.
In data 10/06/2025 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
In data 21/07/2025 si è costituito l'ufficio impositore, Roma Capitale, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All'udienza del giorno 26/09/2025, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n. 2643 dello stesso giorno.
Con sentenza n. 16956 del 16/12/2025, questa Sezione dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presupposto n. 11776/2025
In data 08/01/2026, il concessionario per la riscossione depositava ulteriore memoria illustrativa.
In data 28/01/2026, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
All'udienza del giorno 30/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è improcedibile.
2. - Come evidenziato nella parte in fatto, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia che, sebbene non notificato alle controparti e quindi non accettato da queste, vale ad evidenziare il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio. Il ricorso diventa quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Le spese possono essere compensate tra le parti, visto le plurime sopravvenienze anche normative in tema.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8939/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9014375363 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240095643339000 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000060372 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003213 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003214 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1190/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la compensazione.
Resistente: l'ADER insiste per le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 8939/2025, depositato in data 08/05/2025, Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9014375363/000 nonché le cartella di pagamento ivi contenute:
la cartella n. 09720240095643339000 –notificata in data 25/03/2024;
- l'avviso di accertamento n. 00000060372 notificato in data 23/12/2022;
- l'avviso di accertamento n. 00000003213 notificato in data 18/03/2021;
- l'avviso di accertamento n. 00000003214 notificato in data 18/03/2021.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullita' e/o illegittimita' dell'intimazione di pagamento;
2. prescrizione del credito asseritamente vantato da agenzia delle entrate-riscossione;
3. illegittima notifica della cartella di pagamento senza la preventiva notifica dell'avviso bonario – riduzione del quantum dovuto.
In data 10/06/2025 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
In data 21/07/2025 si è costituito l'ufficio impositore, Roma Capitale, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All'udienza del giorno 26/09/2025, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n. 2643 dello stesso giorno.
Con sentenza n. 16956 del 16/12/2025, questa Sezione dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presupposto n. 11776/2025
In data 08/01/2026, il concessionario per la riscossione depositava ulteriore memoria illustrativa.
In data 28/01/2026, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
All'udienza del giorno 30/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è improcedibile.
2. - Come evidenziato nella parte in fatto, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia che, sebbene non notificato alle controparti e quindi non accettato da queste, vale ad evidenziare il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio. Il ricorso diventa quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Le spese possono essere compensate tra le parti, visto le plurime sopravvenienze anche normative in tema.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.