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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/08/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 28-1/2025 R.G. PROCEDIMENTO UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Il Tribunale di Biella, in composizione collegiale nelle persone dai seguenti Magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. dott. Enrico Chemollo Giudice
letto il ricorso depositato in data 26.5.2025 dal Pubblico Ministero in sede per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1
(P.I. ) in persona del suo titolare , con sede legale
[...] P.IVA_1 Controparte_1 in Andorno Micca, via C. Massa, 52; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato alla trattazione all'udienza del 1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA considerato integro il contraddittorio nei confronti dell'impresa individuale resistente, risultando il ricorso ed il decreto di fissazione udienza ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 40, co. 6 e 7 CCII, come da documentazione versata in atti;
rilevato che, ciononostante, l'impresa debitrice non si è ritualmente costituita nel presente procedimento, neppure comparendo in udienza dinanzi al Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza per territorio, risultando il centro degli interessi dell'impresa debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale a norma dell'art. 27, co. 3, lett. a) C.C.I.I.; ritenuto che sussiste la legittimazione ad agire del Pubblico Ministero in sede a norma dell'art. 38 CCII, avendo, in particolare, il medesimo depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento a seguito della dichiarazione d'improcedibilità, per intervenuta desistenza del creditore agente, di altro ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente;
considerato che
l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2, co.
1, lett. d) e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che:
a) l'impresa individuale de qua è imprenditore esercente attività artigiana, considerata la natura dell'attività dalla stessa svolta, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. visura storica);
b) dall'informativa acquisita da Agenzia delle Entrate - Riscossione e da INPS è possibile trarre un inequivoco argomento in ordine al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d)
CCII. In particolare, è stata accertata l'esistenza di debiti iscritti a ruolo presso l'Agente della Riscossione per un importo complessivo di € 493.106,26 di cui € 485.867,79 scaduti, oneri accessori inclusi, nonché di ulteriori debiti contributivi nei confronti di INPS per € 47.997.51;
c) l'impresa resistente versa, infine, in stato di insolvenza così come definito all'art. 2, co. 1 lett. b), che può trarsi principalmente – se non esaustivamente – proprio dall'ingente ammontare del debito tributario e previdenziale che non può che denotare la sopravvenuta incapacità dell'impresa resistente in far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 5856 del 22.2.2022; Cass. civ., ord. n. 12463 del 8.5.2024). Ad abundantiam si rileva che, dalle informazioni assunte, è emersa altresì la mancata presentazione, da parte dell'impresa de qua, delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi rilevanti, non potendo, quindi, trarsi eventuali indicazioni in ordine, viceversa, alla composizione in positivo del relativo patrimonio;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e consultato l'albo ex art. 356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale (P.I. Controparte_1
), con sede legale in Andorno Micca, via C. Massa, 52 in persona del suo titolare P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Sandigliano (BI), via Pietro Micca n. 7;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA il dott. quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della
2 nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al titolare dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA
l'udienza in cui procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato per il giorno 19.11.2025 ore 10:00;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA
3 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata all'impresa soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Il Tribunale di Biella, in composizione collegiale nelle persone dai seguenti Magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. dott. Enrico Chemollo Giudice
letto il ricorso depositato in data 26.5.2025 dal Pubblico Ministero in sede per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1
(P.I. ) in persona del suo titolare , con sede legale
[...] P.IVA_1 Controparte_1 in Andorno Micca, via C. Massa, 52; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato alla trattazione all'udienza del 1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA considerato integro il contraddittorio nei confronti dell'impresa individuale resistente, risultando il ricorso ed il decreto di fissazione udienza ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 40, co. 6 e 7 CCII, come da documentazione versata in atti;
rilevato che, ciononostante, l'impresa debitrice non si è ritualmente costituita nel presente procedimento, neppure comparendo in udienza dinanzi al Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza per territorio, risultando il centro degli interessi dell'impresa debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale a norma dell'art. 27, co. 3, lett. a) C.C.I.I.; ritenuto che sussiste la legittimazione ad agire del Pubblico Ministero in sede a norma dell'art. 38 CCII, avendo, in particolare, il medesimo depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento a seguito della dichiarazione d'improcedibilità, per intervenuta desistenza del creditore agente, di altro ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente;
considerato che
l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2, co.
1, lett. d) e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che:
a) l'impresa individuale de qua è imprenditore esercente attività artigiana, considerata la natura dell'attività dalla stessa svolta, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. visura storica);
b) dall'informativa acquisita da Agenzia delle Entrate - Riscossione e da INPS è possibile trarre un inequivoco argomento in ordine al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d)
CCII. In particolare, è stata accertata l'esistenza di debiti iscritti a ruolo presso l'Agente della Riscossione per un importo complessivo di € 493.106,26 di cui € 485.867,79 scaduti, oneri accessori inclusi, nonché di ulteriori debiti contributivi nei confronti di INPS per € 47.997.51;
c) l'impresa resistente versa, infine, in stato di insolvenza così come definito all'art. 2, co. 1 lett. b), che può trarsi principalmente – se non esaustivamente – proprio dall'ingente ammontare del debito tributario e previdenziale che non può che denotare la sopravvenuta incapacità dell'impresa resistente in far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 5856 del 22.2.2022; Cass. civ., ord. n. 12463 del 8.5.2024). Ad abundantiam si rileva che, dalle informazioni assunte, è emersa altresì la mancata presentazione, da parte dell'impresa de qua, delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi rilevanti, non potendo, quindi, trarsi eventuali indicazioni in ordine, viceversa, alla composizione in positivo del relativo patrimonio;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e consultato l'albo ex art. 356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale (P.I. Controparte_1
), con sede legale in Andorno Micca, via C. Massa, 52 in persona del suo titolare P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Sandigliano (BI), via Pietro Micca n. 7;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA il dott. quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della
2 nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al titolare dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA
l'udienza in cui procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato per il giorno 19.11.2025 ore 10:00;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA
3 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata all'impresa soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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