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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Il giudice tutelare, dott.ssa Ermanna Grossi, letti gli atti ed esaminati documenti del procedimento iscritto al n. 2500/2025 V.G.; letta la richiesta formulata dal dott. , nella qualità di direttore dell' Controparte_1 [...]
, diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporre ad Controparte_2 intervento ortopedico urgente il paziente nato a [...], il Persona_1
18/11/1937 e residente in [...], attualmente ricoverato presso la ricordata erché affetto da sepsi da protesi femorale infetta ed in condizioni di decadimento CP_2 cognitivo, stante il mancato consenso (ma anche del mancato dissenso) della moglie all'intervento proposto;
considerato che
, sentito telefonicamente dalla scrivente, il medico istante ha chiarito che il paziente non è legalmente incapace, perché non sottoposto ad interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, e che l'intervento proposto è necessario per salvaguardarne la stessa vita;
ritenuto che
, trattandosi di paziente non sottoposto ad alcuna misura limitativa della capacità di agire, nonostante il rilevato decadimento cognitivo, il medico debba provvedere senza indugio qualora sussista il pericolo d un danno grave e imminente per la sua salute o per la sua vita, anche in mancanza di acquisizione del consenso, a meno che non risulti che il paziente abbia precedentemente espresso una volontà contraria ad eventuali trattamenti sanitari del tipo di quello proposto ed anche in tal caso tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto e del dovere dei sanitari di intervenire secondo scienza e coscienza;
P.Q.M.
dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta.
Si comunichi.
Cosenza, 4 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Il giudice tutelare, dott.ssa Ermanna Grossi, letti gli atti ed esaminati documenti del procedimento iscritto al n. 2500/2025 V.G.; letta la richiesta formulata dal dott. , nella qualità di direttore dell' Controparte_1 [...]
, diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporre ad Controparte_2 intervento ortopedico urgente il paziente nato a [...], il Persona_1
18/11/1937 e residente in [...], attualmente ricoverato presso la ricordata erché affetto da sepsi da protesi femorale infetta ed in condizioni di decadimento CP_2 cognitivo, stante il mancato consenso (ma anche del mancato dissenso) della moglie all'intervento proposto;
considerato che
, sentito telefonicamente dalla scrivente, il medico istante ha chiarito che il paziente non è legalmente incapace, perché non sottoposto ad interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, e che l'intervento proposto è necessario per salvaguardarne la stessa vita;
ritenuto che
, trattandosi di paziente non sottoposto ad alcuna misura limitativa della capacità di agire, nonostante il rilevato decadimento cognitivo, il medico debba provvedere senza indugio qualora sussista il pericolo d un danno grave e imminente per la sua salute o per la sua vita, anche in mancanza di acquisizione del consenso, a meno che non risulti che il paziente abbia precedentemente espresso una volontà contraria ad eventuali trattamenti sanitari del tipo di quello proposto ed anche in tal caso tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto e del dovere dei sanitari di intervenire secondo scienza e coscienza;
P.Q.M.
dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta.
Si comunichi.
Cosenza, 4 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi