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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15476 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Vito Meltonese
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avvocata Controparte_1 Pt_2
[...]
APPELLATA PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Edgardo Francesco Leo
APPELLATA
______________________________________
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2017, Controparte_1
conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, l'
Contr
“ (d'ora in poi in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante “pro tempore”, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.576,50, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria dalla data del fatto ed alle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario.
Esponeva che l'8 maggio 2008, alle ore 00,10 circa, mentre,
nell'abitato di stava transitando, a piedi, su via Parte_1
TE LA (già via Vecchia Bari), giunta all'altezza del civico
12, nel mentre si accingeva ad attraversare la strada per dirigersi verso via Martin Luther King, era inciampata, cadendo rovinosamente al suolo, a causa della presenza di una buca presente sulla sede stradale, formatasi accanto ad un tombino
Contr fognario di proprietà dell
In conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni personali con conseguente danno da invalidità temporanea, permanente, spese mediche ecc, per l'ammontare oggetto della richiesta risarcitoria.
Contr Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente la inammissibilità della domanda, perché la non era CP_1
titolare di azione diretta nei suoi confronti e per difetto del contraddittorio.
pag. 2/14 Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il responsabile dell'omessa custodia ed il destinatario della richiesta risarcitoria doveva essere individuato nel Parte_1
Lamentava inoltre, la infondatezza dell'”an” della domanda e la eccessività del “quantum” della medesima.
Concludeva chiedendo il rigetto della avversa pretesa, con ogni conseguenza di legge.
Con provvedimento reso all'udienza del 26 ottobre 2017, l'adito
Giudice di Pace autorizzava “l'attrice alla chiamata in causa del in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
sussistendo il requisito della comunanza di causa”.
L'attrice procedeva a detta chiamata.
Si costituiva in giudizio il Parte_1
In via preliminare, eccepiva la nullità, inefficacia ed inammissibilità
dell'atto di chiamata in causa, posto che dalla lettura del medesimo non era dato comprendere né il rapporto che giustificava la chiamata in garanzia del terzo, né la domanda concretamente posta nei confronti dello stesso.
Nel merito, deduceva che l'evento dannoso doveva essere ascritto alla responsabilità, quantomeno concorrente, della stessa attrice.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'atto di citazione notificatogli e, ad ogni buon conto, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova per testi e la CTU medica.
pag. 3/14 Con sentenza n. 1630/20 depositata il 15 ottobre 2020, il Giudice
di Pace: dichiarava che l'evento dannoso era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del condannava Parte_1
quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
3.997,35, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma di € 235,00 ed ai soli interessi legali su quella di €
3.762,35, dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
condannava il al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
del procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario;
condannava la
Contr alla rifusione delle spese legali in favore dell CP_1
poneva definitivamente a carico del le Parte_1
spese della espletata CTU.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il
[...]
articolando i seguenti motivi: illegittima chiamata in Parte_1
causa e violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;
errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; omessa valutazione del comportamento gravemente colposo della danneggiata, mancata
Contr dichiarazione della concorrente responsabilità dell'” ; acritico recepimento, da parte del primo giudice, delle risultanze della espletata CTU;
nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Contr Conveniva in giudizio la e l' per sentire, in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, in via preliminare: dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione per non avere l'attrice integrato il contraddittorio con un litisconsorte necessario,
“estendendo le conclusioni”; nullità della sentenza perché emessa in pag. 4/14 presenza di una violazione del diritto di difesa;
nel merito: rigettare la domanda o, in via subordinata, affermare il prevalente concorso di colpa della danneggiata;
dichiarare unico, o comunque almeno solidale responsabile, l'AQP; rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati.
La eccepiva la totale infondatezza dell'appello, CP_1
rimarcando la ineccepibilità di quanto motivatamente esposto nella impugnata sentenza.
Proponeva, però, appello incidentale, lamentando che il primo giudice la aveva, in modo errato ed ingiusto, condannata al
Contr pagamento delle spese in favore del convenuto
Chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale da lei proposto, vinte comunque le spese del secondo grado del giudizio.
L'AQP, dopo avere denunciato la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonchè la infondatezza della dedotta illegittimità della chiamata in causa e l'inesistenza della violazione delle norme sul contraddittorio e dopo avere fatto rilevare la inconsistenza degli altri motivi di appello, “per mero scrupolo difensivo” dichiarava di “condividere e voler far proprie a tutti gli effetti le doglianze espresse dal circa la Parte_1
infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra e cioè sotto il profilo unicamente della imputabilità CP_1
dell'evento e della distrazione del pedone”.
pag. 5/14 Chiedeva la conferma della impugnata sentenza e, comunque,
anche in caso di parziale accoglimento dell'appello, ribadirsi come
Contr nulla fosse dovuto o potesse essere preteso dall' in conseguenza del sinistro “de quo”.
Il tutto, con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'”AQP” va rigettata.
L'atto di appello, infatti, presenta tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
Circa la dedotta inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., (sempre nel testo in vigore nel momento dell'instaurazione del presente giudizio)
dell'appello in esame, al netto della palese contraddittorietà di tale
Contr eccezione con la affermazione, espressa dallo stesso di parziale condivisione del gravame, si rileva come l'impugnazione “de qua”
non appare, prima facie, priva di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Tanto premesso, l'appello principale appare fondato e deve,
pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo, come visto, l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che l'attrice non aveva mai manifestato l'intenzione di integrare il contraddittorio nei confronti del non Parte_1
aveva mai qualificato il rapporto sottostante, né mai aveva chiesto la pag. 6/14 condanna del terzo al risarcimento del danno oggetto della domanda.
Il motivo è fondato.
Si premette come debba essere esclusa la configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del giudizio.
Al netto della circostanza che di tale litisconsorzio il primo giudice non ha mai fatto menzione, limitandosi a ravvisare una fattispecie di “comunanza di cause”, giova ricordare che, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, il litisconsorzio necessario presuppone che la decisione richiesta non possa conseguire il proprio scopo se non venga resa nei confronti di tutti i soggetti titolari della situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio, in modo che il relativo giudizio necessita della partecipazione di tutti i soggetti sopra menzionati.
Tale requisito non è ravvisabile nel caso di specie.
Ed infatti, non sussiste litisconsorzio necessario, né ricorre il caso di causa inscindibile, quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più
soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi,
implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei pag. 7/14 confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili (Cass.
16/4/1982, n. 2320).
Nella fattispecie in esame, a prescindere dall'improprio richiamo fatto, dalle parti originarie del giudizio, all'art. 102 c.p.c. ed alla luce anche della richiamata “comunanza di cause” affermata dal giudice di pace, sembrerebbe essere configurabile, piuttosto, una ipotesi di
Contr litisconsorzio facoltativo, posto che il convenuto nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e nell'individuare nel il soggetto responsabile del sinistro, Parte_1
induceva il giudice di pace ad autorizzare l'attrice, su istanza della medesima, ad estendere il contraddittorio nei confronti del Pt_1
sopra citato, senza ulteriori precisazioni.
Se poi è vero che la eccezione di “difetto di integrazione del contraddittorio” e di richiesta di integrazione del medesimo ai sensi
Contr dell'art. 102 c.p.c., venne formulata dallo stesso convenuto è
anche vero, di contro, come visto, che l'autorizzazione, e non l'ordine, come esplicitamente previsto dall'art. 102 c.p.c. nel caso di litisconsorzio necessario, alla chiamata in causa del terzo, venne rivolta dal primo giudice nei confronti dell'attrice.
Malgrado la contraddittorietà e genericità del provvedimento autorizzatorio del primo giudice e nonostante la totale confusione, dello stesso giudice e delle parti, circa i presupposti per la ravvisabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di litisconsorzio necessario e del contenuto e natura dei provvedimenti per disporre,
in detto caso, la integrazione del contraddittorio, resta come dato di fatto incontrovertibile quello per il quale l'attrice, a fronte di una pag. 8/14 specifica eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio
Contr sollevata dal convenuto (come visto ai sensi dell'art.102 c.p.c.)
chiese ed ottenne dal giudice di essere autorizzata alla chiamata in causa del Parte_1
La eccezione tempestivamente sollevata dal Parte_1
di nullità, inefficacia ed inammissibilità dell'atto di chiamata
[...]
in causa per non avere la esteso la domanda nei CP_1
confronti della terza chiamata e non avere chiesto alcuna condanna della medesima al pagamento della somma reclamata a titolo di risarcimento del danno, è stata dal primo giudice, su conforme deduzione delle altre parti del giudizio, risolta sulla base di un orientamento giurisprudenziale del tutto inconferente al caso di specie.
Ed invero, il giudice di pace, previa totale omissione sulla natura della “comunanza di cause” che aveva giustificato l'ordinanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio (se cioè si vertesse nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, come ritenuto dall'AQP, o piuttosto in quella disciplinata dall'art. 103 c.p.c., come sembra evincersi dal provvedimento di autorizzazione, e non di ordine, alla chiamata in causa del terzo), ha invocato il principio giurisprudenziale (per tutte: Cass. 10/6/2020, n. 11103; Cass.
15/1/2020, n. 516; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31066) per il quale,
“nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore e, quindi, per ottenere la liberazione di detta pretesa, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo, anche in pag. 9/14 difetto di esplicita dichiarazione e istanza in tal senso da parte dell'attore”.
La giurisprudenza citata distingue detta ipotesi da quella in cui il convenuto chiami in causa il terzo in garanzia, posto che, in tale caso, la regola della automatica estensione non si applica, in quanto la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria,
salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente, nei confronti del chiamato, una nuova autonoma domanda di condanna (Cass.
ord. 27/11/2018, n. 30601).
Sta di fatto che il principio giurisprudenziale richiamato dal primo giudice si riferisce e si applica allorquando la chiamata in causa del terzo (quale concorrente causalmente efficiente, responsabile esclusivo della pretesa fatta valere dall'attore o in garanzia propria o impropria) sia avvenuta ad opera del convenuto e, non, come nella fattispecie in esame, da parte dell'attore, atteso che, in tal caso, di estensione automatica della domanda dell'attore o di espressa rinuncia a detta estensione non si può, logicamente, prima ancora che giuridicamente, parlare.
Di tale decisivo aspetto della questione sembra essere stato consapevole lo stesso giudice di pace allorquando, a pagina 2 della sentenza impugnata, dopo avere esposto il principio giurisprudenziale sopra illustrato e le sentenze di legittimità a conferma del medesimo, in modo del tutto errato ha testualmente affermato: “ciò è quanto esattamente avvenuto nel caso di specie, in cui l'AQP ha proceduto alla chiamata in causa sul presupposto di pag. 10/14 non essere titolare dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio,
reputando tale, invece, il . Parte_1
Una semplice lettura degli atti processuali avrebbe consentito al primo giudice di verificare che, diversamente da quanto da lui stesso affermato, la chiamata in causa del terzo era stata, previa sua autorizzazione, effettuata dalla stessa attrice, e non da
Contr convenuto
In conclusione, perciò: nel giudizio in esame, per tutto quanto sopra esposto, si era in presenza di un litisconsorzio facoltativo, e non necessario;
su istanza dell'attrice, il giudice di pace aveva
Contr autorizzato quest'ultima, e non il convenuto che aveva sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla chiamata in causa del terzo dalla lettura Parte_1
dell'atto di chiamata in causa del terzo non risulta alcuna domanda proposta dalla nei confronti del CP_1 Parte_1
posto che in tale atto l'attrice si limitava a riproporre le
[...]
conclusioni e le richiesta di condanna contenute nell'originario atto di citazione e rivolte al solo AQP;
nel caso di specie la giurisprudenza invocata dal giudice di pace a sostegno della tesi della estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato non è applicabile e pertinente;
le successive richieste avanzate dall'attrice nei confronti anche della terza chiamata, in quanto non contenute nell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di quest'ultima, vanno ritenute tardive ed inammissibili.
pag. 11/14 La fondatezza del primo motivo del gravame rende ultroneo l'esame degli altri motivi.
L'appello principale deve pertanto essere accolto, e la impugnata sentenza riformata nella parte in cui ha condannato il Pt_1
appellante, in difetto di apposita domanda, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
Deve viceversa essere rigettato l'appello incidentale proposto dalla stessa atteso che la condanna della medesima al CP_1
Contr pagamento delle spese di lite in favore dell' appare logica e quasi obbligata conseguenza della mancanza, correttamente rilevata e convincentemente motivata dal primo giudice, circa la mancanza di responsabilità di quest'ultimo in ordine al verificarsi del sinistro
“de quo”.
Circa il regolamento delle spese di lite, considerata la particolarità e parziale novità della questione esaminata (relativa alla presunta estensione della originaria domanda nei confronti del terzo chiamato) e della confusione insita nel provvedimento autorizzatorio alla chiamata in causa da parte del primo giudice, ritiene lo scrivente che sussistano i presupposti per compensare interamente,
tra la ed il le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado vanno,
viceversa, poste definitivamente a carico della con CP_1
obbligo di rimborso, in favore del di Parte_1
quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
pag. 12/14 Il rigetto dell'appello incidentale induce a condannare la CP_1
Contr al pagamento, in favore dell' delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022.
L'appellante incidentale va infine condannata al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione in oggetto.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del Sindaco e Parte_1
legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di
[...]
e dell in persona del suo CP_1 Controparte_2
legale rappresentante “pro tempore”, nonché sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza numero 1630/20, CP_1
depositata il 15/10/2020, del Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara nulla ed improduttiva di effetti la impugnata sentenza nella parte in cui accoglieva la domanda proposta dalla nei confronti CP_1
del Parte_1
2) Compensa interamente, tra il e la Parte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio;
CP_1
3) Pone definitivamente a carico della le spese e le CP_1
competenze della CTU espletata nel giudizio di primo grado,
con obbligo di rimborso, in favore del Parte_1
pag. 13/14 di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente Pt_1
anticipato;
4) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP_1
5) Condanna l'appellante incidentale al rimborso, in favore
Contr dell' delle spese anche del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge;
6) Condanna l'appellante incidentale al pagamento, ex art. 13
comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 6 maggio 2025
Il Giudice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15476 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Vito Meltonese
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avvocata Controparte_1 Pt_2
[...]
APPELLATA PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Edgardo Francesco Leo
APPELLATA
______________________________________
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2017, Controparte_1
conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, l'
Contr
“ (d'ora in poi in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante “pro tempore”, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.576,50, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria dalla data del fatto ed alle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario.
Esponeva che l'8 maggio 2008, alle ore 00,10 circa, mentre,
nell'abitato di stava transitando, a piedi, su via Parte_1
TE LA (già via Vecchia Bari), giunta all'altezza del civico
12, nel mentre si accingeva ad attraversare la strada per dirigersi verso via Martin Luther King, era inciampata, cadendo rovinosamente al suolo, a causa della presenza di una buca presente sulla sede stradale, formatasi accanto ad un tombino
Contr fognario di proprietà dell
In conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni personali con conseguente danno da invalidità temporanea, permanente, spese mediche ecc, per l'ammontare oggetto della richiesta risarcitoria.
Contr Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente la inammissibilità della domanda, perché la non era CP_1
titolare di azione diretta nei suoi confronti e per difetto del contraddittorio.
pag. 2/14 Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il responsabile dell'omessa custodia ed il destinatario della richiesta risarcitoria doveva essere individuato nel Parte_1
Lamentava inoltre, la infondatezza dell'”an” della domanda e la eccessività del “quantum” della medesima.
Concludeva chiedendo il rigetto della avversa pretesa, con ogni conseguenza di legge.
Con provvedimento reso all'udienza del 26 ottobre 2017, l'adito
Giudice di Pace autorizzava “l'attrice alla chiamata in causa del in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
sussistendo il requisito della comunanza di causa”.
L'attrice procedeva a detta chiamata.
Si costituiva in giudizio il Parte_1
In via preliminare, eccepiva la nullità, inefficacia ed inammissibilità
dell'atto di chiamata in causa, posto che dalla lettura del medesimo non era dato comprendere né il rapporto che giustificava la chiamata in garanzia del terzo, né la domanda concretamente posta nei confronti dello stesso.
Nel merito, deduceva che l'evento dannoso doveva essere ascritto alla responsabilità, quantomeno concorrente, della stessa attrice.
Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'atto di citazione notificatogli e, ad ogni buon conto, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova per testi e la CTU medica.
pag. 3/14 Con sentenza n. 1630/20 depositata il 15 ottobre 2020, il Giudice
di Pace: dichiarava che l'evento dannoso era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del condannava Parte_1
quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
3.997,35, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma di € 235,00 ed ai soli interessi legali su quella di €
3.762,35, dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
condannava il al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
del procuratore dell'attrice dichiaratosi anticipatario;
condannava la
Contr alla rifusione delle spese legali in favore dell CP_1
poneva definitivamente a carico del le Parte_1
spese della espletata CTU.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il
[...]
articolando i seguenti motivi: illegittima chiamata in Parte_1
causa e violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;
errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; omessa valutazione del comportamento gravemente colposo della danneggiata, mancata
Contr dichiarazione della concorrente responsabilità dell'” ; acritico recepimento, da parte del primo giudice, delle risultanze della espletata CTU;
nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Contr Conveniva in giudizio la e l' per sentire, in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, in via preliminare: dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione per non avere l'attrice integrato il contraddittorio con un litisconsorte necessario,
“estendendo le conclusioni”; nullità della sentenza perché emessa in pag. 4/14 presenza di una violazione del diritto di difesa;
nel merito: rigettare la domanda o, in via subordinata, affermare il prevalente concorso di colpa della danneggiata;
dichiarare unico, o comunque almeno solidale responsabile, l'AQP; rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati.
La eccepiva la totale infondatezza dell'appello, CP_1
rimarcando la ineccepibilità di quanto motivatamente esposto nella impugnata sentenza.
Proponeva, però, appello incidentale, lamentando che il primo giudice la aveva, in modo errato ed ingiusto, condannata al
Contr pagamento delle spese in favore del convenuto
Chiedeva il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale da lei proposto, vinte comunque le spese del secondo grado del giudizio.
L'AQP, dopo avere denunciato la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonchè la infondatezza della dedotta illegittimità della chiamata in causa e l'inesistenza della violazione delle norme sul contraddittorio e dopo avere fatto rilevare la inconsistenza degli altri motivi di appello, “per mero scrupolo difensivo” dichiarava di “condividere e voler far proprie a tutti gli effetti le doglianze espresse dal circa la Parte_1
infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra e cioè sotto il profilo unicamente della imputabilità CP_1
dell'evento e della distrazione del pedone”.
pag. 5/14 Chiedeva la conferma della impugnata sentenza e, comunque,
anche in caso di parziale accoglimento dell'appello, ribadirsi come
Contr nulla fosse dovuto o potesse essere preteso dall' in conseguenza del sinistro “de quo”.
Il tutto, con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'”AQP” va rigettata.
L'atto di appello, infatti, presenta tutti i requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
Circa la dedotta inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., (sempre nel testo in vigore nel momento dell'instaurazione del presente giudizio)
dell'appello in esame, al netto della palese contraddittorietà di tale
Contr eccezione con la affermazione, espressa dallo stesso di parziale condivisione del gravame, si rileva come l'impugnazione “de qua”
non appare, prima facie, priva di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Tanto premesso, l'appello principale appare fondato e deve,
pertanto, essere accolto.
Con il primo motivo, come visto, l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che l'attrice non aveva mai manifestato l'intenzione di integrare il contraddittorio nei confronti del non Parte_1
aveva mai qualificato il rapporto sottostante, né mai aveva chiesto la pag. 6/14 condanna del terzo al risarcimento del danno oggetto della domanda.
Il motivo è fondato.
Si premette come debba essere esclusa la configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del giudizio.
Al netto della circostanza che di tale litisconsorzio il primo giudice non ha mai fatto menzione, limitandosi a ravvisare una fattispecie di “comunanza di cause”, giova ricordare che, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, il litisconsorzio necessario presuppone che la decisione richiesta non possa conseguire il proprio scopo se non venga resa nei confronti di tutti i soggetti titolari della situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio, in modo che il relativo giudizio necessita della partecipazione di tutti i soggetti sopra menzionati.
Tale requisito non è ravvisabile nel caso di specie.
Ed infatti, non sussiste litisconsorzio necessario, né ricorre il caso di causa inscindibile, quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più
soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi,
implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile di essere accertata e di essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei pag. 7/14 confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili (Cass.
16/4/1982, n. 2320).
Nella fattispecie in esame, a prescindere dall'improprio richiamo fatto, dalle parti originarie del giudizio, all'art. 102 c.p.c. ed alla luce anche della richiamata “comunanza di cause” affermata dal giudice di pace, sembrerebbe essere configurabile, piuttosto, una ipotesi di
Contr litisconsorzio facoltativo, posto che il convenuto nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e nell'individuare nel il soggetto responsabile del sinistro, Parte_1
induceva il giudice di pace ad autorizzare l'attrice, su istanza della medesima, ad estendere il contraddittorio nei confronti del Pt_1
sopra citato, senza ulteriori precisazioni.
Se poi è vero che la eccezione di “difetto di integrazione del contraddittorio” e di richiesta di integrazione del medesimo ai sensi
Contr dell'art. 102 c.p.c., venne formulata dallo stesso convenuto è
anche vero, di contro, come visto, che l'autorizzazione, e non l'ordine, come esplicitamente previsto dall'art. 102 c.p.c. nel caso di litisconsorzio necessario, alla chiamata in causa del terzo, venne rivolta dal primo giudice nei confronti dell'attrice.
Malgrado la contraddittorietà e genericità del provvedimento autorizzatorio del primo giudice e nonostante la totale confusione, dello stesso giudice e delle parti, circa i presupposti per la ravvisabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di litisconsorzio necessario e del contenuto e natura dei provvedimenti per disporre,
in detto caso, la integrazione del contraddittorio, resta come dato di fatto incontrovertibile quello per il quale l'attrice, a fronte di una pag. 8/14 specifica eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio
Contr sollevata dal convenuto (come visto ai sensi dell'art.102 c.p.c.)
chiese ed ottenne dal giudice di essere autorizzata alla chiamata in causa del Parte_1
La eccezione tempestivamente sollevata dal Parte_1
di nullità, inefficacia ed inammissibilità dell'atto di chiamata
[...]
in causa per non avere la esteso la domanda nei CP_1
confronti della terza chiamata e non avere chiesto alcuna condanna della medesima al pagamento della somma reclamata a titolo di risarcimento del danno, è stata dal primo giudice, su conforme deduzione delle altre parti del giudizio, risolta sulla base di un orientamento giurisprudenziale del tutto inconferente al caso di specie.
Ed invero, il giudice di pace, previa totale omissione sulla natura della “comunanza di cause” che aveva giustificato l'ordinanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio (se cioè si vertesse nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, come ritenuto dall'AQP, o piuttosto in quella disciplinata dall'art. 103 c.p.c., come sembra evincersi dal provvedimento di autorizzazione, e non di ordine, alla chiamata in causa del terzo), ha invocato il principio giurisprudenziale (per tutte: Cass. 10/6/2020, n. 11103; Cass.
15/1/2020, n. 516; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31066) per il quale,
“nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo,
indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore e, quindi, per ottenere la liberazione di detta pretesa, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo, anche in pag. 9/14 difetto di esplicita dichiarazione e istanza in tal senso da parte dell'attore”.
La giurisprudenza citata distingue detta ipotesi da quella in cui il convenuto chiami in causa il terzo in garanzia, posto che, in tale caso, la regola della automatica estensione non si applica, in quanto la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria,
salvo che l'attore danneggiato proponga ritualmente, nei confronti del chiamato, una nuova autonoma domanda di condanna (Cass.
ord. 27/11/2018, n. 30601).
Sta di fatto che il principio giurisprudenziale richiamato dal primo giudice si riferisce e si applica allorquando la chiamata in causa del terzo (quale concorrente causalmente efficiente, responsabile esclusivo della pretesa fatta valere dall'attore o in garanzia propria o impropria) sia avvenuta ad opera del convenuto e, non, come nella fattispecie in esame, da parte dell'attore, atteso che, in tal caso, di estensione automatica della domanda dell'attore o di espressa rinuncia a detta estensione non si può, logicamente, prima ancora che giuridicamente, parlare.
Di tale decisivo aspetto della questione sembra essere stato consapevole lo stesso giudice di pace allorquando, a pagina 2 della sentenza impugnata, dopo avere esposto il principio giurisprudenziale sopra illustrato e le sentenze di legittimità a conferma del medesimo, in modo del tutto errato ha testualmente affermato: “ciò è quanto esattamente avvenuto nel caso di specie, in cui l'AQP ha proceduto alla chiamata in causa sul presupposto di pag. 10/14 non essere titolare dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio,
reputando tale, invece, il . Parte_1
Una semplice lettura degli atti processuali avrebbe consentito al primo giudice di verificare che, diversamente da quanto da lui stesso affermato, la chiamata in causa del terzo era stata, previa sua autorizzazione, effettuata dalla stessa attrice, e non da
Contr convenuto
In conclusione, perciò: nel giudizio in esame, per tutto quanto sopra esposto, si era in presenza di un litisconsorzio facoltativo, e non necessario;
su istanza dell'attrice, il giudice di pace aveva
Contr autorizzato quest'ultima, e non il convenuto che aveva sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla chiamata in causa del terzo dalla lettura Parte_1
dell'atto di chiamata in causa del terzo non risulta alcuna domanda proposta dalla nei confronti del CP_1 Parte_1
posto che in tale atto l'attrice si limitava a riproporre le
[...]
conclusioni e le richiesta di condanna contenute nell'originario atto di citazione e rivolte al solo AQP;
nel caso di specie la giurisprudenza invocata dal giudice di pace a sostegno della tesi della estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato non è applicabile e pertinente;
le successive richieste avanzate dall'attrice nei confronti anche della terza chiamata, in quanto non contenute nell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di quest'ultima, vanno ritenute tardive ed inammissibili.
pag. 11/14 La fondatezza del primo motivo del gravame rende ultroneo l'esame degli altri motivi.
L'appello principale deve pertanto essere accolto, e la impugnata sentenza riformata nella parte in cui ha condannato il Pt_1
appellante, in difetto di apposita domanda, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
Deve viceversa essere rigettato l'appello incidentale proposto dalla stessa atteso che la condanna della medesima al CP_1
Contr pagamento delle spese di lite in favore dell' appare logica e quasi obbligata conseguenza della mancanza, correttamente rilevata e convincentemente motivata dal primo giudice, circa la mancanza di responsabilità di quest'ultimo in ordine al verificarsi del sinistro
“de quo”.
Circa il regolamento delle spese di lite, considerata la particolarità e parziale novità della questione esaminata (relativa alla presunta estensione della originaria domanda nei confronti del terzo chiamato) e della confusione insita nel provvedimento autorizzatorio alla chiamata in causa da parte del primo giudice, ritiene lo scrivente che sussistano i presupposti per compensare interamente,
tra la ed il le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado vanno,
viceversa, poste definitivamente a carico della con CP_1
obbligo di rimborso, in favore del di Parte_1
quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
pag. 12/14 Il rigetto dell'appello incidentale induce a condannare la CP_1
Contr al pagamento, in favore dell' delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022.
L'appellante incidentale va infine condannata al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione in oggetto.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del Sindaco e Parte_1
legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di
[...]
e dell in persona del suo CP_1 Controparte_2
legale rappresentante “pro tempore”, nonché sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza numero 1630/20, CP_1
depositata il 15/10/2020, del Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara nulla ed improduttiva di effetti la impugnata sentenza nella parte in cui accoglieva la domanda proposta dalla nei confronti CP_1
del Parte_1
2) Compensa interamente, tra il e la Parte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio;
CP_1
3) Pone definitivamente a carico della le spese e le CP_1
competenze della CTU espletata nel giudizio di primo grado,
con obbligo di rimborso, in favore del Parte_1
pag. 13/14 di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente Pt_1
anticipato;
4) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP_1
5) Condanna l'appellante incidentale al rimborso, in favore
Contr dell' delle spese anche del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge;
6) Condanna l'appellante incidentale al pagamento, ex art. 13
comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 6 maggio 2025
Il Giudice
pag. 14/14