TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.2.2025
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 26344 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leone IV n.38 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Fausto Petraglia che la rappresenta e difende giusta procura unita al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Pinturicchio n. 214, presso lo studio dell'Avv. Ilaria
Verini Supplizi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Papaluca, la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.8.2023 ed iscritto a ruolo il 4.8.2023 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di essere stata assunta dalla sig.ra Parte_2 rappresentante della ditta in data 1/4/2015; che il rapporto Parte_3 veniva successivamente formalizzato con la società il 1.6.2016 con ccnl commercio CP_1 CP_ liv. IV;
che la ricorrente ha lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta presso i locali di via della Reginella 4, alternando saltuariamente le sue mansioni nel negozio di Via del
Moro 6, via dei Coronari 120/121 e Via dei Coronari 150 ricevendo dai preposti le disposizioni relative alla esecuzione delle sue prestazioni;
che le mansioni della ricorrente consistevano nell'accoglienza al pubblico, vendita di prodotti in borse e scarpe in pelle, curare i rapporti con i fornitori e con la banca, occupandosi dell'esposizione e tenuta in ordine dei prodotti, assistendo ed orientando il cliente nella scelta di acquisto;
che nel maggio 2018 la ricorrente veniva inviata al negozio gestito dalla società nell'isola di Capri per formare il personale (responsabile e due impiegate) e curare l'allestimento del punto vendita;
che tra il 2015 e il 2016 la ricorrente si è occupata della formazione di due colleghe di via della Reginella 4; che in data 22.11.2018 veniva firmata una transazione tra la società e la lavoratrice avente ad oggetto “riconoscimento di CP_1 mansioni ed inquadramento superiore, differenze retributive …”; che successivamente la lavoratrice svolgeva le stesse mansioni precedentemente ricoperte lavorando in qualità di commessa addetta al contatto con il pubblico, addetta all'apertura e alla chiusura del negozio, responsabilità di cassa con retribuzione corrispondente alle mansioni di commessa IV livello CCNL Terziario alternandosi nei vari punti vendita di Roma della società; che durante la pandemia la lavoratrice veniva posta in cassa integrazione dal 10.3.2020 al 31.3.2022; che il 4.5.2022 la ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva invano il riconoscimento delle superiori mansioni svolte;
che la ricorrente si dimetteva per giusta causa con raccomandata ricevuta dalla convenuta il 12.5.2022; che veniva quindi depositato ricorso per decreto ingiuntivo sulle sole spettanze di TFR transatto in data 30.1.2023; di avere sempre osservato l'orario di lavoro dalle 10.00 alle 20.00, senza pausa pranzo, per turni da quattro giorni alla settimana e di avere prestato servizio nei giorni delle festività nazionali ed infrasettimanali ed in quelle abolite dalla legge, senza ricevere permessi compensativi o ferie aggiuntive;
di non avere percepito il compenso per il lavoro straordinario nella misura dovuta pari alla retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista dal CCNL e comunque per legge;
che tra le mansioni assegnate era previsto anche la cassa ma nonostante ciò non è stata versata l'indennità di maneggio denaro;
di avere goduto di ferie ed di avere ricevuto la
13° e la 14° come da buste paga;
di non avere percepito alcuna somma a titolo di TFR ad eccezione della somma versata in transazione.
In punto di diritto la ricorrente deduceva: che l'art. 2103 c.c. prevede il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni superiori, in assenza di casi di sostituzione di altri lavoratori assenti o altri temporanee previste dalla normativa, dopo un periodo di tre mesi;
che il
CCNL prevede che appartengono al III livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto (in prevalenza) con particolari conoscenze tecniche ed esperienza, e i lavoratori specializzati ad esempio: … vetrinista … contabile/impiegato amministrativo: in grado di effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare e gestire posizioni irregolari;
programmatore; addetto al controllo del materiale in entrata e uscita …”: che il ccnl prevede che appartengono al IV livello del CCNL di categoria i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque;
che durante tutto l'arco temporale che va dalla sua assunzione alla risoluzione del rapporto la ricorrente ha svolto mansioni superiori di III livello di Categoria CCNL ed ha pertanto diritto al superiore inquadramento e a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, in relazione all'inquadramento nella corrispondente categoria, a far data dalla data della transazione.
Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore dalla data dell'assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia e/o non prescritta, condannare per l'effetto la società resistente in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, di € 63.255/49 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante CP_3
p.t. al conseguente adeguamento previdenziale;
Con condanna alle spese di lite con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Si costituiva in giudizio Roma la depositando memoria difensiva telematica ed CP_1 allegato fascicolo chiedendo di volere:” In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per il periodo lavorativo precedente all'intervenuta transazione in sede sindacale in data 22/11/2018 tra la Sig.ra e Parte_1 la stante l'inoppugnabilità della stessa ex art. 2113, 4° comma, c.c. e comunque CP_1 perché mai impugnata nel termine decadenziale di sei mesi ex art. 2113, 2° comma, c.c.; In via principale e nel merito: - rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in premessa e, comunque, non provato, per tutte le ragioni ed eccezioni di cui al presente atto ovvero per qualsiasi altra motivazione che si appaleserà equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
In particolare la società convenuta deduceva: che la nel periodo per cui è CP_1 causa era titolare di tre esercizi commerciali, due a Roma (Via del Moro n. 6 e Via della Reginella
n. 4) ed uno a Firenze;
che le attività amministrative e contabili della società sono sempre state gestite direttamente dall'amministratrice, sig.ra nonché da studi Parte_2 professionali dalla medesima incaricati di svolgere tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali;
che la ricorrente è stata assunta dalla in data 01/06/2016 con contratto a tempo indeterminato CP_1 ed orario full time di 40 ore settimanali, per svolgere la mansione di “commessa” con inquadramento al 4° livello del CCNL Terziario-Commercio applicato dalla società resistente, presso le sedi di Via della Reginella n. 4 e Via del Moro n. 6 in Roma;
che la ricorrente ha svolto mansioni di commessa, con i compiti principali di aprire o chiudere il negozio, di far visionare gli oggetti ai clienti interessati e di assecondare le loro richieste;
che la ricorrente si occupava di sistemare in magazzino o sugli scaffali espositivi, gli oggetti in vendita e provvedeva altresì a perfezionare la vendita, riscuotendo l'incasso del corrispettivo con emissione dello scontrino, senza avere, però, alcun tipo di responsabilità di cassa, tanto che la medesima non incorreva in alcuna sanzione per eventuali ammanchi, né era autorizzata ai versamenti in banca, i quali venivano effettuati esclusivamente dall'Amministratore della Società; che tutti gli ordini della merce erano effettuati soltanto dalla sig.ra che si occupava personalmente dei rapporti con Parte_2
i fornitori e con la banca;
che la ricorrente non aveva alcun potere decisionale sulla gestione del negozio, sull'allestimento della vetrina e sui criteri di esposizione della merce, né ha mai effettuato alcun ordine della merce;
che tali compiti venivano svolti esclusivamente dall'Amministratrice della sig.ra ; che dall'1/01/2019 fino al 10 marzo 2020, CP_1 Parte_2 allorquando la ricorrente è stata posta in , la medesima è stata adibita ai negozi di Controparte_4
Via del Moro n. 6 e di Via della Reginella n. 4, osservando un orario full-time, ossia 40 ore settimanali distribuite su 4 giorni a settimana, con turni di lavoro dalle 10.00 alle 20.00, coincidenti con la fascia oraria di apertura del punto vendita;
che a partire dal 10/03/2020, la ricorrente è stata posta in Cassa Integrazione ed in tale condizione è rimasta ininterrottamente sino al 31/03/2022, per poi usufruire dello stato di malattia dal mese di aprile 2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta l'11/05/2022; che in data 25/05/2022 la ricorrente ha agito in via monitoria sulla base di un prospetto di calcolo del TFR relativo al mese di Marzo 2022; che la ha CP_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro n.
3855/2022 ed ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata dovuta dalla ricorrente la somma di € 1.276,48 a titolo di indennità di mancato preavviso;
che all'udienza del
30/01/2023, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione che prevedeva il pagamento integrale del TFR e delle competenze di fine rapporto, detratta l'indennità di mancato preavviso.
In punto di diritto la società convenuta deduceva: l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per il periodo lavorativo dal 01/04/2015 al 30/10/2018 per l'intervenuta transazione in sede sindacale novativa del 22/11/2018; la nullità del ricorso violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 cpc, stante la assenza e/o carenza di allegazione degli elementi costitutivi della domanda;
che l'omessa indicazione degli elementi necessari per procedere al raffronto delle mansioni deve condurre al rigetto della domanda;
che le mansioni sommariamente dedotte dalla ricorrente in ricorso corrispondono esattamente a quelle di commessa alla vendita al pubblico;
che i conteggi allegati al ricorso sono errati per i motivi indicati nella memoria di costituzione;
che le somme richieste nel conteggio per il periodo dal 10/03/2020 al 31/03/2022 non sono dovute in quanto la lavoratrice è stata posta in CIG-Covid con pagamento diretto da parte dell'INPS; che l'indennità di cassa, come disciplinata dal CCNL Commercio (Art. 218 CCNL 30-07-2019), è prevista “qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze…..”; che nel caso di specie l'indennità in questione non è dovuta in quanto la ricorrente non ha dedotto né provato di aver dovuto rimborsare eventuali ammanchi di cassa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la ricorrente è stata assunta:
- da di con contratto di lavoro a tempo indeterminato a Parte_3 Parte_2 decorrere dal 1.4.2015 con inquadramento al livello V del ccnl del terziario con mansioni di
“commessa”;
- a seguito di conferimento di ramo di azienda commerciale (tra la ditta di Parte_3 [...]
e la dalla società convenuta con contratto di lavoro a tempo Parte_2 CP_1 indeterminato a decorrere dal 1.6.2016 con inquadramento al livello IV del ccnl del terziario con mansioni di “commessa di negozio” ed orario di lavoro settimanale di 40 ore.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 11.5.2022 per dimissioni rassegnate dalla ricorrente “per giusta causa”. E' documentato che le parti il 22.11.2018 hanno sottoscritto verbale di conciliazione sindacale, relativo al periodo di lavoro 1.4.2015-30.10.2018.
Occorre preliminarmente evidenziare che dai conteggi allegati al ricorso (poco chiaro in punto di livello rivendicato) si evince che la domanda di inquadramento riguarda il III livello del ccnl commercio e che la domanda di pagamento di differenze retributive si riferisce al periodo
1.1.2019- 11.5.2022, ovvero il periodo successivo alla transazione del 22.11.2018.
La Cassazione da tempo ha stabilito che ”Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. sez. lav. ordin. n. 30580 del 22/11/2019).
Nel caso di specie la ricorrente, in punto di mansioni svolte risulta succintamente dedotto in ricorso che “le mansioni della ricorrente consistevano nell'accoglienza al pubblico, vendita di prodotti in borse e scarpe in pelle, curare i rapporti con i fornitori e con la banca, occupandosi dell'esposizione e tenuta in ordine dei prodotti, assistendo ed orientando il cliente nella scelta di acquisto” e che successivamente alla transazione “la lavoratrice svolgeva le stesse mansioni precedentemente ricoperte lavorando in qualità di commessa addetta al contatto con il pubblico, addetta all'apertura e alla chiusura del negozio, responsabilità di cassa” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Secondo la declaratoria di cui al ccnl terziario in atti appartengono al Quarto livello, riconosciuto alla ricorrente, “ i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
… 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (…)”.
Appartengono al superiore livello Terzo rivendicato dalla ricorrente “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: ….”.
Pertanto dalle stesse allegazioni di cui in ricorso emerge che la ricorrente ha svolto mansioni di commessa alla vendita al pubblico, profilo espressamente previsto dal livello IV riconosciutole.
Non risulta, dunque, minimamente allegato in ricorso lo svolgimento di mansioni con i tratti caratteristici del superiore III livello, che “ comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza (…) una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, essendosi la ricorrente limitata a riportare parte della declaratoria contrattuale.
Per le considerazioni che precedono la domanda di superiore inquadramento e di pagamento delle correlate differenze retributive, deve essere respinta per infondatezza.
Quanto alla dedotta “ responsabilità di cassa” si osserva che l'indennità di cassa (peraltro non richiesta in ricorso), è prevista dall'art. 218 del CCNL terziario “ al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non era normalmente adibita ad operazioni di cassa con carattere di continuità, né che abbia mai avuto “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”. In ogni caso la figura del
“cassiere comune” rientra nel IV livello riconosciuto alla ricorrente.
La ricorrente, pur avendo dedotto di avere lavorato dalle 10.00 alle 20.00 per quattro giorni la settimana (pag. 4 del ricorso), e quindi per un totale di 40 ore settimanali, ha inspiegabilmente dedotto di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario, senza meglio argomentare al riguardo.
Ne consegue il rigetto della domanda relativa al lavoro straordinario per totale carenza di allegazioni e prova al riguardo.
Del tutto generica risulta l'allegazione di parte attrice relativa al servizio prestato “nei giorni delle festività nazionali ed infrasettimanali ed in quelle abolite dalla legge senza ricevere permessi compensativi o ferie aggiuntive” (pag. 4 del ricorso), con conseguente rigetto della domanda.
Infine occorre evidenziare che le somme richieste nel conteggio allegato al ricorso per il periodo dal 10/03/2020 al 31/03/2022, a prescindere dal superiore livello non riconosciuto, non sono dovute in quanto la ricorrente, come ammesso in ricorso, è stata posta in CIG-Covid con pagamento diretto da parte dell'INPS.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce
P.Q.M
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.162,00 di cui € 5.359,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre iva e cpa.
Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi