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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7492 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. RONGA PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Piedimonte SE (CE) in data 10/09/1983 e che dal matrimonio sono nati tre figli nata l'[...]; Per_1
nato il [...]; , nato il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti- chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 12/09/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimesso le parti davanti al G.I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 56, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/10/25
IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7492 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. RONGA PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Piedimonte SE (CE) in data 10/09/1983 e che dal matrimonio sono nati tre figli nata l'[...]; Per_1
nato il [...]; , nato il [...]) – tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti- chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi. All'udienza del 12/09/23, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimesso le parti davanti al G.I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che regolarmente evocata in giudizio non si è costituita. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la conciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. Considerata la contumacia e tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. la separazione personale tra i coniugi;
b) nulla per le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 56, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/10/25
IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso