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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8902020 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio RICCIARDI, come da mandato allegato al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piazza Verdi 19 – La Spezia
attrici contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela DALL'ARA, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via M. D'Azeglio 25 – La Spezia convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'8 aprile 2025:
per le attrici:
“Voglia lIll.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria istanza respinta o disattesa, per le ragioni in fatto ed in diritto allegate in narrativa e/o per quelle meglio viste all'esito del giudizio, DICHIARARE TENUTO e per l'effetto CONDANNARE il sig. , nato alla Spezia il CP_1
16.09.1984, Cod. Fisc. residente ivi in Via XXIV Maggio, 6, a corrispondere CodiceFiscale_1 alle ricorrenti la somma di denaro pari ad € 35.000,00 (diconsi Euro trentacinquemila/00), oltre
1 interessi legali dal dì della domanda fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, Sezione Civile, adito, adversiis reiectiis, In via preliminare - Dichiarare prescritto, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c., il presunto diritto delle attrici di domandare la restituzione della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi legali maturati fino alla refusione, al sig. ; CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la predetta eccezione preliminare dovesse essere disattesa, nel merito: - Respingere le domande avversarie dal momento che l'erogazione effettuata dai danti causa delle ricorrenti non è andata a favore di ma di , donataria CP_1 CP_2 indiretta della somma di Euro 35.000. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10 giugno 2020 (rito successivamente mutato in ordinario), e Parte_1 [...] esponevano di essere figlie ed eredi di Parte_2 [...]
deceduti ab intestato. Persona_1 Persona_2
Sostenevano le ricorrenti che i loro defunti genitori, in data 30 dicembre 2014, avevano concesso un prestito infruttifero per la somma di euro 35.000,00 in favore di CP_1 allora legato da una relazione sentimentale con figlia della
[...] Controparte_3 ricorrente e nipote dei mutuanti. Chiedevano pertanto la restituzione di tali Pt_1 denari, utilizzati da per l'acquisto di un appartamento in La Spezia, CP_1 successivamente ristrutturato e concesso in comodato a affinché vi CP_3 svolgesse attività di affittacamere. Qualora il destinatario intendesse sostenere che la somma erogata avesse natura di donazione, le ricorrenti ne eccepivano la nullità per difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., deducendo inoltre, in ulteriore subordine, la sussistenza di un indebito oggettivo o di un arricchimento senza causa. Concludevano quindi per la condanna del convenuto alla restituzione in loro favore della somma di euro 35.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo. si costituiva in giudizio riconoscendo di avere ricevuto un CP_1 bonifico per euro 35.000,00 dai nonni della sua ex compagna. Nello stesso periodo, egli aveva concluso un contratto di mutuo ipotecario presso , con erogazione Pt_3 in tranches della somma di euro 110.000,00. Con quelle somme, era stato acquistato e ristrutturato un immobile nel quale aveva svolto attività d'impresa Controparte_3 commerciale di affittacamere. Sosteneva quindi il convenuto che la somma trasferita per liberalità dai nonni di era stata utilizzata solo apparentemente per l'acquisto dell'immobile. In CP_3 realtà, una volta ricevuta la seconda tranche del mutuo, egli aveva reintegrato il conto 2 corrente, mentre la somma concessa da e Per_1 Parte_1 [...] era stata utilizzata per pagare le operazioni di adeguamento e Per_2 trasformazione dell'unità immobiliare da abitazione ad affittacamere, nell'esclusivo interesse della he vi aveva esercitato l'attività percependone i proventi. CP_3
In ordine alla qualificazione giuridica dell'erogazione di denaro oggetto di causa, il convenuto sosteneva trattarsi di donazione indiretta avente quale beneficiario la nipote la quale, per l'appunto, aveva utilizzato dette somme per la Controparte_3 trasformazione dell'immobile (finalità per la quale lo stesso convenuto aveva sostenuto ben maggiori esborsi, anche di competenza della comodataria). Negava quindi di dovere restituire alcunché alle eredi dei nonni dell'ex compagna, concludendo per il rigetto della domanda avversaria. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Anzitutto, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, siccome tardivamente dedotta solamente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., dunque oltre lo spirare del relativo termine decadenziale (da individuarsi nel termine di 10 giorni prima dell'udienza, concesso al convenuto ai sensi del previgente art. 702 bis c.p.c., commi 3 e 4, stante l'applicabilità al caso di specie del principio generale per cui restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento). Peraltro, l'eccezione in questione, quand'anche ritualmente proposta, sarebbe comunque infondata, avendo le attrici agito per la restituzione di un prestito ovvero per la ripetizione di una donazione nulla, fattispecie entrambe soggette a prescrizione decennale. Nel merito, per quanto attiene la ricostruzione in fatto delle vicende oggetto di causa, è pacifico e documentato che:
- In data 30.12.2014, e Persona_1 Persona_2 facevano accreditare a mezzo di bonifico bancario la somma di euro 35.000,00 sul conto corrente intestato a CP_1
- Con rogito in data 5.1.2015, acquistava da CP_1 Controparte_4 la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in La Spezia,
[...]
Via Fiume n. 117, per il prezzo di euro 68.000,00;
- In pari data, il convenuto concludeva un contratto di mutuo ipotecario presso
, pattuendo la consegna della somma complessiva di euro Pt_3
110.000,00 in più soluzioni, sulla base degli stati avanzamento lavori;
- Il pagamento del prezzo dell'immobile avveniva mediante versamento di acconto per euro 1.500,00, effettuato da mentre il saldo Controparte_3 per euro 66.500,00 veniva pagato mediante sette assegni circolari datati 5.1.2015, con provvista integrata in parte dalla prima tranche del mutuo ed in parte dai denari bonificati a ai nonni di CP_1 CP_3
- Successivamente, con l'erogazione delle altre tranches del mutuo, CP_1 provvedeva alla ristrutturazione dell'immobile, con trasformazione da abitazione ad affittacamere;
3 - In data 5.6.2015 l'immobile veniva concesso in comodato d'uso gratuito da a affinché vi svolgesse attività d'impresa CP_1 Controparte_3 commerciale di affittacamere, denominato “Calle e Tulipani”;
- Dopo la risoluzione del contratto di comodato, l'attività di affittacamere nell'immobile de quo è stata esercitata da CP_1
È invece controverso il titolo posto a fondamento del trasferimento di denaro effettuato da e sul conto Persona_1 Persona_2 corrente di CP_1
Le attrici, infatti, sostengono che la somma in questione costituisse oggetto di un prestito infruttifero degli anziani nonni di in favore di legato CP_3 CP_1 sentimentalmente alla nipote, al fine di aiutarlo nell'operazione economica di acquisto dell'immobile, considerato che la prima tranche del mutuo erogato non poteva coprire la totalità del prezzo. Il convenuto, per contro, afferma che si sarebbe trattato di una donazione indiretta dei nonni in favore della nipote, per contribuire alle spese di conversione dell'immobile da civile abitazione ad affittacamere e, quindi, per consentirle di svolgere la relativa attività commerciale. Ciò posto, si ritiene che la successione cronologica dei fatti (come sopra ricostruita su base documentale), unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale svolta, consentano di convalidare la ricostruzione supportata da parte attrice. Deve infatti evidenziarsi, in primo luogo, come i denari bonificati dai nonni di sul conto corrente di siano stati effettivamente utilizzati da CP_3 CP_1 quest'ultimo per costituire la provvista a fondamento degli assegni circolari utilizzati per il pagamento del prezzo dell'immobile acquistato. In altre parole, in assenza del versamento de quo, on sarebbe stato in grado di acquistare l'immobile, atteso CP_1 che il mutuo non poteva coprire la totalità del prezzo, essendo stato erogato a tranches con l'avanzamento dei lavori. Né il convenuto, a fronte di tale puntuale allegazione attorea, ha provato di avere disponibilità tali da consentirgli di affrontare la compravendita senza la somma versata dai danti causa delle odierne attrici, avendo anzi egli stesso riconosciuto che il ridetto importo era stato consumato per il saldo di parte del prezzo di acquisto dell'immobile. Dalle prove orali esperite in corso di causa, inoltre, è emerso che
[...]
e si erano recati dai nonni della prima per chiedere un CP_3 CP_1 prestito finalizzato all'acquisto della casa di Via Fiume;
in quella occasione, il convenuto avrebbe detto ai mutuanti che il loro aiuto finanziario era indispensabile per l'acquisto dell'immobile e che si sarebbe impegnato alla restituzione del prestito con le detrazioni fiscali dei lavori di ristrutturazione (v. deposizione . Controparte_3
La circostanza del prestito era poi riemersa in una cena di famiglia nel periodo natalizio, allorquando la nonna aveva comunicato ai parenti presenti di avere Per_2 prestato 35.000 euro a perché servivano per l'acquisto di un appartamento in CP_1
4 cui svolgere attività di bed & breakfast (v. deposizioni e Testimone_1 [...]
. CP_3
Vero è che l'attendibilità della teste va attentamente vagliata, Controparte_3 stante la sua particolare posizione in giudizio (il convenuto la qualifica infatti come donataria dell'importo oggetto di causa). Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a determinare la sua incapacità a testimoniare, considerato che “L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. Sez. 2, 08/06/2012, n. 9353). Procedendo quindi alla valutazione dell'attendibilità della predetta teste, deve evidenziarsi come le dichiarazioni rese dalla stessa abbiano trovato riscontro sia nella deposizione di sia – soprattutto – nelle dichiarazioni di Testimone_1 [...] teste della cui attendibilità, in quanto estraneo alle compagini familiari Tes_2 delle parti in causa, non vi è motivo per dubitare), il quale ha affermato di sapere “che i nonni di hanno aiutato e a mettere insieme i soldi necessari CP_3 CP_3 CP_1 per l'acquisto dell'immobile” In secondo luogo, l'attendibilità della teste è ulteriormente Controparte_3 confermata dal riconoscimento di una circostanza a sé sfavorevole, che ben potrebbe (in eventuale separata sede) rivolgersi in pregiudizio della predetta, avendo ella ammesso di avere richiesto il prestito ai nonni unitamente all'ex compagno, odierno convenuto (“io e siamo andati dai nonni a chiedere se ci prestavano i soldi CP_1 per acquistare la casa di Via Fiume”). Nel presente giudizio, tuttavia, l'eventuale richiesta congiunta del prestito da parte di e non assume rilevanza in merito alla domanda attorea di CP_1 CP_3 restituzione, atteso che il convenuto risponderebbe comunque in solido dell'intera obbligazione ex art. 1294 c.c., con conseguente possibilità per le creditrici di agire per l'intero nei suoi confronti (salvo il diritto di regresso nei rapporti interni tra i condebitori). A fronte delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non possono assumere rilievo dirimente, al fine di escludere la concessione di un prestito in favore del convenuto, le deposizioni dei testi indicati da Si tratta infatti di familiari del CP_1 convenuto che non hanno assistito agli accordi propedeutici al trasferimento della somma di denaro oggetto di causa e che, quindi, si sono limitati a riferire in giudizio circostanze - circa la presunta natura della dazione di denaro quale liberalità in favore
5 di - generiche e relative a personali conclusioni da loro tratte a seguito di CP_3 quanto riferito dal convenuto. Né la sussistenza di una donazione indiretta in favore di può trarsi dalle CP_3 deposizioni dei professionisti che si sono occupati degli interventi di ristrutturazione dell'immobile, i quali hanno solamente riferito di conoscere entrambi gli ex compagni e che ambedue seguivano i lavori. La domanda attorea merita pertanto accoglimento, essendo emerse circostanze tali da far ritenere che la somma pacificamente bonificata dai danti causa delle odierne attrici a integrasse un prestito concesso in favore del predetto (ovvero CP_1 in favore di e della compagna , con conseguente obbligo del CP_1 CP_3 resistente (quale unico debitore, ovvero quale debitore in solido con di CP_3 provvedere alla restituzione del dovuto in favore di Parte_1
e eredi degli originari
[...] Parte_2 creditori. D'altronde, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui la dazione di denaro in esame venisse qualificata come donazione, anziché quale prestito. Tale eventuale liberalità, infatti, sarebbe stata diretta in favore di per consentire CP_1
l'acquisto dell'immobile (come emerso dalle risultanze delle prove documentali ed orali sopra esaminate). Né si potrebbe pervenire all'individuazione di un diverso donatario rilevando come l'intenzione dei donanti fosse quella di beneficiare (anche) la nipote
[...]
Ed invero, la causa del negozio rimarrebbe pur sempre l'arricchimento CP_3 liberale del soggetto destinatario del bonifico, con il principale fine di consentirgli la disponibilità della provvista necessaria all'acquisto dell'immobile, mentre il fatto che nel ridetto immobile intendesse svolgere attività di affittacamere la nipote (e che, dunque, con la donazione i disponenti intendessero agevolare anche l'avvio di detta attività) può rilevare solo quale motivo dell'atto di disposizione patrimoniale, irrilevante ai fini dell'individuazione del donatario. Ed ancora: quand'anche la somma oggetto di causa fosse stata effettivamente utilizzata non per l'acquisto dell'immobile, bensì per le spese di ristrutturazione successive, si tratterebbe comunque di importo del quale si è sostanzialmente giovato il convenuto, essendo state eseguite opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di competenza del comodante, tali da incrementare il valore dell'immobile di sua proprietà. In entrambi i casi, trattandosi di donazione diretta in favore di ffettuata CP_1 senza le forme prescritte dalla legge, ne conseguirebbe il suo obbligo restitutorio in favore delle eredi dei donanti. Per il resto, le vicende attinenti alla gestione dell'affittacamere, compresa la ripartizione dei relativi proventi e spese, così come i trasferimenti di denaro intercorsi tra e esulano dall'oggetto della presente causa, trattandosi di CP_1 CP_3 questioni che rilevano nei soli rapporti tra le predette parti. La domanda va pertanto accolta, con condanna del convenuto alla restituzione in favore delle attrici dell'importo di euro 35.000,00, maggiorato di interessi legali maturati dalla data della domanda (trattandosi di prestito infruttifero). 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 35.000,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Condanna il convenuto a rifondere le attrici delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8902020 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio RICCIARDI, come da mandato allegato al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piazza Verdi 19 – La Spezia
attrici contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela DALL'ARA, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via M. D'Azeglio 25 – La Spezia convenuto
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'8 aprile 2025:
per le attrici:
“Voglia lIll.mo Tribunale adito, ogni diversa e/o contraria istanza respinta o disattesa, per le ragioni in fatto ed in diritto allegate in narrativa e/o per quelle meglio viste all'esito del giudizio, DICHIARARE TENUTO e per l'effetto CONDANNARE il sig. , nato alla Spezia il CP_1
16.09.1984, Cod. Fisc. residente ivi in Via XXIV Maggio, 6, a corrispondere CodiceFiscale_1 alle ricorrenti la somma di denaro pari ad € 35.000,00 (diconsi Euro trentacinquemila/00), oltre
1 interessi legali dal dì della domanda fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, Sezione Civile, adito, adversiis reiectiis, In via preliminare - Dichiarare prescritto, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c., il presunto diritto delle attrici di domandare la restituzione della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi legali maturati fino alla refusione, al sig. ; CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la predetta eccezione preliminare dovesse essere disattesa, nel merito: - Respingere le domande avversarie dal momento che l'erogazione effettuata dai danti causa delle ricorrenti non è andata a favore di ma di , donataria CP_1 CP_2 indiretta della somma di Euro 35.000. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10 giugno 2020 (rito successivamente mutato in ordinario), e Parte_1 [...] esponevano di essere figlie ed eredi di Parte_2 [...]
deceduti ab intestato. Persona_1 Persona_2
Sostenevano le ricorrenti che i loro defunti genitori, in data 30 dicembre 2014, avevano concesso un prestito infruttifero per la somma di euro 35.000,00 in favore di CP_1 allora legato da una relazione sentimentale con figlia della
[...] Controparte_3 ricorrente e nipote dei mutuanti. Chiedevano pertanto la restituzione di tali Pt_1 denari, utilizzati da per l'acquisto di un appartamento in La Spezia, CP_1 successivamente ristrutturato e concesso in comodato a affinché vi CP_3 svolgesse attività di affittacamere. Qualora il destinatario intendesse sostenere che la somma erogata avesse natura di donazione, le ricorrenti ne eccepivano la nullità per difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., deducendo inoltre, in ulteriore subordine, la sussistenza di un indebito oggettivo o di un arricchimento senza causa. Concludevano quindi per la condanna del convenuto alla restituzione in loro favore della somma di euro 35.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo. si costituiva in giudizio riconoscendo di avere ricevuto un CP_1 bonifico per euro 35.000,00 dai nonni della sua ex compagna. Nello stesso periodo, egli aveva concluso un contratto di mutuo ipotecario presso , con erogazione Pt_3 in tranches della somma di euro 110.000,00. Con quelle somme, era stato acquistato e ristrutturato un immobile nel quale aveva svolto attività d'impresa Controparte_3 commerciale di affittacamere. Sosteneva quindi il convenuto che la somma trasferita per liberalità dai nonni di era stata utilizzata solo apparentemente per l'acquisto dell'immobile. In CP_3 realtà, una volta ricevuta la seconda tranche del mutuo, egli aveva reintegrato il conto 2 corrente, mentre la somma concessa da e Per_1 Parte_1 [...] era stata utilizzata per pagare le operazioni di adeguamento e Per_2 trasformazione dell'unità immobiliare da abitazione ad affittacamere, nell'esclusivo interesse della he vi aveva esercitato l'attività percependone i proventi. CP_3
In ordine alla qualificazione giuridica dell'erogazione di denaro oggetto di causa, il convenuto sosteneva trattarsi di donazione indiretta avente quale beneficiario la nipote la quale, per l'appunto, aveva utilizzato dette somme per la Controparte_3 trasformazione dell'immobile (finalità per la quale lo stesso convenuto aveva sostenuto ben maggiori esborsi, anche di competenza della comodataria). Negava quindi di dovere restituire alcunché alle eredi dei nonni dell'ex compagna, concludendo per il rigetto della domanda avversaria. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Anzitutto, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, siccome tardivamente dedotta solamente in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., dunque oltre lo spirare del relativo termine decadenziale (da individuarsi nel termine di 10 giorni prima dell'udienza, concesso al convenuto ai sensi del previgente art. 702 bis c.p.c., commi 3 e 4, stante l'applicabilità al caso di specie del principio generale per cui restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento). Peraltro, l'eccezione in questione, quand'anche ritualmente proposta, sarebbe comunque infondata, avendo le attrici agito per la restituzione di un prestito ovvero per la ripetizione di una donazione nulla, fattispecie entrambe soggette a prescrizione decennale. Nel merito, per quanto attiene la ricostruzione in fatto delle vicende oggetto di causa, è pacifico e documentato che:
- In data 30.12.2014, e Persona_1 Persona_2 facevano accreditare a mezzo di bonifico bancario la somma di euro 35.000,00 sul conto corrente intestato a CP_1
- Con rogito in data 5.1.2015, acquistava da CP_1 Controparte_4 la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in La Spezia,
[...]
Via Fiume n. 117, per il prezzo di euro 68.000,00;
- In pari data, il convenuto concludeva un contratto di mutuo ipotecario presso
, pattuendo la consegna della somma complessiva di euro Pt_3
110.000,00 in più soluzioni, sulla base degli stati avanzamento lavori;
- Il pagamento del prezzo dell'immobile avveniva mediante versamento di acconto per euro 1.500,00, effettuato da mentre il saldo Controparte_3 per euro 66.500,00 veniva pagato mediante sette assegni circolari datati 5.1.2015, con provvista integrata in parte dalla prima tranche del mutuo ed in parte dai denari bonificati a ai nonni di CP_1 CP_3
- Successivamente, con l'erogazione delle altre tranches del mutuo, CP_1 provvedeva alla ristrutturazione dell'immobile, con trasformazione da abitazione ad affittacamere;
3 - In data 5.6.2015 l'immobile veniva concesso in comodato d'uso gratuito da a affinché vi svolgesse attività d'impresa CP_1 Controparte_3 commerciale di affittacamere, denominato “Calle e Tulipani”;
- Dopo la risoluzione del contratto di comodato, l'attività di affittacamere nell'immobile de quo è stata esercitata da CP_1
È invece controverso il titolo posto a fondamento del trasferimento di denaro effettuato da e sul conto Persona_1 Persona_2 corrente di CP_1
Le attrici, infatti, sostengono che la somma in questione costituisse oggetto di un prestito infruttifero degli anziani nonni di in favore di legato CP_3 CP_1 sentimentalmente alla nipote, al fine di aiutarlo nell'operazione economica di acquisto dell'immobile, considerato che la prima tranche del mutuo erogato non poteva coprire la totalità del prezzo. Il convenuto, per contro, afferma che si sarebbe trattato di una donazione indiretta dei nonni in favore della nipote, per contribuire alle spese di conversione dell'immobile da civile abitazione ad affittacamere e, quindi, per consentirle di svolgere la relativa attività commerciale. Ciò posto, si ritiene che la successione cronologica dei fatti (come sopra ricostruita su base documentale), unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale svolta, consentano di convalidare la ricostruzione supportata da parte attrice. Deve infatti evidenziarsi, in primo luogo, come i denari bonificati dai nonni di sul conto corrente di siano stati effettivamente utilizzati da CP_3 CP_1 quest'ultimo per costituire la provvista a fondamento degli assegni circolari utilizzati per il pagamento del prezzo dell'immobile acquistato. In altre parole, in assenza del versamento de quo, on sarebbe stato in grado di acquistare l'immobile, atteso CP_1 che il mutuo non poteva coprire la totalità del prezzo, essendo stato erogato a tranches con l'avanzamento dei lavori. Né il convenuto, a fronte di tale puntuale allegazione attorea, ha provato di avere disponibilità tali da consentirgli di affrontare la compravendita senza la somma versata dai danti causa delle odierne attrici, avendo anzi egli stesso riconosciuto che il ridetto importo era stato consumato per il saldo di parte del prezzo di acquisto dell'immobile. Dalle prove orali esperite in corso di causa, inoltre, è emerso che
[...]
e si erano recati dai nonni della prima per chiedere un CP_3 CP_1 prestito finalizzato all'acquisto della casa di Via Fiume;
in quella occasione, il convenuto avrebbe detto ai mutuanti che il loro aiuto finanziario era indispensabile per l'acquisto dell'immobile e che si sarebbe impegnato alla restituzione del prestito con le detrazioni fiscali dei lavori di ristrutturazione (v. deposizione . Controparte_3
La circostanza del prestito era poi riemersa in una cena di famiglia nel periodo natalizio, allorquando la nonna aveva comunicato ai parenti presenti di avere Per_2 prestato 35.000 euro a perché servivano per l'acquisto di un appartamento in CP_1
4 cui svolgere attività di bed & breakfast (v. deposizioni e Testimone_1 [...]
. CP_3
Vero è che l'attendibilità della teste va attentamente vagliata, Controparte_3 stante la sua particolare posizione in giudizio (il convenuto la qualifica infatti come donataria dell'importo oggetto di causa). Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a determinare la sua incapacità a testimoniare, considerato che “L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. Sez. 2, 08/06/2012, n. 9353). Procedendo quindi alla valutazione dell'attendibilità della predetta teste, deve evidenziarsi come le dichiarazioni rese dalla stessa abbiano trovato riscontro sia nella deposizione di sia – soprattutto – nelle dichiarazioni di Testimone_1 [...] teste della cui attendibilità, in quanto estraneo alle compagini familiari Tes_2 delle parti in causa, non vi è motivo per dubitare), il quale ha affermato di sapere “che i nonni di hanno aiutato e a mettere insieme i soldi necessari CP_3 CP_3 CP_1 per l'acquisto dell'immobile” In secondo luogo, l'attendibilità della teste è ulteriormente Controparte_3 confermata dal riconoscimento di una circostanza a sé sfavorevole, che ben potrebbe (in eventuale separata sede) rivolgersi in pregiudizio della predetta, avendo ella ammesso di avere richiesto il prestito ai nonni unitamente all'ex compagno, odierno convenuto (“io e siamo andati dai nonni a chiedere se ci prestavano i soldi CP_1 per acquistare la casa di Via Fiume”). Nel presente giudizio, tuttavia, l'eventuale richiesta congiunta del prestito da parte di e non assume rilevanza in merito alla domanda attorea di CP_1 CP_3 restituzione, atteso che il convenuto risponderebbe comunque in solido dell'intera obbligazione ex art. 1294 c.c., con conseguente possibilità per le creditrici di agire per l'intero nei suoi confronti (salvo il diritto di regresso nei rapporti interni tra i condebitori). A fronte delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non possono assumere rilievo dirimente, al fine di escludere la concessione di un prestito in favore del convenuto, le deposizioni dei testi indicati da Si tratta infatti di familiari del CP_1 convenuto che non hanno assistito agli accordi propedeutici al trasferimento della somma di denaro oggetto di causa e che, quindi, si sono limitati a riferire in giudizio circostanze - circa la presunta natura della dazione di denaro quale liberalità in favore
5 di - generiche e relative a personali conclusioni da loro tratte a seguito di CP_3 quanto riferito dal convenuto. Né la sussistenza di una donazione indiretta in favore di può trarsi dalle CP_3 deposizioni dei professionisti che si sono occupati degli interventi di ristrutturazione dell'immobile, i quali hanno solamente riferito di conoscere entrambi gli ex compagni e che ambedue seguivano i lavori. La domanda attorea merita pertanto accoglimento, essendo emerse circostanze tali da far ritenere che la somma pacificamente bonificata dai danti causa delle odierne attrici a integrasse un prestito concesso in favore del predetto (ovvero CP_1 in favore di e della compagna , con conseguente obbligo del CP_1 CP_3 resistente (quale unico debitore, ovvero quale debitore in solido con di CP_3 provvedere alla restituzione del dovuto in favore di Parte_1
e eredi degli originari
[...] Parte_2 creditori. D'altronde, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui la dazione di denaro in esame venisse qualificata come donazione, anziché quale prestito. Tale eventuale liberalità, infatti, sarebbe stata diretta in favore di per consentire CP_1
l'acquisto dell'immobile (come emerso dalle risultanze delle prove documentali ed orali sopra esaminate). Né si potrebbe pervenire all'individuazione di un diverso donatario rilevando come l'intenzione dei donanti fosse quella di beneficiare (anche) la nipote
[...]
Ed invero, la causa del negozio rimarrebbe pur sempre l'arricchimento CP_3 liberale del soggetto destinatario del bonifico, con il principale fine di consentirgli la disponibilità della provvista necessaria all'acquisto dell'immobile, mentre il fatto che nel ridetto immobile intendesse svolgere attività di affittacamere la nipote (e che, dunque, con la donazione i disponenti intendessero agevolare anche l'avvio di detta attività) può rilevare solo quale motivo dell'atto di disposizione patrimoniale, irrilevante ai fini dell'individuazione del donatario. Ed ancora: quand'anche la somma oggetto di causa fosse stata effettivamente utilizzata non per l'acquisto dell'immobile, bensì per le spese di ristrutturazione successive, si tratterebbe comunque di importo del quale si è sostanzialmente giovato il convenuto, essendo state eseguite opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di competenza del comodante, tali da incrementare il valore dell'immobile di sua proprietà. In entrambi i casi, trattandosi di donazione diretta in favore di ffettuata CP_1 senza le forme prescritte dalla legge, ne conseguirebbe il suo obbligo restitutorio in favore delle eredi dei donanti. Per il resto, le vicende attinenti alla gestione dell'affittacamere, compresa la ripartizione dei relativi proventi e spese, così come i trasferimenti di denaro intercorsi tra e esulano dall'oggetto della presente causa, trattandosi di CP_1 CP_3 questioni che rilevano nei soli rapporti tra le predette parti. La domanda va pertanto accolta, con condanna del convenuto alla restituzione in favore delle attrici dell'importo di euro 35.000,00, maggiorato di interessi legali maturati dalla data della domanda (trattandosi di prestito infruttifero). 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 35.000,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Condanna il convenuto a rifondere le attrici delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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