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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9978 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PATANÈ) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TOSI)
RESISTENTE
OGGETTO: – Indennità contrattuali - ferie CP_2
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorrente, premesso di avere svolto mansioni di macchinista alle dipendenze della convenuta sin dall'assunzione in data Controparte_1
08/01/2004, lamenta l'insufficiente retribuzione per i giorni di ferie goduti e chiede, pertanto, la condanna della predetta società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
II Resiste in giudizio evidenziando che la retribuzione per Controparte_1
i giorni di ferie è stata sempre determinata nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Aziendale, delle norme di legge, ed altresì della normativa eurounitaria;
eccepisce, comunque, l'inscindibilità delle clausole contrattuali e la parziale prescrizione dei pretesi crediti.
III In punto di fatto, per il personale dipendente di le voci Controparte_1 che compongono la retribuzione nella giornata di ferie sono individuate dalla
Contrattazione Collettiva di settore (CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie) e dalla
Contrattazione Aziendale (Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato).
III.1 Per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le indennità denominate:
- “di assenza dalla residenza” (art. 72.2.4 del C.C.N.L. Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2003, e art. 77, punto 2.4, dei C.C.N.L. Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016);
- “di utilizzazione professionale”, per i macchinisti rappresentata dalla
“Condotta” (art. 34. 8 Contratto Integrativo FS 2003, e art. 31.4 dei Contratti
Integrativi FS 2012 e 2016) e dalla “riserva” (art. 34. 8.4 Contratto
Integrativo FS 2003, e art. 31.5 dei Contratti Integrativi FS 2012 e 2016);
III.2 L'indennità di Condotta è parametrata alle ore di servizio ed al chilometraggio effettuato;
l'indennità di Riserva viene percepita dal Macchinista nelle giornate nelle quali non effettua condotta dei treni (in quanto a disposizione senza servizi assegnati, impegnato in attività di traghettamento di treni tra impianti, ovvero occupato in attività di formazione e aggiornamento professionale); l'indennità di assenza dalla residenza compensa il disagio dell'attività derivante per il personale mobile (macchinisti e capitreno) dal non aver luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento e lontano dalla propria sede.
2 III.3 Nei giorni di assenza dal servizio per fruizione delle ferie, il ricorrente percepisce (oltre alla retribuzione tabellare, agli aumenti periodici di anzianità, agli eventuali assegni ad personam, all'indennità di turno, al salario professionale), un ulteriore importo fisso di attualmente pari ad € 12,80 per ogni giorno di ferie;
non percepiscono, al contrario, le indennità oggetto di causa.
III.4 Ad avviso del ricorrente, dunque, ciascun giorno di ferie goduto deve essere retribuito – nonostante le previsioni contrattuali – con una somma non inferiore alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi precedenti, comprensiva delle componenti variabili, legate intrinsecamente alle mansioni svolte in modo continuativo.
IV La questione sottesa alla odierna controversia è stata in tempi recenti affrontata e decisa a più riprese dalla Suprema Corte, sul solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Appare opportuno – anche ai sensi dell'art. 118 disposiz. att. c.p.c. – riportare per esteso i passaggi salienti della sentenza n. 13932/2024:
« la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17,
). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare
3 ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. Koch).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
4 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di
Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia
5 paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il Parte_2 giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., §
52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit.,
§ 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”
(sent. CGUE Koch cit., § 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle
6 ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1,
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile».
V Alla luce delle condivisibili osservazioni della S. C., la retribuzione corrisposta al ricorrente durante il periodo di ferie risulta essere inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea.
VI Non sussiste l'eccepita inscindibilità delle clausole contrattuali collettive.
Invero, quando la nullità investe singole clausole del contratto collettivo (cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), «per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità
7 deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità» (Cass.
16/11/1996, n. 10050).
VI.1 Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei
CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e si risolve, in definitiva, una mera clausola di stile. CP_1
dal canto suo, non ha fornito alcun elemento da cui trarre il convincimento
[...] che la nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto i contraenti a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità.
VII Neppure può trovare adesione l'eccezione di parziale prescrizione del credito, essendo la S.C. ormai stabilmente orientata (Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022) a ritenere che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò in quanto a legislazione vigente l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
VII.1 Da ciò consegue che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
VIII L'unica eccezione della convenuta che merita accoglimento è quella relativa alla limitazione della tutela invocata alle quattro settimane di ferie obbligatorie - nel caso di specie corrispondenti a 20 giorni lavorativi - assicurata dalla direttiva
(Cass. n. 20216/2022). Essendo l'orario settimanale del ricorrente articolato su cinque giorni, il godimento di quattro settimane di ferie comporta l'utilizzo di soli
8 20 giorni di ferie (art. 31, comma 1 CCNL 2012 e art. 30, comma 1 C.C.N.L.).: da ciò discende che la garanzia comunitaria investe i primi 20 giorni annui di ferie di ogni anno, mentre il godimento dei successivi giorni di ferie annue è a tal fine irrilevante.
VIII.1 Pertanto, si accerta il diritto del ricorrente a percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
IX In corso di causa, il ricorrente ha depositato un nuovo conteggio delle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio, tenendo conto di quanto osservato al precedente par. VIII.
IX.1 Muovendo da tale ultimo conteggio – non contestato sotto il profilo contabile dalla resistente – e con riferimento al periodo compreso dall'assunzione sino al 31/07/2024, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di € 6.873,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
X Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto (con distrazione in favore del procuratore antistatario) nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che la retribuzione corrisposta al ricorrente durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accerta il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al
9 periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, con riferimento al periodo compreso dall'assunzione sino al
31/07/2024, di € 6.873,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso forfettario, CU,
c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
10
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9978 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PATANÈ) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TOSI)
RESISTENTE
OGGETTO: – Indennità contrattuali - ferie CP_2
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorrente, premesso di avere svolto mansioni di macchinista alle dipendenze della convenuta sin dall'assunzione in data Controparte_1
08/01/2004, lamenta l'insufficiente retribuzione per i giorni di ferie goduti e chiede, pertanto, la condanna della predetta società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
II Resiste in giudizio evidenziando che la retribuzione per Controparte_1
i giorni di ferie è stata sempre determinata nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Aziendale, delle norme di legge, ed altresì della normativa eurounitaria;
eccepisce, comunque, l'inscindibilità delle clausole contrattuali e la parziale prescrizione dei pretesi crediti.
III In punto di fatto, per il personale dipendente di le voci Controparte_1 che compongono la retribuzione nella giornata di ferie sono individuate dalla
Contrattazione Collettiva di settore (CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie) e dalla
Contrattazione Aziendale (Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato).
III.1 Per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le indennità denominate:
- “di assenza dalla residenza” (art. 72.2.4 del C.C.N.L. Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2003, e art. 77, punto 2.4, dei C.C.N.L. Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016);
- “di utilizzazione professionale”, per i macchinisti rappresentata dalla
“Condotta” (art. 34. 8 Contratto Integrativo FS 2003, e art. 31.4 dei Contratti
Integrativi FS 2012 e 2016) e dalla “riserva” (art. 34. 8.4 Contratto
Integrativo FS 2003, e art. 31.5 dei Contratti Integrativi FS 2012 e 2016);
III.2 L'indennità di Condotta è parametrata alle ore di servizio ed al chilometraggio effettuato;
l'indennità di Riserva viene percepita dal Macchinista nelle giornate nelle quali non effettua condotta dei treni (in quanto a disposizione senza servizi assegnati, impegnato in attività di traghettamento di treni tra impianti, ovvero occupato in attività di formazione e aggiornamento professionale); l'indennità di assenza dalla residenza compensa il disagio dell'attività derivante per il personale mobile (macchinisti e capitreno) dal non aver luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento e lontano dalla propria sede.
2 III.3 Nei giorni di assenza dal servizio per fruizione delle ferie, il ricorrente percepisce (oltre alla retribuzione tabellare, agli aumenti periodici di anzianità, agli eventuali assegni ad personam, all'indennità di turno, al salario professionale), un ulteriore importo fisso di attualmente pari ad € 12,80 per ogni giorno di ferie;
non percepiscono, al contrario, le indennità oggetto di causa.
III.4 Ad avviso del ricorrente, dunque, ciascun giorno di ferie goduto deve essere retribuito – nonostante le previsioni contrattuali – con una somma non inferiore alla retribuzione giornaliera media percepita nei dodici mesi precedenti, comprensiva delle componenti variabili, legate intrinsecamente alle mansioni svolte in modo continuativo.
IV La questione sottesa alla odierna controversia è stata in tempi recenti affrontata e decisa a più riprese dalla Suprema Corte, sul solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Appare opportuno – anche ai sensi dell'art. 118 disposiz. att. c.p.c. – riportare per esteso i passaggi salienti della sentenza n. 13932/2024:
« la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17,
). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare
3 ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. Koch).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
4 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di
Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia
5 paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il Parte_2 giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., §
52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit.,
§ 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”
(sent. CGUE Koch cit., § 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle
6 ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1,
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile».
V Alla luce delle condivisibili osservazioni della S. C., la retribuzione corrisposta al ricorrente durante il periodo di ferie risulta essere inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea.
VI Non sussiste l'eccepita inscindibilità delle clausole contrattuali collettive.
Invero, quando la nullità investe singole clausole del contratto collettivo (cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), «per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità
7 deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità» (Cass.
16/11/1996, n. 10050).
VI.1 Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei
CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e si risolve, in definitiva, una mera clausola di stile. CP_1
dal canto suo, non ha fornito alcun elemento da cui trarre il convincimento
[...] che la nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto i contraenti a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità.
VII Neppure può trovare adesione l'eccezione di parziale prescrizione del credito, essendo la S.C. ormai stabilmente orientata (Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022) a ritenere che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò in quanto a legislazione vigente l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
VII.1 Da ciò consegue che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
VIII L'unica eccezione della convenuta che merita accoglimento è quella relativa alla limitazione della tutela invocata alle quattro settimane di ferie obbligatorie - nel caso di specie corrispondenti a 20 giorni lavorativi - assicurata dalla direttiva
(Cass. n. 20216/2022). Essendo l'orario settimanale del ricorrente articolato su cinque giorni, il godimento di quattro settimane di ferie comporta l'utilizzo di soli
8 20 giorni di ferie (art. 31, comma 1 CCNL 2012 e art. 30, comma 1 C.C.N.L.).: da ciò discende che la garanzia comunitaria investe i primi 20 giorni annui di ferie di ogni anno, mentre il godimento dei successivi giorni di ferie annue è a tal fine irrilevante.
VIII.1 Pertanto, si accerta il diritto del ricorrente a percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
IX In corso di causa, il ricorrente ha depositato un nuovo conteggio delle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio, tenendo conto di quanto osservato al precedente par. VIII.
IX.1 Muovendo da tale ultimo conteggio – non contestato sotto il profilo contabile dalla resistente – e con riferimento al periodo compreso dall'assunzione sino al 31/07/2024, deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di € 6.873,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
X Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto (con distrazione in favore del procuratore antistatario) nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che la retribuzione corrisposta al ricorrente durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accerta il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie, limitatamente al
9 periodo non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, con riferimento al periodo compreso dall'assunzione sino al
31/07/2024, di € 6.873,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre rimborso forfettario, CU,
c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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