Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. Ssa Elga BULGARLLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1428/2024 avente per oggetto: separazione personale, promossa da:
, elettivamente domiciliato in MO (AT) via XX Settembre n. 36, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Stefania Baldovino che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti,
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia CALZOLARO del Foro di Asti ed ai fini Controparte_1 della presente procedura elettivamente domiciliata presso di suo studio in Alba – via Coppa, 1 – per delega in atti,
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 4
2. la signor potrà continuare a rimanere presso la casa familiare sita in Santa Vittoria CP_1
d'Alba, senza spesa alcuna relativa a vitto e alloggio, fino al 30.06.2025; il relativo contratto d'affitto, intestato al sig e di prossima scadenza, non sarà rinnovato;
Pt_1
3. il signo verserà alla signor , a titolo di liquidazione Una Tantum, la somma di Pt_1 CP_1 euro 22.000,00 mediante assegno circolare da consegnare entro l'8.3.2025; le parti riconoscono che tale attribuzione costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
4. il sig (C.F si impegna a cedere alla sig.r Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F ) entro il 30.6.2025, che dichiara di accettare, l'automobile Mazda C.F._2 targata FK083RM, impegnandosi a sostenere le spese per la voltura. Il sig non si oppone a che Pt_1
l'autovettura venga intestata anche ad altra persona, ma in tal caso le maggiori spese di voltura rimarranno a carico dell o di chi per essa;
CP_1
5. il sig rinuncia al rimborso di quanto fino ad oggi anticipato per conto della sig.r Pt_1 CP_1 all'Agenzia delle Entrate, in pagamento dei debiti della moglie;
6. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
7. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, verrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
Spese compensate tra le parti.”.
---
I sig.ri e contraevano matrimonio civile in Santa Vittoria d'Alba Parte_1 Controparte_1 in data 13.4.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 1, Parte I, Anno 2019.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 3/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciarsi Parte_1 la separazione personale tra i coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri.
Con provvedimento in data 11.6.2024, il Giudice delegato concedeva alle parti i termini di cui agli artt. 473bis. 17.
Con atto di costituzione in data 21.10.2024, si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo che il signor fosse Parte_1
pagina 2 di 4 condannato a versare a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma di € 1.500.00 al mese con rivalutazione AT .
All'udienza del 3.3.2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti formulavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le congiunte conclusioni formulate in sede di comparizione, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e non contrarie all'ordine pubblico.
Nessuna ulteriore pronuncia può essere allo stato resa, non essendo ancora procedibile la domanda di divorzio, né essendo passata in cosa giudicata la sentenza di separazione in questa sede pronunciata e dovendosi quindi rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza in data odierna per la necessaria verifica della procedibilità della domanda e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e per gli ulteriori incombenti.
Atteso che il tribunale, con la pronuncia sullo status della separazione non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 comma 1 c.c. alle seguenti concordi condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la signora potrà continuare a rimanere presso la casa familiare sita in Santa Vittoria CP_1
d'Alba, senza spesa alcuna relativa a vitto e alloggio, fino al 30.06.2025; il relativo contratto d'affitto, intestato al sig. e di prossima scadenza, non sarà rinnovato;
Pt_1
3. il signor verserà alla signora , a titolo di liquidazione Una Tantum, la somma di Pt_1 CP_1 euro 22.000,00 mediante assegno circolare da consegnare entro l'8.3.2025; le parti riconoscono che pagina 3 di 4 tale attribuzione costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
4. il sig. (C.F. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) entro il 30.6.2025, che dichiara di accettare, l'automobile Mazda C.F._2 targata FK083RM, impegnandosi a sostenere le spese per la voltura. Il sig. non si oppone a che Pt_1
l'autovettura venga intestata anche ad altra persona, ma in tal caso le maggiori spese di voltura rimarranno a carico della o di chi per essa;
CP_1
5. il sig. rinuncia al rimborso di quanto fino ad oggi anticipato per conto della sig.ra Pt_1 CP_1 all'Agenzia delle Entrate, in pagamento dei debiti della moglie;
6. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
- rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 5.3.2025
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
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