Articolo 7 della Legge 21 agosto 1862, n. 794
Articolo 6Articolo 8
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20 settembre 1862
Art. 7.

Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risoluta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.

Entrata in vigore il 20 settembre 1862