Art. 7.
Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risoluta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.
Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risoluta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.