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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2023
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pt_4
Avv. PERANTONI MARIO sostituito dall'Avv. Crobu
APPELLANTI contro
CP_1
Avv. MERLINI ANGELO sostituito dall'Avv. Becciu
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
Avv. SECHI LUCA presente
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. PERANTONI MARIO come da procura in atti
[...]
APPELLANTI Contro
rappresentata e difesa dall'avv. MERLINI ANGELO CP_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
rappresentata e difesa dall'avv. SECHI LUCA come da procura in atti Controparte_2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 361/2022 del 16.10.2022, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava estinto per intempestività della riassunzione il processo con il quale citava in giudizio CP_3 CP_1
pagina 2 di 6 chiedendo l'annullamento di un contratto di compravendita stipulato dal padre per Persona_1 conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1934 c.c.
In tale giudizio si costituiva altresì che aderiva alla domanda attorea. Controparte_2
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_5 [...]
, eredi di , deducendo: Parte_2 CP_3
1) l'erronea pronuncia della estinzione del giudizio effettuata d'ufficio anziché su eccezione di parte;
2) l'erronea pronuncia sulla tardività dell'atto di riassunzione;
3) la mancata trattazione del merito.
Pertanto, hanno chiesto, previa dichiarazione di tempestività della riassunzione:
- la dichiarazione di proprietà dei beni in favore di e e l'annullamento del CP_3 CP_2 contratto di compravendita;
- la condanna alla restituzione dei beni e la cancellazione della trascrizione dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita , sorella dell'attrice , chiedendo anch'essa l'accoglimento Controparte_2 CP_3 dell'appello proposto dagli e la declaratoria di tempestiva riassunzione del processo sospeso. Pt_1
Si è costituita altresì che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la riforma della CP_1 sentenza di primo grado e ha proposto appello incidentale, domandando la dichiarazione di inefficacia o inammissibilità della riassunzione del processo effettuata dalle controparti con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la controeccezione degli appellanti relativa alla inammissibilità Pt_1 della eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla CP_1
Risulta infatti dagli atti che con la comparsa del 13.6.2018 gli chiedevano al Giudice di Pt_1 dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione della con ciò tempestivamente CP_1 contestando l'atto di controparte e implicitamente domandando, quale conseguenza di legge,
l'estinzione del processo.
Ciò posto, possono essere trattati congiuntamente i restanti motivi dell'appello principale nonché
l'appello incidentale di , in quanto entrambi volti a censurare la erronea pronuncia di Controparte_2
pagina 3 di 6 estinzione del giudizio per la intempestività dell'atto di riassunzione e la mancata trattazione nel merito.
Con l'appello principale gli eredi dell'attrice hanno censurato la erronea Pt_1 CP_3 estinzione del processo fatta dal tribunale che riteneva tardiva l'istanza di riassunzione proposta in data
21.4.2017 e dunque dopo anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013. A loro dire, il
Giudice avrebbe dovuto, invece, tenere in considerazione la data del passaggio in giudicato della sentenza n. 585/2016 dichiarando tempestiva la riassunzione.
D'altro canto, con l'appello incidentale la ha lamentato l'erronea pronuncia di estinzione del CP_1 giudizio in quanto il tribunale, travisando il contenuto della ordinanza di sospensione del 11.1.2013, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione perché proposto prima della definizione del procedimento n. 573/2010, ritenuto pregiudiziale.
Tutti i motivi dell'appello principale e degli appelli incidentali devono essere rigettati.
Quanto alla censura relativa alla intempestività dell'istanza di riassunzione, proposta in data 21.4.2017, si condivide il ragionamento del Giudice che riteneva tardivo il ricorso di riassunzione, considerando che:
1) la sentenza n. 225/2013 del 6.6.2013 era l'unica valida e conclusiva della causa pregiudiziale, a seguito della quale, su istanza di parte, seguiva la rimessione in ruolo della causa per l'assenza di firma del Presidente e l'emissione della seconda sentenza n. 585/2016;
2) la sentenza n. 585/2016 era stata dichiarato inammissibile l'appello da questa Corte d'Appello in quanto proposto avverso una sentenza emanata in assenza di “potestas iudicandi”, e quindi non idonea a protrarre la sospensione del giudizio.
Considerato il termine perentorio di tre mesi dalla data del 7.1.2014 (passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013), ritiene questa Corte che correttamente il Giudice dichiarava tardiva la riassunzione e pronunciava sentenza di estinzione del giudizio.
Anche con riferimento all'appello incidentale proposto dalla si ritiene che, contrariamente a CP_1 quanto da essa lamentato, il Giudice ben valutava il contenuto della ordinanza di sospensione del
11.1.2013.
In tale ordinanza, infatti, si legge che “il giudice, rilevato che pende presso il Tribunale di Tempio
Pausania processo avente ad oggetto l'annullamento del testamento;
ritenuta la necessità di sospendere il procedimento ai fini di accertare la qualità di erede di sospende il CP_3 procedimento”.
pagina 4 di 6 Dal tenore letterale di tale ordinanza emerge quindi che il tribunale dava atto dell'esistenza di un procedimento per l'annullamento del testamento e sospendeva il giudizio in corso al fine di accertare la qualità di erede.
Osserva questa Corte che l'unico procedimento pendente davanti la Tribunale di Tempio Pausania alla data del provvedimento di sospensione avente ad oggetto l'annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, era quello recante il numero di R.G. 386/2010 (originariamente 337/2009 sezione di Olbia).
Ne deriva che, come già valutato in primo grado, il provvedimento di sospensione era riferito alla definizione di solo tale giudizio, concluso con sentenza 225/2013 del 6.6.2013, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia dei legati e la qualità di eredi di e CP_3 CP_2
Tale sentenza non appellata passava in giudicato il 7.1.2014.
L'appello principale degli MI nonché quello incidentale della e quello della devono CP_3 CP_1 essere tutti rigettati con assorbimento delle ulteriori doglianze, con compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dalla di condanna ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata dagli nel suo complesso non sia connotata Pt_1 da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, né qualsivoglia prova in tal senso appare data. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte degli appellanti, i quali hanno prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative alla estinzione del processo.
pagina 5 di 6 La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata, con rigetto di tutti gli appelli principale e incidentali.
La particolarità della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_5
, nonché l'appello incidentale proposto da e Pt_1 Parte_2 CP_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 361/2022 del Controparte_2
Tribunale di Tempio Pausania emessa in data 16.10.2022, che conferma;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa IA XO
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pt_4
Avv. PERANTONI MARIO sostituito dall'Avv. Crobu
APPELLANTI contro
CP_1
Avv. MERLINI ANGELO sostituito dall'Avv. Becciu
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
Avv. SECHI LUCA presente
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4/2023 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. PERANTONI MARIO come da procura in atti
[...]
APPELLANTI Contro
rappresentata e difesa dall'avv. MERLINI ANGELO CP_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
rappresentata e difesa dall'avv. SECHI LUCA come da procura in atti Controparte_2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza n. 361/2022 del 16.10.2022, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava estinto per intempestività della riassunzione il processo con il quale citava in giudizio CP_3 CP_1
pagina 2 di 6 chiedendo l'annullamento di un contratto di compravendita stipulato dal padre per Persona_1 conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1934 c.c.
In tale giudizio si costituiva altresì che aderiva alla domanda attorea. Controparte_2
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_5 [...]
, eredi di , deducendo: Parte_2 CP_3
1) l'erronea pronuncia della estinzione del giudizio effettuata d'ufficio anziché su eccezione di parte;
2) l'erronea pronuncia sulla tardività dell'atto di riassunzione;
3) la mancata trattazione del merito.
Pertanto, hanno chiesto, previa dichiarazione di tempestività della riassunzione:
- la dichiarazione di proprietà dei beni in favore di e e l'annullamento del CP_3 CP_2 contratto di compravendita;
- la condanna alla restituzione dei beni e la cancellazione della trascrizione dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita , sorella dell'attrice , chiedendo anch'essa l'accoglimento Controparte_2 CP_3 dell'appello proposto dagli e la declaratoria di tempestiva riassunzione del processo sospeso. Pt_1
Si è costituita altresì che ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la riforma della CP_1 sentenza di primo grado e ha proposto appello incidentale, domandando la dichiarazione di inefficacia o inammissibilità della riassunzione del processo effettuata dalle controparti con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la controeccezione degli appellanti relativa alla inammissibilità Pt_1 della eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla CP_1
Risulta infatti dagli atti che con la comparsa del 13.6.2018 gli chiedevano al Giudice di Pt_1 dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione della con ciò tempestivamente CP_1 contestando l'atto di controparte e implicitamente domandando, quale conseguenza di legge,
l'estinzione del processo.
Ciò posto, possono essere trattati congiuntamente i restanti motivi dell'appello principale nonché
l'appello incidentale di , in quanto entrambi volti a censurare la erronea pronuncia di Controparte_2
pagina 3 di 6 estinzione del giudizio per la intempestività dell'atto di riassunzione e la mancata trattazione nel merito.
Con l'appello principale gli eredi dell'attrice hanno censurato la erronea Pt_1 CP_3 estinzione del processo fatta dal tribunale che riteneva tardiva l'istanza di riassunzione proposta in data
21.4.2017 e dunque dopo anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013. A loro dire, il
Giudice avrebbe dovuto, invece, tenere in considerazione la data del passaggio in giudicato della sentenza n. 585/2016 dichiarando tempestiva la riassunzione.
D'altro canto, con l'appello incidentale la ha lamentato l'erronea pronuncia di estinzione del CP_1 giudizio in quanto il tribunale, travisando il contenuto della ordinanza di sospensione del 11.1.2013, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione perché proposto prima della definizione del procedimento n. 573/2010, ritenuto pregiudiziale.
Tutti i motivi dell'appello principale e degli appelli incidentali devono essere rigettati.
Quanto alla censura relativa alla intempestività dell'istanza di riassunzione, proposta in data 21.4.2017, si condivide il ragionamento del Giudice che riteneva tardivo il ricorso di riassunzione, considerando che:
1) la sentenza n. 225/2013 del 6.6.2013 era l'unica valida e conclusiva della causa pregiudiziale, a seguito della quale, su istanza di parte, seguiva la rimessione in ruolo della causa per l'assenza di firma del Presidente e l'emissione della seconda sentenza n. 585/2016;
2) la sentenza n. 585/2016 era stata dichiarato inammissibile l'appello da questa Corte d'Appello in quanto proposto avverso una sentenza emanata in assenza di “potestas iudicandi”, e quindi non idonea a protrarre la sospensione del giudizio.
Considerato il termine perentorio di tre mesi dalla data del 7.1.2014 (passaggio in giudicato della sentenza n. 225/2013), ritiene questa Corte che correttamente il Giudice dichiarava tardiva la riassunzione e pronunciava sentenza di estinzione del giudizio.
Anche con riferimento all'appello incidentale proposto dalla si ritiene che, contrariamente a CP_1 quanto da essa lamentato, il Giudice ben valutava il contenuto della ordinanza di sospensione del
11.1.2013.
In tale ordinanza, infatti, si legge che “il giudice, rilevato che pende presso il Tribunale di Tempio
Pausania processo avente ad oggetto l'annullamento del testamento;
ritenuta la necessità di sospendere il procedimento ai fini di accertare la qualità di erede di sospende il CP_3 procedimento”.
pagina 4 di 6 Dal tenore letterale di tale ordinanza emerge quindi che il tribunale dava atto dell'esistenza di un procedimento per l'annullamento del testamento e sospendeva il giudizio in corso al fine di accertare la qualità di erede.
Osserva questa Corte che l'unico procedimento pendente davanti la Tribunale di Tempio Pausania alla data del provvedimento di sospensione avente ad oggetto l'annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, era quello recante il numero di R.G. 386/2010 (originariamente 337/2009 sezione di Olbia).
Ne deriva che, come già valutato in primo grado, il provvedimento di sospensione era riferito alla definizione di solo tale giudizio, concluso con sentenza 225/2013 del 6.6.2013, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia dei legati e la qualità di eredi di e CP_3 CP_2
Tale sentenza non appellata passava in giudicato il 7.1.2014.
L'appello principale degli MI nonché quello incidentale della e quello della devono CP_3 CP_1 essere tutti rigettati con assorbimento delle ulteriori doglianze, con compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dalla di condanna ai sensi dell'art. 96, CP_1 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata dagli nel suo complesso non sia connotata Pt_1 da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, né qualsivoglia prova in tal senso appare data. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte degli appellanti, i quali hanno prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative alla estinzione del processo.
pagina 5 di 6 La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata, con rigetto di tutti gli appelli principale e incidentali.
La particolarità della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da ed Parte_1 Parte_5
, nonché l'appello incidentale proposto da e Pt_1 Parte_2 CP_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 361/2022 del Controparte_2
Tribunale di Tempio Pausania emessa in data 16.10.2022, che conferma;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti sia per gli appellanti principali che per gli appellanti incidentali per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa IA XO
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