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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18030 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 18550/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18550 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 33, ed ivi elettivamente domiciliato in via Germanico n. 109, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Brunetti (C.F. ) il quale la rappresenta e difende in virtù di procura posta in C.F._2 calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ), che agisce quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con sede in Roma al P.le Ostiense, 2, in persona della Amministratore Delegato, P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianluca De Meo (C.F. ), con studio in Roma C.F._3 piazzale Ostiense, 2 giusta procura alle liti apposta su foglio separato in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTA OGGETTO: somministrazione. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti della Parte_1 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare la
[...] non debenza dell'importo di euro 15.426,24, quale sommatoria degli importi a debito indicati nelle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925 emesse dalla CP_2 nei confronti di parte attrice, né di altro, minore o maggiore, importo in relazione alla fornitura
[...] idrica per l'utenza n. sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33 e, ancora, in via P.IVA_3 principale, di far accertare e dichiarare che l'attore aveva sopportato a far data dal mese di novembre 2015 un illegittimo distacco dell'utenza idrica da parte di e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti e subendi che quantificava in euro 21.250,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice avrebbe accertato anche secondo equità.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: dal 26 ottobre 2002 al mese di novembre 2015 l'attore era cliente dell'attuale per quanto atteneva alla fornitura idrica per l'utenza n. Controparte_2
402137517 sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33, con unico contatore che misurava l'entità dei consumi per entrambe le abitazioni ivi ubicate;
in data 3 luglio 2010 l'attore riceveva la fattura n. 2010/755482, del 4.6.2010, afferente ai consumi del II trimestre 2010 (31.3 -30.6 del 2010) con cui veniva richiesto il pagamento di euro 435,53, di cui veniva poi tempestivamente contestata l'anomalia dell'importo chiedendo una verifica sul contatore da parte della società convenuta;
nel periodo successivo alla prima contestazione, l'attore riceveva la fattura n. 2010/1158585 del 3.8.2010 per un importo di euro 253,35; tenuto conto del silenzio della convenuta, l'attore si recava presso la sede di FR e compilava il modello di richiesta “verifica contatore” in cui sottolineava CP_2
l'anomalo funzionamento del contatore e avanzava la richiesta di presenziare all'intervento; in seguito, la convenuta interveniva con la verifica senza presentare alcun preavviso all'attore che, dunque, non assisteva all'intervento; nonostante la rassicurazione degli operatori della convenuta circa la sostituzione del contatore, alcuno storno dei consumi anomali avveniva effettuato da parte di ciò considerato, l'attore inviava una missiva in data 4.1.2011 con cui contestava Controparte_2 nuovamente le anomalie e chiedeva il ricalcolo dei consumi;
con lettera A/R del 1.3.2013
CP_2 inviava sollecitazione formale di pagamento delle fatture inadempiute, senza nulla replicare alle osservazioni di parti attrice;
con lettera del 24.6.2013, l'attore contestava la totale interruzione dell'erogazione idrica, chiedendone urgentemente il ripristino e lamentando il danno sopportato dalle famiglie che si sarebbero dovute approvvigionare di acqua del supermercato;
a fronte di ciò, il contatore veniva nuovamente cambiato dalla , intervento che, però, non risolveva il problema,
CP_2 contestato dall'attore con lettera del 6.7.2013; , dunque, interveniva per ripristinare il servizio
CP_2 interrotto;
nei mesi successivi, l'attore si recava presso gli Uffici di ove gli veniva consegnato
CP_2 un “Sollecito di pagamento” del 10.11.2014, mai ricevuto prima, con il quale rivendicava il
CP_2 mancato pagamento delle tre fatture risalenti all'anno 2010, nonché delle fatture n. 2014/1566158 per euro 5.027,63 e n. 2014/1790743 per euro 2.239,18; veniva, pertanto, inviata una contestazione in data 28.11.2014 e presentato un formale reclamo presso gli Uffici di;
con nota del 20.1.2015
CP_2
, riscontrato il reclamo, sospendeva le richieste di pagamento in attesa di opportune CP_2 valutazioni;
con lettera del 20.2.2015, l'attore lamentava il perdurare del malfunzionamento del contatore che, anche con i rubinetti serrati, continuava a registrare consumi;
con nota del 24.2.2015,
, allegato l'estratto conto del distributore, riteneva corrette le fatture contestate dall'attore ed CP_2 attribuiva il malfunzionamento ad un problema di parallelismo con la linea del pozzo privato posto a valle del misuratore, ritenendo lo stesso non imputabile alla società; con lettera del 25.3.2015, l'attore replicava, senza però convincere la società delle proprie ragioni;
ciò considerato, l'attore incaricava un idraulico per redigere apposita perizia circa il funzionamento del contatore;
in data 13.11.2015 l'attore rinveniva presso la sua abitazione degli addetti che, in sua assenza, avevano CP_2 provveduto al distacco del contatore;
a tal punto, l'attore si rivolgeva alla nella Controparte_3 sede di Roma per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia che, però, non ebbe esito positivo;
in data 2.3.2018 giungeva a parte attrice un'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 15.426,24 per il mancato pagamento delle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925; successivamente, l'attore presentava formale reclamo in data 7.3.18 e, nelle more della procedura conciliativa, la convenuta ribadiva la volontà di revocare l'ingiunzione di pagamento emessa in danno all'attore, nonostante l'esito negativo della conciliazione;
nel mese di settembre 2018, l'attore constava che la convenuta aveva asportato il contatore della propria utenza che, comunque, era priva di fornitura idrica dal mese di novembre 2015. 3. Tutto ciò considerato, rilevato che nonostante la dichiarata volontà della convenuta di revocare l'ingiunzione di pagamento verso l'attrice, la stessa era ancora suscettibile di ingiunzione dato l'esito negativo della procedura conciliativa, il Sig. agiva in giudizio deducendo: l'insussistenza Pt_1 della prova del credito, poiché le fatture riporterebbero consumi incompatibili con quelli realmente generabili dalle due abitazioni servite dall'utenza idrica;
l'assoluta carenza probatoria dell'affermazione secondo cui il malfunzionamento sarebbe imputabile al parallelismo con la linea del pozzo privato e non alla responsabilità della società convenuta;
il proprio diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sopportati dall'attore in seguito ai plurimi malfunzionamenti del sistema di fornitura idrica.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 settembre 2019, si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di in persona dell'A.D., CP_2 Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto.
5. In particolare, la convenuta eccepiva che: il malfunzionamento lamentato dall'attrice era imputabile esclusivamente alla presenza di condotte comunicanti, vietate ai sensi dell'art. 16 co. 3 del Regolamento d'utenza; alcun danno, patrimoniale e non patrimoniale, veniva provato da parte attrice.
6. All'udienza del 3 ottobre 2019, il Giudice precedentemente assegnatario della causa assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
7. Con ordinanza del 14 ottobre 2020, il Giudice ammetteva la prova testimoniale sugli accertamenti effettuati dai testi sul misuratore idrico.
8. Escussi i testimoni precedentemente ammessi, all'udienza del 16 marzo 2022 il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 6 giugno 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e, quindi, devono essere rigettate.
11. In primis, parte attrice agisce al fine di accertare che nulla sarebbe dovuto alla convenuta a fronte delle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925 emesse per la somministrazione idrica in favore dell'utenza n. 402137517 sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33, a causa di un malfunzionamento del contatore imputabile alla sola responsabilità della società di distribuzione.
12. Nello specifico, trattasi di un'azione di accertamento negativo per la quale trova applicazione il principio ribadito dalla S.C., secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., Ord. n. 18195/2021; conformi, Cass., Ord., n. 2327/2019; Cass., Ord. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
13. Nondimeno, nel caso in esame parte attrice ha contestato il non corretto funzionamento del misuratore, deducendo che la rilevazione di maggiori consumi posti a base delle fatture contestate sarebbe dipesa da un non corretto funzionamento del contatore. In particolare, come emergerebbe dalla CTP commissionata dall'attore ed allegata in atti, il malfunzionamento rilevato sarebbe stato causato dall'usura di una guarnizione di un rubinetto che portava l'acqua dal contatore CP_2 all'abitazione, la quale, come ribadito dal Sig. idraulico chiamato ad eseguire Persona_1
l'accertamento sul contatore e sentito in veste di testimone all'udienza del 24 marzo 2021, “era logora e quindi l'acqua passava comunque” nonostante la chiusura del rubinetto.
14. Ciò considerato, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla Controparte_2 per la presenza di una guarnizione logora che non impediva il passaggio dell'acqua nonostante la chiusura del rubinetto. Infatti, il distributore è titolare del solo contatore installato presso il punto di erogazione del servizio, con onere di manutenzione dello stesso, non anche delle tubature esterne che si occupano del trasporto dell'acqua sino all'abitazione. Invero, trattasi di tubature di proprietà del cliente a cui spetta l'attività di manutenzione e sostituzione in caso di usura o deterioramento.
15. Alla luce di ciò, l'eccessivo consumo lamentato dall'attore non può essere ricondotto alla responsabilità del distributore, essendo stato determinato da una tubatura usurata esterna al contatore e, pertanto, rientrante nella responsabilità del cliente. Infatti, nonostante le frequenti sostituzioni del contatore da parte del distributore, così come pacificamente dichiarato dalle parti in atti, la rilevazione di consumi eccessivi perdurava, confermando la funzionalità del contatore stesso.
16. Quanto all'inidoneità probatoria delle fatture prodotte da parte convenuta si osserva che la S.C. ha rilevato che trattandosi di “documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quant'ultimo e dell'esecuzione della prestazione” (Cass. 05.08.2011 n. 17050; conf. Cass. n. 5573 del 1997 e Cass. n. 9685 del 2000).
17. Tuttavia, parte attrice non contesta l'esistenza del rapporto di fornitura con la parte convenuta, anzi, dichiara espressamente di essere stata sua cliente per la fornitura idrica dal 26 ottobre 2002 al mese di novembre 2015. Pertanto, l'an della pretesa creditoria appare provato ed incontestato.
18. Per ciò che concerne la contestazione del quantum del credito ingiunto, si osserva che la quantificazione di un maggior consumo da parte del cliente deve essere imputata alle perdite riscontrate e non al malfunzionamento da lui lamentato, perdite che, però, come precedentemente esposto, risultano imputabile ad una sua negligenza dovuta alla mancata sostituzione della guarnizione della tubatura che connette il contatore all'utenza. Inoltre, parte convenuta rileva la presenza di un “parallelismo”, in forza del quale un pozzo di proprietà privata del cliente sarebbe collegato al contatore erogante la fornitura idrica di cui è causa. Tale circostanza non viene smentita da parte attrice che, invece, si limita a contestare la genericità dell'osservazione presentata da controparte, ritenendo che la presenza di questo impianto interno avrebbe dovuto essere accertata negli interventi richiesti dal cliente alla società e mai eseguiti. In verità, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di utenza (cfr. all. 18 di parte convenuta) “per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio di 1 Mpa (10 bar), salvo particolari eccezioni segnalate dall' . L'impianto interno dovrà essere CP_2 eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza né con quelle contenute nei serbatori od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta dunque a contatto con l'ambiente esterno, in ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di flusso in rete di tali acque”.
19. Ciò osservato, nonostante la contestazione di parte convenuta circa la presenza di un
“parallelismo” incidente in modo negativo sulla misurazione dei consumi, nulla è stato smentito dall'attore. 20. Tutto ciò considerato, ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata da parte attrice, nonché della domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, lamentato.
21. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
22. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA le domande avanzate da parte attrice;
- DA parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, 23.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18550 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
n. 33, ed ivi elettivamente domiciliato in via Germanico n. 109, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Brunetti (C.F. ) il quale la rappresenta e difende in virtù di procura posta in C.F._2 calce all'atto di citazione;
ATTORE E
(C.F. ), che agisce quale mandataria di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con sede in Roma al P.le Ostiense, 2, in persona della Amministratore Delegato, P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianluca De Meo (C.F. ), con studio in Roma C.F._3 piazzale Ostiense, 2 giusta procura alle liti apposta su foglio separato in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTA OGGETTO: somministrazione. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti della Parte_1 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare la
[...] non debenza dell'importo di euro 15.426,24, quale sommatoria degli importi a debito indicati nelle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925 emesse dalla CP_2 nei confronti di parte attrice, né di altro, minore o maggiore, importo in relazione alla fornitura
[...] idrica per l'utenza n. sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33 e, ancora, in via P.IVA_3 principale, di far accertare e dichiarare che l'attore aveva sopportato a far data dal mese di novembre 2015 un illegittimo distacco dell'utenza idrica da parte di e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti e subendi che quantificava in euro 21.250,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice avrebbe accertato anche secondo equità.
2. Nello specifico, parte attrice deduceva che: dal 26 ottobre 2002 al mese di novembre 2015 l'attore era cliente dell'attuale per quanto atteneva alla fornitura idrica per l'utenza n. Controparte_2
402137517 sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33, con unico contatore che misurava l'entità dei consumi per entrambe le abitazioni ivi ubicate;
in data 3 luglio 2010 l'attore riceveva la fattura n. 2010/755482, del 4.6.2010, afferente ai consumi del II trimestre 2010 (31.3 -30.6 del 2010) con cui veniva richiesto il pagamento di euro 435,53, di cui veniva poi tempestivamente contestata l'anomalia dell'importo chiedendo una verifica sul contatore da parte della società convenuta;
nel periodo successivo alla prima contestazione, l'attore riceveva la fattura n. 2010/1158585 del 3.8.2010 per un importo di euro 253,35; tenuto conto del silenzio della convenuta, l'attore si recava presso la sede di FR e compilava il modello di richiesta “verifica contatore” in cui sottolineava CP_2
l'anomalo funzionamento del contatore e avanzava la richiesta di presenziare all'intervento; in seguito, la convenuta interveniva con la verifica senza presentare alcun preavviso all'attore che, dunque, non assisteva all'intervento; nonostante la rassicurazione degli operatori della convenuta circa la sostituzione del contatore, alcuno storno dei consumi anomali avveniva effettuato da parte di ciò considerato, l'attore inviava una missiva in data 4.1.2011 con cui contestava Controparte_2 nuovamente le anomalie e chiedeva il ricalcolo dei consumi;
con lettera A/R del 1.3.2013
CP_2 inviava sollecitazione formale di pagamento delle fatture inadempiute, senza nulla replicare alle osservazioni di parti attrice;
con lettera del 24.6.2013, l'attore contestava la totale interruzione dell'erogazione idrica, chiedendone urgentemente il ripristino e lamentando il danno sopportato dalle famiglie che si sarebbero dovute approvvigionare di acqua del supermercato;
a fronte di ciò, il contatore veniva nuovamente cambiato dalla , intervento che, però, non risolveva il problema,
CP_2 contestato dall'attore con lettera del 6.7.2013; , dunque, interveniva per ripristinare il servizio
CP_2 interrotto;
nei mesi successivi, l'attore si recava presso gli Uffici di ove gli veniva consegnato
CP_2 un “Sollecito di pagamento” del 10.11.2014, mai ricevuto prima, con il quale rivendicava il
CP_2 mancato pagamento delle tre fatture risalenti all'anno 2010, nonché delle fatture n. 2014/1566158 per euro 5.027,63 e n. 2014/1790743 per euro 2.239,18; veniva, pertanto, inviata una contestazione in data 28.11.2014 e presentato un formale reclamo presso gli Uffici di;
con nota del 20.1.2015
CP_2
, riscontrato il reclamo, sospendeva le richieste di pagamento in attesa di opportune CP_2 valutazioni;
con lettera del 20.2.2015, l'attore lamentava il perdurare del malfunzionamento del contatore che, anche con i rubinetti serrati, continuava a registrare consumi;
con nota del 24.2.2015,
, allegato l'estratto conto del distributore, riteneva corrette le fatture contestate dall'attore ed CP_2 attribuiva il malfunzionamento ad un problema di parallelismo con la linea del pozzo privato posto a valle del misuratore, ritenendo lo stesso non imputabile alla società; con lettera del 25.3.2015, l'attore replicava, senza però convincere la società delle proprie ragioni;
ciò considerato, l'attore incaricava un idraulico per redigere apposita perizia circa il funzionamento del contatore;
in data 13.11.2015 l'attore rinveniva presso la sua abitazione degli addetti che, in sua assenza, avevano CP_2 provveduto al distacco del contatore;
a tal punto, l'attore si rivolgeva alla nella Controparte_3 sede di Roma per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia che, però, non ebbe esito positivo;
in data 2.3.2018 giungeva a parte attrice un'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 15.426,24 per il mancato pagamento delle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925; successivamente, l'attore presentava formale reclamo in data 7.3.18 e, nelle more della procedura conciliativa, la convenuta ribadiva la volontà di revocare l'ingiunzione di pagamento emessa in danno all'attore, nonostante l'esito negativo della conciliazione;
nel mese di settembre 2018, l'attore constava che la convenuta aveva asportato il contatore della propria utenza che, comunque, era priva di fornitura idrica dal mese di novembre 2015. 3. Tutto ciò considerato, rilevato che nonostante la dichiarata volontà della convenuta di revocare l'ingiunzione di pagamento verso l'attrice, la stessa era ancora suscettibile di ingiunzione dato l'esito negativo della procedura conciliativa, il Sig. agiva in giudizio deducendo: l'insussistenza Pt_1 della prova del credito, poiché le fatture riporterebbero consumi incompatibili con quelli realmente generabili dalle due abitazioni servite dall'utenza idrica;
l'assoluta carenza probatoria dell'affermazione secondo cui il malfunzionamento sarebbe imputabile al parallelismo con la linea del pozzo privato e non alla responsabilità della società convenuta;
il proprio diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sopportati dall'attore in seguito ai plurimi malfunzionamenti del sistema di fornitura idrica.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 settembre 2019, si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di in persona dell'A.D., CP_2 Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, poiché infondato in fatto e in diritto.
5. In particolare, la convenuta eccepiva che: il malfunzionamento lamentato dall'attrice era imputabile esclusivamente alla presenza di condotte comunicanti, vietate ai sensi dell'art. 16 co. 3 del Regolamento d'utenza; alcun danno, patrimoniale e non patrimoniale, veniva provato da parte attrice.
6. All'udienza del 3 ottobre 2019, il Giudice precedentemente assegnatario della causa assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
7. Con ordinanza del 14 ottobre 2020, il Giudice ammetteva la prova testimoniale sugli accertamenti effettuati dai testi sul misuratore idrico.
8. Escussi i testimoni precedentemente ammessi, all'udienza del 16 marzo 2022 il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 6 giugno 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e, quindi, devono essere rigettate.
11. In primis, parte attrice agisce al fine di accertare che nulla sarebbe dovuto alla convenuta a fronte delle fatture nn. 1401566158, 1401790743, 1500813367, 1501409950, 1502340925 emesse per la somministrazione idrica in favore dell'utenza n. 402137517 sita in Roma, via Fondachelli Fantina n. 33, a causa di un malfunzionamento del contatore imputabile alla sola responsabilità della società di distribuzione.
12. Nello specifico, trattasi di un'azione di accertamento negativo per la quale trova applicazione il principio ribadito dalla S.C., secondo cui “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., Ord. n. 18195/2021; conformi, Cass., Ord., n. 2327/2019; Cass., Ord. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
13. Nondimeno, nel caso in esame parte attrice ha contestato il non corretto funzionamento del misuratore, deducendo che la rilevazione di maggiori consumi posti a base delle fatture contestate sarebbe dipesa da un non corretto funzionamento del contatore. In particolare, come emergerebbe dalla CTP commissionata dall'attore ed allegata in atti, il malfunzionamento rilevato sarebbe stato causato dall'usura di una guarnizione di un rubinetto che portava l'acqua dal contatore CP_2 all'abitazione, la quale, come ribadito dal Sig. idraulico chiamato ad eseguire Persona_1
l'accertamento sul contatore e sentito in veste di testimone all'udienza del 24 marzo 2021, “era logora e quindi l'acqua passava comunque” nonostante la chiusura del rubinetto.
14. Ciò considerato, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla Controparte_2 per la presenza di una guarnizione logora che non impediva il passaggio dell'acqua nonostante la chiusura del rubinetto. Infatti, il distributore è titolare del solo contatore installato presso il punto di erogazione del servizio, con onere di manutenzione dello stesso, non anche delle tubature esterne che si occupano del trasporto dell'acqua sino all'abitazione. Invero, trattasi di tubature di proprietà del cliente a cui spetta l'attività di manutenzione e sostituzione in caso di usura o deterioramento.
15. Alla luce di ciò, l'eccessivo consumo lamentato dall'attore non può essere ricondotto alla responsabilità del distributore, essendo stato determinato da una tubatura usurata esterna al contatore e, pertanto, rientrante nella responsabilità del cliente. Infatti, nonostante le frequenti sostituzioni del contatore da parte del distributore, così come pacificamente dichiarato dalle parti in atti, la rilevazione di consumi eccessivi perdurava, confermando la funzionalità del contatore stesso.
16. Quanto all'inidoneità probatoria delle fatture prodotte da parte convenuta si osserva che la S.C. ha rilevato che trattandosi di “documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quant'ultimo e dell'esecuzione della prestazione” (Cass. 05.08.2011 n. 17050; conf. Cass. n. 5573 del 1997 e Cass. n. 9685 del 2000).
17. Tuttavia, parte attrice non contesta l'esistenza del rapporto di fornitura con la parte convenuta, anzi, dichiara espressamente di essere stata sua cliente per la fornitura idrica dal 26 ottobre 2002 al mese di novembre 2015. Pertanto, l'an della pretesa creditoria appare provato ed incontestato.
18. Per ciò che concerne la contestazione del quantum del credito ingiunto, si osserva che la quantificazione di un maggior consumo da parte del cliente deve essere imputata alle perdite riscontrate e non al malfunzionamento da lui lamentato, perdite che, però, come precedentemente esposto, risultano imputabile ad una sua negligenza dovuta alla mancata sostituzione della guarnizione della tubatura che connette il contatore all'utenza. Inoltre, parte convenuta rileva la presenza di un “parallelismo”, in forza del quale un pozzo di proprietà privata del cliente sarebbe collegato al contatore erogante la fornitura idrica di cui è causa. Tale circostanza non viene smentita da parte attrice che, invece, si limita a contestare la genericità dell'osservazione presentata da controparte, ritenendo che la presenza di questo impianto interno avrebbe dovuto essere accertata negli interventi richiesti dal cliente alla società e mai eseguiti. In verità, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di utenza (cfr. all. 18 di parte convenuta) “per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio di 1 Mpa (10 bar), salvo particolari eccezioni segnalate dall' . L'impianto interno dovrà essere CP_2 eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza né con quelle contenute nei serbatori od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta dunque a contatto con l'ambiente esterno, in ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di flusso in rete di tali acque”.
19. Ciò osservato, nonostante la contestazione di parte convenuta circa la presenza di un
“parallelismo” incidente in modo negativo sulla misurazione dei consumi, nulla è stato smentito dall'attore. 20. Tutto ciò considerato, ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo avanzata da parte attrice, nonché della domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, lamentato.
21. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti.
22. Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, così come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA le domande avanzate da parte attrice;
- DA parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, 23.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo