TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 103 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 07/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. LEGGIO ANTONINO il quale ha chiesto insistito in ricorso
Evidenziato che aggiornato il fascicolo telematico nel suddetto termine e fino alle ore 15:18 non risultano depositate/acquisite note per parte resistente
Letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1
in giudizio con l'avv. LEGGIO ANTONINO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Contrariis reiectis. Preeliminarmente ordinare di sospendere la trattenuta effettuata dall'Istituto sui ratei di pensione della ricorrente cat. SO n. 20053492. Nel merito ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di recupero delle somme effettuato dal resistente sulla pensione della CP_2
ricorrente, nel periodo indicato in premessa per l'importo di € 1201,84 e che, pertanto, nulla è dovuto. Per l'effetto, condannare l' a restituire gli importi eventualmente trattenuti a suo CP_1
carico per la relativa causale, oltre interessi legali dal dì del prelievo e fino all'effettivo rimborso.”
Ha premesso a detta domanda di essere “titolare della pensione cat. SO n. 20053492 riconosciuta dall' di Trapani” e che “con nota del 16/09/2024 ha appreso che nel periodo CP_1
1/01/2020 – 30/04/2022 avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione per un importo di € 1201,84 poiché è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale a causa di redditi di importo superiore ai limiti di legge”
A sostegno della domanda, ha allegato il mancato superamento dei limiti reddituali di legge ed ha depositato le dichiarazioni deui redditi relative agli anni 2020-2022
Costituitosi in giudizio l ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente evidenziando che CP_1
“risultano superati i limiti reddituali per la maggiorazione massima;
ed infatti la liquidazione a debito non ha azzerato ma soltanto ridotto la misura della maggiorazione rispetto a quella in precedenza pagata”.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' CP_2
convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011)
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. 13915/2021).
In termini generali quindi, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ebbene ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie,
l'indebito è derivata secondo le allegazioni del resistente dal superamento con riferimento agli anni dal 2020 al 2022 del requisito reddituale per il riconoscimento della maggiorazione sociale nella misura massima. In via preliminare si osserva la tempestività del recupero non avendo parte ricorrente contestato l'avvenuta ricezione della prima nota di contestazione di indebito del 4.4.2022.
Nel merito la ricorrente, ha depositato copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2020 al 2022 allegando che dalle stesse risulta che i redditi dichiarati non hanno superato il limite di reddito previsto per il riconoscimento della maggiorazione sociale in misura massima dalla stessa ricorrente indicato rispettivamente in € 8.476,26 per gli anni 2020 e 2021 ed in
€ 8.590,27 per il 2022.
Nonostante l'erroneità di tale allegazione, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito specificate.
Gli importi su indicati costituiscono in realtà il limite di reddito perché possa essere riconosciuta la maggiorazione sociale seppure non nella misura massima.
Perché quest'ultima possa spettare infatti, i redditi personali non devono essere superiori ad €
6.702,54 per gli anni 2020 e 2021 e ad € 6.829,94 per il 2022.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato un reddito di € 6.696,00 per il 2020; di € 6.784,00 per il 2021 e di € 6.435,00 per il 2022.
Dai suddetti dati reddituali risulta quindi il diritto alla maggiorazione massima con riferimento ai soli anni 2020 e 2022 ma non anche in relazione al 2021 per il quale risulta quindi sussistente il contestato indebito non potendo per quell'anno la maggiorazione spettare nella misura massima.
Non essendovi prova che successivamente alla nota del settembre 2024 l abbia CP_1
provveduto ad effettuare la ritenuta sui ratei mensili erogati, la domanda restitutoria formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM
147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente pronuncia
(da individuare nella differenza tra l'indebito contestato e quello accertato) della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, si liquidano in complessivi € 678,00 (di cui € 131 per la fase di studio, € 121 per la fase introduttiva, €
179 per la fase istruttoria, € 247 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 1/3 atteso il parziale rigetto della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara insussistente l'indebito oggetto del presente giudizio limitatamente agli anni 2020 e 2022, conferma la sussistenza e la ripetibilità dell'indebito relativo all'anno 2021;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 678,00oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 1/3.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo