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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 2720 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 09.12.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in GI Parte_2
TA (RC), Via Angelo Ravano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta
RU e NI AG, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, giusta CP_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
snc – 89013, GI TA (RC), elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pa-scoli,
21, presso lo studio dell'avv. Antonio NI D'Orazio del Foro di Messina, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la ricorrente Parte_1
Parte_ (d'ora in poi conveniva in giudizio il sig.
[...]
[...]
Parte_
, lavoratore presso il porto di GI TA, chiedendo di accertare e CP_2
dichiarare la legittimità della Sanzione disciplinare adottata dalla Società nei confronti del resistente, con conferma della stessa.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- di aver irrogato sanzione disciplinare al lavoratore di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comunicata con lettera del 16 luglio 2024;
- che la Sanzione veniva comminata ad esito del procedimento disciplinare avviato da con lettera di contestazione del 27 giugno 2024, ricevuta dal Lavoratore in data Parte_3
9 luglio 2024, con la quale si addebitava al Lavoratore che “[…] In data 13 giugno
2024, Lei non ha osservato le disposizioni contrattuali che disciplinano i doveri del lavoratore in caso di malattia. Lei - infatti - programmato di quarto turno (18:30 -
01:00), comunicava la Sua assenza dal lavoro per malattia, presentando impropria certificazione medica. Infatti, la certificazione medica da Lei presentata per giustificare tale assenza è stata rilasciata da un medico di Continuità
Assistenziale in un giorno infrasettimanale (giovedì)”;
- che con lettera del 12 agosto 2024, il Lavoratore impugnava formalmente davanti alla Cont
di la Sanzione, chiedendo la costituzione del Collegio di Controparte_4
Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 Legge 300/1970;
- che ai sensi di legge, optava – nei termini di costituzione nell'ambito Parte_3
dell'instaurata procedura arbitrale e quale alternativa alla medesima procedura – di adire l'Ill.mo Tribunale adito al fine di far accertare la legittimità del provvedimento disciplinare adottato.
Si costituiva in giudizio il quale, contestava integralmente Controparte_2
l'avversa domanda eccependo: la nullità e/o annullabilità della sanzione impugnata per mancanza di motivazione e/o per genericità della stessa;
la regolarità della certificazione medica prodotta;
l'inesigibilità della prestazione e/o eccessività della sanzione disciplinare applicata. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 09 dicembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ed il ricorso pertanto deve essere respinto.
Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata da nei confronti del Parte_3
lavoratore resistente, la quale riteneva impropria la certificazione medica prodotta dal sig. per giustificare la sua assenza del lavoro per malattia, in quanto CP_2
rilasciata da medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale.
Quanto sostenuto dalla Società, sebbene risulti corretto dal punto di vista normativo, dovendosi ritenere giusta l'applicazione di una sanzione a causa dell'errore documentale commesso dal lavoratore, tenuto conto anche della recidiva specifica in cui incorreva lo stesso sul punto, non si può, tuttavia, non rilevare come la sanzione comminata risulti sproporzionata rispetto alla violazione in concreto commessa, trattandosi di mero errore documentale/procedurale.
Per questa ragione, esclusa preliminarmente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in relazione alle eccezioni di mancanza di motivazione e/o genericità della stessa, nonché dalla mancata affissione in azienda del codice disciplinare, risultando le doglianze del tutto destituite di fondamento, essendo il provvedimento sanzionatorio adeguatamente motivato ed avendo provato la ricorrente la Parte_3
regolare affissione del codice disciplinare, quanto al merito del giudizio occorre osservare quanto segue.
Secondo la normativa vigente in materia – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, L.
n. 183/2010 – in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Contro Dalla documentazione versata in atti risulta che avesse portato a conoscenza dei lavoratori tale disposizione con l'istruzione aziendale del 2 gennaio 2024, nell'ambito della quale veniva indicato che “È accettata certificazione diversa da quella online nei seguenti casi: (Circ. n. 99 del 1996 ed art. 25 della Legge n. 183/2010):
1. Pt_4
certificazione del medico specialista non convenzionato con il SSN (entro il decimo giorno continuativo di malattia e, comunque, entro il secondo evento di malattia nell'anno);
2. Certificazione ospedaliera e/o di pronto soccorso ospedaliero;
3. certificazione della guardia medica (per la malattia sofferta nei giorni festivi e prefestivi – sabato e domenica)”.
Il disposto normativo viene integrato dall'art. 21 del CCNL di categoria che impone al lavoratore soltanto di comunicare l'assenza per malattia prima dell'inizio della prestazione, potendo lo stesso inviare la relativa certificazione entro il secondo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, dall'altro, l'art. 34, comma 1, lett. a),
CCNL applicabile prevede tra le condotte disciplinarmente rilevanti quella del lavoratore che non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo. Inoltre, il comunicato aziendale del 9 aprile 2015 prevede che l'infermità comportante l'incapacità lavorativa debba essere giustificata dal certificato sanitario rilasciato dal medico curante in modalità online, sul sito dell' , e consente in via eccezionale di Pt_4
giustificare l'assenza tramite certificazione diversa da quella online qualora l'attestazione della malattia sia stata effettuata dalla guardia medica, purché la stessa si manifesti nei giorni festivi e pre-festivi – sabato e domenica - e venerdì in caso di assenza del proprio medico curante
Nel dettaglio, quest'ultima norma impone l'obbligo di inviare la certificazione medica attestante lo stato di invalidità per via telematica e stabilisce che l'inosservanza di tale vincolo costituisce illecito disciplinare che può giustificare, in caso di reiterazione, anche l'applicazione della sanzione del licenziamento.
La disposizione interna adottata dal datore di lavoro, quindi, persegue la finalità di fornire ai lavoratori un documento di sintesi delle norme previste in tema di assenza per malattia ed introduce altresì una disciplina di favore per il lavoratore, dal momento che consente allo stesso, in ipotesi eccezionali espressamente individuate, di presentare certificazione medica anche in formato cartaceo, senza incorrere in alcun inadempimento. La stessa, quindi, non introduce limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore, trattandosi meramente di un documento diretto ad illustrare in maniera agevole ai dipendenti le modalità di giustificazione dell'assenza per malattia.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme poc'anzi citate, deriva che il lavoratore non possa rivolgersi in un giorno infrasettimanale al servizio di continuità assistenziale e giustificare la propria assenza in forma cartacea, anche qualora – come nel caso analizzato - abbia ravvisato un malore in una fascia oraria in cui il proprio medico curante non risultava disponibile, poiché lo stesso non è vincolato presentare la certificazione medica prima dell'inizio della prestazione, potendo limitarsi a comunicare la propria assenza al datore di lavoro prima dell'inizio del turno e attendere il giorno successivo per la visita presso il proprio medico curante, il quale provvede all'inoltro online della certificazione medica, così come previsto dalla contrattazione collettiva.
A parere dello scrivente nessun dubbio si riscontra nel caso odierno, ove risulta evidente dalla corretta ricostruzione dei fatti oggetto di Sanzione che il Lavoratore non abbia adempiuto le disposizioni contrattuali – né si sia attenuto al regolamento aziendale del 2 gennaio 2024 – che disciplinano i doveri del Lavoratore in caso di malattia e che, pertanto, questi dovesse essere sanzionato ai sensi del CCNL.
Tuttavia, pur tenendo conto della recidiva specifica i cui incorreva il ricorrente, in relazione alla sanzione comminata per l'assenza del 02.01.2024, anch'essa inerente ad un errore nella certificazione medica posta a giustificazione dell'assenza per malattia, deve ritenersi che la sanzione disciplinare di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia sproporzionata rispetto al fatto contestato, in ogni caso privo di particolare lesività degli obblighi contrattuali, trattandosi di mera irregolarità documentale, sanzionabile con la più blanda pena della multa.
Per questa ragione la sanzione comminata al lavoratore deve Controparte_2
pertanto essere rideterminata, in quella meno grave della multa pari ad ore 4/quattro di retribuzione. In conclusione, deve ritenersi che l'errore documentale in cui incorreva il lavoratore determini sì, la legittimità della attivazione del procedimento Controparte_2
disciplinare, ma che in concreto la sanzione comminata risulti sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati, dovendo per questo la stessa essere rideterminata dal giudice.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere infondata e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Ragioni di equità inducono il giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima, sotto il profilo della proporzionalità, la Sanzione adottata dalla Società ricorrente nei confronti del
Lavoratore, rideterminando pertanto la stessa nella sanzione della multa pari ad ore 4 di retribuzione;
b) Onera la ricorrente a restituire quanto trattenuto in eccesso a titolo di sanzione;
c) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Palmi, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 2720 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 09.12.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in GI Parte_2
TA (RC), Via Angelo Ravano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta
RU e NI AG, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, giusta CP_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
snc – 89013, GI TA (RC), elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pa-scoli,
21, presso lo studio dell'avv. Antonio NI D'Orazio del Foro di Messina, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la ricorrente Parte_1
Parte_ (d'ora in poi conveniva in giudizio il sig.
[...]
[...]
Parte_
, lavoratore presso il porto di GI TA, chiedendo di accertare e CP_2
dichiarare la legittimità della Sanzione disciplinare adottata dalla Società nei confronti del resistente, con conferma della stessa.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- di aver irrogato sanzione disciplinare al lavoratore di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comunicata con lettera del 16 luglio 2024;
- che la Sanzione veniva comminata ad esito del procedimento disciplinare avviato da con lettera di contestazione del 27 giugno 2024, ricevuta dal Lavoratore in data Parte_3
9 luglio 2024, con la quale si addebitava al Lavoratore che “[…] In data 13 giugno
2024, Lei non ha osservato le disposizioni contrattuali che disciplinano i doveri del lavoratore in caso di malattia. Lei - infatti - programmato di quarto turno (18:30 -
01:00), comunicava la Sua assenza dal lavoro per malattia, presentando impropria certificazione medica. Infatti, la certificazione medica da Lei presentata per giustificare tale assenza è stata rilasciata da un medico di Continuità
Assistenziale in un giorno infrasettimanale (giovedì)”;
- che con lettera del 12 agosto 2024, il Lavoratore impugnava formalmente davanti alla Cont
di la Sanzione, chiedendo la costituzione del Collegio di Controparte_4
Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 Legge 300/1970;
- che ai sensi di legge, optava – nei termini di costituzione nell'ambito Parte_3
dell'instaurata procedura arbitrale e quale alternativa alla medesima procedura – di adire l'Ill.mo Tribunale adito al fine di far accertare la legittimità del provvedimento disciplinare adottato.
Si costituiva in giudizio il quale, contestava integralmente Controparte_2
l'avversa domanda eccependo: la nullità e/o annullabilità della sanzione impugnata per mancanza di motivazione e/o per genericità della stessa;
la regolarità della certificazione medica prodotta;
l'inesigibilità della prestazione e/o eccessività della sanzione disciplinare applicata. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 09 dicembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ed il ricorso pertanto deve essere respinto.
Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata da nei confronti del Parte_3
lavoratore resistente, la quale riteneva impropria la certificazione medica prodotta dal sig. per giustificare la sua assenza del lavoro per malattia, in quanto CP_2
rilasciata da medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale.
Quanto sostenuto dalla Società, sebbene risulti corretto dal punto di vista normativo, dovendosi ritenere giusta l'applicazione di una sanzione a causa dell'errore documentale commesso dal lavoratore, tenuto conto anche della recidiva specifica in cui incorreva lo stesso sul punto, non si può, tuttavia, non rilevare come la sanzione comminata risulti sproporzionata rispetto alla violazione in concreto commessa, trattandosi di mero errore documentale/procedurale.
Per questa ragione, esclusa preliminarmente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in relazione alle eccezioni di mancanza di motivazione e/o genericità della stessa, nonché dalla mancata affissione in azienda del codice disciplinare, risultando le doglianze del tutto destituite di fondamento, essendo il provvedimento sanzionatorio adeguatamente motivato ed avendo provato la ricorrente la Parte_3
regolare affissione del codice disciplinare, quanto al merito del giudizio occorre osservare quanto segue.
Secondo la normativa vigente in materia – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, L.
n. 183/2010 – in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Contro Dalla documentazione versata in atti risulta che avesse portato a conoscenza dei lavoratori tale disposizione con l'istruzione aziendale del 2 gennaio 2024, nell'ambito della quale veniva indicato che “È accettata certificazione diversa da quella online nei seguenti casi: (Circ. n. 99 del 1996 ed art. 25 della Legge n. 183/2010):
1. Pt_4
certificazione del medico specialista non convenzionato con il SSN (entro il decimo giorno continuativo di malattia e, comunque, entro il secondo evento di malattia nell'anno);
2. Certificazione ospedaliera e/o di pronto soccorso ospedaliero;
3. certificazione della guardia medica (per la malattia sofferta nei giorni festivi e prefestivi – sabato e domenica)”.
Il disposto normativo viene integrato dall'art. 21 del CCNL di categoria che impone al lavoratore soltanto di comunicare l'assenza per malattia prima dell'inizio della prestazione, potendo lo stesso inviare la relativa certificazione entro il secondo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, dall'altro, l'art. 34, comma 1, lett. a),
CCNL applicabile prevede tra le condotte disciplinarmente rilevanti quella del lavoratore che non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo. Inoltre, il comunicato aziendale del 9 aprile 2015 prevede che l'infermità comportante l'incapacità lavorativa debba essere giustificata dal certificato sanitario rilasciato dal medico curante in modalità online, sul sito dell' , e consente in via eccezionale di Pt_4
giustificare l'assenza tramite certificazione diversa da quella online qualora l'attestazione della malattia sia stata effettuata dalla guardia medica, purché la stessa si manifesti nei giorni festivi e pre-festivi – sabato e domenica - e venerdì in caso di assenza del proprio medico curante
Nel dettaglio, quest'ultima norma impone l'obbligo di inviare la certificazione medica attestante lo stato di invalidità per via telematica e stabilisce che l'inosservanza di tale vincolo costituisce illecito disciplinare che può giustificare, in caso di reiterazione, anche l'applicazione della sanzione del licenziamento.
La disposizione interna adottata dal datore di lavoro, quindi, persegue la finalità di fornire ai lavoratori un documento di sintesi delle norme previste in tema di assenza per malattia ed introduce altresì una disciplina di favore per il lavoratore, dal momento che consente allo stesso, in ipotesi eccezionali espressamente individuate, di presentare certificazione medica anche in formato cartaceo, senza incorrere in alcun inadempimento. La stessa, quindi, non introduce limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore, trattandosi meramente di un documento diretto ad illustrare in maniera agevole ai dipendenti le modalità di giustificazione dell'assenza per malattia.
Pertanto, dal combinato disposto delle norme poc'anzi citate, deriva che il lavoratore non possa rivolgersi in un giorno infrasettimanale al servizio di continuità assistenziale e giustificare la propria assenza in forma cartacea, anche qualora – come nel caso analizzato - abbia ravvisato un malore in una fascia oraria in cui il proprio medico curante non risultava disponibile, poiché lo stesso non è vincolato presentare la certificazione medica prima dell'inizio della prestazione, potendo limitarsi a comunicare la propria assenza al datore di lavoro prima dell'inizio del turno e attendere il giorno successivo per la visita presso il proprio medico curante, il quale provvede all'inoltro online della certificazione medica, così come previsto dalla contrattazione collettiva.
A parere dello scrivente nessun dubbio si riscontra nel caso odierno, ove risulta evidente dalla corretta ricostruzione dei fatti oggetto di Sanzione che il Lavoratore non abbia adempiuto le disposizioni contrattuali – né si sia attenuto al regolamento aziendale del 2 gennaio 2024 – che disciplinano i doveri del Lavoratore in caso di malattia e che, pertanto, questi dovesse essere sanzionato ai sensi del CCNL.
Tuttavia, pur tenendo conto della recidiva specifica i cui incorreva il ricorrente, in relazione alla sanzione comminata per l'assenza del 02.01.2024, anch'essa inerente ad un errore nella certificazione medica posta a giustificazione dell'assenza per malattia, deve ritenersi che la sanzione disciplinare di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sia sproporzionata rispetto al fatto contestato, in ogni caso privo di particolare lesività degli obblighi contrattuali, trattandosi di mera irregolarità documentale, sanzionabile con la più blanda pena della multa.
Per questa ragione la sanzione comminata al lavoratore deve Controparte_2
pertanto essere rideterminata, in quella meno grave della multa pari ad ore 4/quattro di retribuzione. In conclusione, deve ritenersi che l'errore documentale in cui incorreva il lavoratore determini sì, la legittimità della attivazione del procedimento Controparte_2
disciplinare, ma che in concreto la sanzione comminata risulti sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati, dovendo per questo la stessa essere rideterminata dal giudice.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere infondata e pertanto il ricorso deve essere respinto.
Ragioni di equità inducono il giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima, sotto il profilo della proporzionalità, la Sanzione adottata dalla Società ricorrente nei confronti del
Lavoratore, rideterminando pertanto la stessa nella sanzione della multa pari ad ore 4 di retribuzione;
b) Onera la ricorrente a restituire quanto trattenuto in eccesso a titolo di sanzione;
c) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Palmi, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti