Art. 2. Limiti di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.