Articolo 2 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 1Articolo 3
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23 settembre 1964
Art. 2. Limiti di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari ne' ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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