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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2277/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1037/2021 del Tribunale di OL OR, pubblicata il 19 aprile 2021, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CASERTA, VIA CADUTI SUL LAVORO, 38, presso lo studio dell'avv. GALLICOLA
pagina 1 di 17 MAURIZIO, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CASERTA, P.ZZA
DUOMO, 12, rappresentata e difesa dall'avv. BUONANNO PASQUALINA, in virtù della procura in atti
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale del
[...]
, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA A. DIAZ, Controparte_3
11, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, che la rappresenta e difende per legge
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“voglia l'adita Corte d'Appello di OL, contrariis rejectis:
1) accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1037/2021, emessa dal Tribunale di OL OR il pagina 2 di 17 13/04/2021, in persona del Giudice unico Dr.ssa Cristina Capone, pubblicata in data
19/4/2021, nella causa n. R.G. 2133/2018, accertata la responsabilità di
[...]
per inadempimento contrattuale consistito nella violazione degli Controparte_1
obblighi di cui agli artt. 1157 e 1375 c.c., condannarla al conseguente risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c., c. 1, da quantificare nella misura della prestazione ineseguita, coincidente con il capitale non incassato, pari ad € 170.430,77, così come determinato dalla somma degli importi portati dai buoni postali intestati all'attore ed in premessa descritti, triplicati in virtù delle condizioni ivi riportate;
2) compensare le spese legali anche di primo grado con Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., quale rappresentante processuale del
[...]
, convenuto in giudizio soltanto nella eventualità che Controparte_3
avesse eccepito il proprio difetto di legittimazione in favore del primo. CP_1
Il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di OL, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
pagina 3 di 17 • Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da
per le ragioni indicate in atto;
Controparte_1
NEL MERITO,
• Rigettare l'appello, ossia tutti i motivi di appello proposti, in quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n.1037/2021 emessa dal
Tribunale di OL OR il 13/04/2021, Dr.ssa Cristina Capone, pubblicata
in data 19/4/2021, nella causa n. R.G. 2133/2018, oggi oggetto di gravame
e tutte le statuizioni in essa contenute;
ovvero accertare che il buono
sottoscritto dall'attrice sia prescritto;
per l'effetto rigettare le avverse
domande nei confronti di per inesistenza di alcuna CP_1
responsabilità della stessa convenuta società; e di conseguenza rigettare ogni
avversa domanda di condanna in quanto infondata in fatto ed in diritto per
quanto sopra esposto e respingere, con la miglior formula, le domande svolte
dall'appellante contro l'istante, per i motivi esposti in narrativa.
Con Vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per Controparte_2
“Voglia l'On. Giudice adito:
pagina 4 di 17
1. Confermare la sentenza di primo grado con condanna di parte appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 25.1.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di OL OR, la Controparte_1
(di seguito anche ) e il (di seguito CP_1 Controparte_3
Contr anche , deducendo: a) di aver sottoscritto n. 12 buoni fruttiferi postali della serie AD, ciascuno dal valore di dieci milioni di lire, nel periodo tra il 5 e l'8 gennaio
1994; b) di aver ricevuto più volte rassicurazione da parte degli operatori dell'Ufficio postale di emissione dei titoli sulla possibilità di riscuoterli in qualsiasi momento;
c) di aver chiesto il rimborso dei buoni nel dicembre 2015, ma di essersi visto opposta l'intervenuta prescrizione (pacificamente maturata nel mese di gennaio 2015); d) che la politica di era sempre stata quella di non far valere la prescrizione e di CP_1
liquidare, in ogni caso, i clienti, così ingenerando l'inevitabile convincimento nella massa dei risparmiatori di poter procedere in ogni momento alla riscossione dei buoni.
Pertanto, chiedeva l'accertamento della responsabilità della Controparte_1
per inadempimento contrattuale, consistito nell'asserita violazione delle
[...]
norme codicistiche sulla correttezza e buona fede (che, in tesi, imponevano alla convenuta di avvisare l'attore circa l'imminente scadenza del termine di prescrizione con comunicazioni periodiche: cfr. atto di citazione in primo grado, pp.
pagina 5 di 17 3 e 4), nonché la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno, quantificato in € 170.430,77, pari agli importi dei buoni postali triplicati in virtù delle condizioni contrattuali ivi riportate.
I.2. Con comparsa si costituiva la che contestava, in Controparte_1
limine litis, la sussistenza della propria legittimazione passiva, nonché, nel merito, la fondatezza dell'avversa pretesa, chiedendone il rigetto.
I.3.Si costituiva altresì la quale rappresentante Controparte_2
processuale del (ai sensi dell'art. 4, co. II, Controparte_3
lett. c del Decreto Ministeriale del 5.12.2003), che eccepiva il difetto di
Contr legittimazione passiva del (risultando l'unico soggetto responsabile CP_1
dell'attività di collocazione dei buoni fruttiferi postali) e comunque, nel merito,
l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria e l'inesistenza di un obbligo di informazione a carico dell'emittente.
I.4. Con sentenza n. 1037/2021, pubblicata in data 19.4.2021, il Tribunale di
OL OR così decideva:
“1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
e della quale rappresentante processuale
[...] Controparte_2
del primo, in persona del legale rappresentante p.t.;
2) RIGETTA la domanda proposta;
3) CONDANNA al pagamento nei confronti di , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante p.t. delle spese del giudizio che si liquidano in
pagina 6 di 17 €.2.765,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4) CONDANNA al pagamento nei confronti della Cassa Depositi e Parte_1
Prestiti, quale rappresentante processuale del Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del giudizio che si
[...]
liquidano in €.2.765,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”.
II.1. Avverso detta sentenza – con citazione per l'udienza del 7.10.2021, notificata il 20.5.2021 – proponeva appello sulla base dei motivi Parte_1
infra specificati.
II.2. Si costituiva con comparsa di risposta all'appello del 31.5.2021, la
Contr
quale rappresentate processuale del che chiedeva Controparte_2
la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese per il giudizio d'appello.
II.3. Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta all'appello del
9.9.2021, la che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per carenza di specificità dei motivi;
in subordine, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
II.3. All'udienza dell'11.9.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter
cod. proc. civ., la Corte riservava la causa in decisione e assegnava alle parti i pagina 7 di 17 termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (30+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, dalla Controparte_1
circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 del codice di rito, nella sua
[...]
formulazione vigente ratione temporis.
È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc,
nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli,
pagina 8 di 17 rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata,
“senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. L'appello proposto da si fonda su tre motivi, di seguito Parte_1
rubricati:
“Sulla violazione e/o falsa/erronea applicazione dell'art. 1375 c.c”.;
“Sulla decisione extra petita”;
“Sulla applicabilità alla fattispecie della normativa a tutela del consumatore”.
Detti motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto con essi, in sintesi, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, sostenendo che avrebbe “violato il dovere di correttezza e buona fede CP_1
allorquando ha omesso di avvisare l'odierno attore che l'esercizio del diritto alla pagina 9 di 17 riscossione del capitale sarebbe stato soggetto alla prescrizione, ricordandone lo spirare del relativo termine con comunicazioni periodiche o almeno una da inviare in tempo utile ad evitare il maturare dell'evento che avrebbe impedito
l'adempimento della liquidazione dei titoli e che quindi avrebbe arrecato pregiudizio al creditore” (atto di citazione in appello, p. 4).
In particolare, il Tribunale, affermando che “La cd. buona fede, nella sua dimensione oggettiva, si concretizza in una serie di “obblighi e divieti ulteriori a quelli previsti dalla legge, che si rendano necessari alla salvaguardia della controparte”, ma, altrettanto vero, è che tale principio trova il suo limite nell'
“apprezzabile sacrificio a carico del debitore” (ex multis, Cass. n. 30734, del
27.11.2018). Per i buoni fruttiferi postali non è previsto né ipotizzabile un ulteriore obbligo di avvertimento individuale, data la ampia diffusione degli stessi e l'ampia platea dei sottoscrittori” (sent. impugnata, p. 7), sarebbe incorso in errore, in quanto, pur non avendo “negato che in linea di principio spedire una lettera al
cliente per avvertirlo della imminente perenzione del titolo non integri di per sé un comportamento sussumibile nel novero di quelli che costituiscono manifestazione di buona fede contrattuale”, avrebbe ingiustamente “ritenuto che, data la particolare attività di , la quale non ha certo un cliente soltanto, ma CP_1
una platea di sottoscrittori, ciascuno dei quali titolare di una molteplicità di buoni, avvisarli tutti si tradurrebbe in un sacrificio non giustificato dalla esigenza e dal
dovere solidaristico di tutelare i loro risparmi, di cui ne cura la raccolta in virtù di
pagina 10 di 17 una funzione pubblicistica delegatale dallo Stato” (atto di citazione in appello, p.
5).
A detta dell'appellante, “non si riesce proprio a pensare come, per il Giudice di
prime cure, in capo alla società che - fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato e divenuto in seguito fino al 1998 un ente pubblico economico - ha attualmente per oggetto
l'esercizio dei servizi di posta (art. 4 dello Statuto di ) su tutto il CP_1
territorio italiano, non sia ipotizzabile un ulteriore obbligo di avvertimento individuale, “data la ampia diffusione dei buoni e l'ampia platea dei sottoscrittori”!
Sarebbe come dire che sia oltremodo gravoso adempiere all'oggetto CP_1
ed allo scopo sociale” (atto d'appello, p. 7).
Inoltre, trattandosi di rapporto regolato dalla normativa posta a tutela del consumatore, “Se dovesse passare il principio giuridico sancito in questa sentenza,
e cioè che costituirebbe un “sacrificio non apprezzabile” a carico di CP_1
un obbligo di avvertimento individuale data la ampia diffusione e l'ampia platea dei sottoscrittori (…) l'affermazione di questo principio renderebbe vani tutti i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del Consumo in favore dei consumatori e utenti al fine di tutelare la parte contraente più debole” (atto d'appello, pp. 8 e 9).
Infine, il Giudice di prime cure, nella parte della pronuncia in cui afferma che l'odierno appellante “era stato reso edotto – grazie alle indicazioni contenute sul
retro dei buoni in questione, che sono state sopra riprodotte - che i titoli in questione non sarebbero stati più fruttiferi al dodicesimo anno dalla loro emissione. pagina 11 di 17 Risultava suo onere, quindi, rendersi parte diligente riscuotendo i predetti titoli nel termine utile, non potendo poi lamentare una trascuratezza ad egli solo addebitabile stante il lungo decorso del tempo dal momento in cui i titoli in
questione non erano più fruttiferi e, quindi, produttivi di interessi” (sent. impugnata, p. 8), sarebbe altresì incorso nel vizio processuale di extrapetizione, atteso che “la ragione della doglianza del Sig. e la sua conseguente richiesta Pt_1
di Giustizia non sono da individuare nel momento della formazione del rapporto contrattuale e non vanno quindi ricercate in eventuali omissioni di informazioni sul buono. Ciò di cui si lamenta l'attore è la condotta tenuta dal convenuto debitore nel
momento successivo alla formazione del titolo, cioè nella sua fase esecutiva” (atto d'appello, p. 8).
L'appello è nel complesso infondato e non può essere accolto.
Anzitutto, va rilevato che nessuna norma e nessun principio del nostro ordinamento impongono al debitore di avvisare il creditore che il suo credito sta per estinguersi per prescrizione, e nemmeno la più lata interpretazione dei concetti di correttezza (artt. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) può condurre, nella fattispecie per cui è causa, a ritenere che sia venuta meno a quegli obblighi. CP_1
Il dovere di correttezza è previsto in via generale dall'art. 1175 c.c.. La Suprema
Corte di Cassazione ha più volte ravvisato nell'art. 1175 c.c. una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della Costituzione,
ed ha chiarito che la suddetta norma impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare l'interesse dell'altra ad un pagina 12 di 17 adempimento utile, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali in tal senso (ex plurimis, si vedano Cass. 656/2025; Cass.
23069/2018; Cass. 22819/2010; Cass. S.U. 28056/2008).
Se dunque l'appellante è nel vero quando deduce che il dovere di correttezza può imporre alle parti anche l'esecuzione di prestazioni non espressamente previste dal contratto, è però pur vero che quel dovere non può pretendersi sia illimitato.
I limiti del dovere di correttezza stabiliti dal Giudice di legittimità sono tre:
l'interesse proprio, l'accessorietà e lo snaturamento della causa contrattuale.
Il primo limite che incontra il dovere di correttezza – come ricordato anche dal
Tribunale – sorge quando l'adempimento di esso imporrebbe al soggetto obbligato un apprezzabile sacrificio dei propri diritti o del proprio interesse (cfr. Cass.
23069/2018, cit.; Cass. 21599/2010).
Il secondo limite del dovere di correttezza è l'accessorietà rispetto all'obbligazione che vincola il debitore al creditore. L'obbligo di comportarsi con correttezza non è,
infatti, un generico dovere di altruismo o di beneficenza, ma costituisce completamento di obbligazioni già esistenti. Dal lato del creditore, infatti, quel dovere ha la funzione di non aggravare inutilmente la prestazione debitoria senza vantaggio proprio, e costituisce applicazione del generale divieto di atti emulativi desumibile dall'art. 833 c.c.; dal lato del debitore, il dovere di correttezza ha lo scopo di garantire al creditore una prestazione che sia per lui utile, e non una prestazione purchessia. Nell'uno, come nell'altro caso, resta escluso che il dovere pagina 13 di 17 di correttezza possa essere invocato per pretendere prestazioni mai pattuite, mai remunerate, e soprattutto del tutto estranee all'oggetto del contratto e del rapporto
(cfr. Cass. 23069/2018, cit.; Cass. 6930/2018).
Il terzo limite del dovere di correttezza è rappresentato dallo snaturamento dell'oggetto e della causa contrattuale. Il dovere di correttezza, per quanto detto, va osservato per garantire al creditore che l'adempimento dell'obbligazione riesca per lui utile ed efficace, ma non può essere invocato per ottenere prestazioni totalmente estranee al programma contrattuale (cfr. Cass. 23069/2018, cit.; Cass.
10852/2016).
Dall'applicazione di questi principi al caso in esame deriva che la condotta della non è stata contraria a correttezza, perché un obbligo a carico Controparte_1
dell'ente collocatore di informare il contraente dell'imminenza della maturazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali: a) travalica il limite dell'interesse proprio;
b) non è accessorio rispetto all'obbligo di pagamento dei buoni;
c) non fa parte del programma contrattuale, e ne snaturerebbe la causa, trasformando l'ente collocatore in un mandatario del titolare del prodotto di risparmio.
In aggiunta, il Collegio rileva come si trasmoderebbe nel paradosso, se si ammettesse che qualunque debitore d'una prestazione contrattuale abbia l'obbligo, scaturente dal dovere di correttezza, di informare il creditore che il suo credito sia sul punto di prescriversi, e l'istituto stesso della prescrizione verrebbe di fatto snaturato se non di fatto abrogato. “Ed infatti, supposta l'esistenza di quell'obbligo, pagina 14 di 17 si perverrebbe al seguente risultato: che ove il debitore lo osservi, ed informi il creditore dell'imminente prescrizione, il creditore verosimilmente la eviterà; se il debitore non lo osservi, ed il credito si prescriva, il debitore sarà obbligato a
risarcire un danno pari al credito perduto. Risarcimento oggetto d'un diritto il cui creditore, all'approssimarsi del maturare della prescrizione, avrà diritto di essere avvertito pena il risarcimento del danno, e così via all'infinito. Nell'uno, come nell'altro caso, dunque, il rapporto obbligatorio mai si esaurirebbe e mai diverrebbe
"quesito": approdo, quest'ultimo, che si porrebbe in contrasto col millenario fondamento dell'istituto della prescrizione, che è quello di dare certezza e stabilità
ai rapporti giuridici” (Cass. 23069/2018, cit.).
In conclusione, va ribadito il principio di diritto individuato dalla citata giurisprudenza della S.C., per il quale “i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione
pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale – non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito” (Cass. 23069/2018, cit.).
Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata, seppur con motivazione parzialmente diversa.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
pagina 15 di 17 Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento,
stante la semplicità delle questioni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.
n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per l'udienza Parte_1
del 7.10.2021, notificata il 20.5.2021 – avverso la sentenza del Tribunale di OL
OR n. 1037/2021, pubblicata il 19.04.2021, così dispone:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 B) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
e della Depositi e Prestiti delle spese del presente grado di
[...] CP_2
giudizio che liquida, in favore della prima, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della seconda, in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in OL, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 17 di 17