CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2054/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
AMBROSIO LUIGI, Giudice
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17025/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. TK502R100511/2024 l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2016, in capo alla Società_1.” un reddito d'impresa di € 255.074,00; peraltro, atteso che i redditi prodotti in forma associata, a norma dell'art. 5, comma 1° e 2° del Dpr n. 917/86, esplicano efficacia ai fini
Irpef nei confronti dei singoli soci e tenuto conto che il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, deteneva nell'anno in esame una quota di partecipazione del 50% della citata società, l'Ufficio ha accertato, con l'avviso di accertamento n. TK501R100550-2024, notificato in data 2.08.2024, impugnato in questa sede dal detto socio:
- il reddito di partecipazione da imputare al contribuente, pari ad € 127.537,00, - redditi fondiari di € 21.660,00 per canoni di locazione di fabbricati non dichiarati.
Il ricorrente,nel presente giudizio, sviluppa le stesse eccezioni proposte dalla Società_1
Snc innanzi allo scrivente Giudice, nei ricorsi -(riuniti)- RG 17018 e 17019/2024, aventi ad oggetto l'avviso di accertamento nr. TK502R100511/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma affermava di aver proceduto, per il periodo d'imposta 2016, alla quantificazione di maggiori redditi d'impresa per un importo pari ad euro 255.074,49; maggiore IRAP per un importo pari ad euro 13.865,00; maggiore IVA su operazioni imponibili per un importo pari ad euro 54.339,00.
In particolare il ricorrente lamenta l'arbitrarietà della quantificazione presuntiva dei maggiori ricavi accertabili;
l'illegittima ripresa a tassazione di alcuni elementi negativi di reddito risultanti dalla contabilità; in particolare eccepisce la nullità dell'atto di accertamento per intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate, con violazione ed errata applicazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973, 67 D.L.18/2020,
157 D.L. 34/2020; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, 54 del D.P.R. 633/1972, 11 e 25 del D.Lgs. 446/1997, 2727 del C.C. e 53 della
Costituzione; l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7, comma 1, - parte prima -, 10, comma
1, della Legge n. 212/2000, 42 del DPR 600/1973, 97 della Costituzione e 1, comma 1, della Legge 241/1990 – per mancanza di motivazione ed eccesso di potere;
la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 24 della Legge 4/1929, 1 della Legge 146/1998, 12 – commi 2, 4 e 7 della Legge 2012/2000, 3 e 21-septies L. 241/1990, 24 e 97 della Costituzione, poiché emesso senza previa redazione di un p.v.c. e comunque prima del decorso dei
60 giorni dalla conclusione delle indagini in assenza di adeguata motivazione. Il ricorrente, infine, evidenzia che l'analoga metodologia utilizzata dall'Ufficio per gli accertamenti relativi agli anni 2014 e 2015, non ha superato lo scrutinio della CGT di primo grado di Roma che, con sentenza nr. 8795/2022, depositata il 19 luglio 2022, in accoglimento delle specifiche doglianze illustrate nel ricorso introduttivo di parte contribuente, ha annullato i due avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità 2014 e 2015.
Resiste l'Agenzia delle Entrate, contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, peraltro, che parte ricorrente non si è difesa per ciò che concderne i redditi da fabbricati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, in effetti, alcuna deduzione è stata svolta dal ricorrente circa i redditi da fabbricati per cui
è lite, con la conseguenza che l'atto impugnato, limitatamente a tale posta, deve ritenersi fondato e legittimo
Peraltro, il ricorso merita parziale accoglimento in punto di merito, atteso che l'Ufficio non può prescindere dalle scritture contabili del contribuente, (la Società_1, di cui il ricorrente è socio), seppur in presenza di omessa dichiarazione, senza prima dimostrarne la totale inattendibilità a causa di omissioni "gravi, numerose e ripetute", come previsto dall'art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R.
600/73. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito tale prova, anzi ha riconosciuto l'esistenza di una contabilità regolarmente tenuta che evidenziava un utile d'esercizio.
Peraltro, la ricostruzione dei ricavi basata sull'applicazione di una percentuale di redditività media di settore
è illegittima, basandosi su presunzioni semplici che, per essere valide, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, carenti nel caso de quo, in quanto l'Ufficio si è limitato ad un generico richiamo ad una media di settore estrapolata dal confronto con altre aziende che erano rimaste anonime, senza illustrare i parametri di selezione del campione, le condizioni di mercato e l'aderenza alla situazione concreta del contribuente accertato.
Vieppiù, la ricostruzione contabile basata sulla quantità di shampoo acquistato risulta viziata da errori logici e da asserzioni non provate, quali il prezzo medio applicato e la mancata considerazione della clientela maschile e della vendita diretta dei prodotti.
Ne consegue che l'atto impugnato risulta illegittimo nella parte che concerne il maggior reddito di partecipazione accertato a carico del ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
spese compensate.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN LL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
AMBROSIO LUIGI, Giudice
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17025/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100550 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. TK502R100511/2024 l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2016, in capo alla Società_1.” un reddito d'impresa di € 255.074,00; peraltro, atteso che i redditi prodotti in forma associata, a norma dell'art. 5, comma 1° e 2° del Dpr n. 917/86, esplicano efficacia ai fini
Irpef nei confronti dei singoli soci e tenuto conto che il ricorrente, Sig. Ricorrente_1, deteneva nell'anno in esame una quota di partecipazione del 50% della citata società, l'Ufficio ha accertato, con l'avviso di accertamento n. TK501R100550-2024, notificato in data 2.08.2024, impugnato in questa sede dal detto socio:
- il reddito di partecipazione da imputare al contribuente, pari ad € 127.537,00, - redditi fondiari di € 21.660,00 per canoni di locazione di fabbricati non dichiarati.
Il ricorrente,nel presente giudizio, sviluppa le stesse eccezioni proposte dalla Società_1
Snc innanzi allo scrivente Giudice, nei ricorsi -(riuniti)- RG 17018 e 17019/2024, aventi ad oggetto l'avviso di accertamento nr. TK502R100511/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate DPII di Roma affermava di aver proceduto, per il periodo d'imposta 2016, alla quantificazione di maggiori redditi d'impresa per un importo pari ad euro 255.074,49; maggiore IRAP per un importo pari ad euro 13.865,00; maggiore IVA su operazioni imponibili per un importo pari ad euro 54.339,00.
In particolare il ricorrente lamenta l'arbitrarietà della quantificazione presuntiva dei maggiori ricavi accertabili;
l'illegittima ripresa a tassazione di alcuni elementi negativi di reddito risultanti dalla contabilità; in particolare eccepisce la nullità dell'atto di accertamento per intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate, con violazione ed errata applicazione degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973, 67 D.L.18/2020,
157 D.L. 34/2020; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, 54 del D.P.R. 633/1972, 11 e 25 del D.Lgs. 446/1997, 2727 del C.C. e 53 della
Costituzione; l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7, comma 1, - parte prima -, 10, comma
1, della Legge n. 212/2000, 42 del DPR 600/1973, 97 della Costituzione e 1, comma 1, della Legge 241/1990 – per mancanza di motivazione ed eccesso di potere;
la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 24 della Legge 4/1929, 1 della Legge 146/1998, 12 – commi 2, 4 e 7 della Legge 2012/2000, 3 e 21-septies L. 241/1990, 24 e 97 della Costituzione, poiché emesso senza previa redazione di un p.v.c. e comunque prima del decorso dei
60 giorni dalla conclusione delle indagini in assenza di adeguata motivazione. Il ricorrente, infine, evidenzia che l'analoga metodologia utilizzata dall'Ufficio per gli accertamenti relativi agli anni 2014 e 2015, non ha superato lo scrutinio della CGT di primo grado di Roma che, con sentenza nr. 8795/2022, depositata il 19 luglio 2022, in accoglimento delle specifiche doglianze illustrate nel ricorso introduttivo di parte contribuente, ha annullato i due avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità 2014 e 2015.
Resiste l'Agenzia delle Entrate, contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, peraltro, che parte ricorrente non si è difesa per ciò che concderne i redditi da fabbricati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, in effetti, alcuna deduzione è stata svolta dal ricorrente circa i redditi da fabbricati per cui
è lite, con la conseguenza che l'atto impugnato, limitatamente a tale posta, deve ritenersi fondato e legittimo
Peraltro, il ricorso merita parziale accoglimento in punto di merito, atteso che l'Ufficio non può prescindere dalle scritture contabili del contribuente, (la Società_1, di cui il ricorrente è socio), seppur in presenza di omessa dichiarazione, senza prima dimostrarne la totale inattendibilità a causa di omissioni "gravi, numerose e ripetute", come previsto dall'art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R.
600/73. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito tale prova, anzi ha riconosciuto l'esistenza di una contabilità regolarmente tenuta che evidenziava un utile d'esercizio.
Peraltro, la ricostruzione dei ricavi basata sull'applicazione di una percentuale di redditività media di settore
è illegittima, basandosi su presunzioni semplici che, per essere valide, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, carenti nel caso de quo, in quanto l'Ufficio si è limitato ad un generico richiamo ad una media di settore estrapolata dal confronto con altre aziende che erano rimaste anonime, senza illustrare i parametri di selezione del campione, le condizioni di mercato e l'aderenza alla situazione concreta del contribuente accertato.
Vieppiù, la ricostruzione contabile basata sulla quantità di shampoo acquistato risulta viziata da errori logici e da asserzioni non provate, quali il prezzo medio applicato e la mancata considerazione della clientela maschile e della vendita diretta dei prodotti.
Ne consegue che l'atto impugnato risulta illegittimo nella parte che concerne il maggior reddito di partecipazione accertato a carico del ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
spese compensate.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN LL