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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/05/2025 al n. 2816/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TESTORI PAOLA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE
5/A 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. TESTORI PAOLA ricorrente
CONTRO
C.F. ), difeso dall'avv. TESTORI CP_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE 5/A 25121
BRESCIA presso lo studio dell'avv. TESTORI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
24/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Vita separata Parte_1 CP_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa familiare, sita ad Acquanegra Sul Chiese (MN), in Via G. Falcone nr.
20, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno come sopra precisato,
viene assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e ciò unitamente a tutti Pt_1
i beni mobili ivi contenuti che rimangono di proprietà esclusiva della medesima.
Resta inteso tra i coniugi che ogni accordo e decisione relativa alla casa
coniugale, compresa l'eventuale vendita della stessa, verrà decisa
successivamente di comune accordo tra le parti.
3) Il sig. dal momento della sottoscrizione del presente atto lascerà la CP_1
casa coniugale portando con sé gli effetti personali e i seguenti beni mobili:
stereo marca Yamaha con relativi accessori, giradischi e collezione di dischi in
vinile, nr. 2 biciclette (mountain bike e da strada), porta biciclette da auto,
servizio di piatti ricevuto in dono dallo zio, la scrivania, lampada marca Flos,
nr. 2 quadri di Fiume.
4) Il sig. sopporterà, integralmente, le spese ordinarie e CP_1
straordinarie (così come da protocollo del Tribunale di Mantova) del figlio
attualmente in Svezia, presso il Centro Universitario sito a Linkoping Per_1
ove sta completando il percorso di laurea magistrale e ciò fino a quando lo
stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica.
pagina 2 di 5 5) Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1
verserà alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da giugno, un
assegno pari ad euro 500,00= (euro cinquecento/00=) e ciò per la durata di
mesi 6. Decorso detto termine l'obbligo del sig. cesserà a tutti gli effetti. CP_1
6) Il conto corrente nr. 0000631134.93 acceso presso l'Istituto Banca Monte dei
Paschi di Siena – Filiale di Canneto Sull'Oglio (MN), di proprietà dei coniugi in
ragione del 50% ciascuno verrà così suddiviso: Euro
210.200,00=(euroduecentodiacimiladuecento/00=) alla sig.ra euro Pt_1
68.770,00= (eurosessantottomilasettecentosettanta=) al sig. al quale CP_1
spetterà altresì la somma di Euro 203.900,00= (euro
duecentotremilanovecento/00=) corrispondente al valore delle Polizze
Assicurative Axa MPS Previdenza Attiva e Double Prestige in essere presso
l'Istituto Monte dei Paschi di Siena Spa - Filale di Canneto Sull'Oglio (MN).
7) I coniugi danno atto, altresì, di aver già regolato tutti gli altri rapporti anche
economici e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere
reciprocamente per nessun motivo e/o titolo e/o ragione in dipendenza del
matrimonio, fatta eccezione di quanto stabilito al punto 2 in relazione alla
vendita della casa coniugale.
8) Le spese del giudizio sono interamente a carico del sig. ; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in pagina 3 di 5 Bozzolo in data 27/09/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al nr 17 Parte II Serie A – Anno 1986) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 2816/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bozzolo (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al nr 17 Parte
II Serie A – Anno 1986) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
pagina 4 di 5 6) Spese della procedura a carico di CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 27/05/2025 al n. 2816/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TESTORI PAOLA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE
5/A 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. TESTORI PAOLA ricorrente
CONTRO
C.F. ), difeso dall'avv. TESTORI CP_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE 5/A 25121
BRESCIA presso lo studio dell'avv. TESTORI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
24/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Vita separata Parte_1 CP_1
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa familiare, sita ad Acquanegra Sul Chiese (MN), in Via G. Falcone nr.
20, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno come sopra precisato,
viene assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra e ciò unitamente a tutti Pt_1
i beni mobili ivi contenuti che rimangono di proprietà esclusiva della medesima.
Resta inteso tra i coniugi che ogni accordo e decisione relativa alla casa
coniugale, compresa l'eventuale vendita della stessa, verrà decisa
successivamente di comune accordo tra le parti.
3) Il sig. dal momento della sottoscrizione del presente atto lascerà la CP_1
casa coniugale portando con sé gli effetti personali e i seguenti beni mobili:
stereo marca Yamaha con relativi accessori, giradischi e collezione di dischi in
vinile, nr. 2 biciclette (mountain bike e da strada), porta biciclette da auto,
servizio di piatti ricevuto in dono dallo zio, la scrivania, lampada marca Flos,
nr. 2 quadri di Fiume.
4) Il sig. sopporterà, integralmente, le spese ordinarie e CP_1
straordinarie (così come da protocollo del Tribunale di Mantova) del figlio
attualmente in Svezia, presso il Centro Universitario sito a Linkoping Per_1
ove sta completando il percorso di laurea magistrale e ciò fino a quando lo
stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica.
pagina 2 di 5 5) Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1
verserà alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da giugno, un
assegno pari ad euro 500,00= (euro cinquecento/00=) e ciò per la durata di
mesi 6. Decorso detto termine l'obbligo del sig. cesserà a tutti gli effetti. CP_1
6) Il conto corrente nr. 0000631134.93 acceso presso l'Istituto Banca Monte dei
Paschi di Siena – Filiale di Canneto Sull'Oglio (MN), di proprietà dei coniugi in
ragione del 50% ciascuno verrà così suddiviso: Euro
210.200,00=(euroduecentodiacimiladuecento/00=) alla sig.ra euro Pt_1
68.770,00= (eurosessantottomilasettecentosettanta=) al sig. al quale CP_1
spetterà altresì la somma di Euro 203.900,00= (euro
duecentotremilanovecento/00=) corrispondente al valore delle Polizze
Assicurative Axa MPS Previdenza Attiva e Double Prestige in essere presso
l'Istituto Monte dei Paschi di Siena Spa - Filale di Canneto Sull'Oglio (MN).
7) I coniugi danno atto, altresì, di aver già regolato tutti gli altri rapporti anche
economici e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere
reciprocamente per nessun motivo e/o titolo e/o ragione in dipendenza del
matrimonio, fatta eccezione di quanto stabilito al punto 2 in relazione alla
vendita della casa coniugale.
8) Le spese del giudizio sono interamente a carico del sig. ; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in pagina 3 di 5 Bozzolo in data 27/09/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al nr 17 Parte II Serie A – Anno 1986) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 2816/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bozzolo (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al nr 17 Parte
II Serie A – Anno 1986) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
pagina 4 di 5 6) Spese della procedura a carico di CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5