Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1152/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]S. Parte_1 C.F._1
S. 117 bis 6980A, elettivamente domiciliata in Enna (EN), in Viale Armando Diaz, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Davide Pace (C.F.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende, giusta procura in atti.
[...]
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), ed ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Viviana Girmenia, (C.F.: ), del Foro di Siracusa, ed elettivamente C.F._4
1
). C.F._5
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del Parte_1 Parte_2
matrimonio civile dagli stessi contratto in Enna il 14.12.2012, trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del predetto Comune al n. 20, parte I, Ufficio 1, anno 2012, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 04 giugno 2024.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati a Enna i figli nato il Per_1
Per_ 22/01/2013, (C.F.: ) e nata il [...] (C.F.: C.F._6
e che, con Decreto di omologa n. cronol. N. 1021/2023, pubblicato il C.F._7
02/02/2023, reso all'esito del giudizio n. RG n. 904/2022, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14/12/2012 in Enna tra i ricorrenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Enna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento.
2) Rispetto alla pronuncia di separazione n. 1021/2023 del 02.02.2023, resa dal Tribunale di Enna-
R.G. n. 904/2022, i ricorrenti concordano che: entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui minori e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per i figli;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
2 a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n°10). il sig. , fermo restando che potrà vedere i figli a weekend (dal venerdì pomeriggio Parte_2
entro le ore 17.00, alla domenica alle ore 19.00) alternati, salvo imprevisti e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con gli impegni scolastici e ludici dei figli, nell'ottica della cooperazione fra i genitori e per meglio garantire il diritto di visita, dovrà sempre avvisare (in caso di visite libere) o dare conferma (per i weekend alternati) almeno il lunedì prima dell'arrivo, in modo da consentire alla madre di organizzare nel miglior modo possibile la visita e/o la trasferta dei minori;
In ogni caso i genitori si comunicheranno le rispettive località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le vacanze con i figli, in modo tale da permettere agli stessi i dovuti contatti telefonici.
Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, il compleanno dei minori nonché la eventuale c.d. settimana bianca, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Il sig. , fermo restando che potrà teneri i figli nelle festività alternate, salvo Parte_2
imprevisti e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con gli impegni scolastici e ludici dei figli, nell'ottica della cooperazione fra i genitori e per meglio garantire il trascorrere della festa, dovrà sempre avvisare o dare conferma almeno due settimane prima della data, in modo da consentire alla madre di organizzare nel miglior modo possibile la visita e/o la trasferta dei minori;
con specifico riferimento alle vacanze estive, il sig.
[...]
, dovrà sempre avvisare o dare conferma almeno della trasferta almeno un mese prima della Pt_2
data fissata, in modo da consentire alla madre di organizzare nel miglior modo possibile la trasferta dei minori;
il sig. , quale contributo al mantenimento per i figli minori, si impegna a versare, Parte_2 entro il giorno 25 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 250,00 (euro Parte_1
duecentocinquanta/00) per ogni figlio c/o il conto corrente intestato a quest'ultima e dalla stessa comunicato, fino a che i figli non raggiungeranno l'indipendenza economica;
con riguardo alle spese straordinarie si rimanda integralmente al punto 11) della separazione consensuale l'assegno unico sarà dalla sig.ra al 100%; riguardo agli importi pregressi che Parte_1
il sig. deve alla moglie, quest'ultima vi rinuncia;
Parte_2
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa n. cronol. N. 1021/2023, pubblicato il 02/02/2023, reso all'esito del giudizio n. RG n.
3 904/2022, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara lo Pt_2 C.F._3
scioglimento del matrimonio civile contratto in Enna il 14.12.2012, trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 20 parte I, Ufficio 1, anno 2012, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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