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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3260/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO SCIMONI
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
C.F. ) Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Controparte_7 C.F._8
(C.F. ) Controparte_8 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , in Parte_1 CP_1
proprio e n.q. di erede di , in proprio e n.q. di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, n.q. di erede di n.q. di erede di Per_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
n.q. di erede di , n.q. di Persona_2 Controparte_7 Persona_2 Controparte_3
erede di , ed n.q. di erede di Persona_3 Controparte_8 Controparte_4
chiedendo che fosse dichiarato in favore di essa attrice l'acquisto, per Persona_4
intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio
Calabria, via Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa n.
70, particella 1971, subalterno 3, formalmente intestati a , , CP_1 Controparte_2
, , e Persona_3 Persona_1 Persona_2 Persona_4 [...]
CP_8
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, l'immobile indicato;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportata quale unica proprietario del bene, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
All'udienza del 24.02.2022 il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia di , CP_1
in proprio e n.q. di erede di , , in proprio e n.q. di erede di Persona_1 Controparte_2
, n.q. di erede di e n.q. di erede Persona_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
di ha, invece, rilevato la nullità delle notificazioni dell'atto di citazione nei Persona_2
confronti di , n.q. di erede di , n.q. di Controparte_3 Persona_3 Controparte_7
erede di ed , n.q. di erede di Persona_2 Controparte_8 Controparte_4 Per_4
e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
[...]
pagina 2 di 7 All'udienza del 07.12.2022, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia di
[...]
n.q. di erede di ed , n.q. di erede CP_8 Controparte_7 Persona_2 Controparte_4
di ha, invece, rilevato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei Persona_4
confronti di , n.q. di erede di e ne ha ordinato la Controparte_3 Persona_3
rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
Con ordinanza del 19.03.2024, è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_3
n.q. di erede di . Persona_3
La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice.
All'udienza del 19.03.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e ha rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa è stata dunque trattenuta in decisione.
1. Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio l'attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sul bene – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
pagina 3 di 7 La testimone in particolare, ha affermato: «conosco l'attrice da oltre venti Testimone_1 anni in quanto fin dal 1991 io ho lavorato con la di lei madre;
frequento la casa dell'attrice da prima dell'anno 2000, in quanto io mi sono anche presa cura di che ha problemi Parte_1
a deambulare;
nell'immobile in questione io ho sempre visto viverci;
la stessa ha in Parte_1
uso anche un garage che utilizza per parcheggio auto ed anche come magazzino. In riferimento al capo c) ricordo che nell'anno 2000, se non mi sbaglio, la parte esterna, il cortiletto antistante
l'abitazione, è stato rifatto in mattonella dall'attrice a sue spese;
io ero presente mentre gli operai eseguivano i detti lavori;
posso anche riferire in merito a lavori di rifacimento del vano cucia che l'attrice ha commissionato e pagato all'incirca nell'anno 2015; ha rifatto gli impianti della stanza e la pitturazione;
non ricordo interventi nel piano superiore dell'immobile, ma rifacimenti e manutenzione del piano sottostante posso dire che negli anni sono stati negli anni sempre operati dall'attrice. Confermo il capo e); non mi risulta che all'attrice sia mai stato contestato da terzi il suo possesso dell'immobile in questione e del garage, che anzi io ho sempre creduto fossero già di sua proprietà» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.09.2024).
Il testimone ha invece riferito: «confermo il capo a) ed anche il capo b) della Testimone_2
citazione; io conosco i luoghi di causa che frequento da quando ero piccolo;
mia cugina da circa
25 anni abita nell'immobile oggetto di causa che si sviluppa su due piani;
inoltre entrando nel cortile sulla sinistra vi è il garage che l'attrice usa per parcheggiare l'auto ed anche come deposito e ciò fin da quando vive nel predetto immobile. Sono sempre stato io nel corso degli anni a provvedere agli interventi di manutenzione dell'immobile in questione, ovviamente su incarico di mia cugina che ha anche provveduto a saldarmi in ogni occasione. Ricordo che da ultimo, dall'anno 2015, abbiamo rifatto la pavimentazione interna dell'immobile del piano terra della casa, l'impianto elettrico e idraulico;
la tinteggiatura dei soffitti e pareti ovviamente nel corso degli anni e sempre in economia dati anche i rapporti di parentela con la committente;
spesse volte sono intervenuto per riparazioni e sostituzioni di pezzi del vano bagno ed anche dell'impianto del vano bagno;
ho anche eseguito interventi di riparazione del tetto del fabbricato, specialmente quando veniva danneggiato dal forte vento. Le mattonelle nel cortiletto di ingresso non le ho collocate io ma altra ditta;
posso dire che è stata sempre mia cugina al suo tempo a commissionare i lavori. Non mi risulta che nel corso di oltre venti anni di possesso dell'immobile e del garage mia cugina abbia ricevuto richieste o diffide in merito al suo possesso ad opera di terzi;
io ho sempre saputo che la casa fosse di proprietà di mia cugina. Mia cugina
pagina 4 di 7 ha problemi di deambulazione, ma vive da sola;
è stata ed è sempre sua madre ad aiutarla ed anche ad interessarsi a trovare persone che aiutino;
la signora che è appena uscita e Parte_1
che io conosco, è una di quelle che su incarico di mia zia ha negli anni assistito tutte Parte_1 le volte che quest'ultima ne aveva bisogno (ad esempio, per cambio di stagione degli armadi;
per sistemare i mobili dopo i lavori di ristrutturazione;
per pulizie della casa etc.» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.09.2024).
La testimone ha infine dichiarato: «conosco l'attrice da oltre 25 anni;
ho Testimone_3 avuto modo di conoscerla in quanto io sono cliente della madre dell'attrice che ha un negozio di parrucchiere ed è in questo negozio che l'ho conosciuta circa 25 anni fa. Mi sono recata in più occasioni a casa di nel corso di questi 25 anni;
mi sono recata nelle festività e anche Parte_1
nei momenti di bisogno della ragazza che mi chiamava al telefono per essere raggiunta in quanto bisognosa di un aiuto;
preciso che ha una disabilità motoria. Ricordo che nell'anno Parte_1
2000, il cortile antistante l'ingresso della casa è stato rifatto e mattonellato in quanto Parte_1
poteva avere problemi a percorrerlo;
nel 2015 sono stati realizzati interventi di manutenzione al piano di sotto, consistiti in una diversa divisione interna degli ambienti;
i pavimenti del piano terra;
la cucina è stata rifatta;
non ricordo se ha rifatto anche il vano bagno. Nel corso degli anni non mi risulta che qualcuno abbia contestato all'attrice il suo possesso dell'immobile.
L'attrice vive nell'immobile oggetto di causa da sola e chiede aiuto se bisognosa ai suoi genitori, ma anche a me e alla signora (cfr. verbale udienza dell'11.09.2024). Testimone_1
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attrice, sicché può ritenersi provato che quest'ultima possiede da più di venti anni, in modo continuo ed ininterrotto, l'immobile in controversia e che tale possesso viene da lei esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte del possessore, il quale si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
pagina 5 di 7 Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali per il recupero della res.
Tutto ciò considerato, deve pertanto essere dichiarata proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione ordinaria, del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio Calabria, via
Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa 70, particella
1971, subalterno 3.
2. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dall'attrice, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_9 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietaria, per intervenuta usucapione ordinaria, Parte_1
del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio Calabria, via Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio
Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa n. 70, particella 1971, subalterno 3,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
pagina 6 di 7 Così deciso in Reggio Calabria, in data 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3260/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO SCIMONI
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
C.F. ) Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Controparte_7 C.F._8
(C.F. ) Controparte_8 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , in Parte_1 CP_1
proprio e n.q. di erede di , in proprio e n.q. di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, n.q. di erede di n.q. di erede di Per_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
n.q. di erede di , n.q. di Persona_2 Controparte_7 Persona_2 Controparte_3
erede di , ed n.q. di erede di Persona_3 Controparte_8 Controparte_4
chiedendo che fosse dichiarato in favore di essa attrice l'acquisto, per Persona_4
intervenuta usucapione ordinaria, della proprietà del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio
Calabria, via Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa n.
70, particella 1971, subalterno 3, formalmente intestati a , , CP_1 Controparte_2
, , e Persona_3 Persona_1 Persona_2 Persona_4 [...]
CP_8
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato di possedere da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico, l'immobile indicato;
ha inoltre dedotto di essersi sempre comportata quale unica proprietario del bene, senza incontrare ostacoli od opposizioni da parte di terzi e senza rendere conto ad alcuno.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti.
All'udienza del 24.02.2022 il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia di , CP_1
in proprio e n.q. di erede di , , in proprio e n.q. di erede di Persona_1 Controparte_2
, n.q. di erede di e n.q. di erede Persona_1 Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
di ha, invece, rilevato la nullità delle notificazioni dell'atto di citazione nei Persona_2
confronti di , n.q. di erede di , n.q. di Controparte_3 Persona_3 Controparte_7
erede di ed , n.q. di erede di Persona_2 Controparte_8 Controparte_4 Per_4
e ne ha ordinato la rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
[...]
pagina 2 di 7 All'udienza del 07.12.2022, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia di
[...]
n.q. di erede di ed , n.q. di erede CP_8 Controparte_7 Persona_2 Controparte_4
di ha, invece, rilevato la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei Persona_4
confronti di , n.q. di erede di e ne ha ordinato la Controparte_3 Persona_3
rinnovazione entro il termine perentorio all'uopo fissato.
Con ordinanza del 19.03.2024, è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_3
n.q. di erede di . Persona_3
La causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice.
All'udienza del 19.03.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e ha rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa è stata dunque trattenuta in decisione.
1. Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio l'attrice ha reso dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nell'utilizzazione e nella realizzazione di opere sul bene – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
pagina 3 di 7 La testimone in particolare, ha affermato: «conosco l'attrice da oltre venti Testimone_1 anni in quanto fin dal 1991 io ho lavorato con la di lei madre;
frequento la casa dell'attrice da prima dell'anno 2000, in quanto io mi sono anche presa cura di che ha problemi Parte_1
a deambulare;
nell'immobile in questione io ho sempre visto viverci;
la stessa ha in Parte_1
uso anche un garage che utilizza per parcheggio auto ed anche come magazzino. In riferimento al capo c) ricordo che nell'anno 2000, se non mi sbaglio, la parte esterna, il cortiletto antistante
l'abitazione, è stato rifatto in mattonella dall'attrice a sue spese;
io ero presente mentre gli operai eseguivano i detti lavori;
posso anche riferire in merito a lavori di rifacimento del vano cucia che l'attrice ha commissionato e pagato all'incirca nell'anno 2015; ha rifatto gli impianti della stanza e la pitturazione;
non ricordo interventi nel piano superiore dell'immobile, ma rifacimenti e manutenzione del piano sottostante posso dire che negli anni sono stati negli anni sempre operati dall'attrice. Confermo il capo e); non mi risulta che all'attrice sia mai stato contestato da terzi il suo possesso dell'immobile in questione e del garage, che anzi io ho sempre creduto fossero già di sua proprietà» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.09.2024).
Il testimone ha invece riferito: «confermo il capo a) ed anche il capo b) della Testimone_2
citazione; io conosco i luoghi di causa che frequento da quando ero piccolo;
mia cugina da circa
25 anni abita nell'immobile oggetto di causa che si sviluppa su due piani;
inoltre entrando nel cortile sulla sinistra vi è il garage che l'attrice usa per parcheggiare l'auto ed anche come deposito e ciò fin da quando vive nel predetto immobile. Sono sempre stato io nel corso degli anni a provvedere agli interventi di manutenzione dell'immobile in questione, ovviamente su incarico di mia cugina che ha anche provveduto a saldarmi in ogni occasione. Ricordo che da ultimo, dall'anno 2015, abbiamo rifatto la pavimentazione interna dell'immobile del piano terra della casa, l'impianto elettrico e idraulico;
la tinteggiatura dei soffitti e pareti ovviamente nel corso degli anni e sempre in economia dati anche i rapporti di parentela con la committente;
spesse volte sono intervenuto per riparazioni e sostituzioni di pezzi del vano bagno ed anche dell'impianto del vano bagno;
ho anche eseguito interventi di riparazione del tetto del fabbricato, specialmente quando veniva danneggiato dal forte vento. Le mattonelle nel cortiletto di ingresso non le ho collocate io ma altra ditta;
posso dire che è stata sempre mia cugina al suo tempo a commissionare i lavori. Non mi risulta che nel corso di oltre venti anni di possesso dell'immobile e del garage mia cugina abbia ricevuto richieste o diffide in merito al suo possesso ad opera di terzi;
io ho sempre saputo che la casa fosse di proprietà di mia cugina. Mia cugina
pagina 4 di 7 ha problemi di deambulazione, ma vive da sola;
è stata ed è sempre sua madre ad aiutarla ed anche ad interessarsi a trovare persone che aiutino;
la signora che è appena uscita e Parte_1
che io conosco, è una di quelle che su incarico di mia zia ha negli anni assistito tutte Parte_1 le volte che quest'ultima ne aveva bisogno (ad esempio, per cambio di stagione degli armadi;
per sistemare i mobili dopo i lavori di ristrutturazione;
per pulizie della casa etc.» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.09.2024).
La testimone ha infine dichiarato: «conosco l'attrice da oltre 25 anni;
ho Testimone_3 avuto modo di conoscerla in quanto io sono cliente della madre dell'attrice che ha un negozio di parrucchiere ed è in questo negozio che l'ho conosciuta circa 25 anni fa. Mi sono recata in più occasioni a casa di nel corso di questi 25 anni;
mi sono recata nelle festività e anche Parte_1
nei momenti di bisogno della ragazza che mi chiamava al telefono per essere raggiunta in quanto bisognosa di un aiuto;
preciso che ha una disabilità motoria. Ricordo che nell'anno Parte_1
2000, il cortile antistante l'ingresso della casa è stato rifatto e mattonellato in quanto Parte_1
poteva avere problemi a percorrerlo;
nel 2015 sono stati realizzati interventi di manutenzione al piano di sotto, consistiti in una diversa divisione interna degli ambienti;
i pavimenti del piano terra;
la cucina è stata rifatta;
non ricordo se ha rifatto anche il vano bagno. Nel corso degli anni non mi risulta che qualcuno abbia contestato all'attrice il suo possesso dell'immobile.
L'attrice vive nell'immobile oggetto di causa da sola e chiede aiuto se bisognosa ai suoi genitori, ma anche a me e alla signora (cfr. verbale udienza dell'11.09.2024). Testimone_1
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto nell'atto di citazione dall'attrice, sicché può ritenersi provato che quest'ultima possiede da più di venti anni, in modo continuo ed ininterrotto, l'immobile in controversia e che tale possesso viene da lei esercitato pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte del possessore, il quale si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
pagina 5 di 7 Si deve inoltre evidenziare che non è emerso che i convenuti o altri soggetti abbiano, nel corso degli anni, avanzato pretese sul bene dedotto in lite, compiuto atti di possesso sullo stesso o, infine, intrapreso azioni legali per il recupero della res.
Tutto ciò considerato, deve pertanto essere dichiarata proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione ordinaria, del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio Calabria, via
Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa 70, particella
1971, subalterno 3.
2. In considerazione della condotta dei convenuti, i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda di usucapione avanzata dall'attrice, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Si deve infine evidenziare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_9 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di uno specifico ordine o di una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietaria, per intervenuta usucapione ordinaria, Parte_1
del fabbricato, con relativa corte, sito in Reggio Calabria, via Salita Melissari n. 24, identificato al Catasto Fabbricati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio
Calabria – Territorio, Comune di Reggio Calabria, al foglio di mappa 70, particella 1971, subalterno 2, unitamente al garage identificato al foglio di mappa n. 70, particella 1971, subalterno 3,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
pagina 6 di 7 Così deciso in Reggio Calabria, in data 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 7 di 7