Articolo 73 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 72Articolo 74
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30 luglio 1952
Art. 73.
Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilita', sottoposte alla Vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del Secondo comma dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952