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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c.
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1879/2019, r.g. 5537/2019, emesso in favore di in data 17/12/2019, per la somma Controparte_1 di € 8.188,34, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo negativo di un conto corrente, acceso dall'opponente presso la Banca di Roma, originaria titolare del credito.
2. A sostegno dell'opposizione, ha, in sintesi, lamentato la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per: mancata corrispondenza della documentazione prodotta;
violazione dell'art. 50
T.U.B.; carenza di prova scritta in ordine al credito azionato;
illiquidità del credito azionato;
prescrizione del credito.
3. Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni della controparte, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. All'esito della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2021, il giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. 19 aprile 2021 n. 10263),
l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto – l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Con particolare riguardo all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, va segnalato che l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della Banca.
Al contrario, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato al saldo di cui agli estratti conto e alla documentazione contabile depositata dal creditore, muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto (Cass. n. 23807 del 2008, Cass. n. 14849 del 2000,
Cass. n. 2765 del 1992).
La società ricorrente in via monitoria ha comprovato la fonte negoziale del proprio credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha difatti depositato, fin dalla fase monitoria, il contratto di attivazione del conto corrente con servizi via internet ed il contratto di attivazione della carta di credito (cfr. Parte_2 doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
2 Inoltre, l'opposta ha depositato estratto conto analitico indicante la lista completa degli addebiti in relazione al summenzionato contratto di apertura di conto corrente e all'utilizzo della carta di credito
(cfr. doc.ti 7 e 8 allegati al fascicolo monitorio).
A fronte della indicata documentazione, comprovante il rapporto obbligatorio esistente tra le parti, all'opponente incombeva la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
A tal riguardo, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla conclusione dei contratti indicati, né alle singole voci di addebito di cui alla documentazione contabile depositata dall'opposta. Neppure l'opponente ha dedotto di aver adempiuto in tutto o in parte all'obbligazione di pagamento, limitandosi a contestare genericamente la prescrizione del credito, in quanto la chiusura del rapporto sarebbe stata antecedente a quella indicata negli estratti, senza tuttavia nulla allegare al fine di dimostrare tale assunto.
Provato pertanto il titolo contrattuale dedotto in giudizio, l'opponente nulla ha provato in ordine a fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi svolgendo in punto di merito contestazioni assolutamente generiche.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta, liquidate in
€ 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Addì, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c.
ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1879/2019, r.g. 5537/2019, emesso in favore di in data 17/12/2019, per la somma Controparte_1 di € 8.188,34, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo negativo di un conto corrente, acceso dall'opponente presso la Banca di Roma, originaria titolare del credito.
2. A sostegno dell'opposizione, ha, in sintesi, lamentato la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per: mancata corrispondenza della documentazione prodotta;
violazione dell'art. 50
T.U.B.; carenza di prova scritta in ordine al credito azionato;
illiquidità del credito azionato;
prescrizione del credito.
3. Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni della controparte, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. All'esito della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2021, il giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. 19 aprile 2021 n. 10263),
l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto – l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Con particolare riguardo all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, va segnalato che l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della Banca.
Al contrario, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato al saldo di cui agli estratti conto e alla documentazione contabile depositata dal creditore, muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto (Cass. n. 23807 del 2008, Cass. n. 14849 del 2000,
Cass. n. 2765 del 1992).
La società ricorrente in via monitoria ha comprovato la fonte negoziale del proprio credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha difatti depositato, fin dalla fase monitoria, il contratto di attivazione del conto corrente con servizi via internet ed il contratto di attivazione della carta di credito (cfr. Parte_2 doc. 5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
2 Inoltre, l'opposta ha depositato estratto conto analitico indicante la lista completa degli addebiti in relazione al summenzionato contratto di apertura di conto corrente e all'utilizzo della carta di credito
(cfr. doc.ti 7 e 8 allegati al fascicolo monitorio).
A fronte della indicata documentazione, comprovante il rapporto obbligatorio esistente tra le parti, all'opponente incombeva la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
A tal riguardo, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla conclusione dei contratti indicati, né alle singole voci di addebito di cui alla documentazione contabile depositata dall'opposta. Neppure l'opponente ha dedotto di aver adempiuto in tutto o in parte all'obbligazione di pagamento, limitandosi a contestare genericamente la prescrizione del credito, in quanto la chiusura del rapporto sarebbe stata antecedente a quella indicata negli estratti, senza tuttavia nulla allegare al fine di dimostrare tale assunto.
Provato pertanto il titolo contrattuale dedotto in giudizio, l'opponente nulla ha provato in ordine a fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi svolgendo in punto di merito contestazioni assolutamente generiche.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta, liquidate in
€ 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Addì, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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