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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 12/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
19/11/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BONALUME PAOLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TRIPICCHIO MARIELLA
Convenuto
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, la società conveniva in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Paola il al fine di ottenere, in via principale, Controparte_1
l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte del Controparte_1
della somma di euro 904.027,16 per sorte capitale di cui alla fatture riepilogate nell'elenco prodotto e contrassegnato da doc. 2 nonché gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di cui alle fatture contenute nel doc. 2 oltre ancora gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla predetta sorte capitale risultati scaduti da oltre sei mesi ed euro 160,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.lgs 231/02 per mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
in via subordinata, al fine di ottenere, l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte del di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per Controparte_1 sorte capitale, interessi maturati e maturandi nonché interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ed importo dovuto ex art. 6 comma 2 Dlgs 231/02; in via ulteriormente subordinata, al fine di ottenere l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte della convenuta, con relativa condanna, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta all'attrice per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava perché fosse dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo poiché le fatture sono state già oggetto di decreto ingiuntivo n. 372/2016 di euro 904.027,16 emesso dal Tribunale di Paola in data 2.11.2016 e poi revocato, a seguito di opposizione a d.i. proposto dall'amministrazione comunale, nel giudizio n. 19/2017
RGAC del Tribunale di Paola definitosi con sentenza n. 85/2019 con cui il Controparte_1
veniva condannato al pagamento di euro 747.738,06, avverso la quale il Controparte_1
proponeva appello con atto notificato a mezzo pec il 25.7.2019 e allo stato pende procedimento n.
1616/2019 RG presso la Corte d'Appello di Catanzaro, la cui udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata per il 13.12.2022; nel merito instava per rigetto della domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, totalmente infondata, con vittoria di spese competenze di giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
In data 15/02/2022 il procuratore di parte attrice comunicava la volontà di a Parte_1
rinunciare ai soli atti del presente giudizio avanti al Tribunale di Paola RG 12/2021, assumendo che per mero errore, inavvertitamente nel richiamato giudizio erano stati azioni crediti già oggetto di precedente giudizio.
Tuttavia all'udienza del 15.09. 2022, rilevato che il difensore di parte attrice aveva depositato rinuncia agli atti ma non aveva dato prova di essere munito di procura speciale veniva fissata la comparizione;
a tale udienza il difensore del si riportava agli atti e chiedeva Controparte_1 rinvio per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine ma nessuno compariva per la parte attrice, e dopo alcuni rinvii all'udienza del 19.11.2024 l'Avv.to domiciliatario di parte attrice rilevava la propria volontà di non proseguire il giudizio e conoscere la quantificazione delle spese mentre il difensore dell'amministrazione chiedeva la declaratoria di litispendenza con condanna alle spese. Ciò posto la documentazione in atti e la dichiarazione di parte attrice datata 15.2.22 comprova la pendenza presso la Corte d'Appello di Catanzaro di un' identica causa (1617/2019 RG) proposta dal con atto di appello (doc. 11) avverso la sentenza n. 85/2019 (doc. 10) con cui Controparte_1
il Tribunale di Paola revocava il decreto ingiuntivo n. 372/2016 di euro 904.027,16 emesso in favore dell'odierna istante e condannava l'amministrazione al pagamento della somma ridotta di euro 747.738,06.
Per quanto riguarda le spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Deve dunque essere dichiarata la litispendenza con condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio che in considerazione dell'iter processuale vengono compensate nella misura del 50%
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA la litispendenza del presente giudizio con il giudizio n. 1616/2019 RG presso la Corte d'Appello di Catanzaro e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.185,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 12.2.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 12/2021 trattenuta in decisione all'udienza del
19/11/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BONALUME PAOLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TRIPICCHIO MARIELLA
Convenuto
OGGETTO: cessione del credito.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, la società conveniva in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Paola il al fine di ottenere, in via principale, Controparte_1
l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte del Controparte_1
della somma di euro 904.027,16 per sorte capitale di cui alla fatture riepilogate nell'elenco prodotto e contrassegnato da doc. 2 nonché gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di cui alle fatture contenute nel doc. 2 oltre ancora gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla predetta sorte capitale risultati scaduti da oltre sei mesi ed euro 160,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.lgs 231/02 per mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
in via subordinata, al fine di ottenere, l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte del di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per Controparte_1 sorte capitale, interessi maturati e maturandi nonché interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ed importo dovuto ex art. 6 comma 2 Dlgs 231/02; in via ulteriormente subordinata, al fine di ottenere l'accertamento ed il diritto della odierna istante al pagamento da parte della convenuta, con relativa condanna, di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta all'attrice per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto che instava perché fosse dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo poiché le fatture sono state già oggetto di decreto ingiuntivo n. 372/2016 di euro 904.027,16 emesso dal Tribunale di Paola in data 2.11.2016 e poi revocato, a seguito di opposizione a d.i. proposto dall'amministrazione comunale, nel giudizio n. 19/2017
RGAC del Tribunale di Paola definitosi con sentenza n. 85/2019 con cui il Controparte_1
veniva condannato al pagamento di euro 747.738,06, avverso la quale il Controparte_1
proponeva appello con atto notificato a mezzo pec il 25.7.2019 e allo stato pende procedimento n.
1616/2019 RG presso la Corte d'Appello di Catanzaro, la cui udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata per il 13.12.2022; nel merito instava per rigetto della domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, totalmente infondata, con vittoria di spese competenze di giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita idonea documentazione, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ex art. 12 ter c.p.c. veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche
In data 15/02/2022 il procuratore di parte attrice comunicava la volontà di a Parte_1
rinunciare ai soli atti del presente giudizio avanti al Tribunale di Paola RG 12/2021, assumendo che per mero errore, inavvertitamente nel richiamato giudizio erano stati azioni crediti già oggetto di precedente giudizio.
Tuttavia all'udienza del 15.09. 2022, rilevato che il difensore di parte attrice aveva depositato rinuncia agli atti ma non aveva dato prova di essere munito di procura speciale veniva fissata la comparizione;
a tale udienza il difensore del si riportava agli atti e chiedeva Controparte_1 rinvio per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine ma nessuno compariva per la parte attrice, e dopo alcuni rinvii all'udienza del 19.11.2024 l'Avv.to domiciliatario di parte attrice rilevava la propria volontà di non proseguire il giudizio e conoscere la quantificazione delle spese mentre il difensore dell'amministrazione chiedeva la declaratoria di litispendenza con condanna alle spese. Ciò posto la documentazione in atti e la dichiarazione di parte attrice datata 15.2.22 comprova la pendenza presso la Corte d'Appello di Catanzaro di un' identica causa (1617/2019 RG) proposta dal con atto di appello (doc. 11) avverso la sentenza n. 85/2019 (doc. 10) con cui Controparte_1
il Tribunale di Paola revocava il decreto ingiuntivo n. 372/2016 di euro 904.027,16 emesso in favore dell'odierna istante e condannava l'amministrazione al pagamento della somma ridotta di euro 747.738,06.
Per quanto riguarda le spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Deve dunque essere dichiarata la litispendenza con condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio che in considerazione dell'iter processuale vengono compensate nella misura del 50%
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCERTA la litispendenza del presente giudizio con il giudizio n. 1616/2019 RG presso la Corte d'Appello di Catanzaro e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.185,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 12.2.2025.
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI