Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5136/2024 R.G.A.C.
PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5136 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2295/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord e vertente
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pasquale Varì, con studio in Roma in Via Piemonte n,39, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato nel procedimento di primo grado dall'Avv. Armando Schiavone, con studio in Casal di Principe in via Bellini 6, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLATO CONTUMACE
[1
]E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza Municipio 81031, conControparte_2 domicilio digitale in atti;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e del Controparte_2 Controparte 1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella di pagamento n.
02820140011374208000, relativa a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, elevate nell'anno 2011.
L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) dell'illegittima formazione del ruolo;
2) della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito, vantato dall'ente riscossore.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3 contestando la domanda proposta dall'attore, sostenendo: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, avente ad oggetto l'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) la regolarità della notifica della cartella esattoriale e, dunque, la mancata impugnazione del suddetto atto;
3) l'infondatezza della pretesa nel merito, stante la mancata estinzione del credito per prescrizione.
Con la sentenza n 2295 del 2024, pubblicata il 24.05.2024, il Giudice di pace del Tribunale di
Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Parte 1 chiedeva la riforma dellaCon atto di citazione in appello, l' sentenza n. 2295/2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiarava: 1) ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo;
2) prescritto il diritto di credito.
e il Controparte_2 non si Per quanto correttamente evocati in giudizio, Controparte_1 costituivano, ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va evidenziato che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata (né la stessa è stata aliunde acquisita al fascicolo processuale).
Si osserva che, diversamente da quanto accade nel processo amministrativo (v. art. 94 c.p.a.), tale omissione non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, stante quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti" (Cass. n. 20849 del 2021 anche per gli altri precedenti conformi).
Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che la possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Sul punto, l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stato ondivago, conducendo ad un intervento, prima, del legislatore e, poi, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'estratto di ruolo, infatti, è un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta. Pertanto, l'atto in questione non è, di regola, autonomamente impugnabile sia perché non rientra nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 sia perché è un atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), non comportando alcuna utilità l'eliminazione dello stesso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Tuttavia, in una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata validamente notificata dall'ente riscossore.
In questa eventualità, il rimedio in esame era considerato necessario per far fronte allo stato di incertezza giuridica circa l'esistenza di carichi pendenti, in considerazione della prassi consolidatasi per cui i contribuenti erano soliti scoprire dell'esistenza di oneri tributari solo nel momento in cui facevano richiesta all'agente per la riscossione dell'estratto di ruolo, con l'intento di conoscere la propria posizione debitoria verso l'erario.
Peraltro, la Corte di Cassazione sosteneva che l'invalidità della notifica della cartella esattoriale:
"impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori”. In conseguenza di ciò si ammetteva l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazione della cartella di pagamento. A sostegno, si evidenziava pure che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso maggiormente gravoso, salvo ricorra la necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo costituzionale, come risultante all'esito di uno specifico giudizio di bilanciamento tra i due opposti interessi.
In tal senso, la Corte di Cassazione giungeva ad ammettere l'impugnazione dell'atto impositivo per il tramite dell'estratto di ruolo. (Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015).
All'opposto, la giurisprudenza ha sostenuto che vi era carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo era proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto, in tal caso, il debitore non poteva lamentarsi dello stato di incertezza circa la propria posizione debitoria, essendo stato posto correttamente a conoscenza dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti. Non si riscontravano, dunque, le condizioni che giustificavano la tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge. (Cass. n. 22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte di Cassazione, il venir meno dell'esigenza di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema, ha significativamente inciso il recente intervento del legislatore. Con l'art.
3-bis del D.L.
n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", è stato introdotto il comma 4-bis, secondo cui "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La nuova disciplina normativa ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a specifiche condizioni. In primo luogo, come già affermato dalla giurisprudenza previgente, è necessario che la cartella di pagamento non sia stata regolarmente notificata. La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria e a recuperare la tutela del diritto di difesa del contribuente, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Peraltro, la nuova disciplina normativa ammette che la cartella invalidamente notificata sia impugnabile attraverso l'estratto ruolo solo in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sul tema, è intervenuta anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez.
Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283 del 2022). Le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative) precisando che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17
dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass. Sez. Un. n.
26283/2022).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nuova disciplina normativa si applica anche ai processi pendenti in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve permanere fino al momento della decisione. Tale sopravvenienza normativa si applica quindi ai processi pendenti, giacché, in ogni caso, incide sul contenuto della sentenza o dell'ordinanza ancora da adottare.
La sussistenza dell'interesse all'azione, tuttavia, deve essere dimostrata. Sul punto, si rileva che non vi sono ragioni che ostano all'adempimento di tale onere probatorio nei giudizi pendenti. Il contribuente che agisce in giudizio deve, dunque, dimostrare che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, o per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con l'amministrazione pubblica. Tale onere della prova è agevolmente assolto se il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
mentre, ove il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, tale prova potrebbe essere resa attraverso la richiesta di rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto".
In sintesi, si può ritenere che la sopravvenienza normativa non determini l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti promossi avverso l'estratto di ruolo;
al contrario, al contribuente è imposto l'onere di dare prova delle condizioni che D.L. n. 146/2021 ha individuato, con particolare riguardo al pregiudizio subito dal contribuente, che si identifica con la stessa condizione di procedibilità dell'interesse ad agire.
Tanto premesso, nel caso in esame, è possibile affermare che non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente-appellato all'impugnazione dell'estratto di ruolo. In primo luogo, l'odierna appellante ha dato prova della notifica della cartella di pagamento n. 02820140011374208000, in data 8.10.2014, già in primo grado, producendo il relativo avviso di ricevimento della raccomandata. Ciò implica che Controparte_1 aveva avuto conoscenza del debito contestatogli ben prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione all'estratto di ruolo e, conseguentemente, avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione della menzionata cartella di pagamento.
In secondo luogo, a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della cartella, comunque, difetterebbe il requisito dell'interesse ad agire. Sulla scorta del materiale probatorio depositato in atti, risulta, infatti, che l'opponente-appellato non abbia provveduto, nel corso giudizio, ad allegare la prova circa la sussistenza di taluna delle condizioni previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR
602/1973, da cui è possibile desumere l'interesse ad agire.
Ciò posto, si rammenta che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, giacché l'interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate.
PQ M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n.
2295/2024, pubblicata il 24.05.2024, il Giudice di pace del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1 ;
à dichiara la contumacia del Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 20.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Monica Marrazzo