Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5990/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Daniela Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acerra, via Santolo
Riemma n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A) accogliere la presente istanza anche con riferimento alla richiesta di cui alla espletata fase sommaria e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante, è meritevole dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal
11.03.2019; B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti la fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;
…
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza dall'azione; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il CP_1 ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 24.11.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità obbiettivate sulle specifiche mansioni svolte in qualità di operaio carrellista.
2.1. In ragione delle doglianze di parte e della nuova produzione documentale, si è ritenuta necessaria un'integrazione delle operazioni peritali ad opera del c.t.u. già nominato in ATP, dott.
, il quale, all'esito, ha confermato l'insussistenza del requisito sanitario Persona_1 necessario per il riconoscimento dell'assegno ex lege n. 222/1984.
3. In prima fase, il consulente nominato, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti, delle emergenze documentali e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona del ricorrente, formulava la seguente diagnosi: “ipertensione arteriosa;
ipoacusia bilaterale;
bronchite cronica in tabagista;
disturbo d'ansia”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. così osservava: “Per poter valutare oggettivamente il danno funzionale globale ed il conseguente grado di riduzione della capacità lavorativa attitudinale, non possiamo prescindere da un'analisi dettagliata dei danni derivanti dal rilievo patologico.
I numerosi esami Holter pressori presenti in atti documentano una ipertensione arteriosa non meglio controllata nelle ore diurne dalla terapia farmacologica (Cfr. holter pressorio in data
16.05.2019: medie pressorie sisto/diastoliche diurne oltre i limiti dei valori di riferimento nella sola fascia oraria delle 17/22. Profilo pressorio notturno conservato).
Inoltre, per quanto documentato e clinicamente obiettivato, decorre asintomatica, senza evidenti complicanze cardiache e/o vascolari (Cfr. ecocardiogramma in data 8.02.2019: cinesi globale e segmentaria del ventricolo sinistro è normale. L'atrio destro è normale. Il ventricolo sinistro è normale. La frazione di eiezione (FE) è circa del 65%. Conclusioni: iniziale ispessimento parietale del ventricolo sinistro con funzione sistolica e performance di pompa conservate …. Esame ecografico TSA in data 8.02.2019: assi carotidei pervi in entrambi i lati, ma con ispessimento mio/intimale di grado lieve, che appare più rappresentato in corrispondenza del bulbo di dx emodinamicamente non significativo. Regolare rappresentazione dei flussi sia a livello delle arterie carotidi comuni che a livello dell'ICA e dell'ECA bilateralmente. Le arterie vertebrali risultano da entrambi i lati nella norma per calibro e decorso nel tratto studiabile, con lieve riduzione di flusso con i movimenti passivi del capo. Conclusioni: ispessimento medio-intimale di grado lieve, sclerosi carotidea bilaterale in assenza di lesioni ostruttive endoluminali …. Esame ecografico color doppler aorta addominale in data 8.02.2019: aorta addominale regolare per calibro e decorso con normali misure nei vari segmenti. Nella norma il tripode celiaco e l'emergenza dell'arteria mesenterica superiore.
Per quanto riguarda l'ipoacusia bilaterale, un esame audiometrico eseguito in data 18.04.2019, evidenzia un'ipoacusia percettiva per le alte frequenze, insignificante.
Tale ipoacusia, a distanza di poco più di due anni (24.08.2021), diventa ipoacusia neurosensoriale bilaterale, caratterizzata da una perdita uditiva in Audx di 160 dB pari a 160 e una perdita uditiva in Ausx pari a circa 220 dB.
Fatto sta che l'esaminando ode perfettamente la voce parlata alla normale distanza di conversazione. La broncopatia cronica veniva certificata, in data 23.09.2021, dallo specialista pneumologo
[...]
dott. , sulla base di un semplice esame obiettivo e di un esame CP_2 Persona_2 spirometrico normale, eseguito in data 13.04.2019.
Orbene, la bronchite cronica in forte fumatore si rappresenta, sul piano clinico, come patologia respiratoria senza riverberi funzionali importanti, né, trattandosi di una malattia cronica, risultano essere stati effettuati controlli clinici specialistici e/o strumentali allo scopo di monitorare la malattia nel tempo.
Il disturbo d'ansia viene riferito in maniera approssimativa nella descrizione dei sintomi e nella terapia.
Dopo aver fornito gli elementi di ordine quantitativo riguardo le infermità accertate, appare utile valutare la sfera attitudinale del ricorrente, ossia quegli ambiti di attività che, per somiglianze di richieste pratiche, attrattive ed ergonomiche, risultano adeguate alla realtà biologica e alla sua preparazione tecnico-pratica.
L'attività che svolge l'esaminando è quella di operaio presso l'aeroporto di Fiumicino con mansioni di portatore di carrelli.
Le indagini peritali ci hanno permesso di evidenziare una condizione psico-fisica complessiva del signor non significativamente deteriorata. Parte_1
A tali conclusioni valutative siamo pervenuti tenendo conto dei riscontrati aspetti di sostanziale contenuta espressività clinico-funzionale del complesso morboso di cui è affetto l'esaminando.
Passando a valutare la compatibilità o meno tra quadro biologico, conseguenze menomative e sfera attitudinale del soggetto, possiamo senz'altro affermare che il complesso morboso, all'epoca dell'interesse della presente CTU, non è significativamente incisivo sul piano dell'efficienza fisica del ricorrente e non è significativamente menomativo della sua capacità di far fronte ai contenuti del suo abituale lavoro, da consentire il travalicamento della soglia dei 2/3 di capacità lavorativa specifica.
Ciò significa che le mansioni svolte sono compatibili con le condizioni psico-fisiche riscontrate e che lo stato psico-fisico riscontrato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale ed analoghe doti di esperienza.
Dunque, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto 47enne, con diploma di istituto alberghiero e con qualifica di operaio nell'aeroporto di Fiumicino con mansione di portatore di carrelli.
Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative dell'esaminando (operaio), riteniamo che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dall' art. 1 della legge 222/84 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e della documentazione medica sopravvenuta. All'esito di un nuovo accesso peritale e del vaglio dei nuovi certificati, il consulente sanitario ha così rilevato: “L'attento studio della nuova documentazione medica versata in atti in sede di opposizione, non aggiunge nulla di nuovo alla storia clinica dell'esaminando. Il quadro morboso precedentemente diagnosticato è risultato sostanzialmente invariato. (…)
Come consolidata consuetudine medico-legale, in tema di ipotizzata invalidità pensionabile, si tratta di accertare la sfera delle occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato, le infermità dalle quali lo stesso è affetto e l'entità della riduzione provocata da tali infermità sulla capacità lavorativa (in relazione alle occupazioni confacenti le sue attitudini) con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla legge vigente.
Per quanto concerne, in primo luogo, le occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato, si rileva dall'anamnesi lavorativa che l'esaminando svolge attività di operaio presso l'aeroporto di
Fiumicino con mansioni di portatore di carrelli e che ha conseguito il diploma di scuola alberghiera.
Per quanto riguarda l'inquadramento della sfera delle occupazioni confacenti dell'assicurato, risulta in primo luogo che l'esaminando possiede un grado di istruzione medio e che le esperienze lavorative del soggetto sono sostanzialmente riconducibili ad un solo tipo di occupazione, cioè quella di operaio. Riteniamo perciò ragionevole, considerare particolarmente preponderante sulle attività confacenti, questa mansione, dato che dall'anamnesi lavorativa emerge che tale attività è quella sostanzialmente sempre svolta dall'assicurato.
Va considerato, inoltre, tenuto conto dell'età del soggetto (49 anni), che non sono concretamente ipotizzabili attività lavorative svolte al di fuori delle mansioni svolte fin adesso. La sfera delle occupazioni confacenti le attitudini del periziato sono, quindi, quelle di attività che richiedono buona validità psicofisica.
I presenti accertamenti medico-legali, in uno con l'esame della documentazione sanitaria in atti, consentono di formulare la diagnosi delle infermità di cui risulta affetto l'esaminando
[...]
nei seguenti termini: Parte_1
1. Ipertensione arteriosa.
2. Ipoacusia bilaterale.
3. Bronchite cronica in tabagista.
4. Disturbo d'ansia.
5. Ernia discale L3-L4 e L4-L5.
Dunque, dopo un'attenta disamina della documentazione sanitaria e dopo un appropriato esame clinico, vanno ora forniti gli elementi di ordine quantitativo che consentano di apprezzare la reale entità delle infermità accertate.
Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa, rifacendoci a quanto riportato nel precedente elaborato peritale, ribadiamo che per quanto documentato e clinicamente obiettivato, decorre in maniera asintomatica (assenza di segni e sintomi di scompenso cardiovascolare) e senza complicanze cardiache e/o vascolari clinicamente e strumentalmente accertate.
Da esame ecocardiografico eseguito dallo specialista cardiologo dott. in Persona_3 data 8.02.2019, si riporta: “…Fibrosclerosi dei lembi mitralici, lieve rigurgito valvolare;
sclerosi delle semilunari aortiche con conservata escursione sistolica e minimo rigurgito valvolare;
valvola polmonare continente, non stenotica;
valvola tricuspide continente non stenotica …. cinesi globale e segmentaria del ventricolo sinistro è normale. L'atrio destro è normale. Il ventricolo sinistro è normale. La frazione di eiezione (FE) è circa del 65% ….Conclusioni: iniziale ispessimento parietale del ventricolo sinistro con funzione sistolica e performance di pompa conservate…”.
Da esame ecografico dei tronchi sovraortici, si riporta: “…Conclusioni: ispessimento medio- intimale di grado lieve, sclerosi carotidea bilaterale in assenza di lesioni ostruttive endoluminali…”. (…)”.
A smentire l'inquadramento della patologia cardiaca nella II classe NYA come ipotizzato dal c.t.p. “contribuisce la certificazione specialistica cardiologica con valore medico-legale
[...]
in data 10.07.2024, di cui si riporta: “…Ipertensione arteriosa in trattamento CP_2 farmacologico …. Classe NYHA: prima classe … Ecografia cardiaca: ventricolo sinistro di normali dimensioni e spessori parietali. Conservata a riposo la contrattilità globale e segmentaria. Buona la funzione di pompa (FE = 60%)”.
In altri termini, l'esaminando sarebbe portatore di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria e sull'attività lavorativa di portatore di carrelli.
Per quanto riguarda il deficit uditivo si conferma quanto riportato nel precedente elaborato peritale, ricordando al consulente di parte che gli esami audiometrici in atti non recano la dicitura
“valido ai fini medico-legali” e che l'indagine è una metodica classicamente soggettiva. Sta di fatto, che l'esaminando ode perfettamente la voce parlata alla normale distanza di conversazione.
La broncopatia cronica in tabagista, sulla base dell'esame obiettivo e dell'esame spirometrico eseguito in data 18.04.2019 (esame spirometrico normale) si appalesa come patologia respiratoria senza riverberi funzionali importanti, né, trattandosi di una malattia cronica, risultano essere effettuati controlli clinici specialistici e/o strumentali allo scopo di monitorare la malattia nel tempo.
La patologia discale strumentalmente accertata (Cfr. RMN lombo-sacrale Medicina Futura in data 8.07.2024: ernia posteriore mediana con accenno ad estrinsecazione paramediana destra del disco intersomatico L3-L4. Ernia posteriore mediana e paramediana destra del disco intersomatico
L4-L5...) si è resa responsabile di un documentato episodio di rachialgia lombare con irradiazione sciatalgia e cruralgica a destra (Cfr. certificato medico dott. in data Persona_4
1.07.2024) risoltosi con terapia medica e fisioterapia. Allo stato non sono evidenziabili deficit funzionali importanti attribuibili a compressione di radici nervose.
Il disturbo d'ansia è stato riportato come dato anamnestico, avendo l'esaminando riferito non meglio specificati disturbi d'ansia, in assenza di terapia ansiolitica e/o antidepressiva.
Dopo aver fornito gli elementi di ordine quantitativo riguardo le infermità accertate, in base alla documentazione sanitaria visionata, tenuto conto di quanto lamentato dall'esaminando ed avuto riguardo di quanto clinicamente obbiettivato, si ritiene equo e corretto esprimere il seguente parere medico-legale.
Le infermità sopra diagnosticate sono tutte a carattere permanente e sul piano clinico- funzionale tali da non incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'esaminando. In altri termini, tali infermità, al momento, non incidono in modo significativo sullo svolgimento dell'attività lavorativa cui si è sempre dedicato l'assicurato (operaio portatore di carrelli) e consentono la prosecuzione della predetta attività lavorativa, che nella fattispecie non costituisce un fattore particolarmente dannoso e usurante.
In altre parole, non sussistono i requisiti biologici per il diritto all'assegno ordinario di invalidità, in quanto non ricorrono i requisiti bio-attitudinali previsti dal Legislatore (art.1 legge
222/84) per il diritto all'assegno ordinario di invalidità, tenuto conto che la capacità lavorativa dell'assicurato, a causa delle predette infermità, non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ovvero nei riguardi dell'attività lavorativa svolta in maniera continuativa (operaio portatore di carrelli) e di quelle attività lavorative affini che potrebbero essere svolte in base al sesso, all'età, alla costituzione fisica, al titolo di studio, alla capacità intellettiva, alla predisposizione naturale ed all'esperienza acquisita”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato insussistente il presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
5. In ragione della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite di entrambi i giudizi. Le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno