Ordinanza cautelare 20 maggio 2021
Sentenza 25 ottobre 2021
Rigetto
Dispositivo di sentenza 7 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 4 ottobre 2022
Parere interlocutorio 4 settembre 2023
Parere definitivo 21 agosto 2024
Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2025
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di Saul Monzani Sommario: 1. Doverosità e margini applicativi del soccorso istruttorio. - 2. L'ampliamento dell'operatività del soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica: dal d.lgs. 50/2016 al d.lgs. 36/2023. - 3. Il caso deciso dal Consiglio di Stato: i rischi di un'eccessiva dilatazione dell'istituto. 1. Doverosità e margini applicativi del soccorso istruttorio. La sentenza in commento offre taluni spunti interessanti in tema di soccorso istruttorio. Tale istituto giuridico, come meglio si dirà infra, appare in costante evoluzione, in ragione sia degli interventi legislativi susseguitisi nel tempo, sia dei molteplici spunti offerti dalla giurisprudenza: occorre infatti …
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- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2024
FATTO 1. Caprio Costruzioni Metalliche s.r.l. (in seguito per brevità anche Caprio) ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, 26 ottobre 2023, Sezione Prima, n. 2407, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'indicata società avverso la nota del 30 settembre 2023 con la quale la stazione appaltante ha respinto l'istanza di ricalcolo della soglia proposta dalla ricorrente, procedendo a confermare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico controinteressato per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'Istituto …
Leggi di più… - 4. L’apertura alle gare d’appalto: il subappalto necessarioDomenico Tolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 20 giugno 2024
FATTO 1. D.F.C. Costruzioni s.r.l., (d'ora in poi per brevità anche D.F.C. Costruzioni) ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio, sez. distaccata di Latina, Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 718, con la quale si è respinto il ricorso da essa presentato avverso la determinazione dirigenziale n. 157 del 9 agosto 2023, con cui il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha aggiudicato la gara S.U.A. 3/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "Intervento di manutenzione corso d'acqua Fosso Acqua Candida ne Comune di Cervaro" (CUP B17H21001480005 - CIG 9551545847), alla G.F.C. Appalti Generali s.r.l. (di seguito G.F.C.). 2. Con deliberazione commissariale n. 166 del 31 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03214/2025REG.PROV.COLL.
N. 03809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2024, proposto da
Petacloud A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli, Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federazione Industria Musicale Italiana-Fimi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Simona Lavagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisicoeletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 01082/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e della Federazione Industria Musicale Italiana-Fimi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo De Gregoriis e Maria Laura Tripodi, in sostituzione degli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Simona Lavagnini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I fatti che hanno condotto al ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui si chiede, ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c., la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1082 del 2024, e quindi la conferma – previo rigetto dell’appello, in via rescissoria – della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il per il Lazio n. 12060 del 2023, possono essere riassunto come di seguito indicato.
A) quanto alla vicenda procedimentale ricostruita in prime cure, al ricorso e alla sentenza di primo grado:
2. In data 5 settembre 2022 la Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM) segnalava all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità o AGCom) la presenza sul sito https://uloz.to di trenta contenuti musicali, scaricabili gratuitamente, in violazione della L. n. 633/1941, in materia di « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ».
3. A seguito di indagini l’Autorità accertava che il nome a dominio risultava raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@uloz.to, registrato da « soggetto non identificabile, per conto di un soggetto non identificabil e», e che i servizi di hosting risultavano essere forniti dalla Società Nubium Development Se con sede in Repubblica Ceca, raggiungibile al recapito kontakct@nubium,cz.
3. In data 8 settembre 2022 l’AGCOM inviava la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio teso all’accertamento delle violazioni ipotizzate, per mezzo di e-mail ordinaria spedita all’indicato indirizzo, come consentito dall’art. 15 del Regolamento dell’AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore, secondo cui “ Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata .”
4. All’esito dell’istruttoria, in data 21 settembre 2022, l’Autorità con la delibera n. 142/22/csp intimava ai prestatori di servizi di mere conduit “ di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito https://uloz.to, raggiungibile anche attraverso il sito https://www.uloz.to, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica ».
5. Avverso detto provvedimento Petacloud a.s., proprietaria del sito Uloz.to, proponeva ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
6. Con sentenza n. 12060 del 17 luglio 2023 l’adìto TAR, disattesa l’eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione del Regolamento, nella parte in cui disciplina le modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento, sollevata dall’Autorità, accoglieva il ricorso.
7. Avverso la predetta sentenza interponeva appello l’AGCOM, la quale faceva valere plurime doglianze.
8. L’appello veniva accolto con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1082 del 2024, della cui revocazione si tratta, la quale, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso di prime cure.
8.1. In particolare, la citata decisione, in riforma della sentenza oggetto d’appello, dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle norme regolamentari presupposte alle censure proposte in primo grado, tra le quali la censura di illegittimità dell’atto impugnato per mancata comunicazione della comunicazione di avvio del procedimento a mezzo pec.
8.2. La Sezione osservava che la comunicazione di avvio del procedimento, effettuata alla Società Nubium Development Se con sede in Repubblica Ceca, presso il recapito di posta elettronica kontakct@nubium,cz, era stata correttamente effettuata in conformità al disposto degli artt. 7 e 15 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore, atteso che nel caso di specie non sussisteva la possibilità di indirizzare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, non essendone provvista la destinataria, né avrebbe potuto considerarsi viziante il mancato recapito della comunicazione al gestore della pagina e del sito, posto che la fonte richiamata prevede tale adempimento solo laddove il gestore sia rintracciabile.
8.3. Conseguentemente il Consiglio riteneva la lesività delle norme regolamentari, escludeva di poterle iisappche in mancanza di impugnazione delle citate norme regolamentari, la Società non potesse dolersi delle modalità di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
9. Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, la società Petacloud ha proposto, con l’atto introduttivo del presente giudizio, ricorso per la revocazione della dianzi ricordata sentenza, prospettando, ai fini del giudizio rescindente, due errori revocatori:
(i) Secondo Petacloud il Consiglio di Stato avrebbe affermato, errando, che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe avvenuta da mail ordinaria a mail ordinaria: la comunicazione sarebbe, invece, sarebbe stata effettuata dalla pec dell’AGCOM alla mail ordinaria della Società; tale errore sarebbe rilevante in quanto, secondo la Società, il Regolamento non consentirebbe di fare notifiche da pec a mail ordinaria; l’appellante insiste in particolare sul fatto che una pec non potrebbe considerarsi alla stregua di una mail ordinaria;
(ii) Sotto diverso profilo, la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe incorsa in un evidente errore dando per scontata la dimostrazione in giudizio dell’invio, dalla pec dell’Autorità alla mail ordinaria della appellante, della comunicazione contenente l’avvio del procedimento.
9.1. Quanto al giudizio rescissorio, Petacloud insiste sul fatto che l’appello dovrebbe essere respinto, non sussistendo prova circa il fatto che la comunicazione di avvio del procedimento è pervenuta alla Società.
10. La Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi) e l’AGCOM si sono costituite in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso per revocazione.
11. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso in revocazione, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
13. In punto di diritto è opportuno rammentare che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis: Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189; Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8685; Sez. VI, 29 settembre 2021 n. 6554; Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622), l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4), c.p.c., deve:
(i) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto, la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
(ii) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
(iii) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
(iv) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
(v) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
13.1. L’errore di fatto revocatorio consiste, quindi, nel c.d. “abbaglio dei sensi”: e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti, o viceversa; di talché, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2020, n. 1719; Cons. Stato, Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622).
13.2. E’ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
13.3. Inoltre, non sussiste vizio revocatorio quando venga lamentata un’asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché nel caso in cui una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189).
14. Traslati i ricordati principi al caso di specie, il Collegio osserva quanto segue.
15. Relativamente al primo degli errori revocatori prospettati dalla Società ricorrente il Collegio osserva, differentemente da quanto sostiene la Società ricorrente, che il contenuto della sentenza non consente di affermare che il Consiglio di Stato abbia dato per scontato che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata effettuata, dall’AGCOM, con mail ordinaria, e che quindi vi sia stata una comunicazione partita da mail ordinaria verso mail ordinaria.
15.1. Osserva il Collegio che la revocanda sentenza, laddove afferma che “ Nel caso di specie, non sussisteva la possibilità di indirizzare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata non essendone provvista la destinataria ”: la locuzione “ indirizzare la posta elettronica a mezzo di posta elettronica certificata ” può anche riferirsi all’account di arrivo, e quindi significare che l’AGCOM non poteva far arrivare la comunicazione a una pec.
15.2. Ma anche nel caso in cui la revocanda sentenza abbia inteso affermare che la comunicazione non poteva che essere partita da mail ordinaria, verso una mail ordinaria, l’errore insito in tale affermazione non sarebbe rilevante ai fini di determinare una diversa decisione: questo per la ragione che l’art. 15 del Regolamento dell’AGCOM per la tutela del diritto d’autore, stabilendo che « le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata », lascia l’Autorità libera di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento a mezzo di email ordinaria o di PEC, ponendo quale unico vincolo l’utilizzo di una “ comunicazione elettronica ”, e ponendo l’utilizzo della pec solo in via preferenziale.
15.3. Erra la Società ricorrente, in particolare, nell’affermare che una comunicazione effettuata, in partenza, tramite pec non possa considerarsi quale “ comunicazione elettronica ”: la posta elettronica certificata, infatti, costituisce un tipo particolare di comunicazione elettronica, caratterizzata dal fatto che consente di dare alla comunicazione elettronica lo stesso valore di una raccomanda. Merita osservare, inoltre, che è possibile effettuare comunicazioni da pec a mail ordinaria, con la precisazione che in tal caso non si ha la prova del ricevimento integro del contenuto, esattamente come quando si manda una mail ordinaria a una mail ordinaria.
15.4. Tenuto conto delle considerazioni che precedono è evidente che l’art. 15 del succitato Regolamento lascia all’AGCOM libertà nel decidere di utilizzare, sia in partenza che in arrivo, un account di pec o di mail ordinaria, prevedendo l’utilizzo della pec, in arrivo e necessariamente anche in partenza, solo in via preferenziale: nel caso di specie, essendo incontestato che la Società non aveva indicato un account di pec e poteva quindi essere raggiunta solo con mail ordinaria, l’AGCOM poteva scegliere se inviare la comunicazione di avvio del procedimento con una pec o con una mail ordinaria.
15.5. Il presunto errore dedotto con il primo motivo, dunque, non è, pertanto, decisivo ai fini del decidere, e quindi non giustifica la revocazione della sentenza.
16. Parimenti inammissibile è il secondo dei presunti errori revocatori prospettati dalla Società: tale censura in realtà si traduce in una critica alla revocanda sentenza per la valutazione da essa effettuata del materiale probatorio, e in particolare dello screenshot/foto che riproduce la mail inviata dall’AGCOM per trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento.
16.1. L’Autorità ha prodotto in giudizio una fotografia della schermata relativa alla mail con cui è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento: dal documento emerge trattarsi di una comunicazione elettronica partita dall’account dda@cert.agcom.it, diretta agli indirizzi di posta elettronica abuse@uloz.to e kontakt@numibium.cz, contenente in allegato un file pdf e recante quale oggetto: “ DDA/4559 – Comunicazione di avvio – DDA/0003361.08-09-2022 ”.
16.2. La censura in esame si traduce in una contestazione sulla interpretazione data a tale documento dall’appellata sentenza, che ne ha tratto il convincimento che effettivamente l’AGCOM avesse trasmesso la suddetta comunicazione alla Società (che invece contesta di averla ricevuta).
16.3. Nessun elemento emerge da tale documento che possa indurre a dubitare dell’effettivo arrivo a destinazione della comunicazione (ad esempio: indicazione errata degli indirizzi di destinazione), sicché non si può affermare che il giudice dell’appello sia incorso in un “abbaglio dei sensi” per non aver percepito in modo corretto il contenuto del documento. Dunque l’errore (asseritamente) compiuto dal giudice dell’appello non potrebbe che essere di natura puramente valutativa.
16.4. Come già precisato, tuttavia, l’errore revocatorio non è rilevante quando cade sull’apprezzamento che il giudice ha fatto del materiale probatorio.
16.5. Anche il secondo motivo di ricorso deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.
17. In conclusione, il ricorso per revocazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO