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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N.V.G. 2399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]° Maggio n. 2 con l'Avv. Francesca Sardiello presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 21.11.1964 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 1.5.2000 (anno 2000 - atto n. 435 - parte 2 - serie A – volume R01) □ separati con sentenza n. 1239/2025 in data 26.03.2025, pubblicata e passata in giudicato in data 01.04.2025 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Milano, via Val Cannobina 6, di proprietà del sig. Parte_2
e di sua madre, rimane nella piena disponibilità dello stesso;
3. il figlio maggiorenne ed autosufficiente economicamente, continuerà a vivere con il padre;
Per_1
4. i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente per cui nessuna delle parti sarà tenuta a versare all'altra un contributo al mantenimento;
ulteriori pattuizioni
5. la sig.ra , che ha già lasciato la casa coniugale, provvederà al Parte_1 trasferimento della residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
6. l'immobile di proprietà comune al 50 % tra le parti in virtù del regime patrimoniale in essere al momento dell'acquisto, costituito da posto auto sito a Milano, via delle Forze Armate n. 316, Piano T, identificato al NCEU al Foglio 415 Particella 657, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq, Rendita: Euro 47,67, Zona censuaria 3, rimane in proprietà indivisa tra i coniugi. Qualora il posto auto venga locato a terzi (eventualmente anche unitamente ad altro immobile di proprietà esclusiva del sig. ) il sig. si occuperà della gestione dello stesso e corrisponderà Pt_2 Parte_2 alla sig.ra il 50 % del canone percepito per la locazione dello Parte_1 stesso. Fermo restando il pagamento del 50 % delle spese tutte da parte di entrambi i comproprietari. Ove il posto auto non venga locato a terzi il sig. , che continuerà ad averne la disponibilità, si Pt_2 impegna a versare la somma di € 150,00 a trimestre alla sig.ra . Resta inteso che, ove il Parte_1 figlio dovesse trasferirsi nell'immobile di proprietà del padre, di cui il posto auto è Per_1 pertinenza, nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra per l'utilizzo del posto auto. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 1.05.2000 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.V.G. 2399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]° Maggio n. 2 con l'Avv. Francesca Sardiello presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 21.11.1964 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 1.5.2000 (anno 2000 - atto n. 435 - parte 2 - serie A – volume R01) □ separati con sentenza n. 1239/2025 in data 26.03.2025, pubblicata e passata in giudicato in data 01.04.2025 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Milano, via Val Cannobina 6, di proprietà del sig. Parte_2
e di sua madre, rimane nella piena disponibilità dello stesso;
3. il figlio maggiorenne ed autosufficiente economicamente, continuerà a vivere con il padre;
Per_1
4. i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente per cui nessuna delle parti sarà tenuta a versare all'altra un contributo al mantenimento;
ulteriori pattuizioni
5. la sig.ra , che ha già lasciato la casa coniugale, provvederà al Parte_1 trasferimento della residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
6. l'immobile di proprietà comune al 50 % tra le parti in virtù del regime patrimoniale in essere al momento dell'acquisto, costituito da posto auto sito a Milano, via delle Forze Armate n. 316, Piano T, identificato al NCEU al Foglio 415 Particella 657, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq, Rendita: Euro 47,67, Zona censuaria 3, rimane in proprietà indivisa tra i coniugi. Qualora il posto auto venga locato a terzi (eventualmente anche unitamente ad altro immobile di proprietà esclusiva del sig. ) il sig. si occuperà della gestione dello stesso e corrisponderà Pt_2 Parte_2 alla sig.ra il 50 % del canone percepito per la locazione dello Parte_1 stesso. Fermo restando il pagamento del 50 % delle spese tutte da parte di entrambi i comproprietari. Ove il posto auto non venga locato a terzi il sig. , che continuerà ad averne la disponibilità, si Pt_2 impegna a versare la somma di € 150,00 a trimestre alla sig.ra . Resta inteso che, ove il Parte_1 figlio dovesse trasferirsi nell'immobile di proprietà del padre, di cui il posto auto è Per_1 pertinenza, nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra per l'utilizzo del posto auto. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 1.05.2000 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG