Versione
11 novembre 1986
11 novembre 1986
Art. 1. 1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con comprovata esperienza professionale.
3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresi' dimostrare le disponibilita' di qualificato personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresi' interpreti con comprovata esperienza professionale.
3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, gia' abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762Provvedimento: […] 5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente sostiene che il decreto ministeriale n. 59/2018 non garantisca la corrispondenza tra gli ordinamenti didattici delle SSML e quelli delle università per i nuovi corsi di secondo ciclo, in tal modo compromettendo la legittimità dei diplomi rilasciati, in violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 697 del 1986 ( a mente dei quali i diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori possono avere effetti giuridici solo se l'ordinamento didattico delle scuole corrisponde a quello universitario ).Leggi di più...
- scuole superiori per mediatori linguistici·
- art. 17 legge n. 127/1997·
- disparità di trattamento·
- giurisdizione amministrativa·
- regolamento ministeriale·
- qualificazione docenti·
- eccesso di potere·
- armonizzazione normativa·
- corrispondenza ordinamenti didattici·
- principio di legalità