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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4101/25 R.G. Affari N. 4101/25 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; N. _______________
e vertente
tra Parte_1
Parte_2 avv. , rappresentato e difeso da se stesso ai sensi
[...] Pt_3 n. 178/2025 R.B. Prev.
dell'art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio del in
GN FA (Sa), Corso Umberto I, n. 135;
Discusso nel termine
Ricorrente del 16.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S. De Simone
Deposito minuta del Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Napoli Via M. Cervantes, n. 55/5;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_2 CP_2 e
, in persona del Parte_4
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Lanocita del Foro di
Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Roma, n. 61;
§§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 07.07.2025, adiva Parte_5
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90096444 10 000, notificata dall'
[...]
in data 19.06.2025, relativa a n. 3 cartelle di Controparte_1
pagamento per contributi non versati per la somma complessiva di euro
24.006,91, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la decadenza dal potere di riscossione.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_2 CP_2 documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_5
va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Infatti, le n. 3 cartelle di pagamento, oggetto dell'intimazione impugnata, risultano notificate, a mezzo pec, in data
25.01.2019, 26.05.2022 e 26.01.2024 (cfr. gli allegati al fascicolo telematico dell resistente). CP_1
Successivamente risultano notificati all'odierna parte ricorrente ben n. 3 atti interruttivi della prescrizione, cioè l'intimazione di pagamento, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il preavviso di fermo amministrativo, notificate in data 10.10.2023, in data 26.10.2023 e in data 21.03.2024 (cfr. gli allegati al fascicolo telematico dell' CP_1
resistente).
Di conseguenza, risultano infondate anche le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato e alla decadenza dal potere di riscossione. Infatti, quanto all'eccepita decadenza, l'eccezione è palesemente inammissibile, in quanto in primis del tutto generica, dovendo, poi, essere proposta avverso le cartelle di pagamento, cioè il primo atto impugnabile del procedimento di recupero del credito in oggetto, non già avverso la successiva intimazione di pagamento.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, cioè 19.06.2025, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale (applicabile al caso di specie), alla luce della data di notifica delle cartelle di pagamento e anche dell'intervenuta notifica dei suddetti atti interruttivi, peraltro effettuata in tutti e tre i casi a mezzo pec.
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_2 CP_2 In particolare, va ribadito che il termine di prescrizione, nel caso in esame, è di dieci anni, a norma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 e dell'art. 66 della legge n. 247/2012 (che nella sostanza ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980; cfr. Cass. n.
6729/2013; Corte App. Roma n. 5523/2017; Corte App. Bologna n.
447/2019; Trib. Roma n. 7131/2015; Trib. Milano n. 1978/2016; Trib.
Napoli n. 8177/2015; e numerose altre).
In particolare, l'art. 19 della legge n. 576/80 stabilisce che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo Pt_4
accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli Pt_4
articoli 17 e 23”.
Poi, l'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la Pt_4
summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, facendo salvo, però, il secondo comma che individua il dies a quo nella data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (cfr. Cass. n. 3586/2012; Cass. Pt_4
n. 4107/2012; Cass. n. 3830/2012; Cass. n. 6259/2011; Cass.
5622/2006).
Successivamente, l'art. 66 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione e ha stabilito espressamente che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_4
”. Insomma, la suddetta norma, avendo stabilito l'inapplicabilità
[...]
dell'art. 3 della legge n. 335/95 alla ha fatto rivivere il primo Pt_4
comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, la quale che fissa in dieci
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_2 CP_2 anni il termine di prescrizione per i contributi dovuti alla dagli Pt_4
iscritti.
In proposito, la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che il termine decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore (02.02.2013) della legge n. 247/2012 (cfr. Cass. n. 6729/2013).
Inoltre, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, le cartelle di pagamento e le precedenti intimazioni e preavvisi sopra menzionati), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973,
l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento e preavvisi) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte ricorrente di concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_2 CP_2 accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, solitamente e ripetutamente poste in giudizi di analoga natura e già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in numerosi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito: inoltre, a parte che il giudizio in oggetto rientra nel programma di recupero NR (e, quindi, necessita di una immediata definizione), va evidenziato che la resistente si è costituita in data 05.12.2025, cioè nel termine di Pt_4
giorni 10 prima dell'udienza (16.12.2025) stabilito dall'art. 416 cpc, e che l'odierno ricorrente era già ben a conoscenza delle pretese creditorie avanzate dalla e dall'agente della riscossione, in ragione dei Pt_4
numerosi atti impositivi già notificatigli e sopra menzionati.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_5
nei confronti dell e della
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data Parte_4
07.07.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
3) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 6 Pt_2 CP_2 resistenti, in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore di , avv. S. De Simone, per dichiarato anticipo. CP_2
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4101/25 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_2 CP_2