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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1530/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 17/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Bottacini per la parte convenuta l'avv. Sgaravatto con la dott.ssa Ferrari Michela ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 17/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1530 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/09/2023 avente ad oggetto: lavoro subordinato/demansionamento/risarcimento dei danni da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. BOTTACINI MASCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1
Email_2
contro
(C.F. ), ONoparte_1 P.IVA_1 ONoparte_2
(già (C.F. ), (C.F.
[...] ONoparte_3 P.IVA_2 ONoparte_2
), tutti con il patrocinio dell'avv. SGARAVATTO LUCIANA, elettivamente P.IVA_3
domiciliati in Indirizzo Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27.9.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata l'ipotesi della dequalificazione professionale subita dal ricorrente nel periodo di cui è causa, con particolare riferimento al lasso temporale intercorrente dal mese di settembre 2013 sino al mese di settembre 2017; in accoglimento del ricorso, disporsi di conseguenza il pagamento in favore del ricorrente Pt_1 della somma lorda indicata in via capitale nell'importo di € 90668,40, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria nelle misure stabilite dalla legge, o nella diversa stabilita dal Giudice.
IN OGNI CASO In caso di accoglimento delle suesposte domande, condannarsi altresì la
Società convenuta come sopra rappresentata alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di € 259,00 dallo stesso anticipato a titolo di ONibuto Unificato, per le motivazioni esposte
1 nel presente atto. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 c.p.c. dichiarando di averli integralmente anticipati”. Ha, in sintesi, dedotto in fatto di aver lavorato senza soluzione di continuità, sin dal 12.4.2010 per la parte resistente (che nel corso degli anni aveva cambiato assetti proprietari e conseguentemente forma e denominazione sociale e quindi titolarità del rapporto anche in forza di successive cessioni dello stesso: ONoparte_4
dal 1.8.2014, dal 1.1.2019 e
[...] ONoparte_5 ONoparte_6 [...]
dal 4.1.2022) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ONoparte_3
qualifica di quadro, di cui al parametro 169 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni
(d'ora in avanti anche solo CCNL Logistica) e con mansioni di addetto al settore commerciale, presso la sede operativa di via Sommacampagna (Verona); che gli era stato inibito da
[...] dal 31.5.2016 l'uso dell'autovettura aziendale (con restituzione tessera carburante e CP_5
“telepass”), concesso come fringe benefit sin dall'assunzione, riconsegnatagli poi di nuovo dal
1.10.2017; che dal mese di settembre 2013 fino al mese di settembre 2017 allo stesso erano state assegnate mansioni operative di base e inferiori (riconducibili a quelle proprie di un impiegato di 4° livello) quali inserimento ritiri, smistamento bolle di consegna, conferma del peso dichiarato dal cliente rispetto a quello dichiarato dal magazzino, controllo delle spedizioni e dei carichi in magazzino, inserimento e verifica delle dimensioni dei colli e delle spedizioni, prenotazione ai corrispondenti esteri degli spazi necessari sui camion per il ritiro della merce dal magazzino, inoltro telematico dei dati dei camion in partenza verso la piattaforma di destinazione;
che dal 2014 al 2021 non gli erano stati riconosciuti gli MBO, previsti contrattualmente in sede di assunzione come retribuzione variabile. Ha i quindi richiesto un risarcimento del danno da demansionamento pari al 25% della retribuzione spettante per i quattro anni di asserito demansionamento (settembre 2013-settembre 2017), oltre a richiedere il risarcimento per le perdite economiche relative alla revoca del fringe benefit- auto aziendale
ON (giugno 2016- settembre 2017) e la condanna al pagamento dei premi di produzione per gli anni 2015-2018, per un totale lordo di Euro 90.668,40.
2. Si sono costituite separatamente ma con il medesimo patrocinio le società ONoparte_1
(divenuta in corso di causa e ONoparte_3 ONoparte_2 [...]
. Le società hanno precisato, in parte confermando quanto dedotto in ricorso, che CP_2 il ricorrente era stato assunto da (d'ora in avanti anche solo ONoparte_4
, con lettera del 26.3.2010 e decorrenza 12.4.2010, con qualifica di quadro e ruolo CP_4
commerciale, con possibilità tuttavia di assegnazione a mansioni equivalenti;
che la predetta
2 società veniva acquisita dal Gruppo e cambiava denominazione in ONoparte_8 [...]
Con
(oggi ) e che il rapporto di lavoro “passava” ex art. 2112 c.c. a CP_2 CP_1 quest'ultima; che il rapporto proseguiva dal 1.1.2019 alle dipendenze della ONoparte_6
[...
alla quale la aveva conferito il ramo d'azienda trasporti;
che dal ONoparte_2
4.1.2022 la aveva acquistato la totalità delle quote di che CP_9 ONoparte_6
contestualmente cambiava denominazione in ONoparte_3
2.1 ha quindi eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione ONoparte_2
passiva, non avendo in alcun modo il ricorrente dedotto le ragioni per le quali la stessa dovrebbe rispondere delle condotte tenute dai datori di lavoro succedutisi nel tempo, non essendo sufficiente la sussistenza di un collegamento economico-funzionale, dovendo invece essere puntualmente indicati e provati gli elementi da cui poter presumere la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ha comunque eccepito la genericità del ricorso in punto di fatto e di diritto, contestandone comunque nel merito la fondatezza, nonché la genericità dei conteggi e la loro non intellegibilità.
2.2 Le altre società convenute hanno poi contestato la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande e nel merito la fondatezza dello stesso, osservando che dallo scambio di email prodotto con il diretto responsabile Testimone_1
emergeva che nel periodo settembre-novembre 2013 al ricorrente era stato affidato un progetto aziendale che richiedeva di ridurre temporaneamente gli spostamenti fuori dell'ufficio per un maggior impegno in presenza, senza modifiche delle mansioni e del ruolo;
che negli anni 2014,
2015, 2017 dalle email prodotte emergerebbe lo svolgimento di mansioni di natura commerciale, che comportano la cura dei rapporti coi clienti che comprende anche l'organizzazione e la gestione degli aspetti operativi quali i ritiri e le consegne;
che il datore di lavoro aveva limitato legittimamente nell'ambito dei propri poteri organizzativi le uscite a 2/3 mezze giornate a settimana;
che le mansioni operative indicate dal ricorrente erano in realtà sempre state svolte presso il sito di Verona da un fornitore esterno (Expo Job spa e poi AT soc. coop.). Hanno altresì affermato la legittimità della revoca unilaterale dell'auto aziendale
(concessa ad uso promiscuo) come da clausola 5 di cui alla lettera di assegnazione del 4.9.2012
(“e' facoltà di emendare in qualsiasi momento le disposizioni ONoparte_4 presentate nella presente convenzione o annullare la stessa, dandone congruo preavviso”), giustificata peraltro dal fatto che nel periodo di revoca lo stesso avrebbe svolto l'attività di
“commerciale inside”. Quanto all'MBO le società sottolineavano che l'incentivo variabile annuo previsto nel contratto individuale nella somma massima lorda di Euro 8.000,00 era condizionato
3 al raggiungimento del 100% degli obiettivi e che il ricorrente non ha in alcun modo fornito la prova presuntiva della probabilità del raggiungimento, in tutto o in parte, di tali obiettivi, avendo peraltro accettato la sospensione degli stessi, sottoscrivendo per accettazione la comunicazione del 17.12.2014 (doc. 14 ricorso). Sottolineavano inoltre che nel periodo in contestazione (2015-
2018) la società stava attraversando un periodo di crisi, come risultante dai conti economici e dal bilancio (doc. 5 e 6 e dal verbale del 12.1.2017 (doc. 7 ONoparte_1 ONoparte_1
con cui era stato chiesto l'intervento del fondo di integrazione salariale in relazione alle criticità emerse nel corso del 2016. Contestavano infine i conteggi ritenuti non comprensibili nel loro
ON sviluppo e quanto agli incoerenti con i documenti allegati (in quanto fondati sul valore massimo a fronte dell'avvenuta liquidazione per due soli dei quattro anni precedenti di somme considerevolmente inferiori e legati solamente al fondo svalutazione crediti e non all'incremento del portafoglio clienti).
3. Il giudice ha tentato la conciliazione all'udienza del 14.3.2024 formulando apposita proposta che il ricorrente non riteneva congrua e che la parte resistente si riservava di valutare. Alla medesima udienza quindi il giudice ha interrogato le parti e all'esito, con ordinanza del
20.3.2024 ha ammesso le prove testimoniali invitando nuovamente le parti a valutare la possibilità di una conciliazione sulla base della indicazione già effettuata in udienza. Le prove venivano assunte all'udienza del 29.1.2025 (stante la sopravvenuta applicazione dello Scrivente in Corte d'Appello a Venezia). All'esito, ritenuta la causa adeguatamente istruita, il giudice ha rinviato per discussione concedendo termini per note. All'odierna udienza, svoltasi su richiesta delle parti in modalità da remoto, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha depositato telematicamente la presente sentenza.
4. L'eccezione svolta da è fondata. Il ricorrente non ha chiesto, né ONoparte_2
espressamente né implicitamente, nell'atto introduttivo l'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione tra le convenute, non avendo peraltro allegato alcuna circostanza di fatto da cui poterne presumere la sussistenza. Dalla lettura del punto 2 del ricorso si evince infatti che il lavoratore ha convenuto l'odierna resistente quale società datrice di lavoro dal
1.8.2014 al 31.12.2018. Tuttavia, come risulta dagli stessi documenti allegati al ricorso (doc. 2 e
3) e come chiarito dalla difesa delle resistenti e documentato con le visure camerali, quella che al tempo era la (e prima ancora è oggi ONoparte_2 ONoparte_4 [...]
(il c.f./p.iva è lo stesso); diversamente da quanto sostenuto anche CP_1 P.IVA_1
nelle note conclusive dal ricorrente, nonostante la medesima denominazione sociale, quella che oggi è (c.f./p.iva non risulta essere stata contrattualmente ONoparte_2 P.IVA_3
4 titolare del rapporto di lavoro di cui è causa (il c.f./p.iva è diverso). D'altronde nella stessa comunicazione al lavoratore del 1.8.2014 (doc. 2 ricorso), risulta che la nuova denominazione sociale ” a cui fare riferimento per la prosecuzione del rapporto di lavoro è ONoparte_2 quella con sede legale a Milano e p.iva e quindi non l'odierna convenuta P.IVA_1 [...]
con p.iva con sede legale, al momento della proposizione del CP_2 P.IVA_3
ricorso, a Pavia (come risulta dalla stessa visura prodotta dal ricorrente, doc. 19 ricorso).
Trattandosi di questione inerente la fondatezza della domanda nei confronti di una delle parti convenute, oggetto quindi di una valutazione di merito, la domanda nei confronti della stessa deve essere rigettata.
5. Il rapporto di lavoro dunque instauratosi con la società Geodis, poi ONoparte_2
(cf./p.iva ) poi (attuale convenuta) dunque primo datore di lavoro, P.IVA_1 ONoparte_1
è poi proseguito, dall'1.1.2019 alle dipendenze della (poi CP_6 CP_3 [...]
dal 4.1.2022 e al momento della presente decisione, CP_3 ONoparte_2
), secondo datore di lavoro in ordine temporale. Come pacifico tra le parti il
[...] rapporto è proseguito in forza dell'art. 2112 c.c. in forza del quale cedente e cessionario rispondono solidalmente per tutti i crediti del lavoratore.
6. E'pacifica la qualifica di quadro e il ruolo di “commerciale” del ricorrente, con mansioni di responsabilità a cui la lettera di assunzione ricollega quale fringe benefit l'uso (promiscuo) dell'auto aziendale e un incentivo variabile di importo lordo annuo massimo di Euro 8.000,00 da erogarsi col cedolino del mese di giugno successivo all'anno di riferimento e connesso al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati annualmente (doc. 1 ricorso).
In fatto la posizione delle parti diverge innanzitutto sulla natura dell'attività in concreto svolta dal ricorrente nel periodo settembre 2013-settembre 2017 (alle dipendenze di poi CP_4
Con divenuta e oggi ). ONoparte_2 CP_1
7. Interrogato il 14.3.2024 sulle questioni oggetto del giudizio, procuratore di Testimone_2
(come dallo stesso riferito, responsabile delle risorse umane, membro del CDA ONoparte_1
e procuratore della società con delega a rappresentarla nelle cause di lavoro e con i sindacati), e poi chiamato a testimoniare dalla difesa della resistente all'udienza del 29.1.2025 (pur essendo evidentemente incapace a farlo per il ruolo ricoperto e la cui testimonianza quindi non è stata assunta, cfr. verbale del 29.1.2025) ha reso dichiarazioni che, per quanto rileva, non hanno trovato riscontri nell'espletata istruttoria. Ha infatti riferito che dal 2014 le mansioni indicate in ricorso (e ritenute demansionanti) erano svolte dai dipendenti di altre società che gestivano il magazzino e in maniera non del tutto chiara ed intrinsecamente contradditoria che: “per
5 mansione commerciale intendo mantenimento e ricerca nuovi clienti, facevamo viaggi completi
a peso e a volume su richiesta del cliente: arrivano a Verona raggruppamento merci, i commerciali seguivano e davano assistenza alla parte operativa e al customer service . Questo ovviamente dal 2014 a due anni fa, quando la società è stata ceduta”. Dunque, se da un lato conferma che il ricorrente era addetto alle vendite, mantenendo e ricercando i nuovi clienti, ha poi aggiunto che lo stesso, svolgeva mansioni operative che certamente non possono ritenersi proprie di un dipendente con la categoria di quadro.
8.Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal ricorrente appaiono invece puntuali e dettagliate e pertanto intrinsecamente maggiormente attendibili, avendo trovando, quantomeno parzialmente, conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
8.1 In particolare, il ricorrente ha dichiarato che nel periodo in contestazione: “inserivo elettronicamente consegne di camion in arrivo dalla Germania in particolare, verificavo i pesi di alcuni clienti in particolare (quelli più importanti), spedizione dichiarare 10Kg e constavamo
20 kg, poi si preparava la lista di carico per caricare il carico, venivano svolte e vengono svolte dall'ufficio anche attualmente. Non è vero che lo facevano le aziende in appalto, questi si occupano di prendere i mezzi e fare il carico e scarico, l'inserimento dati lo facevo io.
Dall'ottobre 2018 sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con Tes_2
il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto le Tes_2
alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Nei mesi in cui sono stato demansionato ho perso i clienti del mio portafoglio si è quasi azzerato.
Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale. ADR: nessuno ha seguito i miei clienti in quel periodo. Nella filiale di Verona i commerciali in quel momento erano tre ( , Persona_1 Persona_2
, oltre me. Con me c'era a fare attività di data entry nel Persona_3 Persona_4
frattempo andato in pensione, il responsabile e una collega che Tes_3 Parte_2
Erano degli operativi di ufficio, loro stavano facendo le loro mansioni. Persona_4
proveniva da Mantova, filiale chiusa. Lui aveva una auto aziendale, svolgeva metà lavoro commerciale e metà operativo. Quando è stato spostato a Verona è stato messo interamente all'operativo. In quel periodo la filiale di Verona non ha usufruito di ammortizzatori. Durante il covid sono stato in cassa integrazione, non prima”. Il ricorrente quindi conferma, descrivendole nel dettaglio, quelle che fino al settembre 2017 erano state le mansioni operative, in concreto svolte.
6 9. Il ES dipendente delle resistenti dal 2006, addetto alla medesima sede di lavoro Tes_4
di Verona, con mansioni relative all'amministrazione, contabilità e assistenza clienti e che non ha avuto pendenze contro la datrice di lavoro, ha riferito in particolare che il ricorrente: “è stato collocato nel nostro open space, dove io facevo l'amministrazione per lo spazio estero e Italia, di fronte avevo gli addetti del settore estero. In questo ufficio in questo periodo per credo più di due anni era vincolato alla sua scrivania, doveva occuparsi di mansioni operative, pratiche, inserire dati nel pc gestionale, ordini di ritiro, seguire le spedizioni fino alla consegna, mansioni che fa l'impiegato come me, non esce a vendere. Ricordo che in quel periodo era stata interdetta l'attività commerciale, al punto che sono stati persi dei traffici, non potendo più visitare dei clienti il cui rapporto di fiducia col venditore viene meno, con un certo danno per
l'azienda. Mansioni molto basiche. ADR: nel periodo precedente aveva l'uso dell'auto aziendale e del cellulare. L'azienda affidava le auto aziendali ai venditori, nonché il recapito cellulare aziendale, dovendo essere reperibili mentre si muovono. ADR: dopo questi due anni è tornato a fare il commerciale. Il sig. è andato via, in prepensione, non ricordo se Tes_1 congiuntamente a questo o poco dopo c'è stata l'adibizione alla precedente mansioni. Ricordo Tes_ molto bene avere sentito il responsabile operativo, il sig. dire che doveva restare a Pt_1
fare il lavoro alla scrivania avendone bisogno. Ricordo altrettanto bene di avere raccolto le lamentele del proprio per la perdita dei clienti e dei rapporti commerciali dei clienti Pt_1
che seguiva e per il suo rammarico per non poter esprimere le sue capacità e conoscenze personali. ADR: l'azienda ha subito nel tempo cambiamenti e anche la filiale, nelle rivoluzioni il ricorrente è potuto tornare a svolgere le sue mansioni. Il nuovo responsabile di filiale, ha consentito al ricorrente di riprendere le proprie mansioni di commerciale. ONoparte_10
Poi l'organico è stato ridotto per pensionamenti e per calo del fatturato e i lavori sono stati ridimensionati e redistribuiti salvando le figure commerciali, fondamentali per una piazza come
Verona”.
Il ES ha poi dichiarato, smentendo quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente: “Sul capitolo 41 : confermo tutte le mansioni che mi vengono lette di cui al capitolo e aggiungo che
veniva impiegato nella prenotazione telefonica della merce da ritirare. ADR: che io ricordi
7 quando ha ripreso la mansione commerciale ha riottenuto l'uso della macchina e ha riacquisito
i clienti persi oltre ad altri.[…] ADR: come complessiva durata dell'adibizione del ricorrente alle mansioni d'ufficio lo collocherei tra il 2017 e il 2019, comunque per un periodo di due anni, per come posso ricordare. ADR: il era responsabile delle risorse umane e faceva Tes_2 parte del CDA. Lui aveva l'ufficio a Massalengo, non era presente nello stabilimento con noi.
Lui riferisce come mi viene letto da una società terza, ma questa che era AT aveva unicamente l'appalto delle attività di movimentazione merci del magazzino. ADR: nell'appalto
AT ha ereditato l'appalto affidato ad una cooperativa, era scritto che la cooperativa si occupava della movimentazione merce e dell'inserimento dati delle spedizioni in partenza (la famosa bollettazione) attività che facevo io all'inizio. Tutto quello che esula da questa attività era loro interdetta. Tutte le attività del capitolo 4 non potevano essere svolte da loro, in quanto esterne al contratto d'appalto in essere”.
La testimonianza appare puntuale e coerente con le risultanze dei documenti in atti e con le dichiarazioni del ricorrente e, a parte l'indicazione degli anni (2017-2019), che può giustificarsi in ragione del tempo trascorso e della difficoltà di avere precisi riferimenti temporali, il ES ne delimita chiaramente la durata complessiva in due anni, collegando inoltre la circostanza alla revoca dell'auto aziendale (che il ricorrente documenta essere avvenuta dal 31.5.2016, doc. 5 ricorso, circostanza di fatto peraltro non contestata, limitandosi la parte resistente ad affermarne la legittimità sotto il profilo contrattuale), circostanza quest'ultima coerente con il venir meno della necessità di recarsi dai clienti e quindi della sottrazione delle mansioni di venditore.
10.Anche il ES , ex dipendente in pensione al momento dell'esame ONoparte_10
testimoniale, ex responsabile di filiale, che non ha avuto contenziosi con le resistenti e per il suo stato da ritenersi scevro da condizionamenti, ha dichiarato: “ADR: il ricorrente era commerciale, soprattutto internazionale, successivamente per una decisione della società, lui non svolgeva più quella mansione era in ufficio e aveva perso i benefit, come l'auto aziendale che avevano i commerciali. Ipotizzo un demansionamento. ADR: questo cambio mansione è durato per tutto il periodo è tornato a fare il commerciale con la nuova ONoparte_2 proprietà. Ma preciso che la gestione commerciale era autonoma, era una struttura all'interno della nostra sede, ma diretta da Lodi, io non me ne occupavo perché come direttore mi occupavo della parte operativa. Quindi non so dare dei dati più precisi. ADR: so che quando era in ufficio inseriva i ritiri, faceva customer service, ma non so essere più preciso. ADR: la cooperativa fa solo bollettazione e movimentazione della merce. Dei ritiri ce ne occupiamo noi.
ADR: oltre al ricorrente, di venditore ce ne erano altri tre. Ero in quattro per un periodo. ADR:
8 non c'è stata nessuna messa in opera di piani di riduzione costi, la cassa integrazione era intervenuta dopo il covid. Niente cassa integrazione o solidarietà che riguardasse noi o il commerciale. Allora il lavoro come quintalato era discreto, non ci sono stati picchi negativi, io mi interfacciavo con la cooperativa richiedendo in un ambito di normalità lo svolgimento del lavoro richiesto dal contratto in essere”. Anche questo ES quindi riscontrando le dichiarazioni riportate conferma che al ricorrente erano state tolte le mansioni inizialmente svolte di commerciale ed era stato adibito a mansioni operative. Il riferimento al periodo in cui ciò è avvenuto è più generico, ma anche in questo caso viene fatto specifico riferimento alla perdita dell'uso dell'auto aziendale che avevano i commerciali.
11.Come risulta dalla declaratoria del CCNL applicato (doc. 20 ricorso), al livello dei quadri:
“1. Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per
l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
2. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative
e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità”. Nei profili esemplificativi sono indicati: “Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers); i gestori e reggenti autonomi di docks o silos”.
11.1 Si tratta di mansioni caratterizzate da responsabilità diretta di risultati, autonomia decisionale nell'ambito di politiche aziendali generali e che presuppongono il possesso di conoscenze e competenze tecnico-specialistiche.
11.2 L'addetto al customer service (mansione svolta dal ricorrente per come affermato dallo stesso procuratore della AF interrogato sul punto), così come l'assistente alla parte operativa, se non supervisore, appartengono all'inferiore 3° livello impiegatizio (che ricomprende anche i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico, che non svolgano abitualmente mansioni manuali, nonché gli addetti all'inserimento dati), se non come dedotto in ricorso (e sostenuto
9 dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio) all'ancora inferiore 4° livello (cfr. CCNL doc.
20 pag. 3 di 5). La declaratoria del 3° livello prevede infatti: “I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. La declaratoria del 4° livello prevede invece: “I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
11.3 Le mansioni operative cui si riferiscono i testimoni, nonché lo sporadico scambio di e-mail con il ricorrente relativi all' autunno 2013 (10 settembre 2013, 20 settembre 2013, 14 novembre
2013, doc.
8-10 ricorso) e poi del 2014 (18 settembre 2014, doc. 11), da cui si evince la graduale sottrazione delle mansioni proprie di venditore, si sostanziano quindi nell' organizzazione e nell' intervento relativo alle operazioni ed ai processi di ritiro (e appaiono non strettamente collegate alle attività dei venditori, seppure ad esse strumentali), rispetto ai quali risultano mancanti gli elementi qualificanti il livello e la categoria di quadro, come descritte.
12. Il ricorrente addetto al reparto commerciale ed in particolare vendite sin dall'assunzione
(come riferito dai testi e è stato a partire dal primo cambio di proprietà Tes_4 CP_10
(dunque dal settembre 2014 con il subentro del Gruppo , come anche riferito ONoparte_8
dal ES fino al settembre 2017, come dedotto dallo stesso ricorrente, quindi ben CP_10 prima dell'ulteriore passaggio alla avvenuta in data 1.1.2019; sul punto ONoparte_6
entrambi i testi possono effettivamente, dato anche il tempo trascorso, avere errato nell'indicare l'anno di cessazione del demansionamento), gradualmente ma alla fine integralmente spogliato delle sue mansioni, in violazione dell'art. 2103 c.c., di addetto al commerciale, ufficio che come precisato dal ES era autonomo e dipendeva direttamente dalla sede di Lodi, non CP_10
occupandosi quindi in alcun modo delle questioni operative del magazzino che invece gli erano state assegnate in via esclusiva.
13. Quanto alla delimitazione temporale del predetto demansionamento, valutando complessivamente le dichiarazioni testimoniali riportate, quanto emerge dalla documentazione in atti, nonché le deduzioni di cui al ricorso e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, deve
10 ritenersi provato che lo stesso sia certamente avvenuto tra il mese di giugno 2016 (compreso), fino a tutto il mese di settembre 2017 (compreso), quindi per 16 mesi consecutivi.
13.1 Come già rilevato infatti, non appaiono sussistere sufficienti elementi di prova per estendere tale periodo anche al biennio precedente, sia per la delimitazione temporale dell'assegnazione a mansioni d'ufficio data dal ES sia per il fatto che al di là del Tes_4
dato riferito al cambio di proprietà da parte del ES entrambi i testimoni legano tale CP_10 circostanza alla revoca dell'auto aziendale avvenuta (e questo dato è certo e documentato, a decorrere da giugno 2016). D'altronde come già rilevato le comunicazioni aziendali prodotte, possono far propendere per un'assegnazione in tale periodo antecedente anche di mansioni inferiori ma non consentono di ritenere che ciò sia avvenuto in maniera del tutto prevalente.
13.2 Se si raffrontano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso ricorrente
(“nessuno ha seguito i miei clienti in quel periodo. Nella filiale di Verona i commerciali in quel momento erano tre , rectius ndr]”, v. Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_3
verbale del 14.3.2024) e il documento allegato al ricorso che si compone di una pagina di un organigramma del marzo 2013 in cui lo stesso risulta essere inserito nel commerciale e di un un elenco dei recapiti telefonici e indirizzi email, allegato ad una email diffusa tra i dipendenti del
6.12.2013 (doc. 13 ricorso) in cui lo stesso risulta già indicato tra gli addetti all'ufficio operativo, si evince che alcuni “commerciali” presenti nell'elenco non sono stati indicati dal ricorrente (quali , ) e ciò consente di Persona_5 Persona_6 Persona_7
affermare da un lato la non univocità delle risultanze del documento e la presumibile non coincidenza temporale tra quanto sembrerebbe emergere dallo stesso e quanto affermato dal ricorrente (stante i possibili mutamenti intervenuti successivamente tra i dipendenti addetti ai vari uffici). Lo stesso ricorrente ha infatti dichiarato: “Con me c'era a fare attività di data entry
nel frattempo andato in pensione, il responsabile e una collega Persona_4 Tes_3
che Erano degli operativi di ufficio, loro stavano facendo le loro mansioni. Parte_2
proveniva da Mantova, filiale chiusa. Lui aveva una auto aziendale, svolgeva Persona_4
metà lavoro commerciale e metà operativo. Quando è stato spostato a Verona è stato messo interamente all'operativo” (v. verbale del 14.3.2024). Anche in questo caso emerge solo una parziale coincidenza tra l'organico di cui al documento e quanto dichiarato in sede di interrogatorio.
13.3 Ad escludere ulteriormente la sussistenza del demansionamento per l'anno 2013 anche la ON liquidazione degli per il relativo anno, documentato dal ricorrente (doc. 14 ricorso) che è legata per i due terzi alle nuove acquisizioni e all'incremento percentuale delle vendite e che
11 presuppone quindi lo svolgimento delle relative mansioni commerciali (seppure come rilevato dalle resistenti la minor somma liquidata risulta legata esclusivamente al “fondo svalutazione crediti filiale e non alle nuove acquisizioni”.
13.4 Per i successivi anni il ricorrente allega per il 2014 una sola email relativa ad una richiesta di ritiro del 18.9.2014 (doc. 11 ricorso) e per il 2015 uno scambio di email per tre ritiri, tutte del
16.11.2015 (doc. 11 ricorso).
13.4.1 Quanto all'anno 2014, il ricorrente ha dichiarato in sede di interrogatorio: “Mi è stato ON comunicato che a causa dei risultanti negativi, solo per il 2014 l' sarebbe stato congelato”
(v. verbale del 14.3.2024) (circostanza peraltro documentata, doc. 14 ricorso), affermazione che, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, si pone in contrasto con l'asserito totale venir meno delle mansioni di commerciale, poiché, come detto il premio veniva determinato in prevalenza in base alle nuove acquisizioni e all'incremento delle vendite.
13.4.2 Quanto all'anno 2015 invece, il testimone , nuovo responsabile di ONoparte_10
filiale (così qualificato dal ES che avrebbe ridato (sempre secondo il ES Tes_4
al ricorrente le proprie mansioni, ha affermato che: “il cambio mansione è durato per Tes_4 tutto il periodo (v. verbale del 29.1.2025), espressione che va intesa, con ONoparte_2
riferimento alle deduzioni delle resistenti sul punto non specificamente contestate (e documentate), dal 1.9.2014 al 31.12.2018. Tale indicazione tuttavia appare, come detto, eccessivamente generica e si pone, in parte, in contrasto con le deduzioni del ricorrente che sin dall'atto introduttivo afferma che la cessazione del demansionamento sia avvenuta con la riassegnazione dell'auto aziendale ossia dal 1.10.2017 (e come confermato in sede di interrogatorio, a parte qualche incertezza, poi corretta con le ultime dichiarazioni: “Dall'ottobre
2018 sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con [rectius Tes_2 Tes_2
ndr] il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto le alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale” (v. verbale del 14.3.2024).
13.5 Valutati tutti gli elementi emergenti dall'istruttoria, come riportati, anche per gli anni 2014
e 2015 non si ritiene sia stata fornita idonea prova del demansionamento e quindi con riferimento ad essi la domanda non può essere accolta.
14. Il ricorrente ha richiesto, seppur non specificandone la natura, un risarcimento del danno pari al 25% della retribuzione percepita nel periodo di demansionamento, considerando la durata
12 dello stesso e l'assegnazione di mansioni appartenenti ad una categoria e tre livelli di inquadramento inferiori. Deve ritenersi sulla base dell'istruttoria svolta, la sussistenza di un danno patrimoniale emergente derivante dalla lesione alla professionalità acquisita nonché dalla mancata acquisizione di maggiori capacità professionali, stante il depauperamento e la sottoutilizzazione del patrimonio professionale posseduto, per il più ridotto periodo (rispetto ai quattro anni dedotti) dal giugno 2016 al settembre 2017, pari a 16 mesi.
14.1 Tale danno (in parte patrimoniale emergente per la lesione alla professionalità acquisita ed in parte all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore essendo noto in ufficio che il ricorrente era stato l'unico addetto al commerciale ad essere assegnato a mansioni operative, peraltro come risultato, dall'istruttoria anche con cambio della postazione lavorativa e l'affiancamento agli altri impiegati) deve essere quantificato secondo un criterio equitativo, utilizzando quale parametro quello della retribuzione netta media mensile per il periodo di riferimento pari ad Euro 2.467,00 (escluse le varie trattenute fiscali e sociali, risultanti dalle retribuzioni per le mensilità di cui al predetto periodo, buste paga doc. 16, pagg.74-92, allegate al ricorso), spettante secondo il livello contrattuale, nella percentuale richiesta del 25% e quindi pari ad Euro 616,75 da arrotondarsi per eccesso ad Euro 617,00, considerando la qualità e la quantità della esperienza lavorativa pregressa (in particolare con riferimento alle mansioni da ultimo svolte dal ricorrente prima del cambio mansioni, dall'aprile 2010 fino a giugno 2016), il tipo di professionalità colpita (perdita graduale di autonomia e iniziativa, svolgimento di mansioni esclusivamente operative, con costante sottrazione di attribuzioni), la durata del denunciato demansionamento (16 mesi) il fatto di essere stato l'unico venditore a cui erano state sottratte le sue precedenti mansioni e la circostanza riferita in sede testimoniale di riacquisizione dei clienti perduti (dichiarazione del ES “che io ricordi quando ha ripreso la Tes_4
mansione commerciale ha riottenuto l'uso della macchina e ha riacquisito i clienti persi oltre ad altri”, v. verbale del 29.1.2025), confermata in sede di interrogatorio dalla stessa parte
(“Dall'ottobre 2018 [rectius 2017, ndr] sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto Tes_2
le alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Nei mesi in cui sono stato demansionato ho perso i clienti del mio portafoglio si è quasi azzerato.
Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale”) che denotano un impatto contenuto del demansionamento sulla stessa professionalità.
13 14.2 Il danno così calcolato in questa sede risulta pari a complessivi Euro 9.872,00 (617x16).
Rispetto a tale somma devono essere applicati interessi e rivalutazione dalla cessazione della condotta inadempiente (1.10.2017) sino alla pronuncia della presente sentenza, pari ad Euro
3.199,21. Il risarcimento totale spettante comprensivo della somma capitale e degli interessi e rivalutazione è pari dunque a complessivi Euro 13.071,21. Sulla predetta somma andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
ON 15. Quanto alla domanda volta alla condanna del pagamento degli (che dalla lettura congiunta del ricorso, delle note autorizzate e dei conteggi il ricorrente sembra limitare al periodo 2014-2017, ossia a quello coincidente con il preteso demansionamento) la stessa non può trovare accoglimento, risultando fondate le eccezioni delle resistenti sul punto.
15.1 Il ricorrente deduce che dal 2014 al 2021 gli stessi premi incentivanti previsti dal contratto individuale non sono stati erogati per decisione unilaterale del datore di lavoro, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti. Il ricorrente allega tuttavia documenti da cui risulta il pagamento di somme considerevolmente inferiori e solo per una parte dei predetti anni (come da doc. 11 ricorso, relativo al raggiungimento obiettivi 2010, erogato nel 2011 e pari ad Euro
1.400,00 lordi, premio per il 2013 erogato a giugno 2014 per l'anno precedente, pari ad Euro
1.900,00), peraltro in relazione al fondo svalutazione crediti filiale e non al target nuove acquisizioni o MCL incremento portafoglio e filiale che risulta in tutti i casi pari allo 0%.
15.2 Dallo stesso documento prodotto da parte ricorrente, risulta che in data 17.12.2014 la
ON società aveva deciso di sospendere l'erogazione degli stante il risultato dell'anno di esercizio 2014 e del piano di ristrutturazione in corso e pertanto non risulta che il mancato pagamento degli stessi sia dipeso dall'assegnazione di mansioni diverse da quelle svolte, quanto piuttosto da una più generale situazione economica.
Non appare peraltro nemmeno chiaro se la parte richieda quindi l'adempimento all'obbligo contrattuale di pagamento della retribuzione variabile (come sembra intendere la difesa di parte resistente) o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della stessa (visto come detto che la domanda è dalla parte stessa limitata al periodo in cui le mansioni di vendita gli erano state tolte).
16. Sotto il profilo processuale, compete in ogni caso al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l'onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda. La parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa), dovendo escludersi l'applicazione dell'art. 1359 c.c. (che comunque non esonera la parte dall'onere di provare il
14 danno) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all'andamento dell'azienda e, comunque, di tutti gli elementi che, se pur in via presuntiva, avrebbero potuto consentire non soltanto la individuazione degli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto le circostanze dirette a rappresentare il possibile raggiungimento degli stessi da parte del lavoratore.
Infatti: “Nella costruzione del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di retribuzione variabile risulta elemento essenziale non solo la mancata fissazione degli obiettivi da parte della società, ma anche la prova che, se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore” (cfr. Cass. n. 23607/2018). Ciò risponde al più generale principio secondo cui il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta
17. Nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente allegare (e documentare) di avere raggiunto gli obiettivi (peraltro non meglio specificati in ricorso e comunque, come visto, non ricollegati dal datore di lavoro all'incremento del portafoglio) nell'anno 2010 e 2013, per potersi presumere la possibilità del loro raggiungimento anche negli anni successivi.
Sul punto le dichiarazioni del ES non sono dirimenti, in quanto lo stesso pur Tes_5
affermando che gli MBO venivano riconosciuti ai venditori, ai commerciali, il ES con riferimento temporale preciso (ossia il biennio di assegnazione del ricorrente a “mansioni di ufficio”) ha aggiunto che: “I conti non erano nominativi, notavo un abbassamento dell'importo nel periodo, per cui deduco che questo calo sia derivato dal fatto che i premi venivano riconosciuti solo all'altro commerciale nel periodo in cui il ricorrente era in ufficio. Non ricordo gli importi di cui al bilancio”. Il fatto che un altro venditore percepisse la retribuzione variabile, circostanza contestata dalle resistenti, nel periodo in cui il ricorrente demansionato non le ha percepite, in assenza di specifiche deduzioni (o richieste istruttorie) sul punto, non è idonea a provare la perdita di chance di ottenere un pari importo, non risultando inoltre che nel periodo successivo tali somme venissero erogate e in che misura.
18. Quanto alla revoca dell'auto aziendale avvenuta dal mese di giugno 2016 al mese di settembre 2017, per come dedotto e documentato dallo stesso ricorrente (e pacifico tra le parti), si osserva quanto segue.
18.1 Nel contratto individuale si legge: “fringe benefit: con riferimento alle responsabilità ed al ruolo affidatoLe Le sarà messa a disposizione un'autovettura aziendale per l'espletamento delle
15 Sue funzioni, con addebito di legge per benefit autovettura”. Dalla disamina delle buste paga
(doc. 16 ricorso) risulta annotato mensilmente a fini fiscali, come previsto dal contratto individuale, il “benefit auto”. L'assegnazione del mezzo ad uso promiscuo pattuita al momento dell'assunzione, come confermato dalla stessa lettera di assegnazione prodotta dalla resistente e sottoscritta il 4.9.2012 (doc. , non prevede alcun limite annuale di utilizzo né ONoparte_11
alcun onere a carico del dipendente a copertura delle spese sostenute dall'azienda e si ritiene pertanto che integri un compenso in natura, da cui il lavoratore trae un indubbio vantaggio economico, circostanza questa che trova ulteriore conforto nella lettera del legale dell'epoca inviata alla datrice di lavoro in cui si legge tra l'altro: “A ciò deve aggiungersi il danno patito dal nostro cliente il quale ha dovuto provvedere con urgenza e senza congruo preavviso ad acquistare un'auto anche solo per potersi recare al lavoro” (doc. 6 ricorso).
In sostanza, la stessa non risulta una semplice componente della retribuzione erogata per compensare particolari modalità della prestazione (a cui potrebbero in astratto trovare applicazione i principi richiamati dalla difesa di parte resistente, così come chiarito dalla Cass., sez. lav., ord. 23205/2023), ma un vero e proprio beneficio in natura, inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, compensativo delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni assegnate.
18.2 Quindi la revoca unilaterale della stessa comportando un'indebita riduzione unilaterale del trattamento retributivo contrattualmente riconosciuto (risultando in tal senso invalida la clausola apposta alla successiva lettera di assegnazione che prevede la facoltà unilaterale di annullare la convenzione in qualsiasi momento da intendersi quale clausola risolutiva meramente potestativa), peraltro direttamente connessa all'accertato demansionamento, comporta la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della relativa indennità che va calcolata in base alle tabelle ACI allegate (doc. 17 e 18 ricorso) considerata la tipologia di veicolo (Pegeout
308, non contestata) e l'anno di riferimento, in Euro 2.457,42 lordi di cui Euro 1.082,70 per il periodo giugno-dicembre 2016 e 1.374,72 per il periodo gennaio-settembre 2017).
19. Dei crediti del lavoratore accertati rispondono solidalmente, ex art. 2112 c.c. sia la
[...]
(già c.f./p.iva ) sia la cessionaria ONoparte_1 ONoparte_2 P.IVA_1 [...]
(già già , non ONoparte_2 ONoparte_3 ONoparte_6
rilevando (tanto meno ai fini della legittimazione passiva) che i fatti su cui si fondano le domande del ricorrente siano riferiti ad un periodo anteriore (2013-2018) al conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda trasporti (1.1.2019).
20. Ogni ulteriore profilo assorbito.
16 21. Le spese di lite tra ricorrente e in questa sede convenuta, stanti i ONoparte_2
numerosi passaggi e i trasferimenti societari, tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e comunque l'omonimia delle società che hanno generato un confuso quadro circa l'effettiva titolarità dal lato datoriale del rapporto nel corso del tempo, giustificano, ad avviso di questo giudice, l'integrale compensazione delle spese tra le medesime parti.
21.1 Nei confronti delle altre resistenti, le spese di lite, stante l'autonomia delle tre domande
ON (risarcimento da demansionamento, pagamento e indennità per revoca unilaterale del fringe benefit) devono essere compensate per un terzo, stante la parziale soccombenza reciproca e per la restante parte vanno poste a carico delle resistenti in base alla natura e al valore della controversia (scaglione 5200-26.000, in base al decisum), considerata l'attività difensiva svolta
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), le questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti e la condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al
DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso nei confronti della ONoparte_2
2) accerta che ha subito un demansionamento con illegittima Parte_1 dequalificazione professionale da giugno 2016 a settembre 2017 e per l'effetto condanna le resistenti e in solido, al ONoparte_1 ONoparte_2 pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) che liquida in Euro 13.071,21, comprensivo di interessi e rivalutazione all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna le resistenti le resistenti e ONoparte_1 ONoparte_2
in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.457,42
[...] lordi a titolo di indennità per illegittima revoca dell'auto aziendale, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
4) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna le resistenti CP_1
e al rimborso dei restanti due terzi che liquida
[...] ONoparte_2 in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra ricorrente e ONoparte_2
Verona, 17.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A partire dalla data che intercorre dal mese di settembre 2013 sino al mese di settembre 2017 il ricorrente ha svolto le seguenti mansioni: inserimento ritiri;
smistamento bolle di consegna di ogni singolo viaggio scaricati dai camion;
egli aveva il compito di effettuare la conferma del peso dichiarato dal cliente rispetto a quello dichiarato dal magazzino;
spesso doveva recarsi in magazzino a controllare le spedizioni e i carichi;
si occupava dell'inserimento e verifica delle dimensioni dei colli e delle spedizioni;
egli effettuava la prenotazione ai corrispondenti esteri degli spazi necessari sui camion per il ritiro della merce dal magazzino;
inoltro telematico dei dati dei camion in partenza verso la piattaforma di destinazione
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1530/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 17/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Bottacini per la parte convenuta l'avv. Sgaravatto con la dott.ssa Ferrari Michela ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 17/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1530 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/09/2023 avente ad oggetto: lavoro subordinato/demansionamento/risarcimento dei danni da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. BOTTACINI MASCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1
Email_2
contro
(C.F. ), ONoparte_1 P.IVA_1 ONoparte_2
(già (C.F. ), (C.F.
[...] ONoparte_3 P.IVA_2 ONoparte_2
), tutti con il patrocinio dell'avv. SGARAVATTO LUCIANA, elettivamente P.IVA_3
domiciliati in Indirizzo Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27.9.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertata l'ipotesi della dequalificazione professionale subita dal ricorrente nel periodo di cui è causa, con particolare riferimento al lasso temporale intercorrente dal mese di settembre 2013 sino al mese di settembre 2017; in accoglimento del ricorso, disporsi di conseguenza il pagamento in favore del ricorrente Pt_1 della somma lorda indicata in via capitale nell'importo di € 90668,40, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria nelle misure stabilite dalla legge, o nella diversa stabilita dal Giudice.
IN OGNI CASO In caso di accoglimento delle suesposte domande, condannarsi altresì la
Società convenuta come sopra rappresentata alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo di € 259,00 dallo stesso anticipato a titolo di ONibuto Unificato, per le motivazioni esposte
1 nel presente atto. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 c.p.c. dichiarando di averli integralmente anticipati”. Ha, in sintesi, dedotto in fatto di aver lavorato senza soluzione di continuità, sin dal 12.4.2010 per la parte resistente (che nel corso degli anni aveva cambiato assetti proprietari e conseguentemente forma e denominazione sociale e quindi titolarità del rapporto anche in forza di successive cessioni dello stesso: ONoparte_4
dal 1.8.2014, dal 1.1.2019 e
[...] ONoparte_5 ONoparte_6 [...]
dal 4.1.2022) in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ONoparte_3
qualifica di quadro, di cui al parametro 169 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni
(d'ora in avanti anche solo CCNL Logistica) e con mansioni di addetto al settore commerciale, presso la sede operativa di via Sommacampagna (Verona); che gli era stato inibito da
[...] dal 31.5.2016 l'uso dell'autovettura aziendale (con restituzione tessera carburante e CP_5
“telepass”), concesso come fringe benefit sin dall'assunzione, riconsegnatagli poi di nuovo dal
1.10.2017; che dal mese di settembre 2013 fino al mese di settembre 2017 allo stesso erano state assegnate mansioni operative di base e inferiori (riconducibili a quelle proprie di un impiegato di 4° livello) quali inserimento ritiri, smistamento bolle di consegna, conferma del peso dichiarato dal cliente rispetto a quello dichiarato dal magazzino, controllo delle spedizioni e dei carichi in magazzino, inserimento e verifica delle dimensioni dei colli e delle spedizioni, prenotazione ai corrispondenti esteri degli spazi necessari sui camion per il ritiro della merce dal magazzino, inoltro telematico dei dati dei camion in partenza verso la piattaforma di destinazione;
che dal 2014 al 2021 non gli erano stati riconosciuti gli MBO, previsti contrattualmente in sede di assunzione come retribuzione variabile. Ha i quindi richiesto un risarcimento del danno da demansionamento pari al 25% della retribuzione spettante per i quattro anni di asserito demansionamento (settembre 2013-settembre 2017), oltre a richiedere il risarcimento per le perdite economiche relative alla revoca del fringe benefit- auto aziendale
ON (giugno 2016- settembre 2017) e la condanna al pagamento dei premi di produzione per gli anni 2015-2018, per un totale lordo di Euro 90.668,40.
2. Si sono costituite separatamente ma con il medesimo patrocinio le società ONoparte_1
(divenuta in corso di causa e ONoparte_3 ONoparte_2 [...]
. Le società hanno precisato, in parte confermando quanto dedotto in ricorso, che CP_2 il ricorrente era stato assunto da (d'ora in avanti anche solo ONoparte_4
, con lettera del 26.3.2010 e decorrenza 12.4.2010, con qualifica di quadro e ruolo CP_4
commerciale, con possibilità tuttavia di assegnazione a mansioni equivalenti;
che la predetta
2 società veniva acquisita dal Gruppo e cambiava denominazione in ONoparte_8 [...]
Con
(oggi ) e che il rapporto di lavoro “passava” ex art. 2112 c.c. a CP_2 CP_1 quest'ultima; che il rapporto proseguiva dal 1.1.2019 alle dipendenze della ONoparte_6
[...
alla quale la aveva conferito il ramo d'azienda trasporti;
che dal ONoparte_2
4.1.2022 la aveva acquistato la totalità delle quote di che CP_9 ONoparte_6
contestualmente cambiava denominazione in ONoparte_3
2.1 ha quindi eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione ONoparte_2
passiva, non avendo in alcun modo il ricorrente dedotto le ragioni per le quali la stessa dovrebbe rispondere delle condotte tenute dai datori di lavoro succedutisi nel tempo, non essendo sufficiente la sussistenza di un collegamento economico-funzionale, dovendo invece essere puntualmente indicati e provati gli elementi da cui poter presumere la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ha comunque eccepito la genericità del ricorso in punto di fatto e di diritto, contestandone comunque nel merito la fondatezza, nonché la genericità dei conteggi e la loro non intellegibilità.
2.2 Le altre società convenute hanno poi contestato la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande e nel merito la fondatezza dello stesso, osservando che dallo scambio di email prodotto con il diretto responsabile Testimone_1
emergeva che nel periodo settembre-novembre 2013 al ricorrente era stato affidato un progetto aziendale che richiedeva di ridurre temporaneamente gli spostamenti fuori dell'ufficio per un maggior impegno in presenza, senza modifiche delle mansioni e del ruolo;
che negli anni 2014,
2015, 2017 dalle email prodotte emergerebbe lo svolgimento di mansioni di natura commerciale, che comportano la cura dei rapporti coi clienti che comprende anche l'organizzazione e la gestione degli aspetti operativi quali i ritiri e le consegne;
che il datore di lavoro aveva limitato legittimamente nell'ambito dei propri poteri organizzativi le uscite a 2/3 mezze giornate a settimana;
che le mansioni operative indicate dal ricorrente erano in realtà sempre state svolte presso il sito di Verona da un fornitore esterno (Expo Job spa e poi AT soc. coop.). Hanno altresì affermato la legittimità della revoca unilaterale dell'auto aziendale
(concessa ad uso promiscuo) come da clausola 5 di cui alla lettera di assegnazione del 4.9.2012
(“e' facoltà di emendare in qualsiasi momento le disposizioni ONoparte_4 presentate nella presente convenzione o annullare la stessa, dandone congruo preavviso”), giustificata peraltro dal fatto che nel periodo di revoca lo stesso avrebbe svolto l'attività di
“commerciale inside”. Quanto all'MBO le società sottolineavano che l'incentivo variabile annuo previsto nel contratto individuale nella somma massima lorda di Euro 8.000,00 era condizionato
3 al raggiungimento del 100% degli obiettivi e che il ricorrente non ha in alcun modo fornito la prova presuntiva della probabilità del raggiungimento, in tutto o in parte, di tali obiettivi, avendo peraltro accettato la sospensione degli stessi, sottoscrivendo per accettazione la comunicazione del 17.12.2014 (doc. 14 ricorso). Sottolineavano inoltre che nel periodo in contestazione (2015-
2018) la società stava attraversando un periodo di crisi, come risultante dai conti economici e dal bilancio (doc. 5 e 6 e dal verbale del 12.1.2017 (doc. 7 ONoparte_1 ONoparte_1
con cui era stato chiesto l'intervento del fondo di integrazione salariale in relazione alle criticità emerse nel corso del 2016. Contestavano infine i conteggi ritenuti non comprensibili nel loro
ON sviluppo e quanto agli incoerenti con i documenti allegati (in quanto fondati sul valore massimo a fronte dell'avvenuta liquidazione per due soli dei quattro anni precedenti di somme considerevolmente inferiori e legati solamente al fondo svalutazione crediti e non all'incremento del portafoglio clienti).
3. Il giudice ha tentato la conciliazione all'udienza del 14.3.2024 formulando apposita proposta che il ricorrente non riteneva congrua e che la parte resistente si riservava di valutare. Alla medesima udienza quindi il giudice ha interrogato le parti e all'esito, con ordinanza del
20.3.2024 ha ammesso le prove testimoniali invitando nuovamente le parti a valutare la possibilità di una conciliazione sulla base della indicazione già effettuata in udienza. Le prove venivano assunte all'udienza del 29.1.2025 (stante la sopravvenuta applicazione dello Scrivente in Corte d'Appello a Venezia). All'esito, ritenuta la causa adeguatamente istruita, il giudice ha rinviato per discussione concedendo termini per note. All'odierna udienza, svoltasi su richiesta delle parti in modalità da remoto, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha depositato telematicamente la presente sentenza.
4. L'eccezione svolta da è fondata. Il ricorrente non ha chiesto, né ONoparte_2
espressamente né implicitamente, nell'atto introduttivo l'accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione tra le convenute, non avendo peraltro allegato alcuna circostanza di fatto da cui poterne presumere la sussistenza. Dalla lettura del punto 2 del ricorso si evince infatti che il lavoratore ha convenuto l'odierna resistente quale società datrice di lavoro dal
1.8.2014 al 31.12.2018. Tuttavia, come risulta dagli stessi documenti allegati al ricorso (doc. 2 e
3) e come chiarito dalla difesa delle resistenti e documentato con le visure camerali, quella che al tempo era la (e prima ancora è oggi ONoparte_2 ONoparte_4 [...]
(il c.f./p.iva è lo stesso); diversamente da quanto sostenuto anche CP_1 P.IVA_1
nelle note conclusive dal ricorrente, nonostante la medesima denominazione sociale, quella che oggi è (c.f./p.iva non risulta essere stata contrattualmente ONoparte_2 P.IVA_3
4 titolare del rapporto di lavoro di cui è causa (il c.f./p.iva è diverso). D'altronde nella stessa comunicazione al lavoratore del 1.8.2014 (doc. 2 ricorso), risulta che la nuova denominazione sociale ” a cui fare riferimento per la prosecuzione del rapporto di lavoro è ONoparte_2 quella con sede legale a Milano e p.iva e quindi non l'odierna convenuta P.IVA_1 [...]
con p.iva con sede legale, al momento della proposizione del CP_2 P.IVA_3
ricorso, a Pavia (come risulta dalla stessa visura prodotta dal ricorrente, doc. 19 ricorso).
Trattandosi di questione inerente la fondatezza della domanda nei confronti di una delle parti convenute, oggetto quindi di una valutazione di merito, la domanda nei confronti della stessa deve essere rigettata.
5. Il rapporto di lavoro dunque instauratosi con la società Geodis, poi ONoparte_2
(cf./p.iva ) poi (attuale convenuta) dunque primo datore di lavoro, P.IVA_1 ONoparte_1
è poi proseguito, dall'1.1.2019 alle dipendenze della (poi CP_6 CP_3 [...]
dal 4.1.2022 e al momento della presente decisione, CP_3 ONoparte_2
), secondo datore di lavoro in ordine temporale. Come pacifico tra le parti il
[...] rapporto è proseguito in forza dell'art. 2112 c.c. in forza del quale cedente e cessionario rispondono solidalmente per tutti i crediti del lavoratore.
6. E'pacifica la qualifica di quadro e il ruolo di “commerciale” del ricorrente, con mansioni di responsabilità a cui la lettera di assunzione ricollega quale fringe benefit l'uso (promiscuo) dell'auto aziendale e un incentivo variabile di importo lordo annuo massimo di Euro 8.000,00 da erogarsi col cedolino del mese di giugno successivo all'anno di riferimento e connesso al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati annualmente (doc. 1 ricorso).
In fatto la posizione delle parti diverge innanzitutto sulla natura dell'attività in concreto svolta dal ricorrente nel periodo settembre 2013-settembre 2017 (alle dipendenze di poi CP_4
Con divenuta e oggi ). ONoparte_2 CP_1
7. Interrogato il 14.3.2024 sulle questioni oggetto del giudizio, procuratore di Testimone_2
(come dallo stesso riferito, responsabile delle risorse umane, membro del CDA ONoparte_1
e procuratore della società con delega a rappresentarla nelle cause di lavoro e con i sindacati), e poi chiamato a testimoniare dalla difesa della resistente all'udienza del 29.1.2025 (pur essendo evidentemente incapace a farlo per il ruolo ricoperto e la cui testimonianza quindi non è stata assunta, cfr. verbale del 29.1.2025) ha reso dichiarazioni che, per quanto rileva, non hanno trovato riscontri nell'espletata istruttoria. Ha infatti riferito che dal 2014 le mansioni indicate in ricorso (e ritenute demansionanti) erano svolte dai dipendenti di altre società che gestivano il magazzino e in maniera non del tutto chiara ed intrinsecamente contradditoria che: “per
5 mansione commerciale intendo mantenimento e ricerca nuovi clienti, facevamo viaggi completi
a peso e a volume su richiesta del cliente: arrivano a Verona raggruppamento merci, i commerciali seguivano e davano assistenza alla parte operativa e al customer service . Questo ovviamente dal 2014 a due anni fa, quando la società è stata ceduta”. Dunque, se da un lato conferma che il ricorrente era addetto alle vendite, mantenendo e ricercando i nuovi clienti, ha poi aggiunto che lo stesso, svolgeva mansioni operative che certamente non possono ritenersi proprie di un dipendente con la categoria di quadro.
8.Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal ricorrente appaiono invece puntuali e dettagliate e pertanto intrinsecamente maggiormente attendibili, avendo trovando, quantomeno parzialmente, conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
8.1 In particolare, il ricorrente ha dichiarato che nel periodo in contestazione: “inserivo elettronicamente consegne di camion in arrivo dalla Germania in particolare, verificavo i pesi di alcuni clienti in particolare (quelli più importanti), spedizione dichiarare 10Kg e constavamo
20 kg, poi si preparava la lista di carico per caricare il carico, venivano svolte e vengono svolte dall'ufficio anche attualmente. Non è vero che lo facevano le aziende in appalto, questi si occupano di prendere i mezzi e fare il carico e scarico, l'inserimento dati lo facevo io.
Dall'ottobre 2018 sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con Tes_2
il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto le Tes_2
alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Nei mesi in cui sono stato demansionato ho perso i clienti del mio portafoglio si è quasi azzerato.
Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale. ADR: nessuno ha seguito i miei clienti in quel periodo. Nella filiale di Verona i commerciali in quel momento erano tre ( , Persona_1 Persona_2
, oltre me. Con me c'era a fare attività di data entry nel Persona_3 Persona_4
frattempo andato in pensione, il responsabile e una collega che Tes_3 Parte_2
Erano degli operativi di ufficio, loro stavano facendo le loro mansioni. Persona_4
proveniva da Mantova, filiale chiusa. Lui aveva una auto aziendale, svolgeva metà lavoro commerciale e metà operativo. Quando è stato spostato a Verona è stato messo interamente all'operativo. In quel periodo la filiale di Verona non ha usufruito di ammortizzatori. Durante il covid sono stato in cassa integrazione, non prima”. Il ricorrente quindi conferma, descrivendole nel dettaglio, quelle che fino al settembre 2017 erano state le mansioni operative, in concreto svolte.
6 9. Il ES dipendente delle resistenti dal 2006, addetto alla medesima sede di lavoro Tes_4
di Verona, con mansioni relative all'amministrazione, contabilità e assistenza clienti e che non ha avuto pendenze contro la datrice di lavoro, ha riferito in particolare che il ricorrente: “è stato collocato nel nostro open space, dove io facevo l'amministrazione per lo spazio estero e Italia, di fronte avevo gli addetti del settore estero. In questo ufficio in questo periodo per credo più di due anni era vincolato alla sua scrivania, doveva occuparsi di mansioni operative, pratiche, inserire dati nel pc gestionale, ordini di ritiro, seguire le spedizioni fino alla consegna, mansioni che fa l'impiegato come me, non esce a vendere. Ricordo che in quel periodo era stata interdetta l'attività commerciale, al punto che sono stati persi dei traffici, non potendo più visitare dei clienti il cui rapporto di fiducia col venditore viene meno, con un certo danno per
l'azienda. Mansioni molto basiche. ADR: nel periodo precedente aveva l'uso dell'auto aziendale e del cellulare. L'azienda affidava le auto aziendali ai venditori, nonché il recapito cellulare aziendale, dovendo essere reperibili mentre si muovono. ADR: dopo questi due anni è tornato a fare il commerciale. Il sig. è andato via, in prepensione, non ricordo se Tes_1 congiuntamente a questo o poco dopo c'è stata l'adibizione alla precedente mansioni. Ricordo Tes_ molto bene avere sentito il responsabile operativo, il sig. dire che doveva restare a Pt_1
fare il lavoro alla scrivania avendone bisogno. Ricordo altrettanto bene di avere raccolto le lamentele del proprio per la perdita dei clienti e dei rapporti commerciali dei clienti Pt_1
che seguiva e per il suo rammarico per non poter esprimere le sue capacità e conoscenze personali. ADR: l'azienda ha subito nel tempo cambiamenti e anche la filiale, nelle rivoluzioni il ricorrente è potuto tornare a svolgere le sue mansioni. Il nuovo responsabile di filiale, ha consentito al ricorrente di riprendere le proprie mansioni di commerciale. ONoparte_10
Poi l'organico è stato ridotto per pensionamenti e per calo del fatturato e i lavori sono stati ridimensionati e redistribuiti salvando le figure commerciali, fondamentali per una piazza come
Verona”.
Il ES ha poi dichiarato, smentendo quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente: “Sul capitolo 41 : confermo tutte le mansioni che mi vengono lette di cui al capitolo e aggiungo che
veniva impiegato nella prenotazione telefonica della merce da ritirare. ADR: che io ricordi
7 quando ha ripreso la mansione commerciale ha riottenuto l'uso della macchina e ha riacquisito
i clienti persi oltre ad altri.[…] ADR: come complessiva durata dell'adibizione del ricorrente alle mansioni d'ufficio lo collocherei tra il 2017 e il 2019, comunque per un periodo di due anni, per come posso ricordare. ADR: il era responsabile delle risorse umane e faceva Tes_2 parte del CDA. Lui aveva l'ufficio a Massalengo, non era presente nello stabilimento con noi.
Lui riferisce come mi viene letto da una società terza, ma questa che era AT aveva unicamente l'appalto delle attività di movimentazione merci del magazzino. ADR: nell'appalto
AT ha ereditato l'appalto affidato ad una cooperativa, era scritto che la cooperativa si occupava della movimentazione merce e dell'inserimento dati delle spedizioni in partenza (la famosa bollettazione) attività che facevo io all'inizio. Tutto quello che esula da questa attività era loro interdetta. Tutte le attività del capitolo 4 non potevano essere svolte da loro, in quanto esterne al contratto d'appalto in essere”.
La testimonianza appare puntuale e coerente con le risultanze dei documenti in atti e con le dichiarazioni del ricorrente e, a parte l'indicazione degli anni (2017-2019), che può giustificarsi in ragione del tempo trascorso e della difficoltà di avere precisi riferimenti temporali, il ES ne delimita chiaramente la durata complessiva in due anni, collegando inoltre la circostanza alla revoca dell'auto aziendale (che il ricorrente documenta essere avvenuta dal 31.5.2016, doc. 5 ricorso, circostanza di fatto peraltro non contestata, limitandosi la parte resistente ad affermarne la legittimità sotto il profilo contrattuale), circostanza quest'ultima coerente con il venir meno della necessità di recarsi dai clienti e quindi della sottrazione delle mansioni di venditore.
10.Anche il ES , ex dipendente in pensione al momento dell'esame ONoparte_10
testimoniale, ex responsabile di filiale, che non ha avuto contenziosi con le resistenti e per il suo stato da ritenersi scevro da condizionamenti, ha dichiarato: “ADR: il ricorrente era commerciale, soprattutto internazionale, successivamente per una decisione della società, lui non svolgeva più quella mansione era in ufficio e aveva perso i benefit, come l'auto aziendale che avevano i commerciali. Ipotizzo un demansionamento. ADR: questo cambio mansione è durato per tutto il periodo è tornato a fare il commerciale con la nuova ONoparte_2 proprietà. Ma preciso che la gestione commerciale era autonoma, era una struttura all'interno della nostra sede, ma diretta da Lodi, io non me ne occupavo perché come direttore mi occupavo della parte operativa. Quindi non so dare dei dati più precisi. ADR: so che quando era in ufficio inseriva i ritiri, faceva customer service, ma non so essere più preciso. ADR: la cooperativa fa solo bollettazione e movimentazione della merce. Dei ritiri ce ne occupiamo noi.
ADR: oltre al ricorrente, di venditore ce ne erano altri tre. Ero in quattro per un periodo. ADR:
8 non c'è stata nessuna messa in opera di piani di riduzione costi, la cassa integrazione era intervenuta dopo il covid. Niente cassa integrazione o solidarietà che riguardasse noi o il commerciale. Allora il lavoro come quintalato era discreto, non ci sono stati picchi negativi, io mi interfacciavo con la cooperativa richiedendo in un ambito di normalità lo svolgimento del lavoro richiesto dal contratto in essere”. Anche questo ES quindi riscontrando le dichiarazioni riportate conferma che al ricorrente erano state tolte le mansioni inizialmente svolte di commerciale ed era stato adibito a mansioni operative. Il riferimento al periodo in cui ciò è avvenuto è più generico, ma anche in questo caso viene fatto specifico riferimento alla perdita dell'uso dell'auto aziendale che avevano i commerciali.
11.Come risulta dalla declaratoria del CCNL applicato (doc. 20 ricorso), al livello dei quadri:
“1. Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per
l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
2. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative
e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità”. Nei profili esemplificativi sono indicati: “Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers); i gestori e reggenti autonomi di docks o silos”.
11.1 Si tratta di mansioni caratterizzate da responsabilità diretta di risultati, autonomia decisionale nell'ambito di politiche aziendali generali e che presuppongono il possesso di conoscenze e competenze tecnico-specialistiche.
11.2 L'addetto al customer service (mansione svolta dal ricorrente per come affermato dallo stesso procuratore della AF interrogato sul punto), così come l'assistente alla parte operativa, se non supervisore, appartengono all'inferiore 3° livello impiegatizio (che ricomprende anche i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico, che non svolgano abitualmente mansioni manuali, nonché gli addetti all'inserimento dati), se non come dedotto in ricorso (e sostenuto
9 dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio) all'ancora inferiore 4° livello (cfr. CCNL doc.
20 pag. 3 di 5). La declaratoria del 3° livello prevede infatti: “I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. La declaratoria del 4° livello prevede invece: “I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
11.3 Le mansioni operative cui si riferiscono i testimoni, nonché lo sporadico scambio di e-mail con il ricorrente relativi all' autunno 2013 (10 settembre 2013, 20 settembre 2013, 14 novembre
2013, doc.
8-10 ricorso) e poi del 2014 (18 settembre 2014, doc. 11), da cui si evince la graduale sottrazione delle mansioni proprie di venditore, si sostanziano quindi nell' organizzazione e nell' intervento relativo alle operazioni ed ai processi di ritiro (e appaiono non strettamente collegate alle attività dei venditori, seppure ad esse strumentali), rispetto ai quali risultano mancanti gli elementi qualificanti il livello e la categoria di quadro, come descritte.
12. Il ricorrente addetto al reparto commerciale ed in particolare vendite sin dall'assunzione
(come riferito dai testi e è stato a partire dal primo cambio di proprietà Tes_4 CP_10
(dunque dal settembre 2014 con il subentro del Gruppo , come anche riferito ONoparte_8
dal ES fino al settembre 2017, come dedotto dallo stesso ricorrente, quindi ben CP_10 prima dell'ulteriore passaggio alla avvenuta in data 1.1.2019; sul punto ONoparte_6
entrambi i testi possono effettivamente, dato anche il tempo trascorso, avere errato nell'indicare l'anno di cessazione del demansionamento), gradualmente ma alla fine integralmente spogliato delle sue mansioni, in violazione dell'art. 2103 c.c., di addetto al commerciale, ufficio che come precisato dal ES era autonomo e dipendeva direttamente dalla sede di Lodi, non CP_10
occupandosi quindi in alcun modo delle questioni operative del magazzino che invece gli erano state assegnate in via esclusiva.
13. Quanto alla delimitazione temporale del predetto demansionamento, valutando complessivamente le dichiarazioni testimoniali riportate, quanto emerge dalla documentazione in atti, nonché le deduzioni di cui al ricorso e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, deve
10 ritenersi provato che lo stesso sia certamente avvenuto tra il mese di giugno 2016 (compreso), fino a tutto il mese di settembre 2017 (compreso), quindi per 16 mesi consecutivi.
13.1 Come già rilevato infatti, non appaiono sussistere sufficienti elementi di prova per estendere tale periodo anche al biennio precedente, sia per la delimitazione temporale dell'assegnazione a mansioni d'ufficio data dal ES sia per il fatto che al di là del Tes_4
dato riferito al cambio di proprietà da parte del ES entrambi i testimoni legano tale CP_10 circostanza alla revoca dell'auto aziendale avvenuta (e questo dato è certo e documentato, a decorrere da giugno 2016). D'altronde come già rilevato le comunicazioni aziendali prodotte, possono far propendere per un'assegnazione in tale periodo antecedente anche di mansioni inferiori ma non consentono di ritenere che ciò sia avvenuto in maniera del tutto prevalente.
13.2 Se si raffrontano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso ricorrente
(“nessuno ha seguito i miei clienti in quel periodo. Nella filiale di Verona i commerciali in quel momento erano tre , rectius ndr]”, v. Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_3
verbale del 14.3.2024) e il documento allegato al ricorso che si compone di una pagina di un organigramma del marzo 2013 in cui lo stesso risulta essere inserito nel commerciale e di un un elenco dei recapiti telefonici e indirizzi email, allegato ad una email diffusa tra i dipendenti del
6.12.2013 (doc. 13 ricorso) in cui lo stesso risulta già indicato tra gli addetti all'ufficio operativo, si evince che alcuni “commerciali” presenti nell'elenco non sono stati indicati dal ricorrente (quali , ) e ciò consente di Persona_5 Persona_6 Persona_7
affermare da un lato la non univocità delle risultanze del documento e la presumibile non coincidenza temporale tra quanto sembrerebbe emergere dallo stesso e quanto affermato dal ricorrente (stante i possibili mutamenti intervenuti successivamente tra i dipendenti addetti ai vari uffici). Lo stesso ricorrente ha infatti dichiarato: “Con me c'era a fare attività di data entry
nel frattempo andato in pensione, il responsabile e una collega Persona_4 Tes_3
che Erano degli operativi di ufficio, loro stavano facendo le loro mansioni. Parte_2
proveniva da Mantova, filiale chiusa. Lui aveva una auto aziendale, svolgeva Persona_4
metà lavoro commerciale e metà operativo. Quando è stato spostato a Verona è stato messo interamente all'operativo” (v. verbale del 14.3.2024). Anche in questo caso emerge solo una parziale coincidenza tra l'organico di cui al documento e quanto dichiarato in sede di interrogatorio.
13.3 Ad escludere ulteriormente la sussistenza del demansionamento per l'anno 2013 anche la ON liquidazione degli per il relativo anno, documentato dal ricorrente (doc. 14 ricorso) che è legata per i due terzi alle nuove acquisizioni e all'incremento percentuale delle vendite e che
11 presuppone quindi lo svolgimento delle relative mansioni commerciali (seppure come rilevato dalle resistenti la minor somma liquidata risulta legata esclusivamente al “fondo svalutazione crediti filiale e non alle nuove acquisizioni”.
13.4 Per i successivi anni il ricorrente allega per il 2014 una sola email relativa ad una richiesta di ritiro del 18.9.2014 (doc. 11 ricorso) e per il 2015 uno scambio di email per tre ritiri, tutte del
16.11.2015 (doc. 11 ricorso).
13.4.1 Quanto all'anno 2014, il ricorrente ha dichiarato in sede di interrogatorio: “Mi è stato ON comunicato che a causa dei risultanti negativi, solo per il 2014 l' sarebbe stato congelato”
(v. verbale del 14.3.2024) (circostanza peraltro documentata, doc. 14 ricorso), affermazione che, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, si pone in contrasto con l'asserito totale venir meno delle mansioni di commerciale, poiché, come detto il premio veniva determinato in prevalenza in base alle nuove acquisizioni e all'incremento delle vendite.
13.4.2 Quanto all'anno 2015 invece, il testimone , nuovo responsabile di ONoparte_10
filiale (così qualificato dal ES che avrebbe ridato (sempre secondo il ES Tes_4
al ricorrente le proprie mansioni, ha affermato che: “il cambio mansione è durato per Tes_4 tutto il periodo (v. verbale del 29.1.2025), espressione che va intesa, con ONoparte_2
riferimento alle deduzioni delle resistenti sul punto non specificamente contestate (e documentate), dal 1.9.2014 al 31.12.2018. Tale indicazione tuttavia appare, come detto, eccessivamente generica e si pone, in parte, in contrasto con le deduzioni del ricorrente che sin dall'atto introduttivo afferma che la cessazione del demansionamento sia avvenuta con la riassegnazione dell'auto aziendale ossia dal 1.10.2017 (e come confermato in sede di interrogatorio, a parte qualche incertezza, poi corretta con le ultime dichiarazioni: “Dall'ottobre
2018 sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con [rectius Tes_2 Tes_2
ndr] il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto le alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale” (v. verbale del 14.3.2024).
13.5 Valutati tutti gli elementi emergenti dall'istruttoria, come riportati, anche per gli anni 2014
e 2015 non si ritiene sia stata fornita idonea prova del demansionamento e quindi con riferimento ad essi la domanda non può essere accolta.
14. Il ricorrente ha richiesto, seppur non specificandone la natura, un risarcimento del danno pari al 25% della retribuzione percepita nel periodo di demansionamento, considerando la durata
12 dello stesso e l'assegnazione di mansioni appartenenti ad una categoria e tre livelli di inquadramento inferiori. Deve ritenersi sulla base dell'istruttoria svolta, la sussistenza di un danno patrimoniale emergente derivante dalla lesione alla professionalità acquisita nonché dalla mancata acquisizione di maggiori capacità professionali, stante il depauperamento e la sottoutilizzazione del patrimonio professionale posseduto, per il più ridotto periodo (rispetto ai quattro anni dedotti) dal giugno 2016 al settembre 2017, pari a 16 mesi.
14.1 Tale danno (in parte patrimoniale emergente per la lesione alla professionalità acquisita ed in parte all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore essendo noto in ufficio che il ricorrente era stato l'unico addetto al commerciale ad essere assegnato a mansioni operative, peraltro come risultato, dall'istruttoria anche con cambio della postazione lavorativa e l'affiancamento agli altri impiegati) deve essere quantificato secondo un criterio equitativo, utilizzando quale parametro quello della retribuzione netta media mensile per il periodo di riferimento pari ad Euro 2.467,00 (escluse le varie trattenute fiscali e sociali, risultanti dalle retribuzioni per le mensilità di cui al predetto periodo, buste paga doc. 16, pagg.74-92, allegate al ricorso), spettante secondo il livello contrattuale, nella percentuale richiesta del 25% e quindi pari ad Euro 616,75 da arrotondarsi per eccesso ad Euro 617,00, considerando la qualità e la quantità della esperienza lavorativa pregressa (in particolare con riferimento alle mansioni da ultimo svolte dal ricorrente prima del cambio mansioni, dall'aprile 2010 fino a giugno 2016), il tipo di professionalità colpita (perdita graduale di autonomia e iniziativa, svolgimento di mansioni esclusivamente operative, con costante sottrazione di attribuzioni), la durata del denunciato demansionamento (16 mesi) il fatto di essere stato l'unico venditore a cui erano state sottratte le sue precedenti mansioni e la circostanza riferita in sede testimoniale di riacquisizione dei clienti perduti (dichiarazione del ES “che io ricordi quando ha ripreso la Tes_4
mansione commerciale ha riottenuto l'uso della macchina e ha riacquisito i clienti persi oltre ad altri”, v. verbale del 29.1.2025), confermata in sede di interrogatorio dalla stessa parte
(“Dall'ottobre 2018 [rectius 2017, ndr] sono rientrato a fare il commerciale, all'epoca ho parlato con il quale mi ha chiesto perché ero stato demansionato e quindi mi ha detto Tes_2
le alternative sono due: o rimani al 4 livello o fai commerciale ed entro 6 mesi mi devi portare risultati. Io gli ho detto che volevo tornare a fare il commerciale e i risultati li ho portati. Nei mesi in cui sono stato demansionato ho perso i clienti del mio portafoglio si è quasi azzerato.
Non facevo il commerciale per niente, fino a settembre 2017. Quindi dall'ottobre 2017 ho ripreso a fare il commerciale”) che denotano un impatto contenuto del demansionamento sulla stessa professionalità.
13 14.2 Il danno così calcolato in questa sede risulta pari a complessivi Euro 9.872,00 (617x16).
Rispetto a tale somma devono essere applicati interessi e rivalutazione dalla cessazione della condotta inadempiente (1.10.2017) sino alla pronuncia della presente sentenza, pari ad Euro
3.199,21. Il risarcimento totale spettante comprensivo della somma capitale e degli interessi e rivalutazione è pari dunque a complessivi Euro 13.071,21. Sulla predetta somma andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
ON 15. Quanto alla domanda volta alla condanna del pagamento degli (che dalla lettura congiunta del ricorso, delle note autorizzate e dei conteggi il ricorrente sembra limitare al periodo 2014-2017, ossia a quello coincidente con il preteso demansionamento) la stessa non può trovare accoglimento, risultando fondate le eccezioni delle resistenti sul punto.
15.1 Il ricorrente deduce che dal 2014 al 2021 gli stessi premi incentivanti previsti dal contratto individuale non sono stati erogati per decisione unilaterale del datore di lavoro, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti. Il ricorrente allega tuttavia documenti da cui risulta il pagamento di somme considerevolmente inferiori e solo per una parte dei predetti anni (come da doc. 11 ricorso, relativo al raggiungimento obiettivi 2010, erogato nel 2011 e pari ad Euro
1.400,00 lordi, premio per il 2013 erogato a giugno 2014 per l'anno precedente, pari ad Euro
1.900,00), peraltro in relazione al fondo svalutazione crediti filiale e non al target nuove acquisizioni o MCL incremento portafoglio e filiale che risulta in tutti i casi pari allo 0%.
15.2 Dallo stesso documento prodotto da parte ricorrente, risulta che in data 17.12.2014 la
ON società aveva deciso di sospendere l'erogazione degli stante il risultato dell'anno di esercizio 2014 e del piano di ristrutturazione in corso e pertanto non risulta che il mancato pagamento degli stessi sia dipeso dall'assegnazione di mansioni diverse da quelle svolte, quanto piuttosto da una più generale situazione economica.
Non appare peraltro nemmeno chiaro se la parte richieda quindi l'adempimento all'obbligo contrattuale di pagamento della retribuzione variabile (come sembra intendere la difesa di parte resistente) o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione della stessa (visto come detto che la domanda è dalla parte stessa limitata al periodo in cui le mansioni di vendita gli erano state tolte).
16. Sotto il profilo processuale, compete in ogni caso al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l'onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda. La parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa), dovendo escludersi l'applicazione dell'art. 1359 c.c. (che comunque non esonera la parte dall'onere di provare il
14 danno) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all'andamento dell'azienda e, comunque, di tutti gli elementi che, se pur in via presuntiva, avrebbero potuto consentire non soltanto la individuazione degli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto le circostanze dirette a rappresentare il possibile raggiungimento degli stessi da parte del lavoratore.
Infatti: “Nella costruzione del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di retribuzione variabile risulta elemento essenziale non solo la mancata fissazione degli obiettivi da parte della società, ma anche la prova che, se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore” (cfr. Cass. n. 23607/2018). Ciò risponde al più generale principio secondo cui il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta
17. Nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente allegare (e documentare) di avere raggiunto gli obiettivi (peraltro non meglio specificati in ricorso e comunque, come visto, non ricollegati dal datore di lavoro all'incremento del portafoglio) nell'anno 2010 e 2013, per potersi presumere la possibilità del loro raggiungimento anche negli anni successivi.
Sul punto le dichiarazioni del ES non sono dirimenti, in quanto lo stesso pur Tes_5
affermando che gli MBO venivano riconosciuti ai venditori, ai commerciali, il ES con riferimento temporale preciso (ossia il biennio di assegnazione del ricorrente a “mansioni di ufficio”) ha aggiunto che: “I conti non erano nominativi, notavo un abbassamento dell'importo nel periodo, per cui deduco che questo calo sia derivato dal fatto che i premi venivano riconosciuti solo all'altro commerciale nel periodo in cui il ricorrente era in ufficio. Non ricordo gli importi di cui al bilancio”. Il fatto che un altro venditore percepisse la retribuzione variabile, circostanza contestata dalle resistenti, nel periodo in cui il ricorrente demansionato non le ha percepite, in assenza di specifiche deduzioni (o richieste istruttorie) sul punto, non è idonea a provare la perdita di chance di ottenere un pari importo, non risultando inoltre che nel periodo successivo tali somme venissero erogate e in che misura.
18. Quanto alla revoca dell'auto aziendale avvenuta dal mese di giugno 2016 al mese di settembre 2017, per come dedotto e documentato dallo stesso ricorrente (e pacifico tra le parti), si osserva quanto segue.
18.1 Nel contratto individuale si legge: “fringe benefit: con riferimento alle responsabilità ed al ruolo affidatoLe Le sarà messa a disposizione un'autovettura aziendale per l'espletamento delle
15 Sue funzioni, con addebito di legge per benefit autovettura”. Dalla disamina delle buste paga
(doc. 16 ricorso) risulta annotato mensilmente a fini fiscali, come previsto dal contratto individuale, il “benefit auto”. L'assegnazione del mezzo ad uso promiscuo pattuita al momento dell'assunzione, come confermato dalla stessa lettera di assegnazione prodotta dalla resistente e sottoscritta il 4.9.2012 (doc. , non prevede alcun limite annuale di utilizzo né ONoparte_11
alcun onere a carico del dipendente a copertura delle spese sostenute dall'azienda e si ritiene pertanto che integri un compenso in natura, da cui il lavoratore trae un indubbio vantaggio economico, circostanza questa che trova ulteriore conforto nella lettera del legale dell'epoca inviata alla datrice di lavoro in cui si legge tra l'altro: “A ciò deve aggiungersi il danno patito dal nostro cliente il quale ha dovuto provvedere con urgenza e senza congruo preavviso ad acquistare un'auto anche solo per potersi recare al lavoro” (doc. 6 ricorso).
In sostanza, la stessa non risulta una semplice componente della retribuzione erogata per compensare particolari modalità della prestazione (a cui potrebbero in astratto trovare applicazione i principi richiamati dalla difesa di parte resistente, così come chiarito dalla Cass., sez. lav., ord. 23205/2023), ma un vero e proprio beneficio in natura, inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, compensativo delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni assegnate.
18.2 Quindi la revoca unilaterale della stessa comportando un'indebita riduzione unilaterale del trattamento retributivo contrattualmente riconosciuto (risultando in tal senso invalida la clausola apposta alla successiva lettera di assegnazione che prevede la facoltà unilaterale di annullare la convenzione in qualsiasi momento da intendersi quale clausola risolutiva meramente potestativa), peraltro direttamente connessa all'accertato demansionamento, comporta la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della relativa indennità che va calcolata in base alle tabelle ACI allegate (doc. 17 e 18 ricorso) considerata la tipologia di veicolo (Pegeout
308, non contestata) e l'anno di riferimento, in Euro 2.457,42 lordi di cui Euro 1.082,70 per il periodo giugno-dicembre 2016 e 1.374,72 per il periodo gennaio-settembre 2017).
19. Dei crediti del lavoratore accertati rispondono solidalmente, ex art. 2112 c.c. sia la
[...]
(già c.f./p.iva ) sia la cessionaria ONoparte_1 ONoparte_2 P.IVA_1 [...]
(già già , non ONoparte_2 ONoparte_3 ONoparte_6
rilevando (tanto meno ai fini della legittimazione passiva) che i fatti su cui si fondano le domande del ricorrente siano riferiti ad un periodo anteriore (2013-2018) al conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda trasporti (1.1.2019).
20. Ogni ulteriore profilo assorbito.
16 21. Le spese di lite tra ricorrente e in questa sede convenuta, stanti i ONoparte_2
numerosi passaggi e i trasferimenti societari, tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e comunque l'omonimia delle società che hanno generato un confuso quadro circa l'effettiva titolarità dal lato datoriale del rapporto nel corso del tempo, giustificano, ad avviso di questo giudice, l'integrale compensazione delle spese tra le medesime parti.
21.1 Nei confronti delle altre resistenti, le spese di lite, stante l'autonomia delle tre domande
ON (risarcimento da demansionamento, pagamento e indennità per revoca unilaterale del fringe benefit) devono essere compensate per un terzo, stante la parziale soccombenza reciproca e per la restante parte vanno poste a carico delle resistenti in base alla natura e al valore della controversia (scaglione 5200-26.000, in base al decisum), considerata l'attività difensiva svolta
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), le questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti e la condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al
DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso nei confronti della ONoparte_2
2) accerta che ha subito un demansionamento con illegittima Parte_1 dequalificazione professionale da giugno 2016 a settembre 2017 e per l'effetto condanna le resistenti e in solido, al ONoparte_1 ONoparte_2 pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) che liquida in Euro 13.071,21, comprensivo di interessi e rivalutazione all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna le resistenti le resistenti e ONoparte_1 ONoparte_2
in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.457,42
[...] lordi a titolo di indennità per illegittima revoca dell'auto aziendale, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
4) dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna le resistenti CP_1
e al rimborso dei restanti due terzi che liquida
[...] ONoparte_2 in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra ricorrente e ONoparte_2
Verona, 17.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A partire dalla data che intercorre dal mese di settembre 2013 sino al mese di settembre 2017 il ricorrente ha svolto le seguenti mansioni: inserimento ritiri;
smistamento bolle di consegna di ogni singolo viaggio scaricati dai camion;
egli aveva il compito di effettuare la conferma del peso dichiarato dal cliente rispetto a quello dichiarato dal magazzino;
spesso doveva recarsi in magazzino a controllare le spedizioni e i carichi;
si occupava dell'inserimento e verifica delle dimensioni dei colli e delle spedizioni;
egli effettuava la prenotazione ai corrispondenti esteri degli spazi necessari sui camion per il ritiro della merce dal magazzino;
inoltro telematico dei dati dei camion in partenza verso la piattaforma di destinazione