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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229/2023 del R.G.A.C. riservata in decisione il 24/09/2025 pendente TRA
, già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore dott. , (giusta procura
[...] P.IVA_1 Parte_3 del 28/3/22, in atti Dott. Notaio in Milano Rep. N. Persona_1
26916 Racc. 11416) rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Basile (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
C.F._1
APPELLANTE E
- (P.IVA E CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 2399/2022, pubblicata in data 07/11/2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 02/05/2023, la ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il , in persona del Sindaco Controparte_1 lrpt, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2399/2022, pubblicata in data 07/11/2022, con cui veniva rigettata la domanda proposta da
[...] nei confronti del perché non provata, non avendo Parte_2 Controparte_1 parte attrice prodotto il contratto scritto di appalto pubblico sottoscritto dal legale rapp.te p.t. della P.A., debitamente autorizzato dall'organo di gestione, con indicazione del corrispettivo e dell'impegno di spesa per farvi fronte. Nulla veniva statuito per le spese processuali. L'appellante, richiamate le domande ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado ha chiesto, in riforma integrale della sentenza impugnata, condannarsi il al pagamento Controparte_1 della somma di € 33.446,37, per sorta capitale, oltre interessi moratori maturati sulla predetta somma “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
1 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo;
ha chiesto, inoltre, la condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di € 6.240,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta nonché della somma di € 7.464,27 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del predetto Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, con vittoria delle spese processuali. Il , nonostante la rituale notifica a mezzo pec dell'atto di citazione, non si è Controparte_1 costituito in giudizio. All'udienza del 17/09/2025, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 24.9.2025; alla predetta udienza del 24.9.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all' udienza del 17.9.2025 ed alla successiva udienza del 24.09.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2013), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello, consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 24/09/2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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