TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13520/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gloria MIGLIORINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a San Giorgio di Piano (BO), Via della Libertà n. 23; e
nata a [...] il 1° ottobre 1988 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Paola DEL BUONO ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via Clavature, n. 18; RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Da e è nata il [...], Parte_1 Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto n. 11756/2021 del 21 ottobre 2021 il Tribunale di Bologna ha disposto tra l'altro che:
- la figlia fosse affidata ai due genitori in via condivisa e collocata con la madre presso la casa familiare;
- che il padre potesse vedere la figlia: a) sino al reperimento di un alloggio adeguato, a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00, senza pagina 1 di 3 pernottamento e successivamente con pernottamento;
b) nelle settimane con weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita di scuola alle 20.30/21.00; nelle altre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle 20.30/21.00; c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre e il 31 dicembre o 1° gennaio e 6 gennaio;
d) nelle festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; e) in estate quindici giorni, anche non consecutivi e senza pernottamento, per gli anni 2021 e 2022; almeno quindici giorni, anche non consecutivi con pernottamento, dal 2023; f) per il compleanno della minore tutto il giorno assieme alla madre oppure per metà giornata;
- che il signor versasse alla signora la somma mensile di Pt_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie e al 50% della mensa scolastica;
- che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre;
- che i nonni materni frequentassero la nipote e quello paterno solo in Per_2 presenza di un genitore e senza pernotto;
-che in caso di impossibilità nel tenere la figlia ciascun genitore chiedesse aiuto all'altro e soltanto in caso di impossibilità di entrambi ad altri familiari o a terzi.
2. Con ricorso congiunto depositato il 29 settembre 2025 i ricorrenti, dato atto che il padre dal mese di gennaio 2025 ha cambiato lavoro e svolge orari che gli consentono di poter tenere la figlia presso di sé anche per i pernottamenti infrasettimanali, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al diritto di visita e quelle patrimoniali. Il 23 ottobre 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 30 settembre 2025 e il 20 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a pagina 2 di 3 rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 11756/2021 del 21 ottobre 2021: 1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina, quando la preleverà da casa della madre alle ore 10,00 circa, sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
- nella settimana con il week-end di propria spettanza, il lunedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola alle 16,00, sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
nell'altra il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle 16,00, sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle festività natalizie, alternando ogni anno la Vigilia e il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre, Capodanno e il giorno dell'Epifania;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- nel giorno del compleanno di insieme alla madre o alternando ogni anno Per_2 mezza giornata con la stessa;
- in estate per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, fornendo l'indirizzo della località di vacanza prescelto;
2) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi di anno in anno a far data dall'anno successivo al deposito del ricorso secondo la variazione degli indici Istat;
in detto contributo dovrà essere ricompresa anche la retta per la mensa scolastica come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
3) prende atto che per intercorso accordo tra le parti i genitori percepiranno l'Assegno Unico e Universale nella misura del 50% ciascuno, come di legge;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gloria MIGLIORINI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a San Giorgio di Piano (BO), Via della Libertà n. 23; e
nata a [...] il 1° ottobre 1988 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Paola DEL BUONO ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, Via Clavature, n. 18; RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Da e è nata il [...], Parte_1 Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto n. 11756/2021 del 21 ottobre 2021 il Tribunale di Bologna ha disposto tra l'altro che:
- la figlia fosse affidata ai due genitori in via condivisa e collocata con la madre presso la casa familiare;
- che il padre potesse vedere la figlia: a) sino al reperimento di un alloggio adeguato, a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00, senza pagina 1 di 3 pernottamento e successivamente con pernottamento;
b) nelle settimane con weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita di scuola alle 20.30/21.00; nelle altre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle 20.30/21.00; c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre e il 31 dicembre o 1° gennaio e 6 gennaio;
d) nelle festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; e) in estate quindici giorni, anche non consecutivi e senza pernottamento, per gli anni 2021 e 2022; almeno quindici giorni, anche non consecutivi con pernottamento, dal 2023; f) per il compleanno della minore tutto il giorno assieme alla madre oppure per metà giornata;
- che il signor versasse alla signora la somma mensile di Pt_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie e al 50% della mensa scolastica;
- che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre;
- che i nonni materni frequentassero la nipote e quello paterno solo in Per_2 presenza di un genitore e senza pernotto;
-che in caso di impossibilità nel tenere la figlia ciascun genitore chiedesse aiuto all'altro e soltanto in caso di impossibilità di entrambi ad altri familiari o a terzi.
2. Con ricorso congiunto depositato il 29 settembre 2025 i ricorrenti, dato atto che il padre dal mese di gennaio 2025 ha cambiato lavoro e svolge orari che gli consentono di poter tenere la figlia presso di sé anche per i pernottamenti infrasettimanali, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al diritto di visita e quelle patrimoniali. Il 23 ottobre 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 30 settembre 2025 e il 20 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a pagina 2 di 3 rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 11756/2021 del 21 ottobre 2021: 1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina, quando la preleverà da casa della madre alle ore 10,00 circa, sino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
- nella settimana con il week-end di propria spettanza, il lunedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola alle 16,00, sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
nell'altra il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle 16,00, sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle festività natalizie, alternando ogni anno la Vigilia e il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre, Capodanno e il giorno dell'Epifania;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- nel giorno del compleanno di insieme alla madre o alternando ogni anno Per_2 mezza giornata con la stessa;
- in estate per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno, fornendo l'indirizzo della località di vacanza prescelto;
2) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi di anno in anno a far data dall'anno successivo al deposito del ricorso secondo la variazione degli indici Istat;
in detto contributo dovrà essere ricompresa anche la retta per la mensa scolastica come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
3) prende atto che per intercorso accordo tra le parti i genitori percepiranno l'Assegno Unico e Universale nella misura del 50% ciascuno, come di legge;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3