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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1852/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Fontanella)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Adimari)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 767 del 21/1/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava la cessazione della materia del contendere, in ordine all'opposizione, proposta da , avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 Parte_1
9001406568 000, notificata il 21/2/2022, riferita a crediti previdenziali di cui al sotteso avviso di addebito n.
397 2012 0015888669 000, e si compensavano le spese di lite.
Il nterponeva appello, cui resisteva l' . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo, l'appellante non contesta la statuizione relativa alla cessazione della materia del contendere, conseguente allo stralcio delle partite creditorie inferiori a € 1.000,00, rientranti nel periodo compreso 1/1/2000-31/12/2010, disposto in forza del decreto-legge n. 119/2018, ma rimprovera al
Tribunale capitolino di aver compensato le spese del giudizio, laddove non sussisteva alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. - segnatamente “le gravi ed eccezionali ragioni” - mentre, nelle note di trattazione scritta del 22/10/2024, l'opponente aveva insistito anche per “l'accertamento della soccombenza CP_ virtuale dell ”.
In effetti, la regolamentazione delle spese del processo, in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito ad annullamento automatico dei debiti, non è stata espressamente prevista dalla legge.
Tuttavia, il Supremo Collegio ha più volte affermato che, proprio riguardo alla fattispecie contemplata dall'art. 4 del decreto-legge n. 119/2018 - oggetto della presente causa - poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (v. Cass. 9/11/2022, n. 33059; Cass. 17/8/2022, n. 24853; Cass. 7/6/2019, n. 15471;
Cass. 30/4/2019, n. 11410).
Pertanto, non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il regolamento delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti - le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice (v. Cass. 18/10/2018, n. 26299; Cass. 29/7/2021, n. 21757) - ma nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno, a seguito di sopravvenuta previsione legislativa, dell'obbligazione di cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore.
Ne discende, da un lato, la correttezza in iure della decisione del primo giudice, il quale ha fatto de plano seguire alla statuizione principale di cessazione della materia del contendere - la quale non è stata censurata dall'appellante in quanto tale, eventualmente neppure mediante la riproposizione dell'eccezione di prescrizione del credito previdenziale azionato - la statuizione accessoria di compensazione delle spese, senza indagare sulla soccombenza virtuale, e, dall'altro lato, la coerenza della relativa motivazione, la quale correttamente ha fatto riferimento alla vicenda estintiva ope legis del giudizio, costituita dagli effetti dell'applicazione della normativa sopravvenuta contenuta nel decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in linea con le vigenti tariffe forensi, nonché considerando la non complessità della controversia ed il valore della causa, correlato all'importo delle sole spese processuali.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 246,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO LE)