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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3896 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri corso della Repubblica n. 12, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Silvia Assennato, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 19 luglio 2023, si è Parte_1 rivolta al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assistenza protesica ex art. 2 lett. c) d.m. 332/1999, non accertato nel procedimento di ATPO.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento dell'11 luglio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c. nella formulazione applicabile ai giudizi iscritti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. Nella propria relazione il consulente ha osservato che: “In occasione della visita da me eseguita la ricorrente ha prodotto un ulteriore recente audiogramma effettuato in data 29.7.24 sempre presso la I diagrammi riportati nei due suddetti referti sono sostanzialmente CP_3 sovrapponibili. Secondo i criteri definiti dal D.M. 5 febbraio 1992 si perviene in entrambi i casi ad una valutazione del correlato grado di invalidità quantificabile nella misura del 31,5%, in accordo con quanto accertato dalla dottoressa che ha svolto l'incarico di CTU nel procedimento di Per_1
ATPO.
Si ritiene però di non poter condividere l'opinione della collega circa la mancata valutazione delle ulteriori patologie che la ricorrente ha documentato in data successiva al verbale relativo all'accertamento compiuto dall' A causa di una problematica psichica diagnosticata CP_1 come “Disturbo ossessivo di grave entità” l'attuale ricorrente è stata seguita per ben cinque anni
(dal 2017 al 2022) dal CIM di competenza. In atto la situazione appare migliorata, ma attendibilmente la signora lamenta una persistente sindrome ansiosa per cui assume tuttora Pt_1 una terapia farmacologica. Appare pertanto corretto fare riferimento alla seguente previsione tabellare:
2207 NEVROSI ANSIOSA 15.
Analoghe osservazioni possono essere formulate per quanto concerne la patologia spondiloartrosica lombare che si associa alla presenza strumentalmente accertata di un'ernia discale espulsa a livello L4-L5. E' ben noto come tale condizione sia connotata da periodi di acuzie che si alternano ad altri aventi minore e perfino nulla espressione clinica. Negarne del tutto il rilievo invalidante appare però ingiustamente penalizzante nei confronti di chi ne è portatore.
Prendendo atto della seguente previsione tabellare ritengo equo riconoscere per analogia almeno la soglia minima valutabile: 11%.
7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40.
Pur applicando, come d'obbligo, la formula riduttiva imposta dalla normativa:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) si ritiene che la signora debba essere riconosciuta invalida civile in misura pari al Pt_1
47%, con conseguente diritto alle prestazioni di assistenza protesica.
Per quanto concerne la decorrenza del beneficio osservo che fino alla data dell'accertamento su atti la ricorrente aveva documentato esclusivamente l'ipoacusia. Pertanto il grado di invalidità utile a conseguire il beneficio richiesto può essere riconosciuto a far data dal mese di aprile 2022, quando risultano certificate le ulteriori patologie che concorrono a determinare il superamento della soglia del 34%.” (relazione peritale gli atti).
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “In base a quanto sopra rilevato e considerato così si risponde ai quesiti posti:
1. Alla data della domanda amministrativa del
30.11.2020 e dell'accertamento su atti del 12.1.2022 non risulta documentato in atti un grado di invalidità superiore alla soglia del 34%. Si deve quindi condividere il parere della Commissione
Medica che allora giudicò la signora “Non invalida”. CP_1 Pt_1
2. A causa del riscontro di ulteriori patologie successivamente documentate la ricorrente può essere considerata “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 47%” a far data dal 1.4.2022, con conseguente diritto alle prestazioni di assistenza protesica”.
4. Alla luce della consulenza depositata, con conclusioni tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, il giudizio del CTU non può che essere condiviso.
4.1. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve essere affermato che sussiste in capo a il requisito utile all'accesso e all'ssistenza protesica a decorrere dall'1 aprile 2022. Parte_1
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Pertanto, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti, in quanto la decorrenza dell'accertamento riconosciuto è successiva alla domanda amministrativa del 30 novembre 2020. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo ad del requisito sanitario di cui all'art. 2 lett. Parte_1
c) d.m. 332/1999, utile all'accesso all'assistenza protesica, con decorrenza dall'1 aprile 2022; compensa le spese di lite tra le parti, integralmente;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3896 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri corso della Repubblica n. 12, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Silvia Assennato, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 19 luglio 2023, si è Parte_1 rivolta al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'assistenza protesica ex art. 2 lett. c) d.m. 332/1999, non accertato nel procedimento di ATPO.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetta parte ricorrente. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento dell'11 luglio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c. nella formulazione applicabile ai giudizi iscritti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare fondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.1.1. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.1.2. Nella propria relazione il consulente ha osservato che: “In occasione della visita da me eseguita la ricorrente ha prodotto un ulteriore recente audiogramma effettuato in data 29.7.24 sempre presso la I diagrammi riportati nei due suddetti referti sono sostanzialmente CP_3 sovrapponibili. Secondo i criteri definiti dal D.M. 5 febbraio 1992 si perviene in entrambi i casi ad una valutazione del correlato grado di invalidità quantificabile nella misura del 31,5%, in accordo con quanto accertato dalla dottoressa che ha svolto l'incarico di CTU nel procedimento di Per_1
ATPO.
Si ritiene però di non poter condividere l'opinione della collega circa la mancata valutazione delle ulteriori patologie che la ricorrente ha documentato in data successiva al verbale relativo all'accertamento compiuto dall' A causa di una problematica psichica diagnosticata CP_1 come “Disturbo ossessivo di grave entità” l'attuale ricorrente è stata seguita per ben cinque anni
(dal 2017 al 2022) dal CIM di competenza. In atto la situazione appare migliorata, ma attendibilmente la signora lamenta una persistente sindrome ansiosa per cui assume tuttora Pt_1 una terapia farmacologica. Appare pertanto corretto fare riferimento alla seguente previsione tabellare:
2207 NEVROSI ANSIOSA 15.
Analoghe osservazioni possono essere formulate per quanto concerne la patologia spondiloartrosica lombare che si associa alla presenza strumentalmente accertata di un'ernia discale espulsa a livello L4-L5. E' ben noto come tale condizione sia connotata da periodi di acuzie che si alternano ad altri aventi minore e perfino nulla espressione clinica. Negarne del tutto il rilievo invalidante appare però ingiustamente penalizzante nei confronti di chi ne è portatore.
Prendendo atto della seguente previsione tabellare ritengo equo riconoscere per analogia almeno la soglia minima valutabile: 11%.
7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40.
Pur applicando, come d'obbligo, la formula riduttiva imposta dalla normativa:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) si ritiene che la signora debba essere riconosciuta invalida civile in misura pari al Pt_1
47%, con conseguente diritto alle prestazioni di assistenza protesica.
Per quanto concerne la decorrenza del beneficio osservo che fino alla data dell'accertamento su atti la ricorrente aveva documentato esclusivamente l'ipoacusia. Pertanto il grado di invalidità utile a conseguire il beneficio richiesto può essere riconosciuto a far data dal mese di aprile 2022, quando risultano certificate le ulteriori patologie che concorrono a determinare il superamento della soglia del 34%.” (relazione peritale gli atti).
3.1.3. Il consulente ha pertanto così concluso: “In base a quanto sopra rilevato e considerato così si risponde ai quesiti posti:
1. Alla data della domanda amministrativa del
30.11.2020 e dell'accertamento su atti del 12.1.2022 non risulta documentato in atti un grado di invalidità superiore alla soglia del 34%. Si deve quindi condividere il parere della Commissione
Medica che allora giudicò la signora “Non invalida”. CP_1 Pt_1
2. A causa del riscontro di ulteriori patologie successivamente documentate la ricorrente può essere considerata “Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 47%” a far data dal 1.4.2022, con conseguente diritto alle prestazioni di assistenza protesica”.
4. Alla luce della consulenza depositata, con conclusioni tratte dall'esame della documentazione allegata, da accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, il giudizio del CTU non può che essere condiviso.
4.1. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve essere affermato che sussiste in capo a il requisito utile all'accesso e all'ssistenza protesica a decorrere dall'1 aprile 2022. Parte_1
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Pertanto, i compensi di lite vengono compensati integralmente tra le parti, in quanto la decorrenza dell'accertamento riconosciuto è successiva alla domanda amministrativa del 30 novembre 2020. CP_ Le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza in capo ad del requisito sanitario di cui all'art. 2 lett. Parte_1
c) d.m. 332/1999, utile all'accesso all'assistenza protesica, con decorrenza dall'1 aprile 2022; compensa le spese di lite tra le parti, integralmente;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi