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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 27/02/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3638/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Battista Lulli 8 04100 Latina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200003298986000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la Sentenza N.373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva dichiarato il Ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione a favore del Giudice ordinario per l'avviso di addebito N.35720220000456981000 per il restante accoglie il Ricorso parzialmente come in motivazione.
Trattasi di avviso di accertamento IMU 2015.
L'appellante rileva in questa sede che la cartella di pagamento N.05720200003298986000 è stata regolarmente notificata nel rispetto della normativa e che le altre tre cartelle di pagamento sono state notificate.
L'appellante in accoglimento dell'appello chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda e che comunque la comunicazione preventiva di ipoteca venga dichiarata legittima ed efficace perché fondata su cartella di pagamento notificata e non prescritta.
Il Comune di Latina si costituisce in giudizio, si riporta agli scritti difensivi e chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito accogliere l'appello non sussistendo decadenza né prescrizione, in subordine manlevare il Comune di Latina da ogni condanna anche per le spese.
Resistente_1 si costituisce in giudizio ed eccepisce l'inesistenza delle pretese e decadenza dell'azione come pure l'inesistenza della notificazione e ribadisce l'intervenuta prescrizione delle pretese dell'appellante; conclude per la sospensione dei provvedimenti opposti e nel merito per l'annullamento dei provvedimenti opposti con richiesta delle spese in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che per l'adempimento della notifica è necessario effettuare gli adempimenti previsti dalla legge compreso l'inoltro al destinatario con l'effettiva ricezione della raccomandata informativa non essendo sufficiente la sola spedizione. Da quanto sopra ne consegue che, non sussistendo la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa, deve ritenersi in realtà la nullità dell'atto per cui per la cartella
N.05720200003298986000 non viene data la prova della ricezione della raccomandata.
Va aggiunto che, per quanto concerne le cartelle contenute nell'atto opposto, come espresso dai Primi
Giudici essendo contributi INPS gli stessi sono di competenza del Giudice del Lavoro.
Da ciò si rileva che deve essere dichiarata nulla la cartella N.05720200003298986000 e l'avviso di accertamento N.1825 per la mancata prova della notifica.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente nullità per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3638/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Battista Lulli 8 04100 Latina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200003298986000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la Sentenza N.373/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva dichiarato il Ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione a favore del Giudice ordinario per l'avviso di addebito N.35720220000456981000 per il restante accoglie il Ricorso parzialmente come in motivazione.
Trattasi di avviso di accertamento IMU 2015.
L'appellante rileva in questa sede che la cartella di pagamento N.05720200003298986000 è stata regolarmente notificata nel rispetto della normativa e che le altre tre cartelle di pagamento sono state notificate.
L'appellante in accoglimento dell'appello chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda e che comunque la comunicazione preventiva di ipoteca venga dichiarata legittima ed efficace perché fondata su cartella di pagamento notificata e non prescritta.
Il Comune di Latina si costituisce in giudizio, si riporta agli scritti difensivi e chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito accogliere l'appello non sussistendo decadenza né prescrizione, in subordine manlevare il Comune di Latina da ogni condanna anche per le spese.
Resistente_1 si costituisce in giudizio ed eccepisce l'inesistenza delle pretese e decadenza dell'azione come pure l'inesistenza della notificazione e ribadisce l'intervenuta prescrizione delle pretese dell'appellante; conclude per la sospensione dei provvedimenti opposti e nel merito per l'annullamento dei provvedimenti opposti con richiesta delle spese in favore della parte rappresentata ex art. 91 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che per l'adempimento della notifica è necessario effettuare gli adempimenti previsti dalla legge compreso l'inoltro al destinatario con l'effettiva ricezione della raccomandata informativa non essendo sufficiente la sola spedizione. Da quanto sopra ne consegue che, non sussistendo la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa, deve ritenersi in realtà la nullità dell'atto per cui per la cartella
N.05720200003298986000 non viene data la prova della ricezione della raccomandata.
Va aggiunto che, per quanto concerne le cartelle contenute nell'atto opposto, come espresso dai Primi
Giudici essendo contributi INPS gli stessi sono di competenza del Giudice del Lavoro.
Da ciò si rileva che deve essere dichiarata nulla la cartella N.05720200003298986000 e l'avviso di accertamento N.1825 per la mancata prova della notifica.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto con conseguente nullità per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.