Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 8374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8374 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03149/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2022, proposto da
IN De ON, IE ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Qualiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 4786 del 30/03/2022 n.ro 03/2016, notificato il 05/04/2022; b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi, per quanto di ragione:1) il verbale di accertamento prot. 918/P.Gen.2017 del 03/04/2017; 2) il verbale di sequestro del 21.01.2016 prot. n. 179/2016/P.M. Prot. 01/2016/RV; 3) la nota prot. n. 468/2022/P.M. Del 24.03.2022, mai notificato né comunicato ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa NG TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n. 3 del 28 gennaio 2016 il Comune di Qualiano ha disposto la demolizione di opere abusive realizzate dagli odierni ricorrenti su un’area di loro proprietà e sottoposte a sequestro in data 21 gennaio 2016.
In data 3 marzo 2017, la Polizia Locale accertava che, decorso il termine di 90 giorni assegnato per la demolizione, la stessa non era stata eseguita.
2. Con i provvedimenti impugnati del 30 marzo 2022, il Comune ha dato atto di quanto sopra ed ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001, l’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime, nonché la servitù di passaggio per l’accesso all’area, al patrimonio del Comune. Con il medesimo provvedimento è stata anche irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del medesimo d.P.R. per un importo pari ad euro 3.000,00.
3. Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento di acquisizione contestandone la legittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 Con il primo motivo di ricorso, essi deducono la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001.
Secondo la prospettiva dei ricorrenti, il provvedimento di acquisizione non conterrebbe una precisa indicazione dell’area con riguardo alla sua estensione ed ai riferimenti catastali il che non consentirebbe agli stessi di avere una piena conoscenza della porzione di bene che passerebbe in proprietà al Comune.
Per altri versi, il generico riferimento al bene abusivo ed all’area di sedime sarebbe insuscettibile di precisa individuazione anche da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari che, pertanto, non potrebbe procedere alla trascrizione.
Con ulteriore censura, i ricorrenti deducono che con l’ordinanza impugnata sarebbe stata altresì disposta, in maniera del tutto abnorme l’acquisizione al patrimonio della servitù di passaggio, senza né chiarirne l'entità, né, soprattutto, le motivazioni.
3.2 Sotto altro profilo, i ricorrenti deducono la illegittimità del provvedimento gravato in quanto sarebbe mancata, nei confronti degli interessati, la notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza.
L’immobile, peraltro, era sottoposto a sequestro penale e non sarebbe stato possibile per i ricorrenti procedere alla demolizione e per tale ragione sarebbe stata anche illegittimamente irrogata la sanzione pecuniaria che presuppone la colpevole inottemperanza all’ordine di ripristino.
4. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001; della legge n. 47 del 1985; degli articoli 3, 7 e 10 bis , della legge n. 241 del 1990.
In particolare, i ricorrenti rilevano che il provvedimento opposto non indicando i parametri di ordine urbanistico-edilizio posti alla base della determinazione quantitativa dell’area di pertinenza assoggettata ad acquisizione, né fornendo alcuna motivazione in ordine alla quantificazione dell’area ulteriore acquisita come servitù di passaggio, avrebbe privato i destinatari della possibilità di controllare la correttezza della decisione e dell'operato del Comune e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto avviare ex novo nei loro confronti il procedimento volto all’acquisizione, mediante invio di una comunicazione di avvio del procedimento.
5. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
5.1 Nel caso in esame, il Comune di Qualiano ha proceduto alla acquisizione della sola area di sedime e della servitù di passaggio necessaria a raggiungerla, dal momento che il manufatto abusivo era stato demolito in esecuzione del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria.
Ed infatti, emerge dagli atti impugnati, che per la realizzazione degli abusi contestati, erano stati avviati due distinti procedimenti, uno in sede amministrativa con l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 2016, ed uno in sede penale, con sequestro del manufatto e successiva demolizione d’ufficio.
5.2 I ricorrenti, con le loro censure, hanno dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe viziato in quanto non conterrebbe alcuna precisa indicazione (di natura urbanistica e catastale) sulle modalità di calcolo dell’area oggetto di acquisizione e che, tale determinazione non sarebbe stata possibile neanche per relationem, attingendo a quanto indicato negli atti presupposti.
Su tale deduzione va precisato che agli atti del giudizio non sono stati allegati gli atti presupposti, ossia i verbali di sequestro e l’ordinanza di demolizione.
Peraltro, la mancata costituzione in giudizio del Comune di Qualiano, che neanche ha depositato una relazione istruttoria, non consente di accertare se, effettivamente, in taluno degli atti del procedimento fossero stati indicati i parametri di determinazione della estensione dell’area da acquisire.
5.3 In assenza di elementi che consentano di ritenere che in qualche suo atto il Comune abbia, invece, proceduto all’esatto calcolo ed identificazione dell’area di sedime, deve ritenersi che i provvedimenti di acquisizione impugnati effettivamente siano viziati per violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare che l’effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell’esercizio di alcun potere valutativo da parte dell’Autorità eccetto quello del mero accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare, per quanto i riguarda l'indicazione dell’area da acquisire, il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l’esatta indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso requisiti essenziali del provvedimento di ingiunzione di demolizione, sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione.
Nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755).
6. E’ del pari fondata la censura in cui è dedotto il vizio di difetto di motivazione con riguardo all’acquisizione della servitù di passaggio, quale area ulteriore rispetto a quella di sedime.
Per costante insegnamento “L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all'interessato ha un'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda le aree ulteriori. Infatti, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione) deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che l'autorità comunale intende apprendere. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all'individuazione di tale area ulteriore, sicché l'amministrazione procedente è tenuta ad indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e, quindi, a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili), il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l'acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 02/01/2025, n.40).
Facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti principi, può affermarsi che risulta del tutto immotivata la decisione del Comune di Qualiano di acquisire un’area ulteriore a quella di sedime – anche in questo caso non identificata- quale servitù di passaggio.
7. Non è fondato il motivo di ricorso in cui è dedotta la illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata in ragione della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
I ricorrenti hanno dedotto che non avrebbe potuto rinvenirsi nella loro condotta omissiva alcun elemento di colpevolezza in quanto l’immobile abusivo era sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria.
7.1 Sul punto, tuttavia, va richiamata la giurisprudenza secondo cui la sussistenza del sequestro penale non è preclusiva alla conformazione all’ordine di demolizione, potendo sempre l’interessato ricorrere per chiedere (e per lo più ottenere) il dissequestro ai fini della demolizione ( ex plurimis Cassazione penale, 31 maggio 2018, n. 41722 per la quale “ L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, anche qualora il manufatto sia gravato da sequestro e, pertanto, l'ordine di demolizione si debba ritenere sospeso nella sua efficacia, poiché l'interessato può rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all'autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso a detto ordine ” ed in termini CdS, II sez, sent. 7590/2025). La pendenza del sequestro penale non può quindi giustificare la totale inerzia del titolare dell’immobile a fronte dell’ordine amministrativo di demolizione, come avvenuto nel caso di specie.
8. Per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto nei termini sopra specificati e vanno annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area di sedime e della servitù di passaggio.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della reciproca, parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area di sedime e della servitù di passaggio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA LU, Presidente
NG TA, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TA | TA LU |
IL SEGRETARIO