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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42590/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42590/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Romeo e Daniele Romeo del Foro di
Catanzaro;
attrice contro
(C.F. e P.IVA ) CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
convenuta contumace
Oggetto: agenzia;
Conclusioni:
pagina 1 di 10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione e difesa ex adverso formulata: 1) Nel merito ACCERTARE l'abusività e/o illegittimità dell'esercizio del diritto potestativo di risoluzione ex art. 15 lettera r) per violazione del principio di buona fede e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e/o nullità, CONDANNARE la società al pagamento del CP_1 corrispettivo per l'indennità di ma ari a € 18.423,00 (diciottomilaquattrocentoventitre/00), per l'indennità suppletiva di clientela e cessazione rapporto pari a € 5.036,00 (cinquemilatrentasei/00), e l'indennità di cessazione rapporto pari a € 42.467,00 (quarantaduemilaquattrocentosessantasette/00), per un importo complessivo di € 65.926,00 (sessantacinquemilanovecentoventisei/00). 2) ACCERTARE il nocumento prodotto all'Agente a causa dei difetti della merce imputabili alla preponente e per l'effetto CONDANNARE la preponente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa con la somma che a Codesto Illustrissimo Giudicante dovesse apparire più giusta ed equa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, la società
[...] ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la società deducendo, in sintesi: a) l'esistenza inter partes, a CP_1 decorrere dal 3.3.2016, di un contratto di agenzia in forza del quale l'attrice, quale agente, si era impegnata a promuovere, in favore della preponente, la conclusione di contratti aventi ad oggetto gli articoli alimentari prodotti o distribuiti da quest'ultima; b) che, in data 29.6.2021, la convenuta aveva risolto il contratto di agenzia avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15, lett. r del medesimo contratto, in relazione al calo di vendite verificatosi nel trimestre da marzo a maggio del 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020; c) l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla preponente e, dunque, il diritto di essa attrice a conseguire l'indennità di mancato preavviso, da determinarsi nella somma di € 18.423,00, l'indennità sostitutiva di clientela, da determinarsi nella somma di € 5.036,00 e pagina 2 di 10 l'indennità “di cessazione rapporto” da determinarsi nella somma di €
42.467,00, oltre al risarcimento del danno da “quantificarsi in via equitativa”.
La società pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio CP_1 rimanendo contumace.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dall'attrice come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 22.1.2025, con concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Tanto premesso deve osservarsi, in punto di fatto, che risulta documentalmente l'avvenuta stipulazione inter partes, in data 3.3.2016, di un contratto di agenzia, a tempo indeterminato, in forza del quale l'odierna attrice si è impegnata a promuovere stabilmente senza poteri di rappresentanza la conclusione di contratti per conto della convenuta-preponente, aventi ad oggetto gli articoli alimentari prodotti o distribuiti da quest'ultima.
Risulta, altresì per tabulas, che la convenuta con missiva del 29.6.2021 ha comunicato all'attrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 15, lett. r del contratto di agenzia (“ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'agente, il preponente avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456
c.c., senza quindi l'obbligo per il preponente di rispettare i termini di preavviso previsti nel contratto stesso né di corrispondere l'indennità di mancato preavviso, al verificarsi di anche una sola delle seguenti cause… diminuzione di oltre il 20% del fatturato della zona assegnata all'agente, con riferimento agli ultimi tre mesi di vendita confrontati allo stesso periodo dell'anno precedente”) in relazione al calo delle vendite verificatosi nel trimestre da marzo a maggio del 2021 rispetto al medesimo trimestre del 2020 (marzo -50%, aprile – 14%, maggio -47%).
Parte attrice non ha contestato la circostanza del calo di fatturato dedotta dalla preponente quale motivo di risoluzione del contratto di agenzia, ma ha dedotto,
pagina 3 di 10 da un lato, che i risultati conseguiti nel 2020 e utilizzati dalla preponente a fini di comparazione con l'anno 2021 erano stati determinati dall'eccezionalità del periodo di lockdown dovuto alla pandemia, tanto che gli stessi risultati del
2021 erano invece sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti al
2020, e, da altro lato, che il calo delle vendite del 2021 era imputabile alla preponente e alle problematiche insorte rispetto alla qualità dei prodotti venduti.
In proposito, osserva il Tribunale che il fatto di inadempimento dedotto dalla preponente nella missiva di risoluzione e consistito in un calo di fatturato nella zona assegnata all'agente, nel trimestre del 2021, pari in media al 38% rispetto al fatturato dello stesso trimestre del 2020, non valga di per sé solo, a giustificare, come appresso spiegato, la risoluzione contrattuale intimata ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la su citata missiva.
Giova, al riguardo, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia
pagina 4 di 10 nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”1.
Deve, poi, ancora osservarsi come, sempre secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nel contratto di agenzia si debba utilizzare per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., con la precisazione che, ai fini della valutazione della gravità della condotta che può dare luogo a giusta causa di recesso, si deve considerare che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità, rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, con la conseguenza che, per la legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, è sufficiente anche un fatto di minore consistenza, rispetto al tipo di comportamento normalmente richiesto per il licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato2.
La giurisprudenza ha pure chiarito che in virtù dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24
Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e quindi dello specifico fatto illecito e/o dell'inadempimento posto a sostegno della giusta causa3.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto sopra esposti, osserva il Tribunale che nella suddetta missiva è stato operato un mero raffronto tra il trimestre marzo-maggio 2021 e il trimestre marzo-maggio
2020 senza che dalla medesima missiva possa evincersi alcunché in ordine all'effettivo andamento, nel corso dei restanti periodi, degli affari procacciati dall'agente. Né la preponente, che ha scelto di non costituirsi nel presente giudizio, ha addotto al processo alcun elemento fattuale idoneo a fornire una pagina 5 di 10 adeguata rappresentazione del fatturato generato dall'agente negli anni antecedenti alla cessazione del contratto, di guisa che, in tale lacunoso contesto, risulta impedita ogni verosimile verifica circa l'effettiva esecuzione del mandato agenziale, non potendosi desumere dai pochi dati a disposizione se il calo delle vendite, effettivamente verificatosi nel trimestre considerato, costituisca un fenomeno isolato e, dunque, un fatto transeunte e superabile, ovvero il frutto di una sostanziale inoperosità dell'agente. E ciò tanto più ove si consideri, da un lato, che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti dall'attrice4 risulta che la preponente era consapevole del fatto che, nei primi mesi del 2021, si fosse verificato un generalizzato (e dunque non ascrivibile soltanto all'operato dell'odierna attrice) calo delle vendite dei propri prodotti, senza che, al riguardo, avesse indirizzato specifici richiami alla Pt_2
e, da altro lato, che neppure risultano contestati all'agente ulteriori fatti
[...] di inadempimento, tali da determinare una effettiva menomazione del vincolo fiduciario.
Deve, dunque, escludersi che la condotta attribuita all'attrice, come sopra descritta, costituisca di per sé sola un fatto di inadempimento di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di agenzia finanche solo per la durata del periodo di preavviso. Ritiene, pertanto, il Tribunale che non si ravvisino, nella specie, i presupposti legittimanti il recesso per giusta causa, con la conseguenza che la decisione della preponente di interrompere immediatamente il rapporto di agenzia, va qualificata in termini di recesso ad nutum.
Ciò posto, giova ricordare che nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l'ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine pagina 6 di 10 stabilito ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione.
Tale risarcimento, tuttavia, ove anche si volesse interpretare in termini estensivi la domanda di pagamento della “indennità di mancato preavviso” avanzata dall'attrice in citazione in modo da ricomprendervi anche la fattispecie risarcitoria de qua, in ogni caso non potrebbe essere accordato alla medesima attrice, in mancanza di ogni specifica allegazione (prima ancora che prova) in ordine alla stessa verificazione, oltre che effettiva consistenza, di un danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta al mancato rispetto del periodo di preavviso.
Neppure può, poi, riconoscersi in favore dell'ex-agente l'indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva, atteso che l'attrice ha completamente omesso non soltanto di richiamare al riguardo la predetta contrattazione, avendo anzi fatto espresso riferimento ai “criteri codicistici”5, ma altresì di specificare quale sarebbe, nella specie, l'Accordo Economico Collettivo concretamente applicabile, quale il suo contenuto, e soprattutto, ha omesso di effettuare la relativa produzione documentale.
Ove poi, per ipotesi, si ritenesse sufficiente, al riguardo, l'allegazione contenuta nella relazione tecnica depositata con l'atto di citazione in relazione alla
“Indennità di mancato preavviso” (provvigioni anno precedente x 6/12”), in ogni caso la domanda in parola non potrebbe essere accolta stante il mancato assolvimento degli oneri allegativi e probatori gravanti sull'ex-agente. In proposito deve, infatti, osservarsi, da un lato, che l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica di parte allegata alla citazione, della somma di € 18.423,00 risulta del tutto apodittica, non avendo l'attrice (né il suo CTP) minimamente allegato i criteri utilizzati per la determinazione di tale importo, e da altro lato, che le ulteriori argomentazioni difensive svolte dal CTP nella seconda relazione tecnica di parte, si appalesano del tutto tardive, e dunque, inammissibili,
pagina 7 di 10 atteso che la suddetta relazione tecnica è stata depositata in giudizio soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., e, dunque, una volta spirate le preclusioni assertive. A ciò si aggiunga, poi, che è mancata, altresì, la prova dell'esatto ammontare delle provvigioni maturate dall'ex-agente nell'anno precedente al recesso (2020), avendo l'attrice al riguardo prodotto soltanto documentazione di formazione unilaterale (denominata “partitario”) di per sé sola, e stante l'assenza di ulteriori elementi a supporto nella specie neppure addotti al processo dall'attrice, inidonea a far reputare assolto l'onere probatorio di cui si tratta.
Merita, invece, accoglimento, nei limiti appresso spiegati, la pretesa dell'attrice di conseguire l'indennità suppletiva di clientela.
Al riguardo va, infatti, innanzitutto rilevato che, nonostante come sopra detto l'attrice non abbia prodotto in giudizio l'Accordo Economico Collettivo del
Settore Industria richiamato nell'art. 2 del contratto di agenzia, risultano comunque indicati nella relazione tecnica di parte depositata con l'atto di citazione i criteri previsti dalla suddetta contrattazione collettiva per la quantificazione di tale indennità (“provvigioni fino al terzo anno x 3%; provvigioni dal quarto al sesto anno x 3,5 %; provvigioni oltre il sesto anno x
4%”).
Per quanto attiene, poi, alla base di calcolo dell'indennità in parola, costituita dalle provvigioni globalmente maturate dall'agente nel corso del rapporto, ritiene il Tribunale che risulti fornita sufficiente prova dell'ammontare di tali provvigioni soltanto con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2019, in relazione ai quali gli importi indicati dal CTP corrispondono agli emolumenti corrisposti da all'odierna attrice per come risultanti dalle certificazioni CP_1 uniche ex d.P.R. n. 322/1998 prodotte con la seconda CTP, mentre per le altre annualità deve ribadirsi quanto sopra già detto circa l'inefficacia probatoria dei
“partitari” unilateralmente formati dall'attrice. Pertanto, applicando le aliquote percentuali sopra menzionate sul montante provvigionale disponibile relativo ai pagina 8 di 10 soli anni 2016, 2017 e 2019, l'indennità spettante all'attrice va determinata nel complessivo importo di € 2.693,63. Non spettano, poi, all'attrice gli interessi moratori sulla predetta somma, in assenza di espressa domanda in tal senso6.
Non può, infine, accogliersi la pretesa dell'attrice di conseguire la “indennità di cessazione del rapporto”, qualificata in sede di CTP in termini di “indennità meritocratica”, stante, anche in questo caso, il mancato assolvimento da parte della predetta attrice degli oneri allegativi (prima ancora che probatori) sulla stessa gravanti in ordine agli elementi costitutivi del diritto preteso, in primis, la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità in esame, ossia, che “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. E ciò in quanto parte attrice si è limitata, al riguardo, alla mera indicazione – e ciò anche nella relazione tecnica di parte prodotta con l'atto di citazione – dell'importo preteso a titolo dell'indennità in parola, senza tuttavia alcunché di specifico dedurre né in ordine al numero e alla tipologia dei clienti procacciati e al volume di affari da questi generato, né in ordine ai vantaggi sostanziali che la preponente avrebbe ancora ricevuto al termine del rapporto per effetto di tali affari. E dovendosi, pure, rilevare come il pacifico calo di fatturato registratosi nell'ultimo periodo del rapporto di agenzia, se, come sopra visto, non risulta di per sé solo sufficiente a giustificare il recesso in tronco da parte della preponente, tuttavia, costituisce – soprattutto nel carente contesto allegativo su richiamato – un indice significativo della non particolare meritevolezza dell'agente sotto il profilo considerato dall'art. 1751 c.c. (e dalla corrispondente disposizione dell . CP_2
Deve, peraltro, ribadirsi anche in questa sede l'inammissibilità delle istanze attoree di esibizione e di CTU, avendo esse, nel carente contesto allegativo e probatorio fin qui esaminato, un carattere spiccatamente esplorativo.
pagina 9 di 10 Neppure merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno, proposta, in modo invero del tutto generico, dall'attrice, non avendo quest'ultima alcunché di specifico allegato e provato in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, contraddistinto dalla soccombenza reciproca delle parti, stante l'accoglimento solo parziale, e in misura di gran lunga inferiore rispetto al domandato, delle domande attoree di accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale e di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e il rigetto delle altre domande attoree di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, di indennità ex art. 1751
c.c. e di risarcimento del danno, si ravvisano, nella specie, i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e, dunque, stante la contumacia della convenuta, la non ripetibilità delle spese processuali sostenute dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 2.693,63;
[...]
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Milano, 25 Marzo 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 22246 /2021 e Cass. 18030/2023; in relazione alle ragioni che giustificano la differente opzione ermeneutica seguita anche nella presente decisione in ordine all'efficacia della clausola risolutiva espressa in materia di agenzia vd. Cass. n. 10934/2011, in motivazione. 2 Vd. Cass. n. 22285/2015; Cass. n. 14771/2008; Cass. n. 11728/2014. 3 Così Cass. n. 6008/2012; Cass. n. 486/201. 4 Cfr. documentazione sub allegato 16 dell'atto di citazione, riprodotta in formato “.eml” unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. 5 Cfr. atto di citazione, pag. 16. 6 Cfr. fra molte Cass. n. 1087/2007; Cass. n. 1913/2000.