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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17242 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74647 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA rappresentato e difeso dall' Avv.to Alberto ALVAZZI DEL FRATE per Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro VITIELLO e Controparte_1 per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 06/10/1990 con con la quale aveva adottato i figli Controparte_1
(nato a [...] -India il 28 marzo 1999) e nata a [...] -India, Persona_1 Per_2
il 27 agosto 2002) e dalla quale si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n.
19041/2009 - ha chiesto che il Tribunale adito: ”a) pronunci sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 ottobre 2003 in
LB AZ (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di LB AZ, anno 1990 al n.
230, parte 2, serie A (a/1); b) in sede presidenziale e, all'esito dell'istruttoria, con sentenza definitiva, statuisca 1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo delle relative risorse;
2) l'ex casa familiare di via di Villa Bonelli n°74 resta assegnata alla IG.ra ; 3) il IG. verserà mensilmente alla ex moglie, a titolo di assegno CP_1 Pt_1
perequativo per i due figli, e , con decorrenza dalla data di Persona_3 Persona_4
deposito del presente ricorso, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, preferibilmente a mezzo accredito sul conto corrente personale della moglie.
Detto assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici I.S.T.A.T.; 4) i genitori contribuiranno nella misura del 70% la madre e rimanente 30% il padre alle spese straordinarie per ambedue i figli, tenuto conto delle seguenti precisazioni. Tra le spese straordinarie, richiamando il protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono quelle: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 5) L'assegno unico saranno percepito al 50% tra i genitori . CHIEDE
ALTRESÌ che il Presidente, successivamente all'adozione dei provvedimenti presidenziali, rimetta la causa davanti al Giudice Istruttore che sarà deIGnato, con i termini di legge per le memorie e la fissazione di udienza, affinché il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale e, in esito all'espletanda istruttoria, emetta sentenza definitiva tra i coniugi, che regolamenti il loro divorzio a condizioni conformi a quelle sopra richieste. Con vittoria di spese, compenso, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.A. come da allegato contratto e, comunque come per legge.”.
Ha dedotto all'uopo: che la propria situazione economica era andata drasticamente peggiorando successivamente alla separazione, allorquando dall'attività di agente di commercio percepiva circa 1.600 euro mensili, ridottisi allo stato, ancor più in conseguenza della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19, a 600/1.000 euro mensili;
che era stato pertanto costretto a chiedere finanziamenti per far fronte agli oneri di mantenimento dei figli e al versamento dei contributi previdenziali, sicchè era attualmente gravato, per tale ragione, dall'esborso mensile di circa 1.000 euro;
che la resistente gli aveva da poco notificato un atto di precetto per circa 17.000 euro, stante il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, concordato in sede di separazione nell'importo di
550 euro mensili;
che, per contro, la situazione patrimoniale e reddituale della CP_1
era ben diversa, poichè la stessa conviveva da anni nella ex casa familiare con il suo nuovo compagno, percepiva uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro ed aveva di recente avviato una attività di consulente di impresa in proprio;
che la predetta aveva indebitamente trattenuto tre buoni fruttiferi cointestati con il marito, per il valore di
20.000.000 di lire ciascuno e di recente aveva acquisito iure hereditariobeni immobili, alcuni dei quali alienati;
che i figli, ormai maggiorenni, erano entrambi iscritti all'università.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di: “accogliere la domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e, quanto alle relative condizioni: - confermare il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; - confermare il contributo perequativo a CP_1 carico del IG. per il mantenimento della prole, ancora non indipendente economicamente e Pt_1 residente con la IG.ra , nella misura già fissata con provvedimento presidenziale di codesto CP_1
Tribunale depositato il 31.3.2009 e pari ad euro 550,00 e successive rivalutazioni ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.”.
Ha dedotto all'uopo: che era del tutto inverosimile che la situazione debitoria del ricorrente fosse ascrivibile agli oneri di mantenimento dei figli come concordati in sede di separazione, posto che già da data risalente il predetto, ben prima di contrarre tali debiti, si era reso inadempiente e aveva cessato di corrispondere la quota del mutuo gravante sulla casa familiare, della quale si era invece fatta interamente carico la moglie;
che ella non intratteneva alcun rapporto di convivenza, posto che il compagno viveva ad Amelia;
che i buoni fruttiferi di cui il ricorrente lamentava l'indebita appropriazione erano in realtà due, del valore nominale complessivo di 40.000 euro ed erano stati acquisiti utilizzando la provvista costituita dalla liquidazione dalla stessa ricevuta alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro;
che non aveva avviato alcuna attività di lavoro autonomo, continuando, invece, ad essere impiegata nel medesimo studio commerciale.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione ed espletata l'audizione del figlio Per_1
, il Presidente f.f. ha parzialmente modificato le condizioni di separazione come da
[...]
seguente ordinanza in data 20.9.2023: “rilevato che, in sede di audizione, il figlio Persona_1 ha dichiarato che il contratto a tempo determinato con on una retribuzione mensile CP_2
di 350 euro, sarebbe scaduto il 17 settembre e che non v'è idoneo riscontro che gli sia stato ulteriormente prorogato;
rilevato che entrambi i figli, studenti universitari, pertanto, non sono economicamente autosufficienti;
rilevato che sebbene non vi sia prova certa di un IGnificativo decremento del reddito del ricorrente, sia in considerazione della scelta del regime forfettario negli anni 2022, 2021 e 2020 (con redditi netti dichiarati pari rispettivamente a circa 10.000 euro, a circa
13.000 euro e a circa 14.000 euro, detratti dai componenti positivi, ossia dagli importi incassati, i contributi e l'imposta sostitutiva), sia in considerazione degli esborsi mensili per i finanziamenti contratti (non compatibili con i redditi dichiarati), sia in considerazione dei redditi netti medi autocertificati nel periodo da maggio-novembre 2022, pari ad una media di circa 1.360,00 euro mensili, risulta invece un IGnificativo incremento del reddito della resistente, la quale all'udienza presidenziale della separazione ha dichiarato un reddito netto di 900,00 euro mensili, a fronte di un reddito netto di circa 21.000 euro e di circa 22.000 euro dichiarati negli anni di imposta 2021 e
2020; rilevato che l'entità dell'incremento di reddito di cui la ha beneficiato, pressoché CP_1 raddoppiato rispetto alla separazione, con conseguente IGnificativo incremento della capacità contributiva materna, giustifica, a far data dalla domanda e pertanto dalla mensilità di gennaio
2023, la riduzione, seppur non in misura direttamente proporzionale al suddetto incremento reddituale (stante l'incremento delle eIGenze dei figli con la crescita), del contributo paterno al mantenimento della prole (attualmente pari a circa 708,00 euro mensili complessivi, considerato
l'adeguamento Istat) all'importo di complessivi 500,00 euro mensili, di cui euro 300,00 in favore del figlio d euro 200,00 in favore del figlio che ha incominciato ad inserirsi Per_2 Persona_1 nel mondo del lavoro, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; a modifica delle vigenti condizioni di separazione, confermate nel resto (eccezion fatta per le statuizioni relative all'affidamento, collocamento e frequentazione dei due figli ormai maggiorenni), in via provvisoria ed urgente, a decorrere dal gennaio 2023, riduce l'assegno di mantenimento paterno a 300,00 euro mensili per il figlio e a 200,00 euro mensili per il figlio importi da Per_2 Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese;…”.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, in assenza di richieste di prove orali e ritenuto superfluo l'accertamento a mezzo Polizia Tributaria richiesto dalla resistente, il
GI ha rimesso la decisione al Collegio sull'intera causa (precedentemente rimessa sul ruolo per acquisire la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità), assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza n. 19041/2009 del Tribunale di Roma in data 21.9.2009, irrevocabile. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alla residua domanda di determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, va premessa la tardività e la conseguente inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate dalle parti successivamente alla rimessione della decisione al
Collegio, in violazione del contraddittorio e delle barriere preclusive istruttorie, rilevandosi che l'istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, avanzata dalla sola resistente, è, oltre che superflua, comunque inaccoglibile, in quanto effettuata solo unitamente alla memoria di replica e relativa alle risultanze di accertamenti che la parte avrebbe dovuto richiedere e documentare nel rispetto delle barriere preclusive istruttorie.
Nel merito, va rilevato che il figlio ad oggi ventiseienne, pur proseguendo Persona_1
gli studi universitari, ha iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro, secondo quanto dedotto dalla stessa resistente e confermato dal figlio all'udienza del 7.9.2023, allorquando ha dichiarato: “ Lavoro per dall'11 dicembre scorso;
mi occupo di pulizia sale e CP_2
controllo biglietti;
ho un contratto a tempo determinato che scade il prossimo 17 settembre;
sinora mi è stato prorogato sia a gennaio che a maggio scorso;
nel caso credo si tratterà dell'ultima proroga in quanto decorso l'anno scatta il tempo indeterminato. In media guadagno circa 350,00 euro mensili. Si tratta della mia prima esperienza lavorativa.” Successivamente, secondo quanto dedotto dalla madre, il figlio è stato assunto con ulteriore contratto a tempo determinato presso una gelateria, dal 6.4.2024 al 10.5.2024, ritraendo un guadagno di poco meno di
1.000 euro;
detto contratto, come riferito sempre dalla madre, sarebbe stato poi prorogato sino al 31.10.2024. Alla luce di quanto precede, valutato che il figlio non ha ancora terminato il proprio percorso formativo e, contemporaneamente alla prosecuzione degli studi, si è impegnato nel reperimento di un'attività lavorativa compatibile con il predetto percorso, la quale, considerata la natura dei contratti reperiti (a tempo determinato) e la prospettata limitata durata dell'ultimo (da aprile ad ottobre 2024), non è tale da poterlo ritenere ancora economicamente autosufficiente, va confermata la persistenza dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, onde consentirgli il completamento degli studi. Del pari va ritenuta la persistenza del suddetto obbligo paterno anche nei confronti della figlia studentessa universitaria, evidenziandosi che tale obbligo nemmeno è Per_2
stato posto in discussione dal ricorrente, il quale ha chiesto di ridurre e non di eliminare il proprio obbligo di mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
In ragione della non autosufficienza economica dei figli conviventi con la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma, via di villa
Bonelli, 74.
Quanto alla entità dell'obbligo di mantenimento paterno, va rilevato che il , agente Pt_1
di commercio, ha autocertificato (vedi dichiarazione sostitutiva in data 15.12.2022) di essere proprietario della quota di ½ della casa di abitazione in Roma;
ha inoltre dichiarato redditi forfettari pari, per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, rispettivamente a circa 14.000,00 euro, a circa 13.000,00 euro, a circa 10.000,00 euro e a circa 13.000,00 euro
(detratti dai componenti positivi, ossia dagli importi incassati, i contributi e l'imposta sostitutiva), redditi incompatibili con gli esborsi mensili dedotti per la restituzione dei finanziamenti contratti (pari, da dichiarazione sostitutiva in atti, a complessivi 950,00 euro circa mensili, di cui 360,00 euro circa per finanziamenti scadenti nel corso del 2024). Tale incompatibilità - unitamente al deposito solo parziale degli estratti conto (carenti dell'intero anno 2021), dai quali emergono, peraltro, numerosi versamenti in contanti - depone per l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal , sicchè non può ritenersi Pt_1
provato il dedotto peggioramento della situazione economica del predetto, tale da porlo nella impossibilità di far fronte all'obbligo di mantenimento dei figli nella misura originariamente concordata e recepita dalla sentenza di separazione.
Quanto alla , ragioniera, v'è invece riscontro documentale dell'incremento dei CP_1
redditi della stessa, passati da 900,00 euro mensili dichiarati in sede di separazione, a circa 24.00,00 euro nell'anno di imposta 2022, a circa 21.000 euro nell'anno di imposta 2021 e a circa 22.000 euro nell'anno di imposta 2020. La resistente è inoltre titolare di investimenti finanziari documentati per un controvalore di circa 31.000,00 euro, nonché di un libretto di risparmio postale con saldo di circa 16.500,00 euro al dicembre 2023 ed è comproprietaria della casa di abitazione in Roma, di altro immobile in Roma per la quota di 16,67%, abitato dalla madre e di un immobile in L'Aquila per la medesima quota (vedi dichiarazione sostitutiva).
Alla luce di quanto precede, considerato l'incremento di reddito di cui la ha CP_1
beneficiato successivamente alla separazione, valutato che il contribuisce alle spese Pt_1
abitative per i figli, essendo comproprietario della ex casa familiare assegnata alla resistente, considerate le aumentate le eIGenze dei figli con la crescita e tenuto conto dell'iniziale inserimento lavorativo del figlio in concomitanza con il Persona_1
proseguimento del percorso di studi universitario da parte dello stesso, incontestatamente ancora non economicamente autonomo, si ritiene di dover confermare, a decorrere dal gennaio 2023 e fermo per il pregresso il regime della separazione, il contributo al mantenimento paterno dei figli come ridotto in sede presidenziale, pari all'importo di complessivi 500,00 euro mensili, di cui euro 300,00 in favore della figlia d euro Per_2
200,00 in favore del figlio importi da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'
[...]
(di cui entrambe le parti hanno chiesto l'applicazione). CP_3
Stante la parziale reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LB AZ, il
06/10/1990 da e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del predetto comune dell'anno 1990, parte 2, Serie A, atto n. 230;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) assegna ad la ex casa familiare sita in Roma, via di villa Bonelli, 74; Controparte_1
4) pone a carico di a decorrere dal gennaio 2023, fermo per il pregresso il Parte_1
regime della separazione, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 300,00 euro mensili ed un assegno, a titolo di contributo al Per_2
mantenimento del figlio dell'importo di 200,00 euro mensili, entrambi da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre CP_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
[...]
Protocollo tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine Forense;
5) spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74647 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA rappresentato e difeso dall' Avv.to Alberto ALVAZZI DEL FRATE per Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro VITIELLO e Controparte_1 per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 06/10/1990 con con la quale aveva adottato i figli Controparte_1
(nato a [...] -India il 28 marzo 1999) e nata a [...] -India, Persona_1 Per_2
il 27 agosto 2002) e dalla quale si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n.
19041/2009 - ha chiesto che il Tribunale adito: ”a) pronunci sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 ottobre 2003 in
LB AZ (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di LB AZ, anno 1990 al n.
230, parte 2, serie A (a/1); b) in sede presidenziale e, all'esito dell'istruttoria, con sentenza definitiva, statuisca 1) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, disponendo delle relative risorse;
2) l'ex casa familiare di via di Villa Bonelli n°74 resta assegnata alla IG.ra ; 3) il IG. verserà mensilmente alla ex moglie, a titolo di assegno CP_1 Pt_1
perequativo per i due figli, e , con decorrenza dalla data di Persona_3 Persona_4
deposito del presente ricorso, l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, preferibilmente a mezzo accredito sul conto corrente personale della moglie.
Detto assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici I.S.T.A.T.; 4) i genitori contribuiranno nella misura del 70% la madre e rimanente 30% il padre alle spese straordinarie per ambedue i figli, tenuto conto delle seguenti precisazioni. Tra le spese straordinarie, richiamando il protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono quelle: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 5) L'assegno unico saranno percepito al 50% tra i genitori . CHIEDE
ALTRESÌ che il Presidente, successivamente all'adozione dei provvedimenti presidenziali, rimetta la causa davanti al Giudice Istruttore che sarà deIGnato, con i termini di legge per le memorie e la fissazione di udienza, affinché il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale e, in esito all'espletanda istruttoria, emetta sentenza definitiva tra i coniugi, che regolamenti il loro divorzio a condizioni conformi a quelle sopra richieste. Con vittoria di spese, compenso, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.A. come da allegato contratto e, comunque come per legge.”.
Ha dedotto all'uopo: che la propria situazione economica era andata drasticamente peggiorando successivamente alla separazione, allorquando dall'attività di agente di commercio percepiva circa 1.600 euro mensili, ridottisi allo stato, ancor più in conseguenza della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19, a 600/1.000 euro mensili;
che era stato pertanto costretto a chiedere finanziamenti per far fronte agli oneri di mantenimento dei figli e al versamento dei contributi previdenziali, sicchè era attualmente gravato, per tale ragione, dall'esborso mensile di circa 1.000 euro;
che la resistente gli aveva da poco notificato un atto di precetto per circa 17.000 euro, stante il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, concordato in sede di separazione nell'importo di
550 euro mensili;
che, per contro, la situazione patrimoniale e reddituale della CP_1
era ben diversa, poichè la stessa conviveva da anni nella ex casa familiare con il suo nuovo compagno, percepiva uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro ed aveva di recente avviato una attività di consulente di impresa in proprio;
che la predetta aveva indebitamente trattenuto tre buoni fruttiferi cointestati con il marito, per il valore di
20.000.000 di lire ciascuno e di recente aveva acquisito iure hereditariobeni immobili, alcuni dei quali alienati;
che i figli, ormai maggiorenni, erano entrambi iscritti all'università.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di: “accogliere la domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e, quanto alle relative condizioni: - confermare il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; - confermare il contributo perequativo a CP_1 carico del IG. per il mantenimento della prole, ancora non indipendente economicamente e Pt_1 residente con la IG.ra , nella misura già fissata con provvedimento presidenziale di codesto CP_1
Tribunale depositato il 31.3.2009 e pari ad euro 550,00 e successive rivalutazioni ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014.”.
Ha dedotto all'uopo: che era del tutto inverosimile che la situazione debitoria del ricorrente fosse ascrivibile agli oneri di mantenimento dei figli come concordati in sede di separazione, posto che già da data risalente il predetto, ben prima di contrarre tali debiti, si era reso inadempiente e aveva cessato di corrispondere la quota del mutuo gravante sulla casa familiare, della quale si era invece fatta interamente carico la moglie;
che ella non intratteneva alcun rapporto di convivenza, posto che il compagno viveva ad Amelia;
che i buoni fruttiferi di cui il ricorrente lamentava l'indebita appropriazione erano in realtà due, del valore nominale complessivo di 40.000 euro ed erano stati acquisiti utilizzando la provvista costituita dalla liquidazione dalla stessa ricevuta alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro;
che non aveva avviato alcuna attività di lavoro autonomo, continuando, invece, ad essere impiegata nel medesimo studio commerciale.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione ed espletata l'audizione del figlio Per_1
, il Presidente f.f. ha parzialmente modificato le condizioni di separazione come da
[...]
seguente ordinanza in data 20.9.2023: “rilevato che, in sede di audizione, il figlio Persona_1 ha dichiarato che il contratto a tempo determinato con on una retribuzione mensile CP_2
di 350 euro, sarebbe scaduto il 17 settembre e che non v'è idoneo riscontro che gli sia stato ulteriormente prorogato;
rilevato che entrambi i figli, studenti universitari, pertanto, non sono economicamente autosufficienti;
rilevato che sebbene non vi sia prova certa di un IGnificativo decremento del reddito del ricorrente, sia in considerazione della scelta del regime forfettario negli anni 2022, 2021 e 2020 (con redditi netti dichiarati pari rispettivamente a circa 10.000 euro, a circa
13.000 euro e a circa 14.000 euro, detratti dai componenti positivi, ossia dagli importi incassati, i contributi e l'imposta sostitutiva), sia in considerazione degli esborsi mensili per i finanziamenti contratti (non compatibili con i redditi dichiarati), sia in considerazione dei redditi netti medi autocertificati nel periodo da maggio-novembre 2022, pari ad una media di circa 1.360,00 euro mensili, risulta invece un IGnificativo incremento del reddito della resistente, la quale all'udienza presidenziale della separazione ha dichiarato un reddito netto di 900,00 euro mensili, a fronte di un reddito netto di circa 21.000 euro e di circa 22.000 euro dichiarati negli anni di imposta 2021 e
2020; rilevato che l'entità dell'incremento di reddito di cui la ha beneficiato, pressoché CP_1 raddoppiato rispetto alla separazione, con conseguente IGnificativo incremento della capacità contributiva materna, giustifica, a far data dalla domanda e pertanto dalla mensilità di gennaio
2023, la riduzione, seppur non in misura direttamente proporzionale al suddetto incremento reddituale (stante l'incremento delle eIGenze dei figli con la crescita), del contributo paterno al mantenimento della prole (attualmente pari a circa 708,00 euro mensili complessivi, considerato
l'adeguamento Istat) all'importo di complessivi 500,00 euro mensili, di cui euro 300,00 in favore del figlio d euro 200,00 in favore del figlio che ha incominciato ad inserirsi Per_2 Persona_1 nel mondo del lavoro, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; a modifica delle vigenti condizioni di separazione, confermate nel resto (eccezion fatta per le statuizioni relative all'affidamento, collocamento e frequentazione dei due figli ormai maggiorenni), in via provvisoria ed urgente, a decorrere dal gennaio 2023, riduce l'assegno di mantenimento paterno a 300,00 euro mensili per il figlio e a 200,00 euro mensili per il figlio importi da Per_2 Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese;…”.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, in assenza di richieste di prove orali e ritenuto superfluo l'accertamento a mezzo Polizia Tributaria richiesto dalla resistente, il
GI ha rimesso la decisione al Collegio sull'intera causa (precedentemente rimessa sul ruolo per acquisire la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità), assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza n. 19041/2009 del Tribunale di Roma in data 21.9.2009, irrevocabile. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alla residua domanda di determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, va premessa la tardività e la conseguente inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate dalle parti successivamente alla rimessione della decisione al
Collegio, in violazione del contraddittorio e delle barriere preclusive istruttorie, rilevandosi che l'istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, avanzata dalla sola resistente, è, oltre che superflua, comunque inaccoglibile, in quanto effettuata solo unitamente alla memoria di replica e relativa alle risultanze di accertamenti che la parte avrebbe dovuto richiedere e documentare nel rispetto delle barriere preclusive istruttorie.
Nel merito, va rilevato che il figlio ad oggi ventiseienne, pur proseguendo Persona_1
gli studi universitari, ha iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro, secondo quanto dedotto dalla stessa resistente e confermato dal figlio all'udienza del 7.9.2023, allorquando ha dichiarato: “ Lavoro per dall'11 dicembre scorso;
mi occupo di pulizia sale e CP_2
controllo biglietti;
ho un contratto a tempo determinato che scade il prossimo 17 settembre;
sinora mi è stato prorogato sia a gennaio che a maggio scorso;
nel caso credo si tratterà dell'ultima proroga in quanto decorso l'anno scatta il tempo indeterminato. In media guadagno circa 350,00 euro mensili. Si tratta della mia prima esperienza lavorativa.” Successivamente, secondo quanto dedotto dalla madre, il figlio è stato assunto con ulteriore contratto a tempo determinato presso una gelateria, dal 6.4.2024 al 10.5.2024, ritraendo un guadagno di poco meno di
1.000 euro;
detto contratto, come riferito sempre dalla madre, sarebbe stato poi prorogato sino al 31.10.2024. Alla luce di quanto precede, valutato che il figlio non ha ancora terminato il proprio percorso formativo e, contemporaneamente alla prosecuzione degli studi, si è impegnato nel reperimento di un'attività lavorativa compatibile con il predetto percorso, la quale, considerata la natura dei contratti reperiti (a tempo determinato) e la prospettata limitata durata dell'ultimo (da aprile ad ottobre 2024), non è tale da poterlo ritenere ancora economicamente autosufficiente, va confermata la persistenza dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio, onde consentirgli il completamento degli studi. Del pari va ritenuta la persistenza del suddetto obbligo paterno anche nei confronti della figlia studentessa universitaria, evidenziandosi che tale obbligo nemmeno è Per_2
stato posto in discussione dal ricorrente, il quale ha chiesto di ridurre e non di eliminare il proprio obbligo di mantenimento nei confronti di entrambi i figli.
In ragione della non autosufficienza economica dei figli conviventi con la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare sita in Roma, via di villa
Bonelli, 74.
Quanto alla entità dell'obbligo di mantenimento paterno, va rilevato che il , agente Pt_1
di commercio, ha autocertificato (vedi dichiarazione sostitutiva in data 15.12.2022) di essere proprietario della quota di ½ della casa di abitazione in Roma;
ha inoltre dichiarato redditi forfettari pari, per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, rispettivamente a circa 14.000,00 euro, a circa 13.000,00 euro, a circa 10.000,00 euro e a circa 13.000,00 euro
(detratti dai componenti positivi, ossia dagli importi incassati, i contributi e l'imposta sostitutiva), redditi incompatibili con gli esborsi mensili dedotti per la restituzione dei finanziamenti contratti (pari, da dichiarazione sostitutiva in atti, a complessivi 950,00 euro circa mensili, di cui 360,00 euro circa per finanziamenti scadenti nel corso del 2024). Tale incompatibilità - unitamente al deposito solo parziale degli estratti conto (carenti dell'intero anno 2021), dai quali emergono, peraltro, numerosi versamenti in contanti - depone per l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal , sicchè non può ritenersi Pt_1
provato il dedotto peggioramento della situazione economica del predetto, tale da porlo nella impossibilità di far fronte all'obbligo di mantenimento dei figli nella misura originariamente concordata e recepita dalla sentenza di separazione.
Quanto alla , ragioniera, v'è invece riscontro documentale dell'incremento dei CP_1
redditi della stessa, passati da 900,00 euro mensili dichiarati in sede di separazione, a circa 24.00,00 euro nell'anno di imposta 2022, a circa 21.000 euro nell'anno di imposta 2021 e a circa 22.000 euro nell'anno di imposta 2020. La resistente è inoltre titolare di investimenti finanziari documentati per un controvalore di circa 31.000,00 euro, nonché di un libretto di risparmio postale con saldo di circa 16.500,00 euro al dicembre 2023 ed è comproprietaria della casa di abitazione in Roma, di altro immobile in Roma per la quota di 16,67%, abitato dalla madre e di un immobile in L'Aquila per la medesima quota (vedi dichiarazione sostitutiva).
Alla luce di quanto precede, considerato l'incremento di reddito di cui la ha CP_1
beneficiato successivamente alla separazione, valutato che il contribuisce alle spese Pt_1
abitative per i figli, essendo comproprietario della ex casa familiare assegnata alla resistente, considerate le aumentate le eIGenze dei figli con la crescita e tenuto conto dell'iniziale inserimento lavorativo del figlio in concomitanza con il Persona_1
proseguimento del percorso di studi universitario da parte dello stesso, incontestatamente ancora non economicamente autonomo, si ritiene di dover confermare, a decorrere dal gennaio 2023 e fermo per il pregresso il regime della separazione, il contributo al mantenimento paterno dei figli come ridotto in sede presidenziale, pari all'importo di complessivi 500,00 euro mensili, di cui euro 300,00 in favore della figlia d euro Per_2
200,00 in favore del figlio importi da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'
[...]
(di cui entrambe le parti hanno chiesto l'applicazione). CP_3
Stante la parziale reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LB AZ, il
06/10/1990 da e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del predetto comune dell'anno 1990, parte 2, Serie A, atto n. 230;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) assegna ad la ex casa familiare sita in Roma, via di villa Bonelli, 74; Controparte_1
4) pone a carico di a decorrere dal gennaio 2023, fermo per il pregresso il Parte_1
regime della separazione, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 300,00 euro mensili ed un assegno, a titolo di contributo al Per_2
mantenimento del figlio dell'importo di 200,00 euro mensili, entrambi da Persona_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre CP_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
[...]
Protocollo tra il Tribunale ed il ConIGlio dell'Ordine Forense;
5) spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi