CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2025, n. 34928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34928 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA IA AL SI TT UE CE AN RI SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR TO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ZO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Federico Bier, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Fabrizia Vaccarella, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, ha condannato TO AR alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 479 cod. pen.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023 in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto TO AR in considerazione della ritenuta insussistenza dei reati contestati.
3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 novembre 2023, ha disposto l’annullamento con rinvio della predetta sentenza in considerazione dell’inosservanza da parte deigiudici di appello dell’obbligo di motivazione rafforzata.
4. TO AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 28 aprile 2022, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui all’art. 355 cod. pen., così riqualificati i fatti descritti nei capi A) e B) della rubrica.
5.Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo C). La Corte territoriale, interpretando erroneamente la documentazione amministrativa in atti relativa ai contratti di pubblica fornitura di cui al capo di imputazione, si sarebbe limitata a Penale Sent. Sez. 2 Num. 34928 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: CE UE Data Udienza: 17/09/2025 riprodurre, con argomentazioni apodittiche e congetturali, la motivazione del primo giudice senza tenere conto degli specifici motivi di gravame. I giudici di appello, in particolare, avrebbero erroneamente ignorato che l’asserita mancata esecuzione della prestazione contrattuale non sarebbe imputabile al ricorrente ma “eventualmente imputabile al committente Comune di Milano congiuntamente a rilevanti cause di forza maggiore” (vedi pag. 15 del ricorso).
5.1. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver espressamente riconosciuto l’insussistenza di condotte fraudolente con conseguente esclusione della fattispecie di cui all’art. 356 cod. pen., hanno affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati di falso che si collocherebbe tra “dolo e colpa”. Tale elemento soggettivo, a giudizio della Corte di merito, sarebbe desumibile dal fatto che l’attività di formazione descritta al capo A) dell’imputazione sarebbe stata determinata dal AR in quantità vistosamente sproporzionata rispetto alla sua effettiva fattibilità e dal fatto che tale attività sarebbe stata svolta in “quantità infinitesimale rispetto al totale delle ore programmate e alla platea dei beneficiari” (vedi pag. 16 del ricorso). Tali apodittiche affermazioni non terrebbero conto del fatto che l’interesse pubblico posto a fondamento del contratto di appalto e della determinazione dirigenziale n. 691/2015 era volto alla realizzazione di tre filmati divulgativi per la sicurezza stradale destinati ad un pubblico giovanile e di una correlata attività di formazione destinata al personale della polizia locale di Milano. I giudici di appello avrebbero ignorato che tale attività di formazione sarebbe stata offerta dalla società ON in un’ottica di disponibilità e fidelizzazione del Comune di Milano con cui la menzionata società lavorava da anni. Il percorso formativo, peraltro, si sarebbe articolato in parte mediante lezioni frontali da svolgere in diverse sedi della Polizia Locale, in parte attraverso esercitazioni pratiche sul campo attraverso progetti di diversa natura realizzati i luoghi diversi, come espressamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa. A giudizio della difesa, il AR avrebbe correttamente ritenuto che, l'offerta formativa della società ON, pur costituendo uno sforzo gravoso per il Corpo di Polizia locale, costituisse un indubbio vantaggio per il Comune di Milano. 5.2. È stato, inoltre, evidenziato che: 1) la parte preponderante della prestazione richiesta alla società ON era costituita dalla realizzazione dei filmati mentre la parte formativa rappresentava solo il 19% del punteggio indicato nel verbale di gara 2) il dato quantitativo equalitativo dell'attività di formazione, in considerazione della natura accessoria della stessa, non è mai stato specificato dalla parte pubblica 3) l'atto disciplinare di gara non conteneva alcuna determinazione in ordine al numero di ore di formazione 4) l'interesse pubblico poteva essere garantito attraverso qualsiasi prestazione rientrante nell'attività di supporto destinata ai formatori di educazione stradale della polizia locale per l'utilizzo del linguaggio filmico nell'attività educativa 5) la menzione delle 200 ore di formazione offerte dalla ON è stata indicata esclusivamente nella proposta avanzata dalla ON IA RV e nella relazione tecnica allegato al contratto di appalto. A giudizio della difesa, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle funzioni diverse del bando (che fissa le regole della gara), del disciplinare di gara (che disciplina il procedimento di gara) e del capitolato speciale di appalto (che integra le disposizioni del bando con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici) né della prevalenza del bando di gara rispetto al capitolato speciale, atto che può assumere esclusivamente una funzione integrativa ma non modificativa del bando, come espressamente previsto dall’art. 82 del 2 d.l.gs. 36/2023 ed affermato in data 26 luglio 2023 dal Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione. La difesa ha affermato, inoltre, che la partecipazione degli istruttori della Polizia era facoltativa in considerazione del fatto che le ore di formazione obbligatoria -che non potevano superare le 42 ai sensi dall’art. 8 del contratto di lavoro decentrato- erano già state ampiamente svolte, come riferito dai testimoni LL e EN. Infine, è stato evidenziato che il corso di formazione tradizionale, con le ore offerte dalla ON, non era attuabile sia perché le materie indicate dalla società erano state già trattate nel triennio precedente sia perché la determinazione dirigenziale n. 10/2013 prevedeva che l'attività formativa fosse attuata esclusivamente tramite la valorizzazione di personale interno.
5.3. I giudici di appello avrebbero totalmente ignorato le risultanze probatorie che dimostrerebbero l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e renderebbero inevitabile l’assoluzione del AR in relazione al reato di falso, in assenza di alcuna argomentazione in ordine all’eventuale irrilevanza di tali prove. A giudizio della difesa, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei seguenti dati logico- fattuali emersi dall’attività istruttoria: ·TO AR non ha mai assunto il ruolo di RUP nella procedura di appalto, ruolo ricoperto dalla dottoressa Giulia Golino;
·la parte preponderante della prestazione richiesta alla società ON (realizzazione dei 3 Dvd) è stata correttamente attuata in data anteriore a quella in cui veniva disposta la liquidazione da parte del AR (maggio 2016); ·la società ON, senza chiedere alcun ulteriore compenso, ha predisposto altri 2 Dvd rispetto a quelli originariamente pattuiti, richiesti dal Comune di Milano solo dopo la firma del contratto (circostanza riferita dai testi IT e ON); ·nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite tutte le fatture relative alle spese sostenute dalla società ON IA RV per la realizzazione dei filmati;
·gli inquirenti hanno cercato la documentazione relativa all’esecuzione dell’attività di formazione esclusivamente presso la sede della scuola del corpo della polizia locale e presso la sede della società ON IA RV, senza effettuare alcuna ricerca presso le altre sedi della Polizia locale (circostanza riferita dal teste Zenobio); ·TO AR, a partire dal 2013, non ha più operato presso la scuola del corpo della polizia locale, essendosi trasferito con il proprio staff presso strutture diverse, per poi stabilirsi nel 2015 presso la sede del comando sita in piazza Beccaria, ove avviava iniziative formative parallele a quelle della scuola, come riferito dal teste VI;
·i corsi di formazione del Progetto Insieme sono stati organizzati dal AR anche in località diverse dalla Scuola del Corpo della Polizia locale (circostanza riferita dai testi EN, VI e AS) ed, in particolare, presso la sede del Comando sita in Piazza Beccaria perché meno decentrata e più fruibile dal personale;
·il teste EN ha aggiunto, in proposito, che il AR, pur nelle difficoltà organizzative legate all’Expo, avrebbe tentato di fruire della prestazione offerta dalla ON, richiedendo all’Assessore Carmela Rozza l’autorizzazione ad invitare 50 agenti della Polizia locale di Milano a partecipare ad attività formative, richiesta rigettata dall’Assessore. ·la parte teorica della formazione oggetto di pattuizione è stata fornita dal dott. IT in occasione di circa 6 incontri svoltisi in diverse sedi e gestiti in totale autonomia dal IT (come indicato specificamente dai testi ON -referente della gara all’interno della ON-, IT -consulente esterno della società e direttore dell’ente autonomo ON Experience- 3 e IT, il quale riferiva di aver partecipato in veste di operatore ad una delle lezioni tenute dal IT in tema di utilizzo del linguaggio audiovisivo); ·i testi OR e IT hanno riferito di aver partecipato ad una giornata di formazione in tema di rapporti tra ragazzi e adulti, tenuta dal IT presso la sede del Comando della Polizia locale;
·la ON ha messo a disposizione spazi e strumenti necessari alla formazione di 50 agenti nel corso del 2016, offerta che, dopo esser stata accettata dalla Polizia Locale, ha avuto parziale esecuzione in quanto il corpo di polizia ha comunicato la disponibilità di solo 4 istruttori, i quali svolgevano 110 ore di formazione pratica (vedi deposizione dei testi ON e IT); ·la ON IA Center ha dimostrato di voler dare piena attuazione al programma di formazione anche oltre il termine originariamente concordato sia rinunciando a mettere in mora il Comune di Milano sia consegnando i due ulteriori dvd senza chiedere alcun compenso. A giudizio del ricorrente, la parte pratica della formazione non sarebbe stata svolta entro il termine previsto dal contratto (15 dicembre 2015) in considerazione del gravoso impegno richiesto alla Polizia locale in occasione dell’Expo 2015; di conseguenza, tale ritardo sarebbe conseguenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta in maniera esorbitante rispetto alle originarie previsioni. Tale affermazione difensiva troverebbe conferma nelle due missive inviate dal Direttore del Settore Pianificazione e dal Coordinatore unico del progetto alla Regione Lombardia con le quali veniva richiesta una proroga generale di tutte le attività programmate in relazione al Progetto Insieme fino alla data del 31 luglio 2016, richiesta fondata proprio la necessità di non perdere il finanziamento riconosciuto dalla Regione. È stato, inoltre, dedotto che il mancato rinvenimento di elenchi o attestati di partecipazione non sarebbe circostanza idonea a dimostrare il mancato svolgimento dell’attività di formazione a fronte della natura facoltativa della partecipazione al corso e degli ostacoli cagionati dai concomitanti impegni professionali legati all’Expo 2015. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il mancato pagamento della fattura del 25 maggio 2016 emessa a seguito della consegna al Comune dei 5 dvd predisposti dalla società ON avrebbe condotto inevitabilmente ad un contenzioso legale, ciò in considerazione del fatto che i ritardi nell'esecuzione del corso di formazione erano addebitabili al Comune di Milano, con conseguente rischio di perdere l'intero finanziamento regionale, provocando in tal modo un danno erariale esorbitante. È stato, di conseguenza, affermato che TO AR avrebbe correttamente effettuato il pagamento della fattura presentata dalla ON IA RV sia perché le prestazioni avevano di gran lunga superato il valore del corrispettivo sia perché la parziale esecuzione dell’attività di formazione avrebbe carattere minimale e non sarebbe in alcun modo addebitabile alla società ON (come dimostrato dalla mail della dott.ssa Bovolenta del 10 maggio 2016, dalla determina di pagamento del 17 maggio 2016 e dalla fattura elettronica avente ad oggetto la realizzazione dei 3 filmati sulla sicurezza stradale). La difesa ha, infine, eccepito l’assoluta carenza di prova in ordine alla volontà da parte del AR di attestare falsamente la corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto e la necessaria assoluzione del ricorrente con la formula “il fatto non costituisce reato”.
6. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo D). 4 È stato evidenziato, in proposito, che la determina dirigenziale n. 348 sottoscritta in data 4 aprile 2016 da TO AR aveva ad oggetto unicamente l’incarico per l’esecuzione di un percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione “Ciak Si Guida 2016”. La determina, a dire del ricorrente, nulla prevedeva in termini di formazione con conseguente erroneità di quanto affermato dai giudici di merito in ordine al fatto che la determina avesse recepito l’intera relazione tecnica allegata all’offerta presentata dalla ON IA RV. L’attività complementare di formazione rivolta alla Polizia locale sulle tematiche dell’innovazione veniva, infatti, spontaneamente offerta dalla menzionata società, in aggiunta all’oggetto della determina, con contestuale indicazione della sede della Scuola del Corpo di Polizia locale di Milano come luogo di svolgimento dell’attività formativa. Trattandosi di attività complementare non veniva formato alcun contratto di appalto e la prestazione risultava essere definita solo a seguito della determina di affidamento che costituiva, pertanto, atto di accettazione dell’offerta presentata dalla ON. Le predette circostanze, a giudizio della difesa, troverebbero incontestabile fondamento nella documentazione prodotta dal Pubblico ministero e nelle dichiarazioni rese sul punto dal teste ON. Anche il primo giudice, peraltro, aveva affermato come la difesa avesse fornito piena prova (mediante fotografie degli eventi, programma e report consuntivo, attestati di partecipazione, mails intercorse tra RI Bovolenta e NT MU) dell’esecuzione del percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione “Ciak Si Guida 2016” nelle giornate del 7 ed 8 aprile del 2016, attività svoltasi in luoghi diversi dalla Scuola del Corpo di Polizia, su espressa richiesta dell’Assessore Marco Granelli in accordo con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco Pisapia. TO AR, con determina dirigenziale di liquidazione n. 366481/2016, avrebbe, quindi, correttamente proceduto alla liquidazione della somma di euro 9.760,00 fatturata dalla società ON in considerazione del regolare svolgimento delle attività avendo la richiedente tempestivamente effettuato il servizio, nel pieno rispetto di quanto indicato della determina dirigenziale n. 348/2016. 7. Il difensore della parte civile, in data 2 settembre 2025, ha depositato nota- spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni.
1. Deve essere preliminarmente evidenziato che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente i reati di cui ai capi C) e D) in considerazione del fatto che la pronuncia di non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) non è stata impugnata da nessuna delle parti con conseguente passaggio in giudicato di tale deliberazione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. “doppia conforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio. Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione 5 della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 dell’11/06/2019, Salomone, Rv. 276753- 01;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, Cancelmo, non massimata;
Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, Efficient Building, non massimata).
2.1. Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente. In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; da ultimoSez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, Franchini, non massimata). Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01).
2.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente. Va, ancora, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata). Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.
3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dall'appellante, con specifiche deduzioni, che sono rimaste in larga parte prive di risposta. L'appello proposto conteneva contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza degli elementi 6 costitutivi dei reati di falso, come risulta anche dalla descrizione dei motivi di ricorso, e tali deduzioni avrebbero, quindi, imposto un'opera di rinnovato e approfondito confronto. Non è detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti nell'atto di appello, e su di essi non vi è adeguata valutazione nella sentenza impugnata che è, infatti, costituita da frasi di carattere generale che, oltre a non consentire di comprendere se i plurimi motivi di appello siano stati effettivamente valutati, non rivelano l'esame delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio e non dimostrano se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che caratterizza il lavoro del giudice dell'impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello.
3.1. Deve essere, in particolare, rimarcato che la Corte territoriale, con affermazioni apodittiche e generiche, ha ritenuto provata la mancata esecuzione delle concordate attività di formazione e la conseguente falsità delle determinazioni con cui il AR ha liquidato le somme richieste dalla società ON esclusivamente in considerazione dei seguenti elementi indiziari, elementi che appaiono privi dei necessari requisiti di gravità ed univocità: l’asserita sproporzione tra il numero di ore di formazione programmate e la concreta possibilità di realizzazione delle medesime attività, tenuto conto dei gravosi e concomitanti impegni istituzionali facenti capo al personale della polizia locale, tali da rendere di difficile attuazione i piani formativi così come concepiti;
la scarsa verosimiglianza della tesi difensiva secondo cui, nonostante la previsione in sede contrattuale di una penale pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione, le parti avrebbero successivamente concordato in via meramente orale una proroga dei termini di adempimento;
il mancato rinvenimento, nel corso delle operazioni di perquisizione, di qualsivoglia documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle attività di formazione oggetto dei due contratti di fornitura. Appare evidente la valenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che non evolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza -al di là di ogni ragionevole dubbio- dell'imputato in ordine ai contestati reati di falso in atto pubblico. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
3.2. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha omesso di fornire adeguata e puntuale confutazione in ordine a una pluralità di deduzioni formulate con l’atto di appello, le quali rivestivano rilevanza ai fini dell’accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. In particolare, il giudice di secondo grado non ha preso in esame quanto affermato dalla difesa in ordine al sostanziale conseguimento dell’interesse pubblico sotteso ai due contratti di appalto, aventi ad oggetto la predisposizione di tre filmati divulgativi sull’ebbrezza stradale destinati a un pubblico giovanile, nonché la realizzazione di ulteriori prodotti audiovisivi nell’ambito della manifestazione “Ciak si guida 2016”. Analogamente sono state del tutto pretermesse le allegazioni difensive relative alla comprovata integrale esecuzione dell’attività di produzione dei suddetti filmati in epoca anteriore alla data in cui fu disposta la liquidazione da parte del AR nonché alla natura 7 facoltativa della partecipazione del personale della polizia locale ai corsi di formazione previsti, avuto riguardo al già avvenuto completamento delle ore di formazione obbligatoria stabilite dal contratto collettivo decentrato. La sentenza impugnata è, inoltre, priva di passaggi argomentativi che dimostrino l’avvenuta valutazione dell’affermata riconducibilità dei ritardi nell’organizzazione dei corsi di formazione a cause di forza maggiore (con specifico riferimento al notevole aggravio di impegni derivante dal coinvolgimento della Polizia Locale nelle attività connesse all’Expo 2015) nonché del mancato compimento, da parte degli inquirenti, di un’articolata attività di ricerca documentale volta ad accertare l’effettivo svolgimento delle attività formative in sedi diverse dalla Scuola della Polizia Locale e dalla sede della società ON. I giudici di appello, infine, non hanno affrontato l’ulteriore deduzione difensiva con la quale veniva valorizzata la circostanza che i corsi di formazione del Progetto “Insieme” sarebbero stati organizzati dal AR anche in sedi differenti da quella del Corpo della Polizia Locale per esigenze di natura logistica e organizzativa, circostanza espressamente riferita dai testi EN, VI e AS. Tali profili, non adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della corretta ricostruzione del quadro fattuale e, conseguentemente, della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati con conseguente fondatezza della dedotta carenza di motivazione. Le sintetiche considerazioni espresse dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata risultano, infatti, avulse da un effettivo confronto con le plurime e rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente.
3.3. Analogamente, anche in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sono state pretermesse nella sentenza di appello le allegazioni difensive, contenute nel secondo e terzo motivo di gravame. La Corte di merito, con motivazione estremamente sintetica ed apodittica, si è limitata ad affermare che il AR al momento della sottoscrizione delle determine di liquidazione “era nell’assoluta condizione psicologica del dolo di emettere una dichiarazione inveritiera, essendo pacificamente al corrente della non avvenuta somministrazione della pattuita attività di formazione” (vedi pag. 17 della sentenza oggetto di ricorso). Si tratta di una circostanza che, pur potendo astrattamente avere una valenza centrale nell'affermare la colpevolezza dell'imputato, risulta meramente affermata, senza che sia stata fornita un'adeguata motivazione, non essendovi neppure richiami per relationem alla sentenza di primo grado, il che comporta non solo l'omesso confronto con le deduzioni difensive, ma anche l'obiettiva impossibilità per questa Corte di verificare la fondatezza dell'assunto. A fronte di tale assertiva e laconica affermazione, risulta evidente che la sentenza impugnata non si è adeguatamente confrontata con le censure svolte con l'atto di appello, omettendo di illustrare quali fossero gli elementi che consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e volontà del AR di affermare falsamente la corretta esecuzione dei contratti di fornitura di cui ai capi di imputazione. Appare, pertanto, imprescindibile — pur senza precludere in via aprioristica la possibilità di riconoscere la buona fede del AR — lo svolgimento, nella competente sede di merito, di una puntuale verifica circa l’effettiva direzione e conformazione della volontà del ricorrente, alla luce degli elementi logico-fattuali che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero idonei a comprovare la sussistenza della buona fede medesima. Tali elementi, in particolare, riguardano la non imputabilità alla società ON del ritardo 8 nell’esecuzione dell’attività formativa e il conseguente timore di un contenzioso legale derivante dal mancato pagamento delle fatture emesse dalla parte privata, la natura accessoria e complementare delle attività formative poste in essere dalla società ON;
gli sforzi posti in essere dal AR per garantire la tempestiva fruizione della prestazione offerta dalla ON, andati a vuoto per la sopravvenuta indisponibilità manifestata dall’Assessore Rozza nonché il valore complessivamente superiore delle prestazioni svolte dalla predetta compagine societaria rispetto alle somme liquidate con le determinazioni oggetto del capo di imputazione.
4. Tutto ciò premesso va rimarcato che il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico;
è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento degli indizi sopra indicati -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente.
5. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, in quanto si risolve nella mera esposizione della vicenda e del materiale probatorio, senza svolgere adeguata argomentazione valutativa degli specifici motivi di appello e senza neppure indicare i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, ritenuti idonei a confutare le censure proposte, ovvero gli elementi che consentivano di superare le criticità evidenziate dalla difesa e addivenire alla condanna del AR per i reati di falso di cui ai capo C) e D). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., con la conseguente necessità che i giudici di appello rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino ad un canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.
6. In considerazione delle precedenti argomentazioni deve essere disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE CE IO GA 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ZO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Federico Bier, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Fabrizia Vaccarella, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, ha condannato TO AR alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 479 cod. pen.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023 in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto TO AR in considerazione della ritenuta insussistenza dei reati contestati.
3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 novembre 2023, ha disposto l’annullamento con rinvio della predetta sentenza in considerazione dell’inosservanza da parte deigiudici di appello dell’obbligo di motivazione rafforzata.
4. TO AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 28 aprile 2022, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui all’art. 355 cod. pen., così riqualificati i fatti descritti nei capi A) e B) della rubrica.
5.Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo C). La Corte territoriale, interpretando erroneamente la documentazione amministrativa in atti relativa ai contratti di pubblica fornitura di cui al capo di imputazione, si sarebbe limitata a Penale Sent. Sez. 2 Num. 34928 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: CE UE Data Udienza: 17/09/2025 riprodurre, con argomentazioni apodittiche e congetturali, la motivazione del primo giudice senza tenere conto degli specifici motivi di gravame. I giudici di appello, in particolare, avrebbero erroneamente ignorato che l’asserita mancata esecuzione della prestazione contrattuale non sarebbe imputabile al ricorrente ma “eventualmente imputabile al committente Comune di Milano congiuntamente a rilevanti cause di forza maggiore” (vedi pag. 15 del ricorso).
5.1. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver espressamente riconosciuto l’insussistenza di condotte fraudolente con conseguente esclusione della fattispecie di cui all’art. 356 cod. pen., hanno affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati di falso che si collocherebbe tra “dolo e colpa”. Tale elemento soggettivo, a giudizio della Corte di merito, sarebbe desumibile dal fatto che l’attività di formazione descritta al capo A) dell’imputazione sarebbe stata determinata dal AR in quantità vistosamente sproporzionata rispetto alla sua effettiva fattibilità e dal fatto che tale attività sarebbe stata svolta in “quantità infinitesimale rispetto al totale delle ore programmate e alla platea dei beneficiari” (vedi pag. 16 del ricorso). Tali apodittiche affermazioni non terrebbero conto del fatto che l’interesse pubblico posto a fondamento del contratto di appalto e della determinazione dirigenziale n. 691/2015 era volto alla realizzazione di tre filmati divulgativi per la sicurezza stradale destinati ad un pubblico giovanile e di una correlata attività di formazione destinata al personale della polizia locale di Milano. I giudici di appello avrebbero ignorato che tale attività di formazione sarebbe stata offerta dalla società ON in un’ottica di disponibilità e fidelizzazione del Comune di Milano con cui la menzionata società lavorava da anni. Il percorso formativo, peraltro, si sarebbe articolato in parte mediante lezioni frontali da svolgere in diverse sedi della Polizia Locale, in parte attraverso esercitazioni pratiche sul campo attraverso progetti di diversa natura realizzati i luoghi diversi, come espressamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa. A giudizio della difesa, il AR avrebbe correttamente ritenuto che, l'offerta formativa della società ON, pur costituendo uno sforzo gravoso per il Corpo di Polizia locale, costituisse un indubbio vantaggio per il Comune di Milano. 5.2. È stato, inoltre, evidenziato che: 1) la parte preponderante della prestazione richiesta alla società ON era costituita dalla realizzazione dei filmati mentre la parte formativa rappresentava solo il 19% del punteggio indicato nel verbale di gara 2) il dato quantitativo equalitativo dell'attività di formazione, in considerazione della natura accessoria della stessa, non è mai stato specificato dalla parte pubblica 3) l'atto disciplinare di gara non conteneva alcuna determinazione in ordine al numero di ore di formazione 4) l'interesse pubblico poteva essere garantito attraverso qualsiasi prestazione rientrante nell'attività di supporto destinata ai formatori di educazione stradale della polizia locale per l'utilizzo del linguaggio filmico nell'attività educativa 5) la menzione delle 200 ore di formazione offerte dalla ON è stata indicata esclusivamente nella proposta avanzata dalla ON IA RV e nella relazione tecnica allegato al contratto di appalto. A giudizio della difesa, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle funzioni diverse del bando (che fissa le regole della gara), del disciplinare di gara (che disciplina il procedimento di gara) e del capitolato speciale di appalto (che integra le disposizioni del bando con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici) né della prevalenza del bando di gara rispetto al capitolato speciale, atto che può assumere esclusivamente una funzione integrativa ma non modificativa del bando, come espressamente previsto dall’art. 82 del 2 d.l.gs. 36/2023 ed affermato in data 26 luglio 2023 dal Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione. La difesa ha affermato, inoltre, che la partecipazione degli istruttori della Polizia era facoltativa in considerazione del fatto che le ore di formazione obbligatoria -che non potevano superare le 42 ai sensi dall’art. 8 del contratto di lavoro decentrato- erano già state ampiamente svolte, come riferito dai testimoni LL e EN. Infine, è stato evidenziato che il corso di formazione tradizionale, con le ore offerte dalla ON, non era attuabile sia perché le materie indicate dalla società erano state già trattate nel triennio precedente sia perché la determinazione dirigenziale n. 10/2013 prevedeva che l'attività formativa fosse attuata esclusivamente tramite la valorizzazione di personale interno.
5.3. I giudici di appello avrebbero totalmente ignorato le risultanze probatorie che dimostrerebbero l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e renderebbero inevitabile l’assoluzione del AR in relazione al reato di falso, in assenza di alcuna argomentazione in ordine all’eventuale irrilevanza di tali prove. A giudizio della difesa, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei seguenti dati logico- fattuali emersi dall’attività istruttoria: ·TO AR non ha mai assunto il ruolo di RUP nella procedura di appalto, ruolo ricoperto dalla dottoressa Giulia Golino;
·la parte preponderante della prestazione richiesta alla società ON (realizzazione dei 3 Dvd) è stata correttamente attuata in data anteriore a quella in cui veniva disposta la liquidazione da parte del AR (maggio 2016); ·la società ON, senza chiedere alcun ulteriore compenso, ha predisposto altri 2 Dvd rispetto a quelli originariamente pattuiti, richiesti dal Comune di Milano solo dopo la firma del contratto (circostanza riferita dai testi IT e ON); ·nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite tutte le fatture relative alle spese sostenute dalla società ON IA RV per la realizzazione dei filmati;
·gli inquirenti hanno cercato la documentazione relativa all’esecuzione dell’attività di formazione esclusivamente presso la sede della scuola del corpo della polizia locale e presso la sede della società ON IA RV, senza effettuare alcuna ricerca presso le altre sedi della Polizia locale (circostanza riferita dal teste Zenobio); ·TO AR, a partire dal 2013, non ha più operato presso la scuola del corpo della polizia locale, essendosi trasferito con il proprio staff presso strutture diverse, per poi stabilirsi nel 2015 presso la sede del comando sita in piazza Beccaria, ove avviava iniziative formative parallele a quelle della scuola, come riferito dal teste VI;
·i corsi di formazione del Progetto Insieme sono stati organizzati dal AR anche in località diverse dalla Scuola del Corpo della Polizia locale (circostanza riferita dai testi EN, VI e AS) ed, in particolare, presso la sede del Comando sita in Piazza Beccaria perché meno decentrata e più fruibile dal personale;
·il teste EN ha aggiunto, in proposito, che il AR, pur nelle difficoltà organizzative legate all’Expo, avrebbe tentato di fruire della prestazione offerta dalla ON, richiedendo all’Assessore Carmela Rozza l’autorizzazione ad invitare 50 agenti della Polizia locale di Milano a partecipare ad attività formative, richiesta rigettata dall’Assessore. ·la parte teorica della formazione oggetto di pattuizione è stata fornita dal dott. IT in occasione di circa 6 incontri svoltisi in diverse sedi e gestiti in totale autonomia dal IT (come indicato specificamente dai testi ON -referente della gara all’interno della ON-, IT -consulente esterno della società e direttore dell’ente autonomo ON Experience- 3 e IT, il quale riferiva di aver partecipato in veste di operatore ad una delle lezioni tenute dal IT in tema di utilizzo del linguaggio audiovisivo); ·i testi OR e IT hanno riferito di aver partecipato ad una giornata di formazione in tema di rapporti tra ragazzi e adulti, tenuta dal IT presso la sede del Comando della Polizia locale;
·la ON ha messo a disposizione spazi e strumenti necessari alla formazione di 50 agenti nel corso del 2016, offerta che, dopo esser stata accettata dalla Polizia Locale, ha avuto parziale esecuzione in quanto il corpo di polizia ha comunicato la disponibilità di solo 4 istruttori, i quali svolgevano 110 ore di formazione pratica (vedi deposizione dei testi ON e IT); ·la ON IA Center ha dimostrato di voler dare piena attuazione al programma di formazione anche oltre il termine originariamente concordato sia rinunciando a mettere in mora il Comune di Milano sia consegnando i due ulteriori dvd senza chiedere alcun compenso. A giudizio del ricorrente, la parte pratica della formazione non sarebbe stata svolta entro il termine previsto dal contratto (15 dicembre 2015) in considerazione del gravoso impegno richiesto alla Polizia locale in occasione dell’Expo 2015; di conseguenza, tale ritardo sarebbe conseguenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta in maniera esorbitante rispetto alle originarie previsioni. Tale affermazione difensiva troverebbe conferma nelle due missive inviate dal Direttore del Settore Pianificazione e dal Coordinatore unico del progetto alla Regione Lombardia con le quali veniva richiesta una proroga generale di tutte le attività programmate in relazione al Progetto Insieme fino alla data del 31 luglio 2016, richiesta fondata proprio la necessità di non perdere il finanziamento riconosciuto dalla Regione. È stato, inoltre, dedotto che il mancato rinvenimento di elenchi o attestati di partecipazione non sarebbe circostanza idonea a dimostrare il mancato svolgimento dell’attività di formazione a fronte della natura facoltativa della partecipazione al corso e degli ostacoli cagionati dai concomitanti impegni professionali legati all’Expo 2015. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il mancato pagamento della fattura del 25 maggio 2016 emessa a seguito della consegna al Comune dei 5 dvd predisposti dalla società ON avrebbe condotto inevitabilmente ad un contenzioso legale, ciò in considerazione del fatto che i ritardi nell'esecuzione del corso di formazione erano addebitabili al Comune di Milano, con conseguente rischio di perdere l'intero finanziamento regionale, provocando in tal modo un danno erariale esorbitante. È stato, di conseguenza, affermato che TO AR avrebbe correttamente effettuato il pagamento della fattura presentata dalla ON IA RV sia perché le prestazioni avevano di gran lunga superato il valore del corrispettivo sia perché la parziale esecuzione dell’attività di formazione avrebbe carattere minimale e non sarebbe in alcun modo addebitabile alla società ON (come dimostrato dalla mail della dott.ssa Bovolenta del 10 maggio 2016, dalla determina di pagamento del 17 maggio 2016 e dalla fattura elettronica avente ad oggetto la realizzazione dei 3 filmati sulla sicurezza stradale). La difesa ha, infine, eccepito l’assoluta carenza di prova in ordine alla volontà da parte del AR di attestare falsamente la corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto e la necessaria assoluzione del ricorrente con la formula “il fatto non costituisce reato”.
6. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo D). 4 È stato evidenziato, in proposito, che la determina dirigenziale n. 348 sottoscritta in data 4 aprile 2016 da TO AR aveva ad oggetto unicamente l’incarico per l’esecuzione di un percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione “Ciak Si Guida 2016”. La determina, a dire del ricorrente, nulla prevedeva in termini di formazione con conseguente erroneità di quanto affermato dai giudici di merito in ordine al fatto che la determina avesse recepito l’intera relazione tecnica allegata all’offerta presentata dalla ON IA RV. L’attività complementare di formazione rivolta alla Polizia locale sulle tematiche dell’innovazione veniva, infatti, spontaneamente offerta dalla menzionata società, in aggiunta all’oggetto della determina, con contestuale indicazione della sede della Scuola del Corpo di Polizia locale di Milano come luogo di svolgimento dell’attività formativa. Trattandosi di attività complementare non veniva formato alcun contratto di appalto e la prestazione risultava essere definita solo a seguito della determina di affidamento che costituiva, pertanto, atto di accettazione dell’offerta presentata dalla ON. Le predette circostanze, a giudizio della difesa, troverebbero incontestabile fondamento nella documentazione prodotta dal Pubblico ministero e nelle dichiarazioni rese sul punto dal teste ON. Anche il primo giudice, peraltro, aveva affermato come la difesa avesse fornito piena prova (mediante fotografie degli eventi, programma e report consuntivo, attestati di partecipazione, mails intercorse tra RI Bovolenta e NT MU) dell’esecuzione del percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione “Ciak Si Guida 2016” nelle giornate del 7 ed 8 aprile del 2016, attività svoltasi in luoghi diversi dalla Scuola del Corpo di Polizia, su espressa richiesta dell’Assessore Marco Granelli in accordo con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco Pisapia. TO AR, con determina dirigenziale di liquidazione n. 366481/2016, avrebbe, quindi, correttamente proceduto alla liquidazione della somma di euro 9.760,00 fatturata dalla società ON in considerazione del regolare svolgimento delle attività avendo la richiedente tempestivamente effettuato il servizio, nel pieno rispetto di quanto indicato della determina dirigenziale n. 348/2016. 7. Il difensore della parte civile, in data 2 settembre 2025, ha depositato nota- spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni.
1. Deve essere preliminarmente evidenziato che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente i reati di cui ai capi C) e D) in considerazione del fatto che la pronuncia di non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) non è stata impugnata da nessuna delle parti con conseguente passaggio in giudicato di tale deliberazione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. “doppia conforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio. Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione 5 della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 dell’11/06/2019, Salomone, Rv. 276753- 01;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, Cancelmo, non massimata;
Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, Efficient Building, non massimata).
2.1. Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente. In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; da ultimoSez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, Franchini, non massimata). Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01).
2.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente. Va, ancora, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata). Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.
3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dall'appellante, con specifiche deduzioni, che sono rimaste in larga parte prive di risposta. L'appello proposto conteneva contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza degli elementi 6 costitutivi dei reati di falso, come risulta anche dalla descrizione dei motivi di ricorso, e tali deduzioni avrebbero, quindi, imposto un'opera di rinnovato e approfondito confronto. Non è detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti nell'atto di appello, e su di essi non vi è adeguata valutazione nella sentenza impugnata che è, infatti, costituita da frasi di carattere generale che, oltre a non consentire di comprendere se i plurimi motivi di appello siano stati effettivamente valutati, non rivelano l'esame delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio e non dimostrano se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che caratterizza il lavoro del giudice dell'impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello.
3.1. Deve essere, in particolare, rimarcato che la Corte territoriale, con affermazioni apodittiche e generiche, ha ritenuto provata la mancata esecuzione delle concordate attività di formazione e la conseguente falsità delle determinazioni con cui il AR ha liquidato le somme richieste dalla società ON esclusivamente in considerazione dei seguenti elementi indiziari, elementi che appaiono privi dei necessari requisiti di gravità ed univocità: l’asserita sproporzione tra il numero di ore di formazione programmate e la concreta possibilità di realizzazione delle medesime attività, tenuto conto dei gravosi e concomitanti impegni istituzionali facenti capo al personale della polizia locale, tali da rendere di difficile attuazione i piani formativi così come concepiti;
la scarsa verosimiglianza della tesi difensiva secondo cui, nonostante la previsione in sede contrattuale di una penale pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione, le parti avrebbero successivamente concordato in via meramente orale una proroga dei termini di adempimento;
il mancato rinvenimento, nel corso delle operazioni di perquisizione, di qualsivoglia documentazione attestante l’effettivo svolgimento delle attività di formazione oggetto dei due contratti di fornitura. Appare evidente la valenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che non evolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza -al di là di ogni ragionevole dubbio- dell'imputato in ordine ai contestati reati di falso in atto pubblico. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
3.2. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha omesso di fornire adeguata e puntuale confutazione in ordine a una pluralità di deduzioni formulate con l’atto di appello, le quali rivestivano rilevanza ai fini dell’accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. In particolare, il giudice di secondo grado non ha preso in esame quanto affermato dalla difesa in ordine al sostanziale conseguimento dell’interesse pubblico sotteso ai due contratti di appalto, aventi ad oggetto la predisposizione di tre filmati divulgativi sull’ebbrezza stradale destinati a un pubblico giovanile, nonché la realizzazione di ulteriori prodotti audiovisivi nell’ambito della manifestazione “Ciak si guida 2016”. Analogamente sono state del tutto pretermesse le allegazioni difensive relative alla comprovata integrale esecuzione dell’attività di produzione dei suddetti filmati in epoca anteriore alla data in cui fu disposta la liquidazione da parte del AR nonché alla natura 7 facoltativa della partecipazione del personale della polizia locale ai corsi di formazione previsti, avuto riguardo al già avvenuto completamento delle ore di formazione obbligatoria stabilite dal contratto collettivo decentrato. La sentenza impugnata è, inoltre, priva di passaggi argomentativi che dimostrino l’avvenuta valutazione dell’affermata riconducibilità dei ritardi nell’organizzazione dei corsi di formazione a cause di forza maggiore (con specifico riferimento al notevole aggravio di impegni derivante dal coinvolgimento della Polizia Locale nelle attività connesse all’Expo 2015) nonché del mancato compimento, da parte degli inquirenti, di un’articolata attività di ricerca documentale volta ad accertare l’effettivo svolgimento delle attività formative in sedi diverse dalla Scuola della Polizia Locale e dalla sede della società ON. I giudici di appello, infine, non hanno affrontato l’ulteriore deduzione difensiva con la quale veniva valorizzata la circostanza che i corsi di formazione del Progetto “Insieme” sarebbero stati organizzati dal AR anche in sedi differenti da quella del Corpo della Polizia Locale per esigenze di natura logistica e organizzativa, circostanza espressamente riferita dai testi EN, VI e AS. Tali profili, non adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della corretta ricostruzione del quadro fattuale e, conseguentemente, della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati con conseguente fondatezza della dedotta carenza di motivazione. Le sintetiche considerazioni espresse dalla Corte di appello a sostegno della decisione adottata risultano, infatti, avulse da un effettivo confronto con le plurime e rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente.
3.3. Analogamente, anche in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sono state pretermesse nella sentenza di appello le allegazioni difensive, contenute nel secondo e terzo motivo di gravame. La Corte di merito, con motivazione estremamente sintetica ed apodittica, si è limitata ad affermare che il AR al momento della sottoscrizione delle determine di liquidazione “era nell’assoluta condizione psicologica del dolo di emettere una dichiarazione inveritiera, essendo pacificamente al corrente della non avvenuta somministrazione della pattuita attività di formazione” (vedi pag. 17 della sentenza oggetto di ricorso). Si tratta di una circostanza che, pur potendo astrattamente avere una valenza centrale nell'affermare la colpevolezza dell'imputato, risulta meramente affermata, senza che sia stata fornita un'adeguata motivazione, non essendovi neppure richiami per relationem alla sentenza di primo grado, il che comporta non solo l'omesso confronto con le deduzioni difensive, ma anche l'obiettiva impossibilità per questa Corte di verificare la fondatezza dell'assunto. A fronte di tale assertiva e laconica affermazione, risulta evidente che la sentenza impugnata non si è adeguatamente confrontata con le censure svolte con l'atto di appello, omettendo di illustrare quali fossero gli elementi che consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e volontà del AR di affermare falsamente la corretta esecuzione dei contratti di fornitura di cui ai capi di imputazione. Appare, pertanto, imprescindibile — pur senza precludere in via aprioristica la possibilità di riconoscere la buona fede del AR — lo svolgimento, nella competente sede di merito, di una puntuale verifica circa l’effettiva direzione e conformazione della volontà del ricorrente, alla luce degli elementi logico-fattuali che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero idonei a comprovare la sussistenza della buona fede medesima. Tali elementi, in particolare, riguardano la non imputabilità alla società ON del ritardo 8 nell’esecuzione dell’attività formativa e il conseguente timore di un contenzioso legale derivante dal mancato pagamento delle fatture emesse dalla parte privata, la natura accessoria e complementare delle attività formative poste in essere dalla società ON;
gli sforzi posti in essere dal AR per garantire la tempestiva fruizione della prestazione offerta dalla ON, andati a vuoto per la sopravvenuta indisponibilità manifestata dall’Assessore Rozza nonché il valore complessivamente superiore delle prestazioni svolte dalla predetta compagine societaria rispetto alle somme liquidate con le determinazioni oggetto del capo di imputazione.
4. Tutto ciò premesso va rimarcato che il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico;
è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento degli indizi sopra indicati -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente.
5. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, in quanto si risolve nella mera esposizione della vicenda e del materiale probatorio, senza svolgere adeguata argomentazione valutativa degli specifici motivi di appello e senza neppure indicare i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, ritenuti idonei a confutare le censure proposte, ovvero gli elementi che consentivano di superare le criticità evidenziate dalla difesa e addivenire alla condanna del AR per i reati di falso di cui ai capo C) e D). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., con la conseguente necessità che i giudici di appello rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino ad un canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.
6. In considerazione delle precedenti argomentazioni deve essere disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UE CE IO GA 9