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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18900/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741_1095 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 830/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di Accertamento IMU notificato in data 18.9.2025, anno 2020, con cui in relazione ai due immobili di proprietà, veniva richiesta la somma di euro 4.295,00 per maggior imposta IMU, euro 1.288,50 per sanzioni, più interessi per euro 1.049,94, per un totale di euro 6.633,44. I due immobili accertati sono così riportati in catasto: Indirizzo _1 Catasto_11) –
, Valore Imponibile euro 577.852,80, imposta dovuta 3.062,62; Indirizzo_22) - Sez SOC, Foglio 5, Num 288, Sub 12, cat A/2, classe 7, Valore Imponibile euro 116.264,00, Imposta dovuta euro 1.232,40. – La società Napoli Obiettivo Valore Srl, erroneamente, identificava per il primo immobile nell'accertamento l'ubicazione. A fondamento del ricorso ha dedotto: Immobile n.1 dell'Atto di accertamento. In forza dell'art.1, commi 740 e 741, della Legge 160/2019, l'immobile in oggetto è destinato ad abitazione principale ed è esente dal pagamento dell'Imu. Dal 06/06/2018 è l'abitazione principale della ricorrente per cui, essendo esente da IMU, ai sensi dell'innanzi citata norma, nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo (si allega Certificato Storico di Residenza rilasciato dal Comune di Napoli il 24/09/2025 (all.to n.4). Immobile n.2 dell'Atto di accertamento. Si riconosce la debenza dell'importo accertato di euro 1.232,40, con illegittimità parziale dell'impugnato Avviso di Accertamento esecutivo n.183741/1095 del 22/07/2025. Conclude per l'annullamento parziale dell'atto, in relazione all'immobile n.1 dell'accertamento per violazione dell'art.1, commi 740 e 741 della Legge n.160/2019, - in relazione all'immobile n.2 il ricalcolo delle sanzioni ed interessi dovuti, con vittoria di spese, con attribuzione. Parte resistente non si è costituita in giudizio. Il procedimento è stato trattato all'udienza del 20\1\26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando la prova della tempestività della sua proposizione rispetto all'atto impugnato.
Come si evince dal fascicolo telematico, la parte ricorrente ha prodotto, l'atto impugnato privo di prova della data della sua notificazione. Inoltre nel ricorso viene detto che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo lettera raccomandata a\r senza depositare certificazione rilasciata dalle Poste della data di ricevimento. L'art. 21 del d. lgs. 546/1992, rubricato termine per la proposizione del ricorso, al primo comma stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato … A seguito della notifica di un atto impugnabile, il contribuente può richiedere, entro un termine di decadenza, la tutela della Commissione tributaria. La S.C. ha avuto modo di precisare che:
--l'art. 21 d. lgs. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di gg. 60 dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass. 4247/2013). Trattandosi di termine perentorio, l'inammissibilità del ricorso per proposizione del ricorso oltre il suddetto termine è rilevabile di ufficio e anche l'eventuale costituzione della parte resistente, che non eccepisca la detta tardività, non sana la suddetta inammissibilità (cfr. Cass. 4247/2013; 18224/2018).
Non risultando la prova della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 citato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P. Q. M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 20.1.2026 Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18900/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741_1095 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 830/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di Accertamento IMU notificato in data 18.9.2025, anno 2020, con cui in relazione ai due immobili di proprietà, veniva richiesta la somma di euro 4.295,00 per maggior imposta IMU, euro 1.288,50 per sanzioni, più interessi per euro 1.049,94, per un totale di euro 6.633,44. I due immobili accertati sono così riportati in catasto: Indirizzo _1 Catasto_11) –
, Valore Imponibile euro 577.852,80, imposta dovuta 3.062,62; Indirizzo_22) - Sez SOC, Foglio 5, Num 288, Sub 12, cat A/2, classe 7, Valore Imponibile euro 116.264,00, Imposta dovuta euro 1.232,40. – La società Napoli Obiettivo Valore Srl, erroneamente, identificava per il primo immobile nell'accertamento l'ubicazione. A fondamento del ricorso ha dedotto: Immobile n.1 dell'Atto di accertamento. In forza dell'art.1, commi 740 e 741, della Legge 160/2019, l'immobile in oggetto è destinato ad abitazione principale ed è esente dal pagamento dell'Imu. Dal 06/06/2018 è l'abitazione principale della ricorrente per cui, essendo esente da IMU, ai sensi dell'innanzi citata norma, nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo (si allega Certificato Storico di Residenza rilasciato dal Comune di Napoli il 24/09/2025 (all.to n.4). Immobile n.2 dell'Atto di accertamento. Si riconosce la debenza dell'importo accertato di euro 1.232,40, con illegittimità parziale dell'impugnato Avviso di Accertamento esecutivo n.183741/1095 del 22/07/2025. Conclude per l'annullamento parziale dell'atto, in relazione all'immobile n.1 dell'accertamento per violazione dell'art.1, commi 740 e 741 della Legge n.160/2019, - in relazione all'immobile n.2 il ricalcolo delle sanzioni ed interessi dovuti, con vittoria di spese, con attribuzione. Parte resistente non si è costituita in giudizio. Il procedimento è stato trattato all'udienza del 20\1\26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando la prova della tempestività della sua proposizione rispetto all'atto impugnato.
Come si evince dal fascicolo telematico, la parte ricorrente ha prodotto, l'atto impugnato privo di prova della data della sua notificazione. Inoltre nel ricorso viene detto che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo lettera raccomandata a\r senza depositare certificazione rilasciata dalle Poste della data di ricevimento. L'art. 21 del d. lgs. 546/1992, rubricato termine per la proposizione del ricorso, al primo comma stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato … A seguito della notifica di un atto impugnabile, il contribuente può richiedere, entro un termine di decadenza, la tutela della Commissione tributaria. La S.C. ha avuto modo di precisare che:
--l'art. 21 d. lgs. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di gg. 60 dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass. 4247/2013). Trattandosi di termine perentorio, l'inammissibilità del ricorso per proposizione del ricorso oltre il suddetto termine è rilevabile di ufficio e anche l'eventuale costituzione della parte resistente, che non eccepisca la detta tardività, non sana la suddetta inammissibilità (cfr. Cass. 4247/2013; 18224/2018).
Non risultando la prova della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 citato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P. Q. M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 20.1.2026 Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso