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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12150/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12150/2023, avente ad oggetto “disconoscimento di figlio naturale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OTTELLI CARLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CALI' STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5
RESISTENTI-CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 20/11/2024: “chiede trattenersi la causa in decisione precisando le conclusioni come da atto introduttivo [come segue]: accerti e dichiari che il signor
non è il padre naturale della ricorrente , con ogni conseguenza Persona_1 Parte_1 di legge, anche in ordine all'eliminazione ex tunc in capo all'attrice del cognome « ; - ordini Pt_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di fare la prescritta annotazione dell'emananda sentenza nel relativo atto di nascita, con compimento di ogni ulteriore prescritta formalità”;
Parte resistente ha concluso come da verbale del 20/11/2024: “nulla oppone all'accoglimento delle richieste formulate da parte attrice, aderisce alle stesse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/10/2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare che , deceduto in data 5/12/2022, non è suo padre biologico. Persona_1
L'istante ha allegato che i suoi genitori anagrafici hanno contratto matrimonio l'8/8/1987, unione in costanza della quale sono nati, oltre alla ricorrente, i figli , e CP_2 CP_3 CP_4
Con decreto di omologa del 14/4/2004 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
In seguito alla separazione, la madre della ricorrente, sig.ra ha avviato una stabile Controparte_1 convivenza con tale sig. , con il quale l'odierna resistente aveva instaurato una Persona_2 relazione sentimentale già in costanza di matrimonio.
Con sentenza n. 213/2013, del 14/1/2013, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Persona_1 Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di essere stata informata dalla madre di non essere la figlia biologica di , bensì di , circostanza di cui sono stati resi edotti anche gli Persona_1 Persona_2 altri figli biologici del Pt_1
In seguito alla morte del presunto padre, la ricorrente si è quindi determinata ad agire in giudizio al fine di ottenere il disconoscimento della paternità di , con lo scopo ultimo di essere Persona_1 riconosciuta dal padre naturale con il quale convive sin dai primi anni di vita.
Con comparsa depositata in data 30/1/2024, si è costituita la quale ha confermato Controparte_1 che la ricorrente è figlia biologica del suo attuale compagno, aderendo per il resto alle richieste di controparte.
All'udienza del 6/3/2024 è stata dichiarata la contumacia dei figli del anch'essi convenuti, Pt_1
e la causa è stata istruita mediante C.T.U. genetica affidata alla dott.ssa . Persona_3
All'udienza del 20/11/2024 le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
Va premesso che ricorrono in rito le condizioni di proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità.
L'azione di disconoscimento è, infatti, imprescrittibile con riguardo al figlio ed è stata promossa da soggetto maggiorenne (cfr. art. 244, comma 5, c.c.).
2 Risulta altresì pienamente integrato il contraddittorio con le parti necessarie, essendo stata l'azione proposta nei riguardi della madre e dei discendenti del presunto padre, deceduto in data 5/12/2022
(cfr. artt. 246 e 247 c.c.).
Venendo ora al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La c.t.u. depositata in data 8/10/2024 a firma della dott.ssa ha infatti concluso che: Persona_3
“la probabilità che sia il padre di è pari al 99,99999999%: Persona_2 Parte_1 tale valore di probabilità consente di ritenere praticamente provata la paternità di Per_2 nei confronti di (pag. 10), escludendo conseguentemente che il sig.
[...] Parte_1
sia il padre biologico della ricorrente. Persona_1
Nessuna delle parti ha contestato gli accertamenti compiuti dalla dott.sa né il loro esito, Per_3 sicché a tale conclusione si può prestare piena adesione.
A ciò deve aggiungersi che i figli biologici di , seppur ritualmente intimati, non Persona_1 hanno inteso partecipare al presente procedimento, nulla contestando in merito alla verosimiglianza della prospettazione di parte ricorrente.
Neppure è trascurabile la circostanza che la resistente non ha sollevato opposizione alcuna, aderendo a tutte le richieste di controparte e confermando la fondatezza della pretesa avversaria.
Quanto alla questione relativa al cognome, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che sul punto ha precisato che: “nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale” (cfr. Cass. Civ., n. 28518/2019). In altre parole, la scelta di conservare o mutare il cognome spetta in via esclusiva all'interessato “in considerazione della natura personalissima del diritto al nome” (cfr. Cass. Civ., n. 4020/2017).
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente non ha inteso formulare alcuna domanda finalizzata alla conservazione del cognome “ , chiedendo piuttosto di assumere il cognome materno in attesa Pt_1 del riconoscimento ad opera del padre biologico.
Ritenuto pertanto che la ricorrente sia un soggetto certamente in grado di compiere con maturità e consapevolezza le scelte inerenti alla propria vita familiare e alla propria identità personale, il
Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta dalla stessa formulata, disponendo la sostituzione del di lei cognome da a . Pt_1 CP_1
Stante l'esito complessivo della lite e l'adesione della resistente, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese relative alla c.t.u., le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 12150/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che non è il padre biologico di e, per l'effetto, Persona_1 Parte_1 dispone che il cognome della ricorrente sia sostituito col cognome materno, sì da chiamarsi
Persona_4
3 2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita;
3. compensa le spese processuali;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese relative alla c.t.u., così come liquidate come da decreto del 19/11/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12150/2023, avente ad oggetto “disconoscimento di figlio naturale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. OTTELLI CARLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CALI' STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5
RESISTENTI-CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 20/11/2024: “chiede trattenersi la causa in decisione precisando le conclusioni come da atto introduttivo [come segue]: accerti e dichiari che il signor
non è il padre naturale della ricorrente , con ogni conseguenza Persona_1 Parte_1 di legge, anche in ordine all'eliminazione ex tunc in capo all'attrice del cognome « ; - ordini Pt_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di fare la prescritta annotazione dell'emananda sentenza nel relativo atto di nascita, con compimento di ogni ulteriore prescritta formalità”;
Parte resistente ha concluso come da verbale del 20/11/2024: “nulla oppone all'accoglimento delle richieste formulate da parte attrice, aderisce alle stesse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/10/2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare che , deceduto in data 5/12/2022, non è suo padre biologico. Persona_1
L'istante ha allegato che i suoi genitori anagrafici hanno contratto matrimonio l'8/8/1987, unione in costanza della quale sono nati, oltre alla ricorrente, i figli , e CP_2 CP_3 CP_4
Con decreto di omologa del 14/4/2004 è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
In seguito alla separazione, la madre della ricorrente, sig.ra ha avviato una stabile Controparte_1 convivenza con tale sig. , con il quale l'odierna resistente aveva instaurato una Persona_2 relazione sentimentale già in costanza di matrimonio.
Con sentenza n. 213/2013, del 14/1/2013, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Persona_1 Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di essere stata informata dalla madre di non essere la figlia biologica di , bensì di , circostanza di cui sono stati resi edotti anche gli Persona_1 Persona_2 altri figli biologici del Pt_1
In seguito alla morte del presunto padre, la ricorrente si è quindi determinata ad agire in giudizio al fine di ottenere il disconoscimento della paternità di , con lo scopo ultimo di essere Persona_1 riconosciuta dal padre naturale con il quale convive sin dai primi anni di vita.
Con comparsa depositata in data 30/1/2024, si è costituita la quale ha confermato Controparte_1 che la ricorrente è figlia biologica del suo attuale compagno, aderendo per il resto alle richieste di controparte.
All'udienza del 6/3/2024 è stata dichiarata la contumacia dei figli del anch'essi convenuti, Pt_1
e la causa è stata istruita mediante C.T.U. genetica affidata alla dott.ssa . Persona_3
All'udienza del 20/11/2024 le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi avendovi le parti espressamente rinunciato.
***
Va premesso che ricorrono in rito le condizioni di proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità.
L'azione di disconoscimento è, infatti, imprescrittibile con riguardo al figlio ed è stata promossa da soggetto maggiorenne (cfr. art. 244, comma 5, c.c.).
2 Risulta altresì pienamente integrato il contraddittorio con le parti necessarie, essendo stata l'azione proposta nei riguardi della madre e dei discendenti del presunto padre, deceduto in data 5/12/2022
(cfr. artt. 246 e 247 c.c.).
Venendo ora al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La c.t.u. depositata in data 8/10/2024 a firma della dott.ssa ha infatti concluso che: Persona_3
“la probabilità che sia il padre di è pari al 99,99999999%: Persona_2 Parte_1 tale valore di probabilità consente di ritenere praticamente provata la paternità di Per_2 nei confronti di (pag. 10), escludendo conseguentemente che il sig.
[...] Parte_1
sia il padre biologico della ricorrente. Persona_1
Nessuna delle parti ha contestato gli accertamenti compiuti dalla dott.sa né il loro esito, Per_3 sicché a tale conclusione si può prestare piena adesione.
A ciò deve aggiungersi che i figli biologici di , seppur ritualmente intimati, non Persona_1 hanno inteso partecipare al presente procedimento, nulla contestando in merito alla verosimiglianza della prospettazione di parte ricorrente.
Neppure è trascurabile la circostanza che la resistente non ha sollevato opposizione alcuna, aderendo a tutte le richieste di controparte e confermando la fondatezza della pretesa avversaria.
Quanto alla questione relativa al cognome, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che sul punto ha precisato che: “nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale” (cfr. Cass. Civ., n. 28518/2019). In altre parole, la scelta di conservare o mutare il cognome spetta in via esclusiva all'interessato “in considerazione della natura personalissima del diritto al nome” (cfr. Cass. Civ., n. 4020/2017).
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente non ha inteso formulare alcuna domanda finalizzata alla conservazione del cognome “ , chiedendo piuttosto di assumere il cognome materno in attesa Pt_1 del riconoscimento ad opera del padre biologico.
Ritenuto pertanto che la ricorrente sia un soggetto certamente in grado di compiere con maturità e consapevolezza le scelte inerenti alla propria vita familiare e alla propria identità personale, il
Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta dalla stessa formulata, disponendo la sostituzione del di lei cognome da a . Pt_1 CP_1
Stante l'esito complessivo della lite e l'adesione della resistente, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Quanto alle spese relative alla c.t.u., le stesse si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 12150/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che non è il padre biologico di e, per l'effetto, Persona_1 Parte_1 dispone che il cognome della ricorrente sia sostituito col cognome materno, sì da chiamarsi
Persona_4
3 2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita;
3. compensa le spese processuali;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese relative alla c.t.u., così come liquidate come da decreto del 19/11/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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