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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est.
Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale degli affari civili per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1271, avente per oggetto ces- sazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, al Cor- C.F._1
so Mazzini, n. 56, presso lo studio dell'avv. Valerio Ruberto (cod. fisc. , pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e di- Email_1
1 fende per mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
C.F._3
-resistente contumace -
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 30.9.2024, , premesso: Parte_1
• di aver contratto matrimonio con con rito Controparte_1
concordatario in Crotone il 16.9.1984, iscritto nel Registro At- ti Matrimonio del Comune di Crotone al n. 123, parte I, Serie
A, anno 1984, in regime di comunione legale;
• di aver avuto tre figli, , nato a [...] l'[...], Per_1
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] Per_2 Per_3
il 3.7.1992, tutti maggiorenni;
• che i due si erano separati con sentenza del Tribunale di
Crotone n. 1036/2015 depositata il 4.9.2015;
• che i coniugi non si erano riconciliati;
• che la casa sita in Crotone al Villaggio Casarossa, assegnata alla moglie con la sentenza di separazione, era stata sottopo- sta a procedura esecutiva immobiliare e trasferita a terzi;
• che l'altro appartamento sito in Crotone alla via Pignataro era nella sua disponibilità ed egli ci abitava con i figli Per_4
2 cesco ed;
Per_2
• che il figlio aveva trovato un'occupazione presso il Per_3 negozio Piazza Italia di Crotone, tanto che era diventato au- tonomo dal punto di vista economico;
tutto ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler così prov- vedere: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, con revoca dell'assegno di mantenimento da versarsi al figlio . Per_3
II. Con decreto depositato il 19.10.2024 era designato il giudice de- legato alla trattazione e fissata udienza.
III. La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
IV. Il Pubblico Ministero interveniva con proprio “visto” il
24.10.2024.
V. Alla prima udienza dinanzi al giudice delegato del 21.1.2025 era sentito il ricorrente il quale dichiarava che il figlio era re- Per_3 sponsabile presso l'attività commerciale Piazza Italia da quattordi- ci anni;
all'esito, era dichiarata la contumacia di Controparte_1
e la causa era trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale.
VI. epositava comparsa di costituzione dopo Controparte_1 che la causa era trattenuta in decisione, nella medesima data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VII. Preliminarmente, dev'essere confermata la dichiarazione di contumacia di e la comparsa di costituzione de- Controparte_1 positata tardivamente, dopo l'udienza di discussione, dev'essere stralciata dal fascicolo d'ufficio.
VIII. Nel merito, dev'essere pronunciata la cessazione degli effetti
3 civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
[...]
Le emergenze processuali, infatti, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottu- ra del vincolo coniugale.
IX. La causa viene ora alla decisione del Collegio per le statuizioni concernenti le domande accessorie.
Con la sentenza di separazione, depositata dal Tribunale di Croto- ne il 4.9.2015, n. 1036/2015, la casa familiare sita in Crotone al Vil- laggio , era stata assegnata a mentre il Per_5 Controparte_1
godimento dell'immobile di via Pignataro era stato attribuito al Pi- pita. Era stato inoltre disposto che il corrispondesse alla Co- Pt_1 velli la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il man- tenimento del figlio . Per_3
Ebbene, in primo luogo dev'essere esaminata la domanda del ricor- rente di revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Cro- tone, al Villaggio Casarossa.
Il ricorrente sostiene che tale abitazione è stata venduta nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, ma non prova in alcun modo i suoi assunti. L'unico elemento dal quale può dedursi che la convenuta non abiti più quella casa è il certificato di residenza d el- la convenuta, ove si attesta che la risiede in Crotone alla CP_1
via Papa Giovanni Paolo II n. 334. Il deposita anche una vi- Pt_1 sura dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che egli non ha proprietà immobiliari e il certificato di stato di f amiglia, che atte- sta che con lui risiedono i figli e . Per_1 Per_2
In ogni caso, considerato che la non si è costituita e non ha CP_1
chiesto l'assegnazione della casa familiare già a lei assegnata con la separazione, può disporsi la revoca della s tessa.
4 Quanto all'assegno di mantenimento per il figlio , che se- Per_3
condo la prospettazione del ricorrente risiede con la madre ma è divenuto autonomo dal punto di vista economico, deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per stabilire un importo a titolo di mantenimento.
Il figlio è nato nel 1992, ha pertanto trentatrè anni. Per_3
Secondo la giurisprudenza oramai pacifica sul punto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento per un figlio (ultra)maggiorenne è onere del r ichiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondi- zione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di ave- re, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (così Corte app. Cagliari,
6.5.2022, n. 224).
Non vi è alcuna prova nel presente giudizio che il figlio Per_3 necessiti ancora del sostegno economico dei propri genitori.
X. Le spese del procedimento possono essere compensate tra le par- ti, considerata la peculiarità del presente procedimento e la sostan- ziale pronuncia solo sulla cessazione del vincolo matrimoniale sen- za pronunce accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Pt_1
, con ricorso depositato il 30.9.2024, contro C.F._1
5 nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
così provvede: C.F._3
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e , celebrato in Crotone il Parte_1 Controparte_1
16.9.1984, iscritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Crotone al n. 123, parte I, Serie A, anno 1984, ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di proce- dere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
3. Compensa integralmente le spese del procedimento;
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civi- le del Tribunale, il giorno 20 marzo 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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