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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9847/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 9847/2022 promossa da:
C.F. ), n.q. di impresa designata dal FGVS in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONINO giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI BELLA Controparte_1 C.F._1
SI AU giusta procura in atti
APPELLATO
Avv. DI BELLA SI AU (C.F. ) C.F._2
APPELLATO contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.09.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(n.q. di F.G.V.S.) proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Adrano n. 1/2022, depositata in data 18.01.2022, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da con conseguente soccombenza anche Controparte_1 per le spese legali.
pagina 1 di 6 Ripercorrendo brevemente le vicende del giudizio di primo grado, affermava che la sentenza era errata nella parte in cui era stata dichiarata la procedibilità della domanda proposta dall'attore, sostenendo che l'istanza risarcitoria fosse carente dei requisiti formali e sostanziali minimi richiesti ex artt. 145 e 148
D. Lgs n. 209/2005; eccepiva l'infondatezza della domanda perché aveva posto in Controparte_1 circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa e dunque non aveva diritto al risarcimento del danno;
con un secondo motivo di appello eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. a D.Lgs n. 209/2005, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che durante il giudizio di I° anche il ctu aveva affermato che i danni al mezzo riferiti dal sig. non CP_1 erano compatibili con la dinamica del sinistro riferita;
evidenziando come fosse inverosimile che una motoape potesse aver provocato i danni lamentati, evidenziava la contraddittorietà delle risultanze istruttorie e chiedeva riformarsi la sentenza anche nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, nonchè la restituzione delle somma di euro 12.504,80 corrisposta al e della somma di CP_1 euro 1.555,38 corrisposta all'Avv. Massimo Maurizio Di Bella, in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
si costituiva, deducendo di avere assolto alle prescrizioni di cui al D.L. n. 209/2005 in Controparte_1 quanto la diffida conteneva i requisiti di cui all'art. 148 (codice fiscale, età del danneggiato, descrizione del fatto, delle lesioni subite ed ogni altro dato prescritto); deducendo che l'inosservanza dell'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del D.lgs cit non escludeva la legittimazione ad agire in giudizio, evidenziava, quanto alla ricostruzione del sinistro, che l'indicazione del punto d'urto contenuta nella diffida e nell'atto di citazione, (laddove era stato dichiarato che l'urto era avvenuto con la parte anteriore sinistra in luogo di quella destra) era frutto di errore materiale, come verificabile dalla lettura dei passaggi successivi contenuti in diffida e nella citazione medesima, oltre che nel verbale del
19.05.2015; evidenziava che la perizia redatta dal ctu aveva confermato la dinamica, aggiungendo che anche la consulenza di parte della società appellante ed i testi escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti;
allegando la correttezza della sentenza impugnata anche nella parte in cui il decidente aveva dichiarato la legittimazione passiva del F.G.V.S., stante la mancata identificazione del veicolo investitore, precisava di non aver violato alcuna norma del C.d.S., né era configurabile responsabilità ex 2054 co.2, avendo offerto la prova positiva della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro (che invece aveva integrato più violazioni tra cui, in particolare, quella di cui all'art. 143 C.d.S. in quanto aveva percorso la carreggiata in senso opposto di marcia); rilevando che la perizia dell'Ing. era stata lacunosa ed Per_1
pagina 2 di 6 erronea e che, per tale motivo, il decidente aveva deciso di rinnovare l'incarico ex art. 196 c.p.c. ad un secondo consulente, le cui conclusioni erano le uniche da tenere in considerazione, deduceva di aver offerto anche la prova della esistenza e quantificazione del danno (attraverso la consulenza tecnica medica, la prova per testi e la produzione dei certificati medici) e chiedeva rigettarsi il gravame con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.
L'avv. Di Bella Massimo Maurizio, ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
È infondato il primo motivo di appello: risulta dalla documentazione in atti che ha correttamente avanzato l'istanza in via stragiudiziale ex art. 148 Codice Assicurazioni Private.
È infondato il secondo motivo di appello;
la legge assicura il diritto al risarcimento del danno patito in occasione di sinistro stradale senza che rilevi l'esistenza di contratto rca tra assicurato/danneggiato e assicuratore;
ratio dell'obbligo di assicurazione ex art. 193 C.d.S. è quella di tutelare le potenziali vittime di un sinistro causato dal soggetto assicurato, ma ciò non incide sulla legittimazione ad agire per richiedere il risarcimento;
sul punto, è sufficiente richiamare Cass. Civ. sent. n. 1179/2022 :
“Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative… Non può non condividersi, infatti, quanto sottolineato dal Procuratore
Generale, che, accanto alla carenza di sostegno normativo all'interpretazione del giudice d'appello pagina 3 di 6 nel codice delle assicurazioni ut supra appena dimostrata, invoca la direttiva 2009/103/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, di cui l'art. 18 sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio pure la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli artt. 2 e 24 Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato cfr. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).”.
Nel merito, l'appellante ha contestato il raggiungimento della prova circa l'esistenza del sinistro ed la compatibilità dei danni con la dinamica denunciata: il sig. ha riferito che in data 16.08.2011 si CP_1 trovava alla guida di un autoveicolo targato AV 366 HB e di proprietà di e che, Controparte_2 provenendo da via Elicona di Adrano e trovandosi fermo all'intersezione di via Riciputo, era stato attinto da una motoape che proveniva dalla via Riciputo (dal senso opposto e non consentito di marcia); ha inoltre riferito che a seguito dello scontro, il conducente del motoape era fuggito rimanendo non identificato.
Durante il giudizio di I° sono stati escussi due testi che hanno genericamente confermato la dinamica;
il teste ha affermato : “vedevo una motoape che procedeva sulla via Riciputo in senso di Testimone_1 marcia vietato, atteso che la predetta via si percorreva in un solo senso. La motoape, in prossimità di un crocevia, andava ad investire una Fiat VO condotta da un uomo che proveniva da via Elicona e che si incrocia con la via Riciputo. La Fiat VO veniva investita sulla sua parte anteriore laterale destra e dopo l'urto la Fiat procedeva lungo la via Elicona andando a sbattere contro uno dei manufatti in cemento che sono posti lungo la Via Elicona. Il sig. rimaneva dolorante e confuso CP_1
e riceveva i primi soccorsi dalle persone che accorrevano. Mentre avvenivano i soccorsi ci simo accorti che la motoape andava via, il conducente infatti neppure scendeva e non dava soccorso al sig.
(cfr. verbale udienza del 15.07.2014); il teste (cognato del danneggiato) ha CP_1 Testimone_2 precisato: “il punto d'urto della Fiat VO era localizzato sul lato destro, mentre lo stesso mezzo finì la propria corsa contro un bidone di cemento con il proprio lato sinistro…. nelle immediatezze io ho
pagina 4 di 6 prestato soccorso a mio cognato portandolo in ospedale. Al ritorno sui luoghi non vi era più la presenza del conducente della motoape … Nell'immediatezza il conducente della motoape è sceso dal veicolo anche se poi, come ho sopra detto, al mio ritorno non era più presente sui luoghi” (cfr. verbale udienza del 23.09.2014).
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata/attrice in I°, il presunto scontro tra i veicoli coinvolti sarebbe avvenuto tra il mezzo rimasto non identificato e la parte anteriore destra della Fiat VO tg. AV 366 HB e non quella sinistra, circostanza che non può considerarsi un mero errore materiale, non essendo state rettificata neppure durante le prime udienze del giudizio di I°; tale incongruenza aveva infatti indotto il primo C.T.U. ad escludere la compatibilità tra il fatto storico narrato ed il tipo di lesioni riportate al mezzo;
nell'originario atto di citazione non vi è traccia dell'urto del mezzo attoreo anche contro un ostacolo fisso, a seguito dello scontro con il veicolo non identificato, con ulteriori danni alla parte sinistra dell'autoveicolo e ciò depone in senso negativo circa la prospettazione attorea e la fondatezza della domanda.
Incertezze sussistono anche con riferimento alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, posto che un teste ha riferito che lo stesso sarebbe rimasto a bordo del mezzo, mentre l'altro teste ha riferito che sarebbe sceso per poi andare via.
Non risultano allegate ulteriori fonti di prova a sostegno della domanda proposta, non esiste un verbale della polizia di intervento sui luoghi, né viene offerta spiegazione circa il motivo per cui non furono allertate le autorità; nel verbale di pronto soccorso, inoltre, sussistono ulteriori incongruenze: l'allegato
11 - cartella clinica n. 352 Asp del P.O. di Biancavilla riporta che il era ricoverato dal CP_1
15.08.2011 (giorno antecedente a quello del denunciato sinistro) al 20.08.2011.
Tali carenze istruttorie, riflettono peraltro la genericità delle originarie allegazioni, essendosi l'attore limitato a riferire che al momento dello scontro si trovava “fermo” all'intersezione tra la via Elicona e la via Riciputo di Adrano, circostanza che così descritta non consente di individuare, neanche presuntivamente, il responsabile del sinistro, non essendo chiarito il punto in cui egli aveva arrestato la marcia ovvero se avesse già impegnato l'incrocio, né altre informazioni utili per comprendere e delineare i profili di colpa della parti coinvolte.
Le carenze allegatorie e probatorie, non possono colmarsi con gli esiti della perizia, disposta per offrire ausilio nella individuazione della compatibilità dei danni con una dinamica di un sinistro che, almeno in parte, deve essere senz'altro prima accertato e verificato.
pagina 5 di 6 Concludendo, nel caso che occupa non può dirsi assolto l'onere probatorio circa lo stesso verificarsi del sinistro e la sua dinamica;
la genericità delle allegazioni e la scarsità dei mezzi istruttori non consentono di ritenere superato il vaglio di fondatezza della domanda originariamente proposta che, pertanto, va respinta;
la sentenza va dunque riformata con condanna di al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 1 del DM n. 55/2014.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM
55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in accoglimento del gravame, revoca la sentenza del Giudice di Pace di Adrano n. 1/2022;
- rigetta le domande avanzate da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del processo di I° in favore di Controparte_1 [...]
n.q. di F.G.V.S), liquidate in complessivi € 1104,00 per compensi, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
(n.q. di F.G.V.S.), quantificate in complessivi € 1700,00 per Parte_1 compensi ed € 382,50 per esborsi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti di avv. Di Bella Massimo Maurizio.
Così deciso in Catania, il 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 9847/2022 promossa da:
C.F. ), n.q. di impresa designata dal FGVS in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONINO giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI BELLA Controparte_1 C.F._1
SI AU giusta procura in atti
APPELLATO
Avv. DI BELLA SI AU (C.F. ) C.F._2
APPELLATO contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.09.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(n.q. di F.G.V.S.) proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Adrano n. 1/2022, depositata in data 18.01.2022, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da con conseguente soccombenza anche Controparte_1 per le spese legali.
pagina 1 di 6 Ripercorrendo brevemente le vicende del giudizio di primo grado, affermava che la sentenza era errata nella parte in cui era stata dichiarata la procedibilità della domanda proposta dall'attore, sostenendo che l'istanza risarcitoria fosse carente dei requisiti formali e sostanziali minimi richiesti ex artt. 145 e 148
D. Lgs n. 209/2005; eccepiva l'infondatezza della domanda perché aveva posto in Controparte_1 circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa e dunque non aveva diritto al risarcimento del danno;
con un secondo motivo di appello eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. a D.Lgs n. 209/2005, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che durante il giudizio di I° anche il ctu aveva affermato che i danni al mezzo riferiti dal sig. non CP_1 erano compatibili con la dinamica del sinistro riferita;
evidenziando come fosse inverosimile che una motoape potesse aver provocato i danni lamentati, evidenziava la contraddittorietà delle risultanze istruttorie e chiedeva riformarsi la sentenza anche nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, nonchè la restituzione delle somma di euro 12.504,80 corrisposta al e della somma di CP_1 euro 1.555,38 corrisposta all'Avv. Massimo Maurizio Di Bella, in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
si costituiva, deducendo di avere assolto alle prescrizioni di cui al D.L. n. 209/2005 in Controparte_1 quanto la diffida conteneva i requisiti di cui all'art. 148 (codice fiscale, età del danneggiato, descrizione del fatto, delle lesioni subite ed ogni altro dato prescritto); deducendo che l'inosservanza dell'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del D.lgs cit non escludeva la legittimazione ad agire in giudizio, evidenziava, quanto alla ricostruzione del sinistro, che l'indicazione del punto d'urto contenuta nella diffida e nell'atto di citazione, (laddove era stato dichiarato che l'urto era avvenuto con la parte anteriore sinistra in luogo di quella destra) era frutto di errore materiale, come verificabile dalla lettura dei passaggi successivi contenuti in diffida e nella citazione medesima, oltre che nel verbale del
19.05.2015; evidenziava che la perizia redatta dal ctu aveva confermato la dinamica, aggiungendo che anche la consulenza di parte della società appellante ed i testi escussi avevano confermato la ricostruzione dei fatti;
allegando la correttezza della sentenza impugnata anche nella parte in cui il decidente aveva dichiarato la legittimazione passiva del F.G.V.S., stante la mancata identificazione del veicolo investitore, precisava di non aver violato alcuna norma del C.d.S., né era configurabile responsabilità ex 2054 co.2, avendo offerto la prova positiva della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro (che invece aveva integrato più violazioni tra cui, in particolare, quella di cui all'art. 143 C.d.S. in quanto aveva percorso la carreggiata in senso opposto di marcia); rilevando che la perizia dell'Ing. era stata lacunosa ed Per_1
pagina 2 di 6 erronea e che, per tale motivo, il decidente aveva deciso di rinnovare l'incarico ex art. 196 c.p.c. ad un secondo consulente, le cui conclusioni erano le uniche da tenere in considerazione, deduceva di aver offerto anche la prova della esistenza e quantificazione del danno (attraverso la consulenza tecnica medica, la prova per testi e la produzione dei certificati medici) e chiedeva rigettarsi il gravame con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.
L'avv. Di Bella Massimo Maurizio, ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
È infondato il primo motivo di appello: risulta dalla documentazione in atti che ha correttamente avanzato l'istanza in via stragiudiziale ex art. 148 Codice Assicurazioni Private.
È infondato il secondo motivo di appello;
la legge assicura il diritto al risarcimento del danno patito in occasione di sinistro stradale senza che rilevi l'esistenza di contratto rca tra assicurato/danneggiato e assicuratore;
ratio dell'obbligo di assicurazione ex art. 193 C.d.S. è quella di tutelare le potenziali vittime di un sinistro causato dal soggetto assicurato, ma ciò non incide sulla legittimazione ad agire per richiedere il risarcimento;
sul punto, è sufficiente richiamare Cass. Civ. sent. n. 1179/2022 :
“Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative… Non può non condividersi, infatti, quanto sottolineato dal Procuratore
Generale, che, accanto alla carenza di sostegno normativo all'interpretazione del giudice d'appello pagina 3 di 6 nel codice delle assicurazioni ut supra appena dimostrata, invoca la direttiva 2009/103/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, di cui l'art. 18 sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio pure la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli artt. 2 e 24 Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato cfr. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).”.
Nel merito, l'appellante ha contestato il raggiungimento della prova circa l'esistenza del sinistro ed la compatibilità dei danni con la dinamica denunciata: il sig. ha riferito che in data 16.08.2011 si CP_1 trovava alla guida di un autoveicolo targato AV 366 HB e di proprietà di e che, Controparte_2 provenendo da via Elicona di Adrano e trovandosi fermo all'intersezione di via Riciputo, era stato attinto da una motoape che proveniva dalla via Riciputo (dal senso opposto e non consentito di marcia); ha inoltre riferito che a seguito dello scontro, il conducente del motoape era fuggito rimanendo non identificato.
Durante il giudizio di I° sono stati escussi due testi che hanno genericamente confermato la dinamica;
il teste ha affermato : “vedevo una motoape che procedeva sulla via Riciputo in senso di Testimone_1 marcia vietato, atteso che la predetta via si percorreva in un solo senso. La motoape, in prossimità di un crocevia, andava ad investire una Fiat VO condotta da un uomo che proveniva da via Elicona e che si incrocia con la via Riciputo. La Fiat VO veniva investita sulla sua parte anteriore laterale destra e dopo l'urto la Fiat procedeva lungo la via Elicona andando a sbattere contro uno dei manufatti in cemento che sono posti lungo la Via Elicona. Il sig. rimaneva dolorante e confuso CP_1
e riceveva i primi soccorsi dalle persone che accorrevano. Mentre avvenivano i soccorsi ci simo accorti che la motoape andava via, il conducente infatti neppure scendeva e non dava soccorso al sig.
(cfr. verbale udienza del 15.07.2014); il teste (cognato del danneggiato) ha CP_1 Testimone_2 precisato: “il punto d'urto della Fiat VO era localizzato sul lato destro, mentre lo stesso mezzo finì la propria corsa contro un bidone di cemento con il proprio lato sinistro…. nelle immediatezze io ho
pagina 4 di 6 prestato soccorso a mio cognato portandolo in ospedale. Al ritorno sui luoghi non vi era più la presenza del conducente della motoape … Nell'immediatezza il conducente della motoape è sceso dal veicolo anche se poi, come ho sopra detto, al mio ritorno non era più presente sui luoghi” (cfr. verbale udienza del 23.09.2014).
Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata/attrice in I°, il presunto scontro tra i veicoli coinvolti sarebbe avvenuto tra il mezzo rimasto non identificato e la parte anteriore destra della Fiat VO tg. AV 366 HB e non quella sinistra, circostanza che non può considerarsi un mero errore materiale, non essendo state rettificata neppure durante le prime udienze del giudizio di I°; tale incongruenza aveva infatti indotto il primo C.T.U. ad escludere la compatibilità tra il fatto storico narrato ed il tipo di lesioni riportate al mezzo;
nell'originario atto di citazione non vi è traccia dell'urto del mezzo attoreo anche contro un ostacolo fisso, a seguito dello scontro con il veicolo non identificato, con ulteriori danni alla parte sinistra dell'autoveicolo e ciò depone in senso negativo circa la prospettazione attorea e la fondatezza della domanda.
Incertezze sussistono anche con riferimento alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, posto che un teste ha riferito che lo stesso sarebbe rimasto a bordo del mezzo, mentre l'altro teste ha riferito che sarebbe sceso per poi andare via.
Non risultano allegate ulteriori fonti di prova a sostegno della domanda proposta, non esiste un verbale della polizia di intervento sui luoghi, né viene offerta spiegazione circa il motivo per cui non furono allertate le autorità; nel verbale di pronto soccorso, inoltre, sussistono ulteriori incongruenze: l'allegato
11 - cartella clinica n. 352 Asp del P.O. di Biancavilla riporta che il era ricoverato dal CP_1
15.08.2011 (giorno antecedente a quello del denunciato sinistro) al 20.08.2011.
Tali carenze istruttorie, riflettono peraltro la genericità delle originarie allegazioni, essendosi l'attore limitato a riferire che al momento dello scontro si trovava “fermo” all'intersezione tra la via Elicona e la via Riciputo di Adrano, circostanza che così descritta non consente di individuare, neanche presuntivamente, il responsabile del sinistro, non essendo chiarito il punto in cui egli aveva arrestato la marcia ovvero se avesse già impegnato l'incrocio, né altre informazioni utili per comprendere e delineare i profili di colpa della parti coinvolte.
Le carenze allegatorie e probatorie, non possono colmarsi con gli esiti della perizia, disposta per offrire ausilio nella individuazione della compatibilità dei danni con una dinamica di un sinistro che, almeno in parte, deve essere senz'altro prima accertato e verificato.
pagina 5 di 6 Concludendo, nel caso che occupa non può dirsi assolto l'onere probatorio circa lo stesso verificarsi del sinistro e la sua dinamica;
la genericità delle allegazioni e la scarsità dei mezzi istruttori non consentono di ritenere superato il vaglio di fondatezza della domanda originariamente proposta che, pertanto, va respinta;
la sentenza va dunque riformata con condanna di al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 1 del DM n. 55/2014.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM
55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in accoglimento del gravame, revoca la sentenza del Giudice di Pace di Adrano n. 1/2022;
- rigetta le domande avanzate da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del processo di I° in favore di Controparte_1 [...]
n.q. di F.G.V.S), liquidate in complessivi € 1104,00 per compensi, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
(n.q. di F.G.V.S.), quantificate in complessivi € 1700,00 per Parte_1 compensi ed € 382,50 per esborsi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del processo nei confronti di avv. Di Bella Massimo Maurizio.
Così deciso in Catania, il 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
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